LUGLIO
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Diario dal Consiglio del 6 luglio 2024

Se il collocamento fuori ruolo si trasforma in un diritto

A poco più di sei mesi dalla sua presa di possesso nell’ufficio e nelle funzioni, la procuratrice aggiunta di una sede notoriamente impegnata nella lotta alla criminalità organizzata ha chiesto di essere collocata fuori ruolo per assumere l’incarico di esperta nella Rappresentanza permanente d’Italia presso il Consiglio d’Europa a Strasburgo, ai sensi dell’art. 168 DPR n. 18/1967.

Il Plenum del 3 luglio ha accolto l’istanza malgrado l’opposizione di ben 16 consiglieri (tra astensioni e voti contrari), compresi noi di AreaDG. A favore i sette consiglieri di Magistratura Indipendente, i sei laici espressione del centro destra e di Italia dei valori. 

Il Consiglio giudiziario aveva formulato un unanime parere favorevole in considerazione dello stato attuale dell’organico della procura (quindici sostituti, con una presenza effettiva, però di tredici), ritenendo superabili le obiezioni del procuratore della Repubblica.

Quest’ultimo aveva invece espresso un parere nettamente contrario, riferendo del carico e dei procedimenti impegnativi che affliggono l’ufficio, rimasto per anni senza direzione. La collega richiedente, in particolare, unica aggiunta in organico, assolve finalmente, stando a tale parere, a delicati compiti di coordinamento che si riverserebbero inevitabilmente sui sostituti nel caso del suo collocamento fuori ruolo.

La Terza commissione aveva proposto a maggioranza l’accoglimento dell’istanza reputando che il parere del procuratore non configurasse il presupposto ostativo (costituito dall’assegnazione del magistrato, “alla data della richiesta, alla trattazione di procedimenti, processi o affari tali che il suo allontanamento possa nuocere gravemente agli stessi”) previsto dalla circolare ancora vigente (artt. 106, co. 3, e 112, c. 3, lett. c).

Così decidendo la commissione aveva bocciato la richiesta di Marcello di aggiornare il parere del procuratore, tenuto conto che la norma dell’art. 6, co. 2, del d. lgs. n. 45/2024 – in vigore dal 24 aprile e dunque sopravvenuta – prescrive una verifica parzialmente diversa e, soprattutto, relativa “alla data deliberazione”. La disposizione è sintomatica dell’attenzione del legislatore per le esigenze attuali dell’ufficio giudiziario.

Qualora si ritenga – così come ha ritenuto la maggioranza della commissione – che il dirigente non abbia assolto pienamente all’onere informativo sui presupposti fattuali prescritti dalla legge e dalla circolare, il Consiglio è dunque tenuto ad appurarli nella loro pienezza, non esistendo, come bene ha rimarcato Antonello in Plenum, un diritto soggettivo del magistrato al collocamento fuori ruolo.       

L’aggiornamento di un tale accertamento appariva tanto più dovuto in un caso in cui l’accoglimento dell’istanza comporta la scopertura dell’unico posto di aggiunto della procura rimasto lungamente vacante fino a settembre scorso.

Con un severo intervento la stessa Prima presidente ha lamentato il fatto che troppo spesso colleghi mostrano di privilegiare le aspettative personali rispetto alle esigenze del proprio ufficio. Ancora una volta questo costume è stato assecondato dai consiglieri di Magistratura Indipendente e dai laici di centro destra, in scoperta contraddizione con la diffusa critica, mossa astrattamente da questi ultimi ai magistrati, di prestare un’attenzione insufficiente per l’organizzazione degli uffici e il servizio reso i cittadini.

Francesca Abenavoli, Marcello Basilico, Maurizio Carbone, Geno Chiarelli, Antonello Cosentino, Tullio Morello

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