DICEMBRE
6

Diario dal Consiglio del 6 dicembre 2025

Correzioni di rotta nell’interesse degli uffici

Nel Plenum del 5 dicembre il Consiglio ha dato risposta a due quesiti di rilievo: 1. il primo concerne la decennalità nelle funzioni, alla luce della proroga disposta con l’art. 3, comma 1-bis, d.l. n. 178/24 (conv. in legge n. 4/25): “al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di smaltimento delle pendenze stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, il termine massimo di permanenza dei magistrati giudicanti, che non svolgono funzioni direttive e semidirettive, presso lo stesso ufficio giudiziario con le medesime funzioni o nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro, individuato dal Consiglio superiore della magistratura in applicazione dell’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, che scade in data antecedente al 30 giugno 2026, è prorogato fino a tale data” (termine già precedentemente prorogato sino al 31.12.2024, ai sensi dell’art. 11, comma 3, d.l. n. 215/23, conv. in l.n. 18/24); 2. il secondo interrogativo riguarda invece il tema del coordinamento della sezione gip-gup nei tribunali.

1. Nel rispondere al quesito sulla decennalità si è chiarito che il legislatore ha inteso adottare una proroga ex lege del termine massimo di permanenza di cui all’art. 19, comma 1, d.lgs. n. 160/06 (e regolamento attuativo adottato con la delibera consiliare del 13.3.2008 e succ.mod.), anziché una sospensione del decorso del medesimo termine. Dall’intervento normativo è derivata dunque – come unico effetto giuridico – la proroga al 30.6.2026 della scadenza, qualora fosse maturata in data antecedente; esso non ha per converso determinato la sospensione del decorso del termine per le ipotesi in cui questo venisse a scadere dopo il 30.6.2026.

Ne discende che il periodo di nove anni e sei mesi – decorso il quale si applica il divieto di riassegnazione al posto di origine prima di cinque anni, ai sensi dell’art. 156, comma 1, circ. tab. – debba essere ricalcolato a ritroso dal termine massimo come prorogato (30.6.2026), venendo pertanto a scadere, detratto l’ultimo semestre, il 31.12.2025.

Il Consiglio si è però fatto interprete delle esigenze sottese al quesito interpretativo pervenutogli e ha anche chiarito che, in considerazione delle peculiari finalità sottese all’intervento legislativo di proroga del termine massimo di permanenza nella medesima posizione tabellare, sia sufficiente a scongiurare l’applicazione del divieto di riassegnazione al posto di origine prima di cinque anni la partecipazione, entro la suddetta data del 31.12.2025, a un concorso interno all’ufficio, all’esito del quale il dirigente potrà eventualmente disporre il differimento dell’efficacia del provvedimento di tramutamento (ai sensi dell’art. 120 circ. tab.).

Si è voluto così scongiurare il rischio di un mutamento dell’assetto degli uffici giudiziari in un periodo nel quale l’esigenza di stabilità è prevalente per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR. Si tratta, del resto, della ragione posta a base della proroga stessa.

2. Il secondo quesito è stato posto dal Tribunale di Padova. Per quanto relativo allo specifico caso della sezione gip-gup, esso ha consentito di chiarire i più generali rapporti tra coordinamento e reggenza dell’ufficio semidirettivo e di modificare, sul punto, anche un precedente orientamento dello stesso CSM.

La pratica ha infatti fornito l’occasione per una ricostruzione della complessiva disciplina, primaria e secondaria, vigente, e per definire la relazione degli strumenti contemplati dall’art. 104 O.G. con l’istituto del coordinamento sezionale previsto dalla normazione secondaria. In una delibera consiliare di ottobre 2025 di chiarimento su questioni interpretative/applicative della circolare tabelle 2026/2029 si era affermato che “il rapporto tra l’art. 103 della circolare e l’art. 104 dell’ord. giud. è rimasto quello sotteso alla precedente circolare: nel caso in cui non sono istituiti posti di Presidente di sezione, ovvero in caso di vacanza del posto di Presidente di sezione, o di assenza o impedimento del Presidente di sezione per un tempo superiore a tre mesi, è prevista soltanto la facoltà del dirigente (la norma prevede il “può”) di fare ricorso al coordinamento ex art. 103, potendo, in alternativa, ricorrere direttamente a quanto previsto dall’art. 104 ord. giud. (il più anziano dei giudici che compongono la sezione)”.

È questa l’affermazione oggetto di rimeditazione da parte del Consiglio alla luce del nuovo quesito. Prendendo le mosse dalla fonte primaria, costituita dall’art. 104 O.G., che ammette il ricorso alla reggenza del magistrato anziano della sezione solo in ipotesi di mancata nomina del sostituto (da intendersi coordinatore, secondo le categorie della normazione secondaria), si perviene alla logica e necessaria conseguenza della subordinazione della reggenza sezionale all’ipotesi di mancato conferimento dell’incarico di coordinamento.

Viene dunque superata l’interpretazione fornita nei chiarimenti precedenti, quando dall’impiego del verbo servile “può” (ex art. 103 circolare tabelle) si era fatta discendere la facoltatività nella scelta dei due strumenti. Infatti, il “può” va riferito alla designazione (alle condizioni date) del magistrato di sezione quale coordinatore, non invece al ricorso in sé all’istituto del coordinamento.

Si avrà, dunque, reggenza sezionale del magistrato anziano soltanto ove non ricorrano le ipotesi previste dall’art. 103, comma 1[1] oppure nel caso in cui, all’esito dell’interpello disposto tra i magistrati della sezione, siano mancate manifestazioni di disponibilità, atteso il divieto di conferimento d’ufficio dell’incarico di coordinamento (art. 104, comma 5).

Con riferimento alla prima ipotesi, nell’ambito di sezioni in cui sia istituito il posto di presidente di sezione, l’art. 103, comma 1, circ. tabelle prevede il ricorso al coordinamento sezionale (in caso di vacanza ovvero di assenza o impedimento del presidente di sezione per un tempo superiore a tre mesi). La soglia temporale dei tre mesi è da riferirsi al solo caso di assenza o impedimento.

In conclusione, in ogni ipotesi di vacanza del posto di presidente di sezione, il dirigente dovrà prontamente provvedere in ordine al coordinamento della sezione, potendo:

1) assumere egli stesso l’incarico;

2) in subordine (qualora ricorra l’assoluta impossibilità di riservarlo a sé, da motivarsi), indire interpello tra i presidenti di sezione del medesimo settore;

3) nell’ipotesi di esito negativo dell’interpello tra i presidenti di sezione del medesimo settore, designare un magistrato della sezione, previo nuovo, apposito interpello.

Al magistrato della sezione che sia stato così nominato coordinatore non spetterà alcun esonero, come statuito all’art. 105 circolare tabelle.

Si è in tal modo garantito che il ricorso a uno strumento quale la reggenza sia preceduto da un percorso rivolto, in prima battuta, a conferire l’incarico a chi già rivesta funzioni direttive o semidirettive e che, solo ove ciò risulti impossibile, si proceda al coordinamento da parte del magistrato della sezione (con conseguente necessità di approvazione della relativa variazione tabellare da parte del CSM). La reggenza sezionale resta invece, sullo sfondo, uno strumento residuale, al quale ricorrere quando non vi siano vocazioni per il coordinamento, che non può mai essere attribuito d’ufficio, oppure nelle ipotesi in cui il semidirettivo sia assente per meno di tre mesi.

 

[1] Art. 103, comma 1, circ. tab.: “Nei tribunali nei quali non sono istituiti posti di Presidente di sezione, ovvero in caso di vacanza del posto di Presidente di sezione, o di assenza o impedimento del Presidente di sezione per un tempo superiore a tre mesi, il Presidente del tribunale può attribuire il coordinamento di un settore o della sezione interessata ad un magistrato assegnato all’uno o all’altra, soltanto ove ricorra l’assoluta impossibilità di attribuire il coordinamento a sé o ad altro Presidente di sezione operante nel medesimo settore, da individuarsi previo interpello”.

Francesca Abenavoli, Marcello Basilico, Maurizio Carbone, Geno Chiarelli, Antonello Cosentino, Tullio Morello

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