

Diario dal Consiglio del 24 maggio 2025
Magistratura onoraria, ecco le linee guida del Consiglio
Il Plenum del 22 maggio ha approvato all’unanimità la risoluzione proposta dall’Ottava commissione relativa alla regolamentazione dell’impegno orario dei magistrati onorari facenti parte del ruolo ad esaurimento, ai sensi dell’art. 29-bis d.lgs. n. 116 del 2017, così come novellato dalla legge n. 51 del 2025, entrata in vigore il 1° maggio 2025.
Come noto, la norma ha fissato la durata massima dell’orario di lavoro settimanale, predeterminata e non derogabile, in 36 ore per i magistrati onorari confermati che abbiano optato per il cd. regime di esclusività (art. 29, co. 6, d.lgs. n. 116/2017), che implica il divieto di svolgimento di ulteriori attività lavorative e professionali, e in 16 ore per quanti non abbiano effettuato la predetta opzione (i cd. “non esclusivisti”). Questi ultimi potranno continuare a svolgere ulteriori attività lavorative e professionali.
Con la risoluzione approvata il Consiglio, così come previsto dal novellato art. 29-bis d.lgs n. 116/2017, fornisce ai presidenti dei tribunali e ai procuratori della Repubblica, per quanto di rispettiva competenza, le necessarie indicazioni per la definizione del programma lavorativo a cui dovranno attenersi i magistrati onorari confermati, nel rispetto dell’ orario massimo lavorativo settimanale ora stabilito per legge; nell’ambito di tale orario vanno comprese sia le attività di udienza, incluse le quelle preparatorie e conseguenti, sia le attività di formazione (art. 22 d.lgs. n. 116 del 2017).
Tali indicazioni tengono conto di una duplice esigenza: da un lato, garantire il rispetto dell’orario massimo di lavoro settimanale, nei limiti fissati dal legislatore, nella cornice dei programmi di lavoro che i dirigenti devono predisporre in modo da rendere in concreto compatibili, per quantità e qualità; dall’altro, evitare che il limite orario non diventi parametro esclusivo di riferimento dell’operato dei magistrati onorari confermati, dovendosi piuttosto assicurare che, nell’ambito del tetto orario predeterminato per legge, venga espletata una effettiva attività giudiziaria funzionale e adeguata a gestire i carichi di lavoro, tenendo conto altresì della natura peculiare della funzione giudiziaria, anche onoraria.
A tal fine si è rilevato che non risulta possibile stabilire in astratto e per ogni ufficio, tenuto conto della diversità delle funzioni (giudicanti e requirenti), delle specificità delle differenti realtà territoriali, dei carichi di lavoro di ciascun ufficio e del numero, variabile, di magistrati onorari assegnati, una rigida e predeterminata ripartizione degli impegni (in e fuori udienza) per ciascun magistrato onorario; la distribuzione oraria è pertanto affidata ai dirigenti degli uffici. In questo senso, d’altra parte, depone la stessa previsione legislativa, che ha assegnato a loro il compito di definire il programma di lavoro, in conformità alle “indicazioni” del Consiglio superiore.
Nel fornire tali indicazioni, la risoluzione approvata in Plenum ha dunque stabilito che i dirigenti degli uffici dopo avere acquisito, anche attraverso una procedura partecipata, dati e informazioni utili a una ricognizione dei carichi di lavoro determinino il “minimo esigibile” di attività per ciascuna categoria di magistrati onorari confermati, tenendo conto dei loro eventuali impegni istituzionali, quali, ad esempio, le funzioni di componente della sezione autonoma del Consiglio giudiziario o di formatore decentrato.
Allo stesso tempo si è ritenuto opportuno demandare ai dirigenti medesimi anche l’individuazione delle modalità con le quali verificare la compatibilità effettiva del programma di lavoro con il limite orario previsto dalla legge; ciò in conformità con la previsione normativa secondo cui le attività dei magistrati onorari devono essere svolte nel rispetto di tale limite, senza distinzione tra quelle che richiedano la presenza necessaria in ufficio e quelle compatibili con una diversa dislocazione (quali, ad esempio, la scrittura dei provvedimenti o la formazione organizzata a distanza).
Si è pertanto previsto un meccanismo di autocertificazione mensile del lavoro svolto da parte del magistrato onorario e una successiva verifica trimestrale da parte del dirigente dell’ufficio, come meglio specificato nelle indicazioni di dettaglio della delibera.
Più nello specifico, questa regolamenta nella prima parte la definizione del programma lavorativo dei magistrati onorari confermati in servizio presso l’ufficio del giudice di pace e presso il tribunale e, nella seconda parte, la definizione del programma lavorativo dei magistrati onorari confermati in servizio presso la procura della Repubblica.
Il programma stabilisce un numero minimo di udienze, procedimenti e provvedimenti fuori udienza, lasciando comunque al magistrato la facoltà, se compatibile con l’orario massimo, di incrementare la propria attività con ulteriori udienze o decisioni. In questo spazio di autorganizzazione rientra anche la considerazione dell’eventuale assegnazione all’ufficio per il processo.
Per garantire una distribuzione equa dei carichi di lavoro, il presidente del tribunale ha facoltà di intervenite con modifiche tabellari e altri strumenti organizzativi, tenendo conto del personale disponibile, del tipo di incarico ricoperto e della necessità di rispettare la ragionevole durata dei procedimenti.
Il controllo sull’adempimento del programma deve essere costantemente effettuato dal dirigente ogni tre mesi, attraverso attestazioni di cancelleria, e mensilmente tramite l’autocertificazione obbligatoria compilata da parte dei magistrati; a loro spetta segnalare eventuali impedimenti o inadempienze e darne ragione. In presenza di gravi e ingiustificate violazioni, la delibera evidenzia come possa trovare applicazione le misure previste dall’art. 30-sexies del decreto legislativo n. 116 del 2017, previo accertamento delle cause ostative. Al contrario, l’impegno superiore rispetto agli standard previsti verrà formalmente riconosciuto nei rapporti valutativi.
Francesca Abenavoli, Marcello Basilico, Maurizio Carbone, Geno Chiarelli, Antonello Cosentino, Tullio Morello