GIUGNO
14

Diario dal Consiglio del 14 giugno 2025

Anche i concorsi per mot complicano la vita degli uffici

Il CSM ha provveduto a designare i componenti della commissione esaminatrice per il concorso da 350 posti di magistrato ordinario indetto con DM 10 dicembre 2024 e le cui prove scritte si terranno nei giorni 9, 10 e 11 luglio prossimi. Si tratta dell’ultimo concorso in programma tra quelli banditi dall’attuale Ministero e che porteranno all’ingresso in magistratura di oltre 2.000 magistrati nell’arco di un biennio circa.

Si tratta anche dell’ennesima procedura che vede impegnata la Terza commissione in questa fase poiché: appena terminate quella che ha portato al conferimento delle funzioni a 578 m.o.t. (nominati con DM 22 ottobre 2024) e alla nomina dei nuovi componenti dell’ufficio studi e documentazione del Consiglio, sono in corso di definizione quelle per trasferimenti in posti di legittimità e di secondo grado, sono avviate quelle per designare i professori e gli avvocati aventi meriti insigni per l’accesso alla Cassazione (ex art. 106, co. 3 Cost.), i due procuratori europei delegati con funzioni di legittimità e i nuovi componenti della segreteria del CSM; entro luglio sarà indetto l’interpello per i tramutamenti negli uffici di primo grado.

L’intreccio eccezionale di queste procedure, oltre che dei procedimenti che riguardano ordinariamente i trasferimenti extra ordinem, le applicazioni e i collocamenti fuori ruolo, provoca un vero e proprio turbinio di movimenti in questo specifico periodo dovuto alla necessità di procedere con la massima celerità possibile alla copertura delle gravi vacanze che da tre anni almeno assillano tutti gli uffici giudiziari, con pochissime eccezioni.   

La stessa nomina dei ventotto magistrati titolari e dei quindici supplenti componenti della commissione del prossimo concorso per m.o.t. non è stata purtroppo indolore.

Erano pervenute 79 domande, di cui 20 da colleghi dell’area nord, 29 dal centro (comprendente anche gli uffici di legittimità) e 30 dal sud. Questo numero è stato massicciamente sfoltito per effetto di 3 revoche e 23 esclusioni dovute in applicazione delle regole selettive di legge e di circolare, oggettive (scoperture superiori al 20%, presenza di applicazioni extra-distrettuali) e soggettive. Di una di queste ultime – relativa all’attualità dell’impegno in procedimenti o affari complessi e delicati, tali per cui l’allontanamento del magistrato potrebbe pregiudicarne il risultato o provocarne il ritardo (punto 2, lett. f, dell’interpello) – il Consiglio ha inteso dare una lettura ampia e comunque quanto più possibile adesiva alle segnalazioni pervenute dai dirigenti, proprio in considerazione delle condizioni in cui versano gli uffici.

Le domande sopravvissute allo sfoltimento preliminare sono risultate quindi 53 per 43 posizioni. Se si considera l’ulteriore meccanismo selettivo costituito dall’impossibilità di nominare più di un magistrato per ufficio o due per gli uffici di grandi dimensioni (regola non valida solo per la legittimità), il novero delle disponibilità si è di molto approssimato a un rapporto di 1 a 1.

In questa situazione, la netta prevalenza di domande provenienti dal meridione ha fatto sì che esse abbiano dovuto compensare nei due settori (civile/penale) anche l’insufficienza di quelle giunte da altre aree geografiche.

Va ricordato che fin dalla scorsa consiliatura il metodo del sorteggio è stato adottato sul presupposto di una tendenziale adeguatezza di ogni magistrato dotato di una buona esperienza nella giurisdizione a comporre la commissione di concorso per m.o.t.; l’attuale CSM ha incrementato le regole selettive al fine di rendere la scelta più compatibile con la presenza di circostanze ostative d’ordine oggettivo e soggettivo. Tutto ciò ha finito per ridimensionare, com’è evidente, la platea degli aspiranti effettivi, a vantaggio, però, del perseguimento del principio di buon andamento dell’amministrazione giudiziaria.

Tra le osservazioni pervenute vi sono state quelle di colleghi che hanno contestato la loro esclusione per il fatto di provenire da uffici in cui sono in corso applicazioni extra-distrettuali disposte ai sensi dell’art. 23-bis legge n. 53/2024 (perseguimento degli obiettivi del PNRR); si è contestato il fatto che esse rientrino tra quelle previste dalla lettera d (provenienza da uffici in cui siano in corso applicazioni extra-distrettuali ..).  

Il Consiglio ha ritenuto infondata questa obiezione, poiché la regola di esclusione è generale e ammette due sole eccezioni, riportate nella stessa lett. d): esse riguardano le applicazioni disposte all’esito di trasferimento in altro distretto e le applicazioni presso le sezioni specializzate in materia di protezione internazionale; sono eccezioni evidentemente tassative e rispondenti a ragioni del tutto estranee a quelle del provvedimento in questione, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di produttività.

Altre osservazioni sono pervenute dal dirigente di un tribunale di sorveglianza, in relazione allo stato di disagio in cui verte un ufficio circondariale da cui proviene un magistrato selezionato. Anche di questi rilievi non si è potuto tenere conto sia per la loro tardività sia, soprattutto, perché afferenti a circostanze non rientranti tra quelle che giustificano l’esclusione del richiedente; l’ufficio di sorveglianza in questione è allo stato a pieno organico.

Francesca Abenavoli, Marcello Basilico, Maurizio Carbone, Geno Chiarelli, Antonello Cosentino, Tullio Morello

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