OTTOBRE
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Diario dal Consiglio del 25 ottobre 2025

Misure giudiziarie per il PNRR, è accanimento terapeutico?

Nel Plenum del 22 ottobre 2025 è stata approvata all’unanimità una deroga temporanea alla circolare tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti al fine di consentire ai giudici di pace in servizio come giudici onorari di tribunale, che siano stati confermati, di trattare le controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana. La norma primaria non lo vietava e si è quindi potuto incidere sulla disposizione secondaria – che in origine lo escludeva – in vista di una più celere definizione di tali procedimenti, molti dei quali (quelli per il riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis) hanno carattere di serialità e non presentano di solito elementi di particolare complessità.

Trattandosi di un numero rilevante di procedure, la loro definizione entro il giugno del prossimo anno potrebbe incidere in misura percentualmente apprezzabile sul conseguimento o l’avvicinamento degli obiettivi del PNRR.

Secondo quanto disposto dal DL n. 13 del 2017, “…i giudici che compongono le sezioni specializzate sono scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze”, ragione per cui la trattazione di tale tipo di contenzioso può essere attribuita ai giudici onorari di tribunale confermati che abbiano già prestato servizio presso gli uffici per il processo istituiti presso le sezioni specializzate in tale materia o che in alternativa attestino la partecipazione a corsi organizzati dalla Scuola superiore della magistratura in sede centrale o decentrata.

Ci siamo invece opposti, in commissione e in Plenum, all’altra proposta avanzata dalla Settima commissione per un secondo interpello diretto all’applicazione straordinaria a distanza di magistrati ordinari presso gli uffici giudiziari di primo grado, in attuazione dell’art. 3 del d.l. n. 117/2025, pubblicato l’8.8.2025 e in vigore dal 9.8.2025.

Un piccolo excursus della vicenda pare necessario.

Con la delibera del 16 luglio 2025 il Consiglio Superiore si era fatto carico di indicare una serie di interventi che, preso atto della difficoltà di raggiungere uno degli obiettivi fissati dal PNRR, cioè quello della riduzione del disposition time nel settore civile, consentissero di raggiungerlo o, quantomeno, di avvicinarvisi in misura significativa. 

Si erano ritenute necessarie iniziative innanzi tutto strutturali, prima fra tutte la rinegoziazione del DT civile, nonché interventi deflattivi in contenziosi pendenti nei quali è parte lo Stato: senza richiamarli singolarmente, è sufficiente dire che si tratta di contenziosi seriali e dall’esito prevedibile alla luce di orientamenti giurisprudenziali ormai consolidati.

Si era inoltre richiesta la stabilizzazione degli addetti all’ufficio per il processo, componente collaborativa fondamentale per rendere più efficace l’attività dei giudici.

Tra gli interventi di natura invece provvisoria ed emergenziale, avevamo proposto l’impiego di magistrati in quiescenza e le applicazioni da remoto di magistrati fino a un massimo di 500 unità negli uffici maggiormente distanti dall’obiettivo.

Delle tante misure indicate, che avrebbero dovuto concorrere, tutte assieme, al risultato, sono state davvero poche quelle recepite nel decreto legge 117 del 2025. Né sono state adottate misure alternative mirate al target del DT civile.

L’applicazione da remoto rientra tra le misure recepite. In attuazione del d.l. 117/2025, il CSM l’ha realizzata con l’interpello del 3.9.2025 i cui esiti, deliberati nel Plenum del 1.10.2025, non sono stati quelli sperati (per i 500 posti banditi, le domande pervenute sono state 212 e quelle ammissibili appena 165, senza contare le ulteriori revoche successivamente sopravvenute).

A distanza di qualche settimana da quell’interpello, la maggioranza del CSM ha voluto deliberarne un altro, con una più accentuata attenzione al mantenimento della specializzazione dei magistrati richiedenti.

A noi sembra uno strumento inutile e non per questo innocuo.

Inutile, perché, se la misura poteva giustificarsi in un contesto più ampio di misure costruito, che forzassero taluni principi generali dell’ordinamento nella prospettiva emergenziale posta dall’obiettivo del disposition time, una volta venuta meno questa prospettiva, a causa della rinuncia alla parte più significativa degli interventi, non si vede ragione per perseverare in applicazioni che sacrificano oralità, territorialità, predeterminazione del giudice, senza che un simile costo sia controbilanciato da una concreta possibilità di incidere sul raggiungimento del target.

Non è innocuo, perché, per un verso, i due interpelli in stretta successione temporale creano frustranti disparità di trattamento tra i colleghi: ad esempio, tra chi ha partecipato al primo interpello, adottato senza regole che privilegino la specializzazione e chi verrà applicato, invece, in base al secondo; inoltre, nell’ambito di questi ultimi, ulteriore discriminazione si verificherà tra chi riesca a essere assegnato a nuclei di cause aderenti alla propria specializzazione e chi non vi riuscirà, stante l’indisponibilità di posti, che vengono assegnati secondo l’ordine cronologico delle domande; alcuni dirigenti degli uffici, inoltre, verranno gravati di nuovi incombenti  per un numero prevedibilmente modesto di domande.

Per altro verso il secondo bando non è innocuo perché genera l’inganno per cui una maggiore disponibilità alle applicazioni da parte dei magistrati avrebbe reso raggiungibile l’obiettivo, quando è invece evidente che così non è e non poteva essere.

Sarebbero stati ben altri gli interventi necessari. Li avevamo indicati per tempo e ancora coltiviamo la speranza che vengano messi in campo al più presto.

Nel frattempo, continueremo a operare per agevolare gli uffici nel conseguimento dei risultati utili a ridurre il DT civile, ma non ci esimeremo dal valutare la proporzionalità tra le misure da attuare, i loro effetti potenziali e i principi che queste comprimono.

Francesca Abenavoli, Marcello Basilico, Maurizio Carbone, Geno Chiarelli, Antonello Cosentino, Tullio Morello

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