LUGLIO
19

Diario dal Consiglio del 19 luglio 2025

Tanto clamore per nulla dopo un trasferimento in prevenzione

Nell’ultima seduta di Plenum ci siamo occupati di una procedura di incompatibilità parentale che ha determinato alcune polemiche sui media a causa delle eventuali ripercussioni sul processo relativo alla strage di Brescia.

Si tratta di una delle dieci procedure emerse nell’ultimo anno a causa dell’entrata in vigore del nuovo regime previsto dalla Riforma Cartabia (così come recepita nelle circolari) e risolte con tramutamenti spontanei dei colleghi.

Il procedimento ha interessato due coniugi magistrati, lui giudice del tribunale di Brescia, lei sostituto procuratore presso la DDA della stessa sede.

L’articolo 19 O.G., nella sua formulazione originaria, stabiliva che i magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità sino al secondo grado, di coniugio o di convivenza non possono far parte della stessa corte, dello stesso tribunale o dello stesso ufficio giudiziario.

Il sistema prevedeva tuttavia la possibilità di una valutazione in concreto delle situazioni di incompatibilità, considerando criteri quali le dimensioni dell’ufficio, l’organizzazione tabellare, la materia trattata dai magistrati e la distinzione dei settori del diritto civile, penale e del lavoro.

La legge 17 giugno 2022, n. 71, nota come riforma Cartabia, ha introdotto significative modifiche al regime delle incompatibilità parentali. In particolare, l’art.8 della legge ha riformulato il secondo comma dell’art. 19 O.G., stabilendo che la ricorrenza dell’incompatibilità può essere esclusa in concreto quando la situazione non comporti modifiche nell’organizzazione dell’ufficio e non interferisca nei rapporti tra uffici diversi della medesima sede.

Questa modifica ha eliminato il riferimento ai criteri di cui all’art. 18, comma 2, O.G. comportando che il Consiglio Superiore della Magistratura debba ora tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto per valutare la sussistenza di profili di interferenza tra i magistrati interessati.

La circolare del CSM del 25 maggio 2007 (n. P-12940) con le sue modificazioni costituisce lo strumento operativo principale per l’applicazione delle norme sulle incompatibilità parentali. L’art. 43, applicabile al caso di uffici diversi nella medesima sede, prevede, in particolare, che per l’accertamento in concreto della situazione di incompatibilità occorre avere riguardo al criterio della dimensione degli uffici, verificando se la loro struttura organizzativa consenta di evitare stabili interferenze di attività tra i magistrati interessati.

La stessa circolare, all’art. 46, stabilisce che i magistrati debbano rendere una dichiarazione concernente l’eventuale situazione di incompatibilità, quando si verifichino variazioni rilevanti nella loro posizione. Tale obbligo assume particolare importanza nei casi di assegnazione a settori specializzati come la DDA.

La vicenda dei due magistrati marito e moglie ebbe origine nel 2017, quando venne aperta una pratica relativa all’eventuale loro situazione di incompatibilità; all’epoca lui era presidente di sezione penale, mentre lei era sostituto nella procura presso lo stesso tribunale. Il CSM, con delibera del 7 giugno 2018, aveva disposto l’archiviazione della pratica, ritenendo sufficienti le misure organizzative adottate dal Presidente del Tribunale di Brescia.

Il caso è riemerso in tutta la sua complessità nel 2023, quando la presidente dell’altra sezione penale del tribunale bresciano, sentita dalla Quinta commissione del CSM nell’ambito della procedura di conferma del collega nelle funzioni semidirettive, riferiva fatti costituenti criticità di carattere relazionale e ambientale all’interno dell’ufficio, con particolare riferimento alle difficoltà applicative dei meccanismi compensativi necessari per evitare interferenze tra i coniugi magistrati.

Quest’ultimo è uno degli aspetti più delicati emersi nella vicenda. Il sistema adottato nel tribunale prevedeva che i procedimenti di competenza della DDA, trattati dalla sostituta interessata, non potessero essere assegnati alla sezione presieduta dal marito, comportando riassegnazioni che avrebbero potuto creare squilibri nei carichi di lavoro.

La collega sentita dalla Quinta commissione ha riferito che “questa situazione ha creato qualche momento di frizione”, evidenziando come i limiti applicativi del meccanismo compensativo avessero generato tensioni all’interno del tribunale.

Particolarmente significativo è l’episodio relativo al processo denominato “Alasonatti + 54”, che ha coinvolto 54 imputati per reati fiscali aggravati dal metodo mafioso.

Il collega interessato, nella memoria depositata in Consiglio il 22 febbraio 2023, aveva ammesso di essere intervenuto personalmente presso l’ufficio requirente (“anche grazie alla mia interlocuzione”) per indurre la procura a modificare l’imputazione, rinunciando a contestare l’aggravante del metodo mafioso che avrebbe reso il processo di competenza della DDA e giustificato la sua migrazione dall’una all’altra sezione del tribunale.

Le audizioni avvenute davanti alla Prima commissione hanno rivelato un clima di latente e diffuso malcontento tra i magistrati dell’ufficio. Il dirigente dell’epoca, pur escludendo il superamento della soglia critica del 5%, stabilita per l’adozione dei meccanismi compensativi, ha lasciato trasparire l’esistenza di “una soglia del fastidio” tra i colleghi, “sempre molto attenti a contare i processi”.

Nel settembre 2023, la Prima commissione ha rilevato che, a seguito dell’assegnazione della collega interessata alla DDA, non risultava essere stata presentata dichiarazione concernente l’eventuale situazione di incompatibilità ex art. 19 O.G., come invece previsto dal punto 46 della circolare del 2007.

I coniugi hanno reso poi la dichiarazione richiesta, precisando che il Consiglio giudiziario della corte d’appello di Brescia aveva ritenuto le misure organizzative adottate nel tribunale idonee a scongiurare qualsiasi ipotesi di interferenza nell’esercizio delle loro rispettive funzioni.

La commissione aveva proposto l’archiviazione della pratica, ma il 9 ottobre 2024 il Plenum, a maggioranza, aveva respinto la proposta disponendo il ritorno in commissione della pratica, perché meritevole di ulteriore approfondimento.

Nel gennaio 2025, la Prima ha deliberato l’apertura formale della procedura per incompatibilità e ha posto l’accento sulle criticità emerse, in particolare sull’episodio del processo “Alasonatti + 54”, definito “particolarmente sintomatico di una grave quanto palese interferenza sulla funzionalità di entrambi gli uffici”.

La vicenda ha trovato una soluzione definitiva con il decreto di variazione tabellare del 3 luglio 2025, che ha disposto il tramutamento interno del giudice a una sezione civile del tribunale, dopo che egli era cessato dalle funzioni di presidente della sezione penale.

Il CSM ha valutato come dirimente il rilievo di questo trasferimento ai fini dell’accertamento dell’incompatibilità, essendo venuta meno “in radice ogni possibile interferenza” tra i magistrati coniugi. La diversità dei settori di competenza e l’assoluta estraneità degli affari civili rispetto alle attribuzioni della DDA hanno portato alla conclusione dell’archiviazione della pratica.

Il tramutamento interno dal penale al civile avvenuto su base volontaria (a doversi trasferire di ufficio non sarebbe stato il collega, ma la moglie, in quanto più giovane: cambiando gruppo di lavoro avrebbe potuto a sua volta portare a chiusura la vicenda) lascia comunque allo stesso la possibilità di proseguire e concludere tutti i processi che il presidente del tribunale di Brescia riterrà che debbano continuare a essere celebrati dal predetto.

Dispiace che una vicenda risoltasi, come tante, con una variazione tabellare conseguente a un tramutamento volontario interno sia stata intesa come occasione per suscitare un ingiustificato clamore mediatico.

Francesca Abenavoli, Marcello Basilico, Maurizio Carbone, Geno Chiarelli, Antonello Cosentino, Tullio Morello

19 luglio 2025

5 luglio 2025

14 giugno 2025

24 maggio 2025

10 maggio 2025

24 aprile 2025

12 aprile 2025

29 marzo 2025

15 marzo 2025

1º marzo 2025

15 febbraio 2025

1º febbraio 2025

18 gennaio 2025