Diario dal Consiglio del 6 dicembre 2025
Così il procuratore può autoassegnarsi un fascicolo
La nuova circolare sull’organizzazione degli uffici di procura sta affrontando il primo banco di prova. Sono, infatti, all’approvazione del Plenum i progetti organizzativi redatti sulla base della nuova normativa primaria e regolamentare.
Nella seduta plenaria del 3 dicembre 2025 sono stati approvati numerosi progetti organizzativi che hanno richiesto valutazioni di ordine generale su aspetti rilevanti della nuova disciplina. La rinnovata composizione della Settima commissione, formatasi nell’ottobre scorso, ha reso per certi versi più impegnativa questa attività, ma ha anche agevolato il formarsi di nuovi orientamenti.
Partendo dalla consapevolezza delle difficoltà interpretative tipiche di questa fase di passaggio alla nuova disciplina, che prevede, a differenza del passato, l’approvazione del progetto organizzativo da parte del CSM e non più la mera presa d’atto, si è scelto di inserire nelle delibere di approvazione parziale, per quanto possibile, delle spiegazioni esaustive in ordine alle scelte operate dalla commissione, in modo da consentire ai dirigenti una più agevole rimodulazione dei punti risultati critici.
Uno degli aspetti più rilevanti che ha impegnato la commissione è relativo ai criteri di auto-assegnazione e co-assegnazione di affari con il procuratore. L’art. 11 della circolare procure, infatti, al comma 3, punto 13, prescrive che il progetto organizzativo contenga anche “i criteri di auto assegnazione e coassegnazione con il procuratore e il procuratore aggiunto”. Tali assegnazioni potranno contribuire a definire il carico di lavoro “necessario” del dirigente nella misura in cui siano certe nell’an, così consentendo di verificare che lo stesso non sia inferiore al 30% di quello dei sostituti, così come previsto dall’art. 5, comma 5, della circolare.
Il procuratore può anche stabilire criteri generali sulla base dei quali auto-assegnarsi o co-assegnarsi dei procedimenti in via solo “eventuale”. Si tratta di aree facoltative di intervento del dirigente che devono essere individuate sulla base di criteri che siano, oltre che ragionevoli, anche obiettivi e predeterminati.
Quale titolare dell’azione penale, infine, il procuratore potrà scegliere anche di auto-assegnarsi o co-assegnarsi un procedimento che non rientri nelle categorie indicate a monte.
Ebbene, a queste tre modalità di intervento del dirigente corrispondono tre diverse procedure:
- la quota di attività giudiziaria necessaria (30%) che deve essere formata sulla base di criteri certi;
- le auto e co-assegnazioni di procedimenti sulla base di criteri oggettivi e predeterminati individuati nel progetto organizzativo impongono al Procuratore di motivare indicando solo per quale ragione abbia inteso esercitare tale facoltà nel caso di specie;
- infine, resta nella facoltà del procuratore auto-assegnarsi o co-assegnare a sé o a sostituti tra loro qualunque procedimento. L’art. 15 della circolare, infatti, al comma 9, stabilisce che egli, “con provvedimento motivato, può procedere all’auto-assegnazione o ad assegnazione a sé stesso con contestuale co-assegnazione ad un procuratore aggiunto o ad un sostituto, in deroga ai criteri generali di assegnazione”. E’ l’ipotesi che ricorre ogni qualvolta il caso, per la sua eccentricità (in termini di complessità, delicatezza, gravità, sovraesposizione etc.), non si presti a essere sussunto in alcuno dei criteri di assegnazione (o auto-assegnazione) già definiti in via generale nel progetto organizzativo, ma, proprio per questo motivo, richieda o comunque renda opportuna la trattazione diretta da parte del dirigente (sub specie di auto-assegnazione o di coassegnazione): in tal caso questi dovrà ricorrere alla specifica procedura prevista dall’art. 15, comma 9-bis, che rimette “il provvedimento motivato” allo scrutinio del CSM, previo parere del Consiglio giudiziario, ai fini della sua “approvazione”.
Tale ricostruzione ha portato il Consiglio a ritenere che i criteri individuati nel progetto organizzativo per evitare il ricorso all’art. 15 circ. proc. non possano essere generici e indeterminati, come invece quelli che fanno ricorso a clausole del tipo “tutte le volte in cui il fatto abbia cospicuo rilievo sociale od appaia particolarmente delicato per la complessità delle questioni trattate, per la gravità dei fatti, la natura degli interessi giuridici coinvolti in relazione alla diffusività degli effetti sulla collettività, il particolare allarme sociale suscitato, il coinvolgimento diretto dell’immagine dell’intero ufficio”, e così via. Occorre invece che tali criteri siano sufficientemente oggettivi e predeterminati oppure siano accompagnati da adeguate indicazioni esplicative o esemplificative o, ancora, da coordinate di carattere ponderale, che non lascino al dirigente margini eccessivamente dilatati di individuazione delle fattispecie in cui disporre la co-assegnazione o l’auto-assegnazione. L’art. 15, comma 1, circ. proc., infatti, stabilisce che il Procuratore della Repubblica “determina” i criteri di assegnazione dei procedimenti.
Si è a nostro avviso giunti, all’indomani della tabellarizzazione degli uffici di procura, a un punto di equilibrio tra due esigenze immanenti alla loro attività: il controllo stringente sulla parte motiva del provvedimento, la cui ratio risiede proprio nella deroga ai criteri generali di assegnazione (e auto-assegnazione) degli affari che esso comporta; l’ineludibile elasticità delle scelte operative, correlata alle multiformi e non sempre preventivabili contingenze che, di volta in volta, possono presentarsi nell’attività quotidiana
Francesca Abenavoli, Marcello Basilico, Maurizio Carbone, Geno Chiarelli, Antonello Cosentino, Tullio Morello



