MAGGIO
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Diario dal Consiglio del 10 maggio 2024

Processo civile, stabilità cercasi

Sullo schema di decreto legislativo contenente norme integrative e correttive al d. lgs. n. 149/2022, recante attuazione della legge 206/2001 di delega al Governo per l’efficienza del processo civile e la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie nonché per le misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti nelle materie dei diritti delle persone e delle famiglie e dell’esecuzione forzata. Si tratta in definitiva della normativa correttiva alla riforma Cartabia del settore civile, che fa seguito a quella adottata per il settore penale (d. lgs. 19 marzo 2024, n. 31).

In un testo di otto articoli è stata inserita una varietà molteplice di interventi normativi – modificativi, integrativi, sostitutivi, sistematici, di aggiornamento o di mero coordinamento – che interessano prevalentemente il tessuto del codice di procedura civile, ma che toccano anche i codici civile e penale nonché diverse leggi speciali.  

Tra le principali modifiche introdotte si annoverano quelle riguardanti: la semplificazione delle notificazioni tramite posta elettronica certificata; la revisione delle disposizioni in materia di verifiche preliminari, al fine di chiarire gli adempimenti a carico del giudice; l’estensione del campo di applicazione del rito di cognizione semplificato; e la razionalizzazione del meccanismo di recupero dei crediti tramite decreto ingiuntivo.

Il parere del Consiglio, necessariamente ponderoso, muove da quelli già espressi sul testo del disegno di legge delega 1662/2020, confluito nella l. n. 206/2021 (delibera del 15.9.2021) e poi sul testo del disegno di decreto legislativo confluito poi nel d.lgs. n. 149/2022 (delibera del 22.9.2022).

La condivisione di molti degli interventi proposti nello schema di decreto correttivo è stata resa quasi scontata dal fatto che, da un lato, pone rimedio a difetti di coordinamento o da veri e propri errori di disciplina e, dall’altro, introduce elementi di chiarezza normativa facendo anche propri alcuni indirizzi formatisi nel frattempo in giurisprudenza.

Poche sono state le osservazioni critiche del Consiglio, che hanno riguardato essenzialmente le modifiche apportate ai seguenti articoli:

  • 38 c.p.c. (sull’eventuale esonero delle parti dal deposito delle memorie integrative ex art. 171-ter, qualora il giudice rilevi d’ufficio l’incompetenza oppure ritenga di dovere decidere prioritariamente un’eccezione di incompetenza sollevata dalle parti);
  • 127-ter, comma 1, c.p.c. (sulla possibilità, per il giudicante, anche in ipotesi di richiesta congiunta delle parti di celebrazione dell'udienza nelle modalità della trattazione scritta, di disporre la trattazione in presenza laddove ritenuto necessario per il più proficuo svolgimento del processo);
  • 171-bis c.p.c. (sulla possibilità di fissazione, in data antecedente alla prima udienza di trattazione, di un’udienza apposita per la verifica, nel contraddittorio delle parti, di quanto segnalato dal giudice con il decreto ex art. 171 bis c.p.c.);
  • 183 c.p.c. (su possibili deroghe espresse, per casi specifici, alla necessaria comparizione personale delle parti nella prima udienza di comparizione e trattazione);
  • 414 c.p.c. (sulla necessità che venga indicato l’indirizzo di posta elettronica del convenuto solo quando questi sia soggetto tenuto a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata o servizio di recapito certificato qualificato risultante dai pubblici elenchi o abbia eletto domicilio digitale ai sensi dell’articolo 3-bis del codice dell’amministrazione digitale di cui al d.lgs. 82/2005);
  • 473-bis.15 c.p.c. (sulla reclamabilità dei provvedimenti emessi in sede di appello ai sensi di questa disposizione);
  • 473-bis.51 c.p.c. (sulla previsione esplicita della possibilità di proporre anche in sede congiunta domanda cumulativa di separazione e divorzio);
  • 196-quinquies disp. att. c.p.c. (sulla possibile eliminazione dell’inciso finale “Il provvedimento del magistrato si intende depositato, anche agli effetti di cui all’articolo 133 del codice, quando è effettuato il deposito nel fascicolo informatico”);
  • art. 21 d. lgs. n. 149/2022 (sull’opportunità di chiarire se, nei casi di conflitto di interessi, spetti al notaio o al giudice tutelare la competenza a nominare il curatore speciale).

La complessità di questo ennesimo intervento normativo ha suggerito a Tullio di richiamare l’attenzione dell’adunanza sulla complessità del lavoro del giudice e, in particolare, su quanto sia difficile l’esercizio della sua attività interpretativa e quanto le soluzioni ermeneutiche si rivelino spesso inevitabilmente opinabili, senza che ciò possa costituire motivo per porre in discussione la credibilità della sua funzione.

Marcello, come presidente, ha rammentato come il parere proposto dalla Sesta commissione sia stato ricondotto entro i limiti propri della finalità meramente correttiva del provvedimento legislativo. Rimarcando come esso abbia comunque modificato il disposto di ben 18 norme del titolo IV-bis del libro secondo del c.p.c. (dedicato al rito unificato in materia di stato delle persone, di minori e di famiglia), ha ricordato i nodi che permangono in questa materia: tra questi, la questione della collegialità dei provvedimenti affidati al TPMF e dell’affiancamento della magistratura onoraria specializzata nonché della perdurante applicazione generalizzata, prima che venga istituito il nuovo tribunale, di un rito ordinario poco adeguato – per numero di udienze, di provvedimenti e di eventi previsti – alla strutturazione e alle esigenze degli uffici minorili.

Con l’occasione Marcello ha dunque ricordato come a quasi cinque mesi dalla scadenza del 17 ottobre, il Ministro non abbia ancora provveduto a predisporre le piante organiche dei nuovi uffici giudiziari, primo di una serie di almeno quindici step che – attraverso circolari, interpelli, concorsi, modifiche tabellari radicali – dovrebbero condurre il TPMF ad avere piena funzionalità. Di fronte a un ritardo tanto evidente, quindi, il rinvio dell’entrata in vigore della riforma diventa inevitabile e occorre che questo venga disposto con la dovuta tempestività, al fine di assicurare che tutti i passaggi normativi e provvedimentali ancora mancanti possano essere compiuti con la ponderazione e la completezza dovute.

Francesca Abenavoli, Marcello Basilico, Maurizio Carbone, Geno Chiarelli, Antonello Cosentino, Tullio Morello

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