GIUGNO
8

Diario dal Consiglio del 8 giugno 2024

Formatori decentrati, conferme e nomine

Il Plenum del 12 giugno ha approvato due delibere con le quali sono stati, rispettivamente, confermati e nominati formatori decentrati.

In particolare, hanno avuto la conferma nell’incarico, su loro richiesta, per il biennio 2024-2026, i colleghi Gaetano Labianca e Annachiara Mastrorilli (per il distretto di Bari), Angelina Baldissera (Brescia), Pietro Silvestri e Irene Ambrosi (Cassazione), Fabio Salvatore Mangano (Catania), Giancarlo Vona (Genova), Giuseppe Nicola De Nozza e Ida Cubicciotti (Lecce), Viviana Cusolito (Messina), Giorgia Spiri (Palermo), Chiara Canepa (Torino) e Irma Giovanna Antonini (Udine).

Sono stati invece nominati nuovi formatori distrettuali Marinella Bosi, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Fermo (per il distretto di Ancona); Giovanni Solinas, giudice del tribunale di Ferrara (Bologna); Leonardo De Gaudio, sostituto a Pistoia e Rosa Raffaelli, giudice a Livorno (Firenze); Franco Davini, consigliere della corte di appello di Genova (Genova); Fabrizio Malagnino, giudice a Lecce (Lecce); Antonino Santoro, giudice a Napoli nord (Napoli); Antonio D’Anello, giudice a Lagonegro (Potenza); Dionisio Pantano, giudice a Reggio Calabria (Reggio C.); Rosaria De Lucia, giudice a Salerno (Salerno); Chiara Martello, giudice a Cuneo (Torino); e Luisa Bettio, giudice a Padova (Venezia).  

Con delibere del 22 maggio il Consiglio aveva nominato anche i dott. Daniele Scarpino, sostituto a Reggio Calabria (per il distretto reggino), Emanuele Nicosia e Alessia Giampietro, giudici a Palermo (Palermo), nonché Giovanni Rossi, giudice a Salerno (Salerno).

Con entrambe le deliberazioni del 12 giugno il CSM ha dovuto peraltro invitare la Scuola a bandire nuovi interpelli in relazione alle posizioni risultate prive di aspiranti legittimati: per cinque posti distribuiti nelle sedi di Campobasso, Salerno e Venezia, nel primo caso; per le sedi di Ancona (per civile e civile Gaius), Cagliari (penale), Catania (civile), L’Aquila (civile), Perugia (civile Gaius), Potenza (civile), Torino (civile e penale Gaius), Venezia (penale requirente), nella seconda delibera.

Quest’ultima annotazione conferma che, nonostante l’impegno del Comitato direttivo della Scuola nell’espletamento delle procedure e la solerzia del Consiglio nelle nomine, risulta difficile coprire le posizioni di formatore decentrato in diversi distretti. Sono stati del resto numerosi i bandi a cui ha risposto un solo aspirante (talvolta non legittimato).

Permane dunque la crisi della formazione territoriale, una crisi che è stata lungamente analizzata nel corso dei tavoli tecnici tra Sesta commissione e Comitato direttivo e oggetto di ripetuti confronti con la Direzione per l’organizzazione giudiziaria del Ministero.

E’ opinione comune che la mancanza di vocazioni da parte dei magistrati dipenda dalle carenze strutturali (assenza di personale amministrativo di supporto e di spazi per la didattica), combinata con l’incremento delle competenze e delle responsabilità affidate ai formatori decentrati. gli uffici soffrono come mai in passato

Malgrado l’evidente criticità della situazione, al Ministero non vi sono tuttavia disponibilità economiche, per espressa dichiarazione dei suoi vertici, per colmare allo stato le risorse mancanti. Occorrerebbe dunque fronteggiare l’esigenza formativa locale – che, come noto, ha funzione anche integrative di quelle permanenti e iniziale, rese in sede centrale – attraverso una maggiore messa a disposizione del personale in servizio, da parte dei dirigenti delle corti d’appello, in favore della struttura decentrata e, eventualmente, la stipula di convenzioni con soggetti esterni all’Amministrazione per il reperimento di risorse umane e materiali.

Un’ulteriore iniziativa, sollecitata dalla SSM, sarebbe costituita dall’aumento dell’esonero dal lavoro giurisdizionale (che attualmente può variare dal 10 al 25% in base alla dimensione del distretto: art. 207 della circolare sulle tabelle), in considerazione dell’impegno obiettivo che l’attività formativa richiede in tutte le sue molteplici fasi: dalla scelta dei temi e delle modalità didattiche, al reperimento degli spazi, dei tutor e dei relatori, all’accoglienza e all’ospitalità fino all’assolvimento delle incombenze tecnico-amministrative, fiscali e contabili.

Il CSM non potrà che approfondire quella prospettiva, pure in un momento in cui le scoperture profonde, presenti negli organici di magistrati e personale amministrativo, impattano come mai nel passato sugli uffici giudiziari. Risulta chiaro comunque che la situazione attuale rende impensabile l’organizzazione, da parte della Scuola, dei corsi per i laureati che aspirano a diventare magistrati, previsti dalla legge n. 71/2022 e dal d. lgs. 44/2024.

Altra questione sempre attuale nella materia della formazione decentrata concerne il rapporto CSM/SSM nelle nomine dei colleghi addetti.

Con la delibera quadro del 22.5.13, il Consiglio ha riconosciuto che, in base alla legge e alle linee programmatiche adottate dal Consiglio stesso e dal Ministro della giustizia in attuazione dell’art. 5 d. lgs. 26/2006, spetta alla Scuola provvedere alla designazione dei formatori distrettuali. Tuttavia, poiché la stabilità dell’incarico e la previsione di un esonero percentuale dall’attività giudiziaria ordinaria sono fattori in grado di incidere sull’organizzazione interna degli uffici di appartenenza e sullo status del magistrato interessato, compete al CSM valutare l’idoneità del magistrato a ricoprire l’incarico.

In tale prospettiva, Consiglio e Scuola hanno convenuto sulla necessità di una procedura di selezione dei formatori distrettuali condivisa e rispettosa delle reciproche attribuzioni: la Scuola individua i formatori decentrati, nel rispetto delle eventuali ragioni di incompatibilità preventivamente stabilite dal Consiglio, valutando il possesso dei requisiti attitudinali in capo agli aspiranti; per parte sua il Consiglio vaglia anzitutto la compatibilità dell’incarico richiesto con le esigenze oggettive degli uffici giudiziari di appartenenza (anche attraverso la preventiva individuazione di una lista di “incompatibilità” alla quale la Scuola deve attenersi), accerta l’esistenza di particolari circostanze lavorative ostative al proficuo svolgimento dell’incarico di formatore decentrato o comunque suscettibili di creare un disservizio per l’ufficio di appartenenza del magistrato e verifica l’inesistenza di elementi negativi d’ordine soggettivo in capo all’aspirante, come condanne oppure pendenze penali e/o disciplinari.

Dal 2013 ogni rinnovo della compagine consiliare o del Comitato direttivo è stato segnato da un confronto sull’applicazione concreta di questo riparto di competenze, ferma l’affermazione dell’autonomia della Scuola nella scelta dei formatori. L’insediamento a marzo del nuovo Comitato è avvenuto in continuità con questa tradizione, espressiva della collaborazione leale che governa le relazioni tra le due Istituzioni, Le scelte adottate dalla Scuola sembrano oggi frutto di una comparazione più orientata verso i titoli degli aspiranti che alla loro esperienza nella giurisdizione. Nei tavoli tecnici che verranno, tale tendenza, se confermata, sarà verosimilmente oggetto dell’abituale disamina, anche con riferimento agli effetti concreti dei criteri adottati.

Francesca Abenavoli, Marcello Basilico, Maurizio Carbone, Geno Chiarelli, Antonello Cosentino, Tullio Morello

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