LUGLIO
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Diario dal Consiglio del 20 luglio 2024

Diritto di tribuna e voto unitario, prime avvertenze

Speravamo di fornire una risposta in tempi più brevi, dopo che il d. lgs. n. 44/2024 ha introdotto la partecipazione dei componenti non magistrati nelle procedure di valutazione di professionalità dei magistrati. Finalmente, comunque, il 17 luglio il Plenum ha approvato la nota indirizzata ai Consigli giudiziari e al Consiglio direttivo della Corte di cassazione per dare alcune iniziali indicazioni, in attesa di adeguare appieno la normativa secondaria del Consiglio superiore in attesa di adeguare la normativa secondaria.

Come noto, la partecipazione dei componenti laici si esprime nel cd. “diritto di tribuna” e, per i soli avvocati, nel diritto di esprimere un voto unitario, conforme alla valutazione del rispettivo Consiglio dell’ordine.

Quarta e Sesta Commissione – in attesa della definitiva approvazione della nuova circolare sui criteri sostanziali di valutazioni di professionalità e dell’aggiornamento delle “Linee guida per il funzionamento e l’organizzazione dei Consigli giudiziari e del Consiglio Direttivo della Corte di cassazione” – hanno ritenuto opportuno rappresentare agli organi dell’autogoverno decentrato quanto segue:

  1. va subito garantita la facoltà dei componenti avvocati e professori universitari “di partecipare alle discussioni e di assistere alle deliberazioni”, trattandosi di prerogativa riconosciuta da una norma d’immediata efficacia;
  2. per consentire l’esercizio di tale facoltà, i Consigli giudiziari e il Consiglio direttivo della Corte di cassazione devono assicurare ai componenti avvocati e professori universitari l’ “accesso alla documentazione necessaria”; questa non può che coincidere, per ragioni di paritario trattamento, non col fascicolo personale informatico, ma col compendio di fonti e atti che sono nella disponibilità della componente togata del Consiglio;
  3. per contro, le modalità e i tempi di esercizio delle prerogative di segnalazione e indicazione di voto saranno oggetto di specifica regolamentazione con la nuova circolare sulle valutazioni di professionalità: vengono, infatti, in rilievo facoltà che, per espressa disposizione normativa (art. 11, comma 7, d.lgs. n. 160/2006), presuppongono l’individuazione annuale da parte del Consiglio superiore dei nominativi dei magistrati per i quali nell’anno successivo matura uno dei sette quadrienni utili ai fini delle valutazioni di professionalità e la trasmissione del relativo elenco al Consiglio giudiziario che, a sua volta, comunica i nominativi al consiglio dell’ordine degli avvocati interessato, al fine di acquisirne le segnalazioni.

Tali adempimenti, esauriti per le valutazioni con scadenza nell’anno 2024, saranno disciplinati per i quadrienni con data di maturazione decorrente dal 1° gennaio 2025. Di conseguenza l’esercizio del voto unitario da parte degli avvocati deve necessariamente attendere l’approvazione della nuova circolare.

Le stringate avvertenze approvate nello scorso Plenum hanno lo scopo di uniformare l’attività ordinamentale in queste nuove e delicate attività, onde evitare il diffondersi di regolamentazioni frutto di interpretazioni o prassi differenti, foriere di irragionevoli disuguaglianze. Resta fermo il riconoscimento, da parte del CSM, dell’autonomia regolamentare dei singoli Consigli giudiziari.

Francesca Abenavoli, Marcello Basilico, Maurizio Carbone, Geno Chiarelli, Antonello Cosentino, Tullio Morello

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