Nell’adunanza plenaria del 20 settembre sono stati votati all’unanimità i colleghi Pasquale D’Ascola e Alfredo Pompeo Viola per le funzioni, rispettivamente, di primo presidente aggiunto e di procuratore generale aggiunto della Corte di Cassazione.
Entrambi i concorsi hanno visto la partecipazione di pochi candidati legittimati (per l’incarico di presidente aggiunto vi era addirittura il solo dott. D’Ascola), segno dell’abnorme effetto provocato dalla riforma Cartabia sul periodo necessario per la legittimazione anche alle funzioni superiori.
In questa occasione il Consiglio ha potuto comunque procedere alla copertura di posizioni nodali nell’organizzazione della Suprema Corte, nominando magistrati di grande valore e riconosciuto prestigio.
Un’altra conferma problematica in funzioni semidirettive è venuta dal Plenum mercoledì 20 settembre. Stavolta è toccato al procuratore aggiunto di Roma dott. Angelantonio Racanelli, implicato – come nei casi che abbiamo riportato nelle edizioni recenti di questo Diario – in numerose chat col dott. Luca Palamara.
Solo i consiglieri di AreaDG, assieme ai colleghi Mirenda, Miele e Fontana, hanno votato la proposta di non conferma, ritenendo che la dimostrata adesione del dott. Racanelli al disegno di orientare dall’esterno del CSM la nomina del nuovo procuratore della Repubblica di Roma non ammettesse una valutazione favorevole. Nel caso specifico ragione ulteriore di censura veniva dal fatto che si trattava dello stesso ufficio in cui lui stesso (e il dott. Palamara) operavano.
La stagione dei veleni legati ai fatti dell’hotel Champagne e delle chat andrà prima o poi superata. Ma non senza un’aperta stigmatizzazione dei modelli culturali e comportamentali che l’hanno caratterizzata.
Nel Plenum del 20 settembre il Consiglio ha licenziato il parere sul d.l. 105/2023, in vigore dall’8 agosto.
Tante disposizioni in materie diverse, in primis le intercettazioni, rispetto alle quali l’intento del legislatore di estendere ai reati monosoggettivi il regime dell’art. 13 d.l. 152/91 rischia di essere centrato solo a metà: va chiarito infatti se la norma dell’art. 1 del nuovo decreto sia d’interpretazione autentica o, altrimenti, quale effetto abbia la disposizione transitoria del suo secondo comma; in caso contrario il rischio è che le operazioni già autorizzate non ricadano sotto l’ombrello della nuova disposizione.
Valutazione positiva del CSM su molti altri interventi, compresa la delega ai magistrati onorari all’ascolto dei minori nei procedimenti sulla responsabilità genitoriale. L’invito al legislatore, in questo caso, è a meglio coordinare la norma – laddove prescrive che la delega abbia contenuto puntuale – con l’art. 473-bis, comma 5 c.c. e, soprattutto, ad ampliarne il termine di vigenza, giacché la scadenza del 31.12.2023 è troppo ravvicinata e potrebbe vanificare gli effetti positivi della nuova previsione.
La richiesta del Ministro di esprimersi sul disegno di legge di conversione è giunta al CSM solo il 6 settembre, praticamente un mese dopo la pubblicazione del testo del d.l. 105. Questo ritardo pone un problema ricorrente e irrisolto, poiché il Consiglio si trova troppo spesso costretto a predisporre il proprio parere con frettolosità, finendo per approvarlo quando i lavori parlamentari hanno ormai quasi completato l’iter di conversione.