Attraverso il confronto con i giudici di secondo grado – in particolare con i Giudici del Riesame – sono emerse criticità in merito ad alcune fattispecie di reato e, segnatamente, in relazione ai reati di resistenza (art. 337 cp), false generalità (art. 495 cp), maltrattamenti (art. 572 cp), detenzione a fini di spaccio o cessione di sostanze stupefacenti (art. 73 DPR 309/90).
È stata sottolineata la necessità di formulare delle tabelle al fine di creare uniformi criteri di distinzione tra i fatti di “lieve entità” riconducibili entro l’ambito operativo della fattispecie di cui all’art. 73 comma 5 DPR 309/90 e i fatti ai quali devono essere invece applicate le fattispecie incriminatrici previste dall’art. 73 comma 1 e comma 4 del decreto medesimo.
È avvertita anche la necessità di disporre della consulenza chimico tossicologica per la celebrazione del riesame e del giudizio d’appello, quantomeno per i quantitativi che rientrano nella cd. “zona grigia”, non rientrano cioè con certezza nell’una o nell’altra ipotesi.
I Giudici del Riesame hanno messo in luce il problema che si pone quando l’arresto sia avvenuto per i reati di cui agli artt. 337 e 582 cp, ma la misura cautelare sia stata chiesta e applicata per il solo reato di resistenza. Questa scelta è particolarmente problematica nei casi in cui il reato di lesioni appare incontestabile mentre l’ipotesi di cui all’art. 337 cp presenta maggiori profili problematici.
Si è proposto che in tal caso, se ne ricorrono i presupposti, il PM formuli la richiesta di misura anche per il reato di cui all’art. 582 cp e svolga in concomitanza le ulteriori indagini necessarie per l’acquisizione di una prova affidabile in ordine alla sussistenza o meno del reato di cui all’art. 337 cp.
I giudici di secondo grado hanno evidenziato l'utilità di celebrare il riesame avendo a disposizione, tra gli atti, un verbale di sommarie informazioni, rese al PM dalla persona offesa-denunciante successivamente all’iniziale denuncia, che si faccia carico e tenga conto delle eventuali dichiarazioni difensive rese dall’imputato nel corso dell’interrogatorio di garanzia.
Il tema è stato più diffusamente trattato in altro documento. Si tratta, come detto, di persone che durante o dopo l’arresto hanno manifestato segni di sofferenza psichica o di arrestati che si dichiarano minori ma vengono considerati maggiorenni sulla base di accertamenti radiografici eseguiti sull’articolazione mano-polso.
Anche i giudici di secondo grado hanno sottolineato le difficoltà che conseguono alla mancanza di approfondimenti peritali o accertamenti tecnici affidabili sul punto.