I casi più frequenti e più problematici

Un gruppo di lavoro si è occupato in particolare degli arresti per violazione della legge in materia di stupefacenti (art. 73 DPR 309/90), per resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cp) e per furti (artt. 624, 625 e 624-bis cp)

Sono state individuate alcune tipologie di reato particolarmente delicate anche in ragione del numero significativo degli arresti.

Si tratta, in particolare, dei reati previsti dagli artt. 337 cp, 624, 625 cp e 624-bis cp, nonché dei reati previsti dall’art. 73 DPR 309/90. Tutti reati il cui sbocco naturale è quello della direttissima (salvo il caso di coloro che hanno ingerito ovuli contenenti stupefacenti (c.d. “ovulanti”).

Per ciascuno di questi reati ci si è confrontati su una serie di casi limite.

Violazioni della legge in materia di stupefacenti (art. 73 DPR 309/90)

È stata sottolineata la necessità di formulare delle tabelle al fine di creare uniformi criteri di distinzione tra i fatti di “lieve entità” riconducibili entro l’ambito operativo della fattispecie di cui all’art. 73 comma 5 DPR 309/90 e i fatti ai quali devono essere invece applicate le fattispecie incriminatrici previste dall’art. 73 comma 1 e comma 4 del decreto medesimo.

Sul punto è stata condivisa la necessità di individuare con certezza:

  • i quantitativi al di sotto dei quali si configura certamente il comma quinto;
  • i quantitativi al di sopra dei quali si configura certamente un quarto o primo comma,
  • i quantitativi che costituiscono una “zona grigia” in relazione alla quale è necessaria una consulenza chimico-tossicologica o assume importanza decisiva la sussistenza o meno di ulteriori indici sintomatici (predisposizione di strumenti per un’attività di spaccio di alto livello, ritrovamento di sostanza da taglio o di somme di denaro ingente).

 

In relazione a questa fattispecie sono state enucleate alcune situazioni ricorrenti:

  1. Arresto di persona che viene vista deglutire dagli operanti e per la quale non vi è stata una pregressa attività investigativa (ad es. non è stata osservata alcuna attività pregressa di scambio, né l’arrestato viene trovato in possesso di sostanza stupefacente oltre a quella asseritamente deglutita) nel caso in cui non sia stata fatta una TAC.
    In questo caso il PM dovrà valutare la liberazione ai sensi dell’art. 121 disp. att. cpp; in mancanza, il giudice della convalida effettuerà analoghe valutazioni sulla legittimità dell’arresto. Si è evidenziato che la TAC è un trattamento medico da effettuarsi con il consenso dell’indagato e il rifiuto di sottoporvisi non dovrebbe incidere sui criteri di valutazione.
  2. Arresto di persona trovata in possesso di un quantitativo di sostanza stupefacente compatibile con la detenzione per uso personale in assenza di una pregressa attività investigativa da parte degli operanti.
    Anche in questo caso il PM dovrà valutare la liberazione ai sensi dell’art. 121 disp. att. cpp; in mancanza, il giudice della convalida effettuerà analoghe valutazioni sulla legittimità dell’arresto. È stato sottolineato, in proposito, che il solo frazionamento della sostanza non è sufficiente ad integrare un fumus di delitto.
  3. Arresto per lo spaccio di una modica quantità di sostanza stupefacente commesso da persona incensurata e non gravata da pendenze.
    Ancora una volta il PM dovrà valutare la liberazione ai sensi dell’art. 121 disp. att. cpp; in mancanza, il giudice della convalida effettuerà analoghe valutazioni sulla legittimità dell’arresto. È stato evidenziato che le pendenze rilevano se “qualificate” (sentenza di primo grado o, quantomeno, esercizio dell'azione penale). Per compiere le necessarie valutazioni sarebbe opportuno avere celermente gli sviluppi dei precedenti dattiloscopici.
  4. Arresto di almeno due persone presenti all’interno di un'abitazione in cui viene rinvenuta sostanza stupefacente in luoghi non di pertinenza del singolo (ad esempio sostanza stupefacente rinvenuta sul tavolo della cucina) e in assenza di ulteriori elementi. In questo caso si è stati concordi nel ritenere corretto l’arresto di entrambi gli abitanti.

Furti nei supermercati e furti in appartamento o con strappo (artt. 624 e 625 cp, art. 624-bis cp)

Sono molto ricorrenti gli arresti per furti compiuti all’interno dei supermercati (artt. 624 e 625 cp) e per furti in abitazione o con strappo (art. 624-bis cp). Spesso a questi arresti consegue un processo per direttissima e, per questo, è stata sottolineata la necessità, che gli operanti effettuino alcune minime indagini nell'immediatezza dei fatti.

Si è discusso dell’ipotesi – non infrequente – dell’arresto per tentato furto in abitazione di una persona che, trovata all’interno di un appartamento apparentemente disabitato (in assenza di altri elementi), giustifichi la sua presenza dicendo di aver fatto ingresso nell’immobile ritenendolo abbandonato per cercare un luogo dove dormire. In questi casi sarebbe opportuno dare indicazione agli operanti che procedono all’arresto di effettuare una minima attività di indagine al fine di verificare quantomeno l’esistenza di un effettivo proprietario dell’abitazione (ad esempio, chiedendo ai vicini).

Anche per quanto riguarda i tentati furti in supermercato è stata sottolineata la necessità di svolgere una minima attività d’indagine considerato che molto spesso viene contestata l’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede; segnatamente, sarebbe necessario indicare nel verbale di arresto la presenza o meno di un sistema di sorveglianza della merce (o elettronico o attraverso la predisposizione di sorveglianza).

Nell’ipotesi di arresto obbligatorio per (tentato) furto in supermercato di beni di modico valore (ad esempio alimentari) commesso da persona incensurata e non gravata da pendenze si è concordata la necessità che gli operanti indichino con precisione elementi utili ad escludere la circostanza attenuante prevista dall’art. 62 n. 4 cp (danno patrimoniale di speciale tenuità). Nel caso sia ravvisabile tale circostanza, il PM dovrà valutare la liberazione ai sensi dell’art. 121 disp. att. cpp; in mancanza, il giudice della convalida effettuerà analoghe valutazioni sulla legittimità dell’arresto.

Resistenza a Pubblico Ufficiale (artt. 337 cp)

Il numero di arresti per resistenza a Pubblico Ufficiale è in crescita costante. In proposito è stata ravvisata la necessità di sollecitare una maggiore specificazione, nel verbale di arresto, delle condotte poste in essere dall'indagato.
Molto spesso, infatti, nel verbale di arresto viene scritto che l’indagato “reagiva”, “si divincolava”, “si dimenava”, o altre espressioni simili, rendendo così poco intellegibile la condotta effettivamente tenuta dall’arrestato che, in alcuni casi, non costituirebbe nemmeno reato, come ad esempio nel caso del mero divincolarsi.

Si è poi preso in esame il caso della resistenza operata mediante la sola minaccia per il quale si è ritenuto che, salvo casi particolari (ad esempio di persone gravate da numerosissimi precedenti), il PM debba valutare la liberazione ai sensi dell’art. 121 disp. att. cpp, non trattandosi, in genere, di un fatto particolarmente grave; in mancanza, il giudice della convalida effettuerà analoghe valutazioni sulla legittimità dell’arresto.

I dati di Torino

Nel periodo esaminato si registra un significativo incremento del numero degli arresti. Un’inversione di tendenza, meno marcata di quanto ipotizzabile, si è registrata nel corso del 2020 non ostante il lockdown e le successive rilevanti limitazioni agli spostamenti. È cresciuto invece, sin quasi a quadruplicarsi, il numero di arresti per maltrattamenti (art. 572 cp) e stalking (art. 612-bis cp), così come è cresciuta l’incidenza rispetto al totale degli arresti per questi reati

Il rapporto tra Pubblico Ministero e Polizia Giudiziaria

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