Arresti di sedicenti minori e di persone con sofferenza psichica

Un gruppo di lavoro si è dedicato alla ricerca di linee operative comuni in due casi frequenti e problematici: l’arresto per false generalità di chi si dichiara minorenne ma è ritenuto maggiorenne in base ad accertamento radiografico; l’arresto di persone che manifestano segni di disagio o sofferenza psichica

Arresti per false dichiarazioni sulla minore età

La giurisprudenza di legittimità ritiene che, al fine di determinare la maggiore o minore età di una persona priva di documenti, sia adeguato l’esito del solo esame radiologico (mediante metodo Greulich e Pyle), ma nella letteratura medica l’idoneità di tale metodo è assai controversa.

Plurime fonti evidenziano che l’accertamento dell’età deve essere svolto mediante un approccio multidisciplinare [1] e, in tal senso, è stato adottato dalla Procura presso il Tribunale dei minorenni di Torino  un protocollo di intesa per l’accertamento dell’età dei sedicenti minori.

Di particolare importanza è l’art. 3 del protocollo, che determina i passaggi per la procedura di accertamento dell’età e segnatamente:

  • RX mano sinistra valutata secondo evidenze scientifiche e, in particolare, secondo i metodi TW2 o TW3 e FELS (o altri più avanzati da comparare tra loro);
  • visita medico legale;
  • ortopantomografia, se richiesta dal medico legale;

Appare necessario, poi, indicare il range di errore per quanto concerne gli esami radiografici ed è opportuno prevedere un colloquio clinico al fine di verificare eventuali anomalie nella vita pregressa dell’indagato, nonché l’esame dei caratteri sessuali, come indicato anche nelle fonti citate.

Il protocollo prevede l’inserimento nello SDI dei risultati ottenuti anche con lo scopo di evitare ripetizioni di accertamenti radiografici già effettuati.

È stato poi verificato che anche la Regione Piemonte ha adottato, di concerto con la ASL, un protocollo ove si individuano le modalità di accertamento dell’età dei minori non accompagnati con percorsi mirati, uno dei quali disciplina proprio la situazione dello pseudo-minore in caso di arresto.

Nel corso della discussione sono state esaminate alcune ipotesi paradigmatiche.

  1. Primo arresto di persona che dichiara di essere minorenne per il reato di cui all’art. 495 cp (arrestata, dunque, solo in ragione della dichiarazione di minore età), nei casi in cui la radiografia del polso (metodo Greulich e Pyle) indichi età maggiore.
    Il PM potrà valutare la liberazione ai sensi dell’art. 121 disp. att. cpp, in mancanza dei presupposti per l’arresto facoltativo, non essendo il fatto grave, né giustificato dalla personalità dell’arrestato; in mancanza, il giudice della convalida effettuerà analoghe valutazioni sulla legittimità dell’arresto.
  2. Primo arresto del minore per false generalità in relazione all’età (art. 495 cp) nonché per contestuale altro reato che consente l’arresto facoltativo (in assenza di precedenti segnalazioni).
    Se il secondo reato è di modesta gravità (es. arresto per cessione di pochi grammi di hashish), si valuterà se sussistano i presupposti per l’arresto facoltativo.
    Se il secondo reato non è di modesta gravità (es. persona che si ritiene abbia ingerito ovuli contenenti stupefacente), è necessario procedere ad accertamento multidisciplinare. In caso di permanenza del dubbio, il PM (o il giudice investito della convalida) rimetterà gli atti alla Procura presso il Tribunale dei minorenni.
  3. In presenza di precedenti segnalazioni, se l’arrestato ha dichiarato sempre la medesima data di nascita – in ragione della quale sarebbe minore – ed è incensurato si dovrebbe procedere a valutare se sussistano i presupposti per l’arresto facoltativo.
    Se l’arrestato ha dichiarato diverse date di nascita, in base alle quali sarebbe comunque minore oppure ha dichiarato diverse date di nascita e, in relazione ad alcune di esse, sarebbe maggiorenne è necessario:
    • raccogliere gli esiti di eventuali procedimenti giudiziari e di accertamenti negli stessi svolti, comprese le eventuali sentenze pronunciate;
    • indicare alla PG di chiedere sempre alla persona che dichiara di essere minore se dispone di un documento di identità, domandandole di consegnarlo, anche con l’ausilio di altre persone, parenti, conviventi ecc. (è necessario che nel verbale di arresto o identificazione sia annotato che è stata richiesta la consegna del documento e sia riportata la risposta che è stata data);
    • nel caso in cui l’arrestato sostenga di possedere un documento di identità, potrebbe essere utile procedere con la richiesta di convalida al GIP e non in direttissima, per consentire di acquisire il documento ed effettuare di conseguenza i necessari accertamenti sulla genuinità dello stesso.

Arresti per reati comuni di persone con sofferenza psichica

Se la situazione appare tale da determinare necessità di cure, è stata avanzata la proposta che i PM diano indicazione alla PG di interpellare sempre il Servizio 118 ovvero di condurre il soggetto in Pronto Soccorso per le cure del caso (a prescindere dall’eventuale decisione dei sanitari di procedere a TSO, possono essere somministrate cure idonee a far rientrare la situazione).

Anche in questo caso sono stati esemplificati alcuni casi paradigmatici.

a. Condotta di scarso allarme sociale 

Occorre una valutazione rigorosa della necessità o meno dell’arresto e comunque della sussistenza delle condizioni di applicazione da parte del PM del provvedimento ai sensi dell’art. 121 disp. att. cpp. Si dovrà anche tenere conto della possibilità di definire il procedimento con richiesta di archiviazione ai sensi dell’art. 131-bis cp.
Nel corso della discussione si è sottolineato che l’art. 73 cpp prevede la possibilità per il Giudice e per il Pubblico Ministero di sollecitare l’attivazione della procedura di TSO e – nei casi in cui si sia in presenza di una persona con sofferenza psichica per la quale non si ritenga necessaria l’applicazione di una misura cautelare, ma il cui “stato di mente” appaia tale da “renderne necessaria la cura nell’ambito del servizio psichiatrico”– disporre nel frattempo un ricovero provvisorio.

b. Condotta di significativo allarme sociale

È opportuno procedere con la richiesta di convalida al GIP in quanto:

  • per i soggetti che hanno già avviato un percorso terapeutico presso strutture sanitarie, prima del giudizio, si dovranno accertare, tramite perizia o consulenza, la capacità d’intendere e di volere e la pericolosità sociale;
  • per i soggetti ancora sconosciuti alle strutture sanitarie (caso assai frequente in caso di stranieri irregolari) si dovrà, prima del giudizio, garantire un periodo di osservazione volto a verificare una possibile condizione di incapacità, da accertare poi eventualmente tramite consulenza tecnica psichiatrica da parte del PM e, solo in seconda battuta, eventualmente, con perizia disposta dal giudice.

Nel corso dei lavori è stato contattato il direttore sanitario della ASL presso la Casa Circondariale di Torino dott. Antonio Pellegrino con il quale si è concordato un possibile percorso di monitoraggio.

Gli psichiatri operanti all’interno della Casa Circondariale, infatti – previa richiesta scritta, in prima battuta del PM e, in seconda battuta, del GIP contestualmente all’adozione della custodia cautelare in carcere – si impegnano a sottoporre a valutazione le condizioni psichiche dell’arrestato con lo scopo di orientare l’autorità procedente sulla necessità di avviare accertamenti tramite perizia o consulenza sulla capacità d’intendere e di volere.

A tal fine il PM e poi il GIP dovranno trasmettere alla Direzione Sanitaria del carcere apposita richiesta di effettuare la valutazione ed eventualmente, ove gli elementi in atti già suggeriscono l’esistenza di una patologia psichiatrica, richiesta di ricovero presso il Reparto “il Sestante”, preposto alla tutela della salute mentale presso il carcere di Torino.

Per quanto riguarda, in particolare, gli autori di reato stranieri privi di documenti e presumibilmente affetti da patologie psichiche, è stato accertato che, anche in relazione a tali soggetti, sussiste la competenza dell’unità psichiatrica forense all’interno dell’ASL TO (anche se la possibilità di intervento di questa unità è limitata).

I dati di Torino

Nel periodo esaminato si registra un significativo incremento del numero degli arresti. Un’inversione di tendenza, meno marcata di quanto ipotizzabile, si è registrata nel corso del 2020 non ostante il lockdown e le successive rilevanti limitazioni agli spostamenti. È cresciuto invece, sin quasi a quadruplicarsi, il numero di arresti per maltrattamenti (art. 572 cp) e stalking (art. 612-bis cp), così come è cresciuta l’incidenza rispetto al totale degli arresti per questi reati

Il rapporto tra Pubblico Ministero e Polizia Giudiziaria

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