Magistratura onoraria

Nell’emergenza la paralisi

Giudice di Pace, Giudici Onorari di Tribunale e Vice Procuratori Onorari: la pandemia ha bloccato il loro lavoro dimostrando quanto sia inadeguata la normativa che li riguarda

1. Introduzione del processo civile telematico e della trattazione scritta per i processi di competenza del Giudice di Pace

L’emergenza Coronavirus ha evidenziato la principale debolezza del processo civile davanti al Giudice di Pace (la terminologia che verrà utilizzata è quella tradizionalmente di riferimento per i ‘giudici onorari di pace’ di cui alla recente riforma), che riposa non tanto sulla possibilità di celebrare l’udienza in videoconferenza ma attiene alla necessità, ormai impellente, di realizzare il processo civile telematico, sistema la cui attuazione è stata annunciata ormai da anni ma che, a tutt’oggi, non è stata concretizzata, nemmeno come progetto pilota, in alcun ufficio.

La sua mancata realizzazione presso l’ufficio del Giudice di Pace e la Corte Suprema di cassazione non consente, peraltro, di raggiungere la finalità principale del suddetto sistema, ossia la comunicazione e circolazione integrata degli atti del fascicolo in tutte le fasi e gradi del processo.

Fatta questa doverosa premessa e auspicando un intervento finalmente risolutore sul punto, occorre affrontare il problema dell’emergenza sanitaria non soltanto al fine di fronteggiarne gli effetti nell’immediato, ma anche nell’ottica di valorizzare l’eventuale utilità delle soluzioni prospettate anche al termine dell’emergenza.

Al riguardo, va ricordato che il successo del processo avanti al Giudice di Pace deriva dalla sua particolare speditezza, per cui l’attività è concentrata in poche udienze, gran parte delle preclusioni maturano al concludersi della prima e non sono previsti termini di deposito fuori udienza.

Ecco che, dopo queste considerazioni preliminari, non si vede come determinate attività del processo quali quelle proprie della prima udienza in cui, nella maggior parte dei casi, le parti chiedono semplicemente un rinvio per la precisazione delle istanze istruttorie (stante la possibilità di costituirsi direttamente in prima udienza), oppure dell’udienza di ammissione delle prove o, infine, dell’udienza di precisazione conclusioni non possano svolgersi, di regola, con la modalità della trattazione scritta o della videoconferenza, salva ovviamente la possibilità di presentare istanza motivata di celebrazione dell’udienza nelle forme ordinarie.

L’utilizzo di protocolli e linee guida, che consente di far fronte all’emergenza nell’immediato, non permette, ovviamente, di risolvere le esigenze evidenziate di razionalità ed efficienza del sistema. È quindi necessaria una riforma legislativa che, in linea con quanto disposto dalla normativa europea, limiti lo svolgimento dell’udienza nelle modalità ordinarie ai casi che rivestono una particolare complessità o caratterizzati da una particolare incidenza di interessi pubblicistici.

Occorre, infatti, dare concretezza al principio del contraddittorio alla luce delle moderne tecnologie e in conformità alle esigenze di efficienza del sistema giustizia, selezionando le controversie per le quali è necessario lo svolgimento dell’udienza alla compresenza del giudice e di tutte le parti e prevedendo la possibilità di celebrazione della stessa a trattazione scritta, o da remoto, in tutti quei casi in cui le attività da espletare si concretizzino in adempimenti di mero deposito o rinvio a deduzioni già formulate in atti.

È, quindi, auspicabile un intervento riformatore che introduca, per le cause riservate alla cognizione del Giudice di Pace, il processo a trattazione scritta, strutturandolo sul modello di cui al Regolamento n. 861/2007/CE istitutivo del procedimento europeo per le cd small claims (applicabile nel nostro ordinamento limitatamente alle controversie transfrontaliere) con la possibilità per il giudice di disporre la prosecuzione dell’udienza in videoconferenza oppure con le forme ordinarie, qualora lo richiedano le esigenze istruttorie o specifiche istanze delle parti.

Queste soluzioni consentiranno di implementare l’efficienza della giurisdizione del Giudice di Pace anche in vista di un aumento delle sue competenze.

2. Digitalizzazione degli atti e udienza da remoto nel processo penale davanti al Giudice di Pace

Sotto il profilo dell’innovazione informatica, l’Ufficio del Giudice di Pace sembra essere stato dimenticato dal legislatore, basti pensare che per il processo penale non è prevista la stenotipia e il verbale viene ancora redatto a mano, in forma riassuntiva, con evidente allungamento dei tempi del processo.

Anche in questo settore, poi, l’emergenza sanitaria ha evidenziato la necessità di introdurre il processo telematico, consentendo così la digitalizzazione dei documenti e una migliore circolazione del fascicolo. Questa soluzione non solo garantirebbe un recupero di efficienza, ma consentirebbe anche, e soprattutto, di ripensare l’ufficio del Giudice di Pace, in occasione di futuri aumenti di competenza, non solo nell’ottica di un semplice alleggerimento del carico dei tribunali, ma anche di una maggiore razionalizzazione dei processi.

Per quanto attiene poi alla situazione dell’emergenza attuale, occorre affrontare, anche per il processo penale davanti al GdP, il tema delle udienze da remoto rifuggendo da approcci di principio, in favore di un’analisi che tenga conto delle specificità delle attività in concreto svolte nelle singole fasi. Alcune di esse appaiono facilmente gestibili da remoto senza limitazione del diritto di difesa. Ci si riferisce, in particolare: all’udienza di discussione, in cui a volte vengono trattate questioni di fatto e di diritto non complesse; alla prima udienza, dove le questioni preliminari e l’apertura del dibattimento spesso presentano profili routinari limitati all’ammissibilità della costituzione di parte civile, alla citazione del responsabile civile, ad eventuali nullità del decreto di citazione; all’ammissione delle prove; alle udienze di conferimento dell’incarico peritale. Per tali attività lo svolgimento dell’udienza in videoconferenza non può comportare alcun pregiudizio per le prerogative delle parti, realizzando anzi un recupero di efficienza, con la riduzione di costi per le parti e la collettività.

Ciò posto, si devono prendere in considerazione ulteriori aspetti, propri del rito speciale avanti al Giudice di Pace, che possono essere ulteriormente valorizzati. Il procedimento avanti il Giudice di Pace si caratterizza, infatti, per la novità di prevedere una fase di investigazioni prodromica alle indagini preliminari in cui la polizia giudiziaria, acquisita la notizia reato non la comunica immediatamente al Pubblico Ministero, ma ha l’obbligo di compiere d’iniziativa tutti gli atti necessari alla ricostruzione del fatto e per l’individuazione del colpevole, informando il Pubblico Ministero entro il termine di quattro mesi (art. 11 Dlg. 274/00). Solo a seguito della trasmissione della suddetta relazione, il Pubblico Ministero provvedere all’iscrizione della notizia di reato e si apre la fase delle indagini preliminari. Si tratta di una fase però eventuale: nella pratica il Pubblico Ministero svolge un’attività di verifica relativa alla completezza dell’attività svolta di iniziativa dalla polizia giudiziaria e assume le proprie determinazioni circa la definizione del procedimento mediante archiviazione o esercizio dell’azione penale.

In prospettiva, tenuto conto che la situazione emergenziale ha determinato un aggravio del carico di lavoro delle procure, laddove non si addivenga ad una necessaria depenalizzazione, che riguardi ad esempio le fattispecie di natura contravvenzionale previste dalle leggi speciali e dal codice penale, un aumento di competenza del Giudice di Pace penale potrebbe contribuire ad alleggerire il carico di lavoro con recupero di efficienza e tempestività anche grazie alla maggior speditezza del rito.

3. L’impatto dell’emergenza sanitaria sulla Magistratura Onoraria di Tribunale

Il contributo essenziale dei Giudici Onorari di Tribunale all’efficienza della giustizia monocratica non è stato adeguatamente considerato attraverso una razionale distribuzione di mezzi e spazi di lavoro. L’emergenza ha esaltato questa contraddizione, atteso che ha reso indispensabili strumenti di lavoro, che sarebbero necessari già in tempi ordinari, ma in tempi di emergenza sanitaria diventano assolutamente ineludibili: PC, software, tessere di firma digitale, credenziali per l’accesso alla email giustizia.it, tesserini di riconoscimento atti a giustificare eventuali spostamenti verso uffici spesso lontani dalla propria residenza, con il rischio di incorrere in sanzioni laddove non sia adeguatamente conosciuto il ruolo giudiziario del GOT.

Per altro verso, la mancata partecipazione dei GOT ai momenti organizzativi dell’attività giudiziaria e ai relativi tavoli di elaborazione dei protocolli, ove si prevede ed organizza la celebrazione in forma remota del processo civile o penale, ha determinato una sottovalutazione delle carenze tecnologiche che rendono difficile la concreta attuazione di tale modalità di celebrazione del processo monocratico da parte di un numero rilevante di magistrati. Peraltro, in assenza di un piano di implementazione degli strumenti tecnologici che riguardi anche i GOT, la norma che consente la tenuta dell’udienza in forma remota presso gli uffici del tribunale può alimentare ulteriori criticità, atteso che non sempre le apparecchiature destinate ai GOT, quando esistenti, si rilevano all’altezza delle necessità e della complessità e delicatezza delle questioni a loro affidate sia nel settore civile che nel settore penale.

Anche la gestione degli spazi, concepita in ragione di una presenza occasionale dei giudici onorari, pone oggi il problema di dover gestire in condizioni di sicurezza sanitaria spazi non adeguati sia in relazione alle aule che agli uffici. Accade infatti, non di rado, che più giudici onorari si concentrino contemporaneamente nella medesima aula di udienza civile o camera di consiglio penale, spazi angusti e quindi non adeguati a garantire il distanziamento.

La concezione, inizialmente fondata sulla natura occasionale dell’apporto dei giudici onorari nelle materie di competenza monocratica, si è tradotta nel corso del tempo in un gap tra la normazione di riferimento e le funzioni concretamente esercitate, anche per quanto riguarda l’accesso alle banche dati e ai servizi correlati, provocando, soprattutto in occasione del lockdown, difficoltà nel reperire il materiale giurisprudenziale necessario a proseguire nelle attività di redazione di sentenze e provvedimenti sia civili che penali.

4. Le attività del Giudice onorario in materia di tutele

Il legislatore dell’emergenza ha soltanto lambito la disciplina della modalità di tenuta delle udienze tutelari, limitandosi a suggerirne la trattazione solo nel caso in cui sia impossibile dare risposta alla domanda di protezione con provvedimenti provvisori (art. 83, comma 3 lett. a). Ciò ha comportato un notevole impegno per i giudici assegnatari dei suddetti ruoli, tra i quali vi sono anche molti giudici onorari. È stato infatti necessario anticipare la decisione con provvedimenti provvisori, spesso non potendo avere alcun confronto con le persone beneficiarie del provvedimento, atteso che molte di esse rientrano nella categoria dei soggetti maggiormente esposti a rischio-vita in caso di contagio.

Ora, il protrarsi della sospensione pone necessariamente il problema di dover interloquire con le parti, ancorché nell’ambito del potere officioso del giudice tutelare, atteso che il provvedimento provvisorio, assunto in mancanza dell’ascolto, non è in grado di preservare da eventuali errori; ciò è ancora più urgente allorché preesistano conflittualità familiari su grandi patrimoni da amministrare.

Tenuto conto poi che nella maggioranza dei casi le parti nelle procedure di amministrazione di sostegno o tutela si presentano al giudice prive di assistenza tecnica e di sufficiente grado di informatizzazione, la mancanza di interlocuzione con forme alternative alla presenza diventa un problema la cui soluzione è indifferibile e impone di individuare modalità adeguate al caso di specie che non possono rimanere affidate al mero buon senso del giudice.

È necessario, ad esempio, consentire che l’ascolto del soggetto beneficiando domiciliato presso una struttura sia svolto mediante videoconferenza, prevedendo la collaborazione necessaria dell’amministrazione della struttura per la predisposizione delle infrastrutture tecniche. Allo stesso modo, l’ascolto del soggetto beneficiando, domiciliato presso la propria abitazione, ove non assistito da un legale, potrebbe essere agevolato dalla mediazione del servizio sociale al fine di favorire la videoconferenza: tutto ciò consentirebbe di evitare una visita presso i beneficiandi che risulterebbe pericolosa per il paziente e per il giudice. La predisposizione di modelli di condotta adeguati a garantire una risposta immediata e non superficiale alla richiesta di protezione dei più deboli deve essere affrontata in modo strutturale e, per garantire la tutela dei diritti e allo stesso tempo la salute del giudice e delle parti, non può essere rimessa alla intraprendenza del singolo. 

5. Vice Procuratori Onorari nell’emergenza sanitaria: le convalide e direttissime da remoto e i ritardi del processo penale telematico

I Vice Procuratori Onorari, durante l’emergenza Covid 19, si sono confrontati con il contingentamento degli accessi agli uffici giudiziari e hanno fatto esperienza, in alcune sedi, sia del processo telematico sia dello svolgimento da remoto delle attività correlate alle indagini preliminari, loro demandate ai sensi degli artt. 16 e 17 del decreto legislativo n. 116 del  2017.

L’esperienza riportata consente di fotografare situazioni assai disomogenee sul territorio nazionale: lo spirito d’iniziativa dei dirigenti ha consentito, in alcune procure, sperimentazioni virtuose dei mezzi telematici, non senza incontrare, comunque, ostacoli di natura legale o tecnologica.

Il processo a distanza, in alcune sedi, è stato attuato in relazione alle udienze di convalida di arresto ovvero a quelle ordinarie nelle quali l’imputato fosse sottoposto a misura cautelare.

L’imputato, il difensore, il Giudice e il Pubblico Ministero (spesso, anche se non sempre, un VPO) hanno potuto collegarsi da quattro differenti località; tuttavia tale distanza fisica ha messo in evidenza difficoltà pratiche e posto preoccupazioni in ordine alla piena tutela del soggetto ristretto.

In disparte la criticità generale propria di ogni comunicazione a distanza (ossia l’interposizione tra gli autori della comunicazione di uno strumento che svolge una ineliminabile funzione di filtro e i limiti correlati alla tecnologia utilizzata), una prima criticità più specifica è stata rilevata nella ridotta possibilità di intrattenere interlocuzioni riservate con gli altri soggetti interessati al processo.

Tipica dell’udienza di convalida è infatti l’acquisizione dalla polizia giudiziaria di informazioni collaterali all’arresto, non necessariamente riversate nel processo, ma utili al Pubblico Ministero per una comprensione preliminare del contesto ambientale, criminale e operativo in cui è maturato l’arresto, specialmente in relazione ad eventuali reati satellite accertati e destinati ad essere trattati con rito ordinario, alla partecipazione di correi in via di identificazione, all’inserimento della condotta accertata in più ampi contesti criminali. Informazioni queste molto utili al fine di ponderare meglio le richieste cautelari e alla conduzione successiva della funzione requirente.

Altro momento significativo, in condizioni ordinarie, è l’interlocuzione riservata con il difensore, a margine del contraddittorio formale, finalizzata principalmente alla definizione concordata del giudizio ai sensi dell’art. 444 cpp. Ma anche a rappresentare specifiche esigenze di modulazione delle richieste cautelari, in coerenza con circostanze fattuali, individuali, familiari, lavorative meritevoli di valutazione prima che abbia corso la formale dialettica processuale.

Infine, appare limitante la collocazione fisica del soggetto, ristretto negli uffici della forza di polizia che ha operato l’arresto, non sempre bilanciata dalla compresenza del difensore nello stesso luogo. Tale condizione può arrecare compressione alla doverosa tutela della libertà morale del soggetto arrestato, intesa come possibilità di manifestare senza alcun metus la propria difesa e di contrapporre argomenti alle prove che intendono superare la presunzione d’innocenza.

Appare pertanto opportuno suggerire, in caso di processi in cui l’imputato detenuto si colleghi da un luogo remoto, che la custodia del soggetto ristretto sia affidata ad un’autorità amministrativa diversa da quella autrice dell’arresto (ad esempio, all’amministrazione penitenziaria).

Altrettanto necessaria sembra, poi, la possibilità di stabilire un collegamento diretto e riservato tra i soggetti che vogliano interloquire separatamente.

Per quanto riguarda invece le attività di indagine, previste dagli artt. 16 e 17 del decreto legislativo n. 116 del 2017, il loro accudimento da remoto è stato possibile autorizzando la custodia dei fascicoli cartacei presso la privata dimora del magistrato onorario ovvero, nelle sedi attrezzate per la scansione del fascicolo cartaceo, fornendo copia digitale degli atti, con modalità telematica o tramite supporti per la memorizzazione digitale.

Una criticità riscontrata in tali casi è stata, tuttavia, l’indisponibilità della firma digitale, con conseguente necessità di riversare gli atti redatti dal magistrato onorario su supporto cartaceo in modo da farvi apporre la sottoscrizione olografa tradizionale e farne materiale deposito presso l’ufficio giudiziario, ciò che limita apprezzabilmente l’efficacia delle finalità sottese alla delocalizzazione.

Ulteriori preoccupazioni sono emerse in ordine alla possibilità di utilizzare gli atti del procedimento penale al di fuori della sede di servizio. Si tratta di un timore superabile garantendo che gli atti originali (digitali o cartacei) rimangano custoditi presso l’ufficio giudiziario (ossia presso l’archivio o presso il server in cui sono normalmente detenuti). Il trasporto fuori dalla sede di lavoro di copie cartacee o digitali non costituisce, invece, un motivo di preoccupazione in sé, giacché le ragioni di riservatezza e segretezza dei dati non sono garantite entro le mura dell’ufficio giudiziario più di quanto lo siano al di fuori, dovendosi in entrambi i casi fare affidamento sulla condotta deontologicamente corretta di chi possiede informazioni riservate, fermi restando i debiti controlli.

L’eterogeneità degli approcci rilevati nelle diverse sedi giudiziarie, induce ad auspicare, per il futuro, l’elaborazione di linee di indirizzo per la gestione uniforme del procedimento penale telematico sull’intero territorio nazionale e l’introduzione di strumenti come la firma digitale, la possibilità di collegamento mediante sistemi criptati alle reti degli uffici giudiziari, la fornitura di postazioni informatiche portatili. Si tratta di innovazioni che, oltre a presentare costi sostenibili, consentirebbero economie di gestione rilevanti (si pensi al contenimento delle postazioni di lavoro tradizionali e dei relativi spazi fisici e oneri connessi), senza considerare le significative esternalità positive (ad esempio in termini di riduzione dei costi assicurativi, di trasporto e ambientali sostenuti dalla comunità e dai singoli per il raggiungimento da parte del personale della tradizionale sede di servizio).

Sembra poi maturo il tempo per ragionare, anche nel settore penale, della necessità di fascicoli composti da atti originali digitali, da cui estrarre eventuali copie cartacee, anziché formati da originali cartacei da cui estrarre copie digitali.

Dal punto di vista ordinamentale, il caso dei VPO è emblematico di un approccio tradizionale non sufficientemente funzionale all’operatività degli uffici.

Il tema, oggi centrale nelle Procure della Repubblica, è l’opportunità di demandare alla magistratura onoraria non più solo la rappresentanza processuale dell’ufficio requirente o singole attività al di fuori dell’udienza, ma la cura di tutte quelle funzioni coessenziali all’esercizio dell’azione penale, concentrate soprattutto – ma non solo – nella preliminare fase delle indagini.

Il magistrato onorario disegnato dal legislatore assume su di sé la titolarità delegata di singoli segmenti dell’attività inquirente e requirente, secondo un approccio analogo a quello che regola la delega del Pubblico Ministero alla polizia giudiziaria, reso forse ancora più rigido.

Tale frammentazione delle funzioni, tuttavia, non è altro che una sovrastruttura che impatta negativamente sull’attività del magistrato onorario e di quello di ruolo che del primo si avvalga.

L’attuale disciplina legale distingue poi le funzioni in cui il VPO concorre all’amministrazione della giustizia in quanto delegato, da quelle nelle quali coadiuva il magistrato professionale senza spendere una delega di funzioni.

Tale impostazione dicotomica ha, peraltro, condotto il Ministero della Giustizia, in base a una lettura solo formalmente coordinata di norme organizzative e di spesa, a ritenere sprovviste di retribuzioni proprio le attività del secondo tipo, ossia quelle che potrebbero afferire a fattispecie più delicate che, rivestendo maggiore rilevanza o complessità, potrebbero richiedere il vaglio diretto del magistrato professionale.

Escludendo che i dirigenti degli uffici possano avvalersi a titolo gratuito delle prestazioni dei vice procuratori onorari, si pone dunque l’obbligo di ricorrere sempre e comunque allo strumento della delega; ma qui emergono limitazioni significative, giacché tale possibilità non è prevista per molte attività seriali e ricorrenti, collegate, ad esempio alla creazione di uffici centrali per la trattazione degli affari più semplici per l’esercizio dell’azione penale avanti al Tribunale in composizione monocratica.

E ancora: il VPO può occuparsi di reati rilevanti, ma non della materia civile (ove occorre impegnare magistrati di ruolo, anche in una semplice udienza per querela di falso o per la nomina di un amministratore di sostegno); può rassegnare liberamente le conclusioni di un processo avanti al tribunale monocratico, ma non presenziare a un rinvio di fronte a un giudice collegiale.

Le limitazioni legali che riducono la possibilità di avvalersi efficacemente e liberamente dell’apporto dei pubblici ministeri onorari risentono della genesi di tale figura e del modo in cui essa è stata vista in passato: un mero sostituto processuale del magistrato titolare della pubblica accusa; ossia un suo delegato all’udienza. Il superamento di tale impostazione consentirebbe, invece, di inserire il magistrato onorario nell’ordinario flusso di attività che impegnano gli uffici di procura, ottenere la sua compartecipazione critica e continuativa all’attività dell’ufficio, riconducendo il suo contributo nell’ambito di un rapporto di servizio organizzato per obiettivi, responsabilità e gerarchie, che assorba la materia fluida degli adempimenti giudiziari, superando lo schema vincolante della delega.

L’esigenza ancora inevasa è quindi quella di rivalutare le competenze e le prerogative del pubblico ministero onorario in una più larga visione di insieme, accordandogli tutele coerenti con il ruolo svolto e con le prevalenti esigenze di indipendenza riconosciute a chi concorre all’esercizio della giurisdizione.

Dal punto di vista strettamente legislativo, manca oggi una clausola aperta che consenta di adottare maggiore elasticità nel suo impiego al di là del catalogo di attività attualmente devolvibili al magistrato onorario, puntualizzando che il vice procuratore è, pur nella diversità di collocazione e qualifica, un alter ego del magistrato di carriera che, a condizioni diverse da quest’ultimo, coerenti con il diverso sistema di accesso e con il diverso regime delle incompatibilità suo proprio, può operare sull’intera gamma delle competenze attribuite all’ufficio di appartenenza, sotto la responsabilità e la vigilanza del dirigente o del magistrato al quale è assegnato.

6. Conclusioni

L’emergenza ‘Covid-19’, con il conseguente blocco delle attività giudiziarie, ha portato a completa emersione carenze già affiorate nell’organizzazione e nel funzionamento dei servizi relativi alla giustizia ma, al contempo, ha fornito nuovi spunti per un loro superamento futuro.

Uno dei primi scogli da affrontare al momento della ripresa sarà quello di riassorbire l’arretrato giudiziario approntando un vero e proprio piano strutturale. Nell’ambito di questo la magistratura onoraria può svolgere un ruolo determinante, purché se ne modifichino le “regole di ingaggio”, migliorando le modalità e le condizioni sotto le quali ci si avvale del suo contributo.

In passato, l’attenzione riservata a questioni secondarie o formali ha posto in disparte la riflessione su quali siano le modalità sostanziali che consentirebbero alla magistratura onoraria di integrarsi efficacemente in un complessivo piano di rilancio della giurisdizione, intesa come servizio al cittadino, alle imprese e al libero mercato regolamentato.

Occorre pertanto intervenire sulla riforma Orlando, modificandone l’approccio.

Deve infatti osservarsi come, a distanza di un primo triennio, pesa sempre di più, in quell’impianto normativo, l’assenza di una visione evolutiva, orientata alla necessità di un più solido e continuativo supporto alla magistratura di ruolo nella gestione delle attività complesse come di quelle seriali.

Il legislatore del 2017, nel compreso tentativo di disegnare una trama puntuale di competenze e limiti, ha infatti legato i magistrati onorari e i loro dirigenti in una maglia fin troppo fitta di divieti e impedimenti, il più evidente dei quali riguarda il personale di più risalente nomina, cui si impone l’invalicabile vincolo di tre impegni settimanali, del tutto inconferente con un efficiente piano di rilancio della produttività.

La preoccupazione sottesa a tale approccio è stata probabilmente quella di rimarcare l’alterità della magistratura onoraria rispetto a quella professionale; ma così ragionando si è fatta confusione tra la temporaneità, tipica dell’incarico onorario, e la saltuarietà del servizio, che è una condizione di erogazione della prestazione del tutto disfunzionale al buon andamento degli uffici e alle esigenze di vita personale dello stesso magistrato onorario.

Un apporto adeguato al buon andamento della giustizia non può oggi prescindere dalla possibilità che il magistrato onorario possa erogare la sua prestazione senza vincoli così stringenti, assicurando la propria presenza attraverso un numero più ampio di impegni lavorativi che può raggiungere le cinque giornate settimanali, con conseguente riparametrazione del trattamento economico.

La Costituzione, d’altronde, tiene ben distinta la magistratura di ruolo e quella onoraria e nessuna pretesa di confonderle appare compatibile col dettato dell’art. 106; ma tale distinguo non risiede nel numero di impegni settimanali, bensì nelle modalità di selezione, nella compatibilità con altri incarichi, nel successivo percorso professionale, nelle funzioni devolvibili e nel tipo di inquadramento economico.

Ulteriore aspetto attiene all’Ufficio per il Processo che viene disegnato in modo disfunzionale in quanto la sua scelta non è demandata alla discrezione e responsabilità dei capi degli uffici, ma imposta normativamente senza tenere conto delle effettive necessità e possibilità in termini di uomini e mezzi.

L’inserimento nell’UPP del magistrato onorario, costruito in termini di obbligatorietà e retribuito in percentuale inferiore alla retribuzione corrispondente delle funzioni piene, assume una portata sanzionatoria che avrà certo ricadute in termini di efficienza e qualità del lavoro svolto.

Va, pertanto, affermata, da un lato, la volontarietà dell’inserimento del magistrato onorario nell’UPP e, dall’altro, l’assenza di qualsivoglia riduzione della retribuzione. A margine di tale aspetto funzionale, resta poi il problema irrisolto, di approntare le tutele che competono a qualsiasi lavoratore, tanto più se chiamato a fornire un supporto professionale continuativo alla magistratura di ruolo.

La magistratura onoraria, durante l’emergenza ‘Covid-19’, vive un dilemma personale di portata inimmaginabile, stretto nell’alternativa tra il rischio di contagio nel predisporre le udienze in remoto dall’ufficio o in presenza – senza peraltro poter contare su alcuna tutela sanitaria, previdenziale ed assistenziale – o non tenerle proprio senza percepire alcuna indennità pur continuando a lavorare dal proprio domicilio. La mancanza di qualsiasi assistenza o tutela sanitaria in caso di malattia o di morte ha mostrato tutta la sua drammaticità. Già prima del ritorno alla normalità, sarebbe dunque auspicabile un incremento della qualità e della quantità del lavoro svolto dai magistrati onorari, che consenta un loro utilizzo più libero rispetto alla frequenza degli impegni settimanali e, in alcuni casi, al novero delle attività devolvibili, con le conseguenti ricadute sul piano del trattamento economico.

Ma occorre, più in generale, allestire una risposta giudiziaria che, senza equivoci circa la distinzione della magistratura di carriera, possa fare leva stabilmente sull’apporto di quella onoraria, anziché tenerla a distanza o sopprimerne lo spirito di appartenenza all’unico ordinamento giudiziario e alla sua complessiva funzione.