Corte di cassazione civile

“Fase 2”: il momento del pragmatismo

L’occasione per introdurre il processo civile telematico di Cassazione e sperimentare nuove soluzioni, con l’obiettivo di rispettare i principi coniugando garanzie ed efficienza

1. L’impatto del DL 30 aprile 2020, n. 28 sull’attività della Corte di cassazione in materia civile

Le novità introdotte dal DL 30 aprile 2020, n. 28, art. 3, nella disciplina dell’attività della Corte di cassazione civile, con riferimento all’emergenza epidemica da Covid 19, consistono quasi esclusivamente nello spostamento in avanti – dal 30 giugno al 31 luglio 2020 – del termine finale della cd seconda fase. Si tratta della fase successiva a quella definitivamente cessata l’11 maggio (termine non prorogato dal DL), che era caratterizzata dal rinvio automatico delle udienze (e adunanze), ai sensi dell’art. 83, comma 1, DL 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), e la sua disciplina è caratterizzata, al contrario, dalla possibilità di svolgere udienze e adunanze camerali con modalità particolari, definite dal capo dell’ufficio, in applicazione della disciplina temporanea di cui al citato art. 83. Tale disciplina rimane sostanzialmente inalterata per quanto riguarda la Cassazione civile.

Vi è anche un’ulteriore novità, rappresentata dalla previsione (mediante modifica del comma 7, lett. f), dell’art. 83) della “presenza del giudice nell’ufficio giudiziario” per lo svolgimento delle “udienze civili” la cui celebrazione può tenersi[1] anche mediante collegamenti da remoto, mediante l’utilizzo di sistemi informativi automatizzati. Tale novità, però, sembra difficilmente applicabile alla Corte di cassazione.

Il “giudice” la cui “presenza nell’ufficio giudiziario” è imposta da tale disposizione è infatti, quanto alla Corte di cassazione, un collegio composto da cinque magistrati, che dunque dovrebbero tutti essere presenti contemporaneamente nell’aula di udienza, assieme al cancelliere, mentre il collegamento da remoto dovrebbe essere consentito esclusivamente per gli avvocati delle parti, mediamente due. Se così fosse, la ratio di contenimento del pericolo contagio riducendo la mobilità e gli assembramenti di persone sarebbe soddisfatta in misura minima. In realtà, la norma sembra dettata esclusivamente per le udienze istruttorie – esclusive del giudizio di merito, in particolare di primo grado, che sono tenute da un giudice monocratico – come è reso evidente anche dalla menzione della presenza di “soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice”: soggetti che corrispondono essenzialmente ai testi. Si vuole cioè, in buona sostanza, che l’esame dei testi si svolga in presenza e non da remoto.

Peraltro, la celebrazione di udienze civili mediante collegamenti da remoto non è consentita dai decreti del Primo Presidente attuativi delle disposizioni di cui al citato art. 83, i quali hanno disposto il rinvio a nuovo ruolo, per data successiva al 30 giugno, delle udienze già fissate (decreti nn. 36 e 55 del 13 marzo e 10 aprile 2020) e per il mese di luglio prevedono la celebrazione delle udienze – quelle ritenute urgenti – esclusivamente in presenza (delle sole parti interessate), osservate le misure di protezione individuale e di distanziamento sociale (decreto 11 maggio 2020, n. 76, punto 3).

È certo, comunque, che la predetta nuova disposizione del DL n. 28 non si riferisce alle adunanze camerali: queste infatti non sono “udienze” (in cui il giudice “ascolta”, appunto, le parti che compaiono davanti a lui), bensì mere riunioni del collegio giudicante riservate, per definizione, ai soli componenti dello stesso.

Per le adunanze camerali, dunque, costituenti la modalità quasi esclusiva di esercizio della giurisdizione civile della Corte nella seconda fase, il DL n. 28 certamente non introduce alcuna novità, se non lo spostamento al 31 luglio della fine della fase stessa e del regime temporaneo che la caratterizza ai sensi del richiamato art. 83 DL n. 18/2020. Opportunamente, perciò, le varie Sezioni civili della Corte stanno predisponendo calendari di adunanze che coprono anche il mese di luglio e che si svolgeranno prevedibilmente da remoto.

2. Prospettive

La disciplina speciale legata all’emergenza scade, come si è visto, il prossimo 31 luglio. È del tutto probabile, tuttavia, che per quella data non ci saremo ancora lasciati alle spalle il pericolo di contagio e che ci sarà pertanto ancora bisogno di una disciplina speciale.

È ancora attesa, peraltro, l’introduzione della versione base del “Desk”, il processo civile telematico per la Corte di cassazione, attualmente al vaglio della Dgsia, Esso è l’ indispensabile punto di congiunzione tra le misure emergenziali in atto e lo sviluppo di tecniche di lavoro al passo – finalmente – con i tempi, tali dunque da garantire una Corte sempre all’altezza del proprio alto compito istituzionale. Se il collaudo si concluderà positivamente, seguiranno i test e poi una formazione adeguata. L’auspicio è che si possano a tal fine sfruttare i mesi anteriori alla pausa di agosto, per consentire l’uso del “Desk” prima dell’autunno.

È in ogni caso auspicabile che, per il periodo successivo al 31 luglio e fino alla pausa estiva 2021, o comunque per tutto il tempo in cui un concreto rischio di contagio sarà ancora presente, la Cassazione civile possa continuare a svolgere la maggior parte della sua attività mediante adunanze camerali da remoto, affinandosene magari la disciplina (interna o anche legislativa) sulla scorta dell’esperienza maturata nei prossimi mesi di giugno e di luglio. È noto, infatti, che molti dei magistrati della Corte di cassazione sono pendolari residenti in regioni anche molto distanti e attinte pesantemente dalla diffusione della malattia o dal conseguente rarefarsi dei mezzi di trasporto. È prevedibile che il perdurare o il rinfocolarsi del Covid 19, sia pure in zone delimitate, e il meccanismo di tracciamento possano imporre quarantena forzata ai consiglieri. In altri casi sarà la presenza di modesti sintomi parainfuenzali a impedire il viaggio, alla stregua delle misure sanitarie vigenti. In tali casi il consigliere o il presidente impedito potrebbe validamente partecipare all’adunanza camerale “da remoto”, scongiurando così il rinvio della trattazione dei procedimenti, altrimenti indispensabile.

Tuttavia, è necessario chiedersi anche cosa sarà delle udienze pubbliche. In esse, infatti, si svolge la parte più qualificante della funzione nomofilattica della Corte, dato che con tale procedura vanno decisi, in particolare, i ricorsi che presentino questioni di diritto di particolare rilevanza (art. 375, comma secondo, cpc).

2.1. L’udienza pubblica

Poiché non è possibile che la Corte dismetta, per un periodo presumibilmente non breve, la parte più qualificante della propria attività, le soluzioni ipotizzabili sono due: lo svolgimento di udienze pubbliche in presenza, con uso di mezzi di protezione individuale e distanziamento sociale, come attualmente stabilito dal Primo Presidente con il richiamato decreto n. 76, e lo svolgimento di udienze con collegamenti da remoto tra i partecipanti, consentito dal pure richiamato art. 83, comma 7, lett. f), DL n. 18/2020.

Va anzitutto notato che sia l’una che l’altra modalità incidono, di fatto, sulla pubblicità dell’udienza: è ben vero che il distanziamento sociale e il collegamento da remoto non sono assolutamente incompatibili con una, sia pur limitata, partecipazione di pubblico (che si rechi nell’aula di udienza o si connetta, previa autorizzazione, alla piattaforma utilizzata per il collegamento da remoto), ma è del pari evidente la forte incidenza almeno quantitativa di tali modalità sulla partecipazione del pubblico, attesi i limiti, per un verso, di capienza delle aule e, per altro verso, di compatibilità del numero di connessioni con l’efficienza dei sistemi informatici. E tuttavia la pubblicità è considerata, dalla stessa giurisprudenza CEDU, un requisito non assoluto dell’udienza, dunque ben superabile o attenuabile in presenza di esigenze stringenti quali quelle della salute pubblica.

Il vero punto critico della disciplina emergenziale dell’udienza è il rispetto della completezza e genuinità del contraddittorio, che può rivelarsi problematico in caso di collegamenti da remoto, come attesta il dibattito assai vivace in corso al riguardo.

Anche a tale proposito, però, il processo civile di Cassazione presenta significative particolarità, tali da sdrammatizzare in larga misura le questioni che si pongono per i processi di merito. Il dibattito processuale davanti alla Corte di cassazione è limitato, infatti, alle questioni giuridiche ed è riservato a soggetti particolarmente qualificati – avvocati, pubblico ministero, giudici –. Sembra evidente che una discussione in diritto, tra tecnici, possa svolgersi anche mediante collegamenti da remoto senza intollerabili sacrifici per il contraddittorio, o comunque con sacrifici giustificati dall’esigenza di contrastare il diffondersi del contagio a seconda dei tempi e delle circostanze che si verificheranno. I problemi immediati posti dal collegamento a distanza sono piuttosto di carattere tecnico, onde l’implementazione di esso va perseguita di pari passo con l’acquisizione di adeguati mezzi tecnici e relativa organizzazione.

È inoltre importante chiarire che tale modalità di discussione, per quanto ammissibile e giustificabile, non può dirsi, per ciò solo, preferibile. Il collegamento telematico resta pur sempre un surrogato della presenza fisica, la quale mette in campo risorse comunicative di cui il mezzo informatico non dispone, e si presenta perciò in sé preferibile, in base all’esperienza sin qui maturata.

Infine, si ritiene che l’esperienza emergenziale di forme di udienza “telematica” potrà fornire suggerimenti per il miglioramento dell’attività della Corte anche a regime. È presto per trarre conclusioni in proposito. Questo è piuttosto il momento di orientarsi tenendo conto – secondo il monito della Presidente della Corte costituzionale – dei principi di necessità, proporzionalità, ragionevolezza, bilanciamento dei valori e temporaneità; insomma è il momento del pragmatismo, che tuttavia potrà anche rivelarsi fecondo di esperienze utili per il futuro della giurisdizione, consentendo di rimuovere ostacoli e difficoltà pratiche che si frappongano alla efficiente gestione del processo nella piena applicazione dei suoi principi e delle sue garanzie.

 

[1] Si tratta delle udienze “che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all’assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione”. Le udienze che richiedono anche la presenza di soggetti diversi da quelli indicati, dunque, non potranno tenersi mediante collegamenti da remoto e dovranno necessariamente svolgersi in presenza.