Il processo penale

Non c’è vero contraddittorio se non “in presenza”

Terminata l’emergenza, la gestione da remoto della fase del giudizio dovrà essere utilizzata con particolare cautela. Anche in quest’ambito, però, vi sono situazioni nelle quali l’uso della tecnologia può aiutare senza ridurre le garanzie e persino rendendole più effettive

Una delle misure più importanti fin da subito messe in campo per la gestione dell’emergenza sanitaria nella giustizia penale è stata la previsione della gestione da remoto dell’udienza di convalida dell’arresto e del contestuale giudizio direttissimo.

Una tale soluzione innovativa, che abbiamo verificato e utilizzato positivamente nell’emergenza, non appare tuttavia modello da replicare in modo generalizzato una volta ritornata la normalità. Si tratta di un momento molto delicato, che vede il cittadino nella disponibilità delle forze di polizia che lo hanno arrestato e, quindi, in una fase di restrizione della libertà personale che precede l'intervento  dell'autorità giudiziaria. La presenza fisica in udienza del difensore, del giudice e dello stesso pubblico ministero in occasione della convalida dell'arresto rappresentano esse stesse una garanzia che va preservata nel tempo ordinario e la cui deroga è giustificata solo dall’emergenza sanitaria in atto.

Tra gli emendamenti in discussione in sede di conversione del DL n.18/2020 vi è il comma 12 bis dell’art. 83 nel quale si prevede che – limitatamente al periodo dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020 – le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti possano essere tenute mediante collegamenti da remoto, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti.

Si tratta di una previsione certamente utile nel periodo dell’emergenza che potrebbe avere positive applicazioni anche in seguito.

Ed invero, anche dopo l’emergenza, una gestione da remoto potrebbe rivelarsi utile strumento per alcuni segmenti o fasi del procedimento e del processo penale.

In alcuni casi la gestione da remoto potrebbe rivelarsi uno strumento di maggiore garanzia dei diritti di difesa. Si pensi al caso dell’ interrogatorio di garanzia per rogatoria: non v’è dubbio che, anche se realizzato da remoto, un contatto diretto tra le parti e il giudice che ha studiato gli atti ed emesso la misura può soddisfare le esigenze di garanzia con efficacia maggiore rispetto al tradizionale strumento della rogatoria, nella quale chi svolge l’interrogatorio non conosce approfonditamente i fatti. Si pensi ancora ad un procedimento camerale nel quale il detenuto che si trovi fuori dal circondario del Tribunale competente, voglia essere sentito: l’acquisizione delle dichiarazioni da parte del Magistrato di sorveglianza del luogo (che nulla sa del procedimento) non garantiscono certo più di un colloquio diretto col giudice investito della decisione, anche se questo colloquio si svolge da remoto.

In altri casi, lo svolgimento da remoto di una parte del processo potrebbe rivelarsi utile ad assicurare maggiore efficienza e risparmio di costi del tutto inutili, senza alcuna lesione del diritto di difesa. A tal riguardo, può richiamarsi il caso del conferimento dell’incarico peritale nella fase dell’incidente probatorio o nel dibattimento. Questo adempimento impone sovente lo spostamento di professionisti da zone molto lontane dal territorio nazionale, con perdita di tempo per gli interessati, di denaro per l’Erario e inutile appesantimento per il processo.

Si può richiamare ancora il caso in cui sia necessario esaminare testimoni qualificati, come gli ufficiali di PG, che si trovano in luoghi distanti dal Tribunale in cui devono essere sentiti e sono chiamati semplicemente a confermare di aver ricevuto una denuncia, o assunto un’informazione testimoniale o eseguito un determinato atto. Oppure il caso di testimoni portatori di contributi di conoscenza che, pur secondari nella composizione della piattaforma probatoria, è tuttavia necessario acquisire al processo (ad esempio, le persone offese del reato presupposto rispetto alla ricettazione, costrette talvolta a spostarsi da luoghi lontani per raccontare di essere state derubate).

Infine, uno spazio per l’udienza da remoto potrebbe prospettarsi per il caso in cui debba essere semplicemente sciolta una riserva, o sollevata una questione di natura tecnica come sono alcune eccezioni preliminari, o concordato un mero rinvio.

Di converso, l’oralità e la assunzione della prova alla presenza delle parti appaiono irrinunciabili – fuori dall’emergenza – per l’esame dell’imputato, dei periti, dei consulenti e per l’esame delle persone offese e dei testimoni il cui contributo al processo richieda un attento vaglio critico nella fase stessa della assunzione della prova.

In alcuni casi dunque (ma solo in alcuni casi), la gestione da remoto può costituire – anche dopo l’emergenza – un’opportunità e non incidere sui principi cardine del processo e del dibattimento, riducendo costi inutili, migliorando l’efficienza, ma lasciando inalterate le garanzie.