Comunicato AreaCSM

Nessuna incompatibilità ambientale per Enrico Zucca

Come si è giunti alla archiviazione del plenum e il perché della nostra astensione

Nel Plenum di mercoledì pomeriggio, proseguito giovedì mattina, è stata discussa la pratica iscritta in Prima Commissione il 27.3.2018 a seguito di una nota con cui il Comitato di Presidenza aveva trasmesso agenzie di stampa concernente le affermazioni del dott. Enrico Zucca, Sostituto Procuratore Generale di Genova in occasione di un Convegno organizzato dal Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Genova dal titolo “La tutela degli italiani all’estero una storia tragicamente emblematica: Giulio Regeni”

Oggetto della pratica – come è evidente dalla proposta di archiviazione pubblicata nell’odg della seduta plenaria – aveva ad oggetto i passaggi delle dichiarazioni rese dal dott. Zucca come riportati dalla agenzie di stampaI nostri torturatori sono ai vertici della polizia, come possiamo chiedere all’Egitto di consegnarci i loro torturatori” e “ L’11 settembre 2001 il G8 hanno segnato una rottura nella tutela dei diritti internazionali. Lo sforzo che chiediamo un paese dittatoriale È uno sforzo che abbiamo dimostrato di non saper fare per vicende meno drammatiche”.

L’istruttoria condotta nella fase preliminare, alla luce della trascrizione dell’intero intervento del dott. Zucca, e quindi del suo effettivo contenuto, dell’audizione del Procuratore Generale della Repubblica di Genova, del Questore di Genova e del Presidente della Camera Penale Regionale Ligure, aveva fatto emergere con chiarezza l’insussistenza dei presupposti per un trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale o funzionale ex art. 2 LG. Tanto che la Commissione ha deciso all’unanimità di proporre al Consiglio l’archiviazione della pratica stessa.

 

Il disaccordo in Commissione è sorto però sulla motivazione della proposta di archiviazione formulata dal relatore, che conteneva passaggi non condivisi dal nostro componente di Commissione, Alessandra Dal Moro, la quale per questa ragione si è astenuta dal votare la proposta di archiviazione, non essendo possibile, per regolamento interno, effettuare in Commissione proposte di minoranza (salvo che in Quinta, cioè per proposte di direttivi e semidirettivi).

Si trattava del passaggio con cui si intendeva stigmatizzare l’inopportunità delle parole del dott. Zucca (al di là delle sintesi giornalistiche riportate nella proposta), e di quello conclusivo, con cui si intendeva rilevare, comunque, con un improprio effetto sanzionatorio – i presupposti del quale eran già stati esclusi in sede disciplinare, ove la valutazione delle stesse dichiarazioni aveva condotto la Procura Generale ad un’archiviazione pre-discipliinare (senza, cioè esercizio dell’azione) – che si era trattato di “un comportamento grave e inopportuno, specie in quanto tenuto da un magistrato di grado elevato in un convegno di avvocati e di operatori nel mondo dell’amministrazione della giustizia” e che non poteva “invocarsi, a tal proposito, un diritto di critica tutelato dall’ordinamento. Ciò in quanto, come noto, un tale diritto trova il proprio limite intrinseco nella verità della notizia relativamente alla quale la critica viene esercitata; laddove, nella specie, da quanto emerso in audizione, è risultato come sia, quantomeno in gran parte, destituita di fondamento la circostanza che i cosiddetti “torturatori” sarebbero ai vertici della polizia”.

 

Nel corso del Plenum di mercoledì abbiamo presentato emendamenti alla proposta: in principalità di natura sostitutiva, ed in subordine, di natura soppressiva dei passaggi non condivisi:

 

Per questo riportiamo qui l’emendamento sostitutivo che è stato illustrato in Plenum da Alessandra, poiché a fronte di fatti drammatici, di responsabilità gravissime di alcuni appartenenti alle forze di Polizia accertate in via definitiva in sede nazionale ed internazionale, cui sono seguite plurime condanne dello Stato Italiano da parte della CEDU per violazione delle convenzioni sottoscritte, ci sembrava imprescindibile, per ogni valutazione del Plenum, ristabilire un contesto di verità storica, e spiegare perché non era consentito alcun giudizio di “inopportunità” sulle riflessioni effettuate dal dott. Zucca a fronte di elementi di fatto veri.

 

Quanto a eventuali profili di opportunità delle dichiarazioni rese dal dott. Zucca, il Consiglio ritiene che le stesse vadano, anzitutto, contestualizzate nell’ambito di quello che, dalla trascrizione in atti, risulta essere stato un complesso ed articolato intervento che approfondisce il tema della fiducia nelle leggi e nelle Istituzioni, attraverso una riflessione sulla capacità delle Istituzioni stesse di affermare i diritti umani riconosciuti dalle grandi codificazioni del dopoguerra, di garantirne, cioè, l’effettività. Ma soprattutto vadano considerate per ciò che sono realmente state e non per la sintesi che ne hanno fatto le agenzie di stampa.

Queste, estrapolando dal contesto discorsivo frasi parziali e forzatamente collegandole tra loro, hanno amplificato e distorto – inducendo lo stesso magistrato a chiedere pubblicamente agli organi di stampa di correggere tali distorsioni – il senso di un ragionamento complessivo. Detto ragionamento si sviluppa a partire dall’esame della sentenza della Corte Suprema Americana del 2007 nel caso relativo ad un prigioniero di Guantanamo e della sentenza della Corte EDU (caso Saadi Contro Italia) del 2007 relativa all’espulsione dall’Italia di un cittadino tunisino così esposto a trattamenti inumani e degradanti, per giungere a riflettere sul caso Regeni, sul rapporto tra “ragion di Stato” e “verità”, e sulla tortura, richiamando fatti di un recente passato come quello noto come “caso Abu Omar” e quelli accaduti durante il G8 di Genova. Nel riferirsi a questi ultimi, oggetto di processi penali istruiti dalla Procura di Genova, e da lui stesso, nei riguardi di appartenenti alle forze dell’ordine resisi responsabili di gravi reati ai danni di numerosi manifestanti (cd. processi di Bolzaneto e della Scuola Diaz), il dott. Zucca ha citato, infine, la sentenza della CEDU Cestaro del 2015 che in relazione a quei fatti ha condannato l’Italia.

 

La Corte europea dei diritti dell’uomo, in una pluralità di sentenze [1] ha condannato lo Stato italiano per i comportamenti, attivi ed omissivi, tenuti ed emersi in tali vicende; in particolare, per ciò che più rileva in questa sede, lo Stato italiano è stato condannato per non aver sanzionato adeguatamente le condotte accertate, qualificate come veri e propri atti di tortura, e per non aver sospeso durante la pendenza del processo i pubblici ufficiali coinvolti e per non aver loro successivamente irrogato adeguate sanzioni disciplinari. La Corte EDU, inoltre, quanto in particolare alla vicenda della Scuola Diaz, ha censurato i ripetuti e dolosi tentativi della Polizia di nascondere i fatti o di giustificarli “sulla base di circostanze fittizie” [2]; nella vicenda della Scuola Diaz, invero, è stato accertato, con sentenza definitiva, un tentativo di depistaggio in quanto, per tentare di giustificare le violenze avvenute durante la perquisizione compiuta nell’edificio scolastico dove erano collocati numerosi manifestanti, alcuni dei responsabili delle forze dell'ordine decisero di portare all'interno dello stesso edificio alcune bottiglie molotov, trovate in realtà durante gli scontri della giornata.

Tra gli autori di tali condotte vi è stato il dott. Gilberto Caldarozzi, condannato per esse, in via definitiva [3], a tre anni ed otto mesi di reclusione e, nonostante ciò, successivamente nominato come vice capo della DIA.

 

Questo è il contesto in cui si collocano la frase del dott. Zucca: “Le nostre forze di Polizia non ci hanno consegnato alcun torturatore. E i torturatori, cioè chi ha coperto quegli ignoti torturatori sono, erano – adesso si può di nuovo dire sono – i vertici o ai vertici delle forze di Polizia”.

Espressione che può contestarsi, sotto il profilo della verità, al più per un utilizzo del plurale; che può trovare una spiegazione, come forma retorica, con la volontà di accentuare la gravità dell’accaduto, nonché con la circostanza che anche gli altri correi del Caldarozz,i comunque, hanno continuato a ricoprire incarichi di vertice, sia pure di ben minor importanza (cfr. quanto riferito dal Questore di Genova nel corso dell’audizione).

Del resto che la stessa permanenza nei ranghi della polizia dei condannati per i fatti della scuola Diaz sia una violazione convenzionale lo afferma la Corte di Strasburgo che, per questo, ha condannato lo Stato italiano: i paragrafi 210 e 242 della sentenza Cestaro c/italia rammentano, infatti l’obbligo (derivante dall’art. 3 Convenzione) di sospendere dalle funzioni durante il processo e di destituire in caso di condanna i responsabili degli atti di tortura “e dei delitti connessi”.

 

Pertanto anche l’ulteriore espressione: “quello sforzo che noi chiediamo ad un paese dittatoriale, cioè di consegnarci la verità e i responsabili, è uno sforzo che abbiamo dimostrato di non saper fare per vicende meno drammatiche”, va letta, alla luce delle ripetute condanna dello Stato italiano da parte della CEDU per i fatti predetti.

Non si tratta di un’impropria associazione tra la polizia egiziana e quella italiana, bensì di una riflessione sul fatto che la mancata collaborazione della polizia italiana all’accertamento della verità dei fatti verificatisi a Genova nel 2001 – oggetto non di un’opinione del dott. Zucca ma di accertamento giudiziario dei fatti sia in sede nazionale che internazionale - e le condanne ricevute per questo, come detto, dallo Stato Italiano, possono aver minato l’autorevolezza con cui uno Stato democratico, appunto, rivolge richieste di collaborazione ad uno Stato dittatoriale per l’accertamento della verità in un caso di tortura attribuito alla polizia di quello Stato.

 

Il Consiglio, sulla base di tali elementi di fatto, condivide, quindi, la valutazione compiuta dalla Procura generale della Cassazione che ha archiviato il procedimento predisciplinare aperto nei riguardi del dott. Zucca per le dichiarazioni in questione sulla base della seguente motivazione: “deve conclusivamente rilevarsi che il dr. Zucca non ha certo mantenuto un comportamento che possa avere minimamente intaccato la fiducia nella sua indipendenza ed imparzialità e, di conseguenza, la considerazione di cui il magistrato deve godere presso la pubblica opinione, sicché in nessun modo, per il suo comportamento ne è rimasta vulnerata la credibilità della funzione giudiziaria”.

 

In conclusione si deve ritenere che manchino del tutto i presupposti per l’apertura di un procedimento ex art. 2 del regio decreto n. 511/1946”

* * *

Dobbiamo dare atto che ne è seguita una discussione attenta, approfondita, articolata, misurata nei toni ed estremamente rispettosa delle altrui opinioni, che ha rappresentato un momento “alto” della Consiliatura, che ha dimostrato che il confronto in Plenum è uno strumento importante per ragionare e riflettere, confrontarsi ed arrivare a soluzioni il più possibile condivise, come ha voluto sottolineare Giuseppe Cascini, ringraziando tutti, al termine del dibattito.

 

All’esito del confronto il relatore ha ritenuto di proporre, ad emenda della proposta, la soppressione della parte conclusiva della motivazione di cui sopra. Ma ha inteso mantenere, rafforzandolo con ulteriore emendamento specificativo, il giudizio di inopportunità delle dichiarazioni del dott. Zucca.

 

Nel contempo il consigliere Gigliotti ha proposto, invece, un emendamento sul punto cui abbiamo ritenuto di aderire (rinunciando anche al nostro emendamento sostitutivo di merito che comunque non avrebbe avuto i voti necessari) poiché molto chiaro quanto al fatto che quella di un procedimento amministrativo ex art. 2 L.G. non fosse la sede per pronunciare un siffatto giudizio; detto emendamento avrebbe consentito la riformulazione del relativo passaggio motivazionale in questi termini: “Dette affermazioni a prescindere da ogni valutazione astrattamente possibile sul piano della opportunità, non decisiva in questa sede non hanno determinato una incompatibilità ambientale del dott. Zucca …”.

 

Nel motivare il voto a favore di questo emendamento Giuseppe Cascini ha effettuato un intervento molto puntuale ed appassionato sul tema della libertà di opinione, invitando tutti ad interrogarsi seriamente sui poteri del Consiglio in questa sede: se, cioè, il Consiglio, al di là dei formali poteri di sanzionare illeciti disciplinari, di rilevare situazioni di incompatibilità, sia giudice dell’opportunità, e possa, dunque, pur escludendo la sussistenza di illecito disciplinare e dei presupposti per incompatibilità, sancire - a maggioranza - ciò che è opportuno e ciò che non lo è.

“Uno statuto di opportunità deciso a maggioranza è pericoloso. Noi come Associazione nazionale Magistrati ci siamo dotati di un codice etico che fissa i canoni deontologici, ma abbiamo sempre detto che non c'è nessuna refluenza delle violazioni deontologiche sul piano disciplinare perché sono due profili diversi: la violazione delle regole deontologiche ha una ricaduta in termini di riprovazione da parte della collettività che quelle regole sì e date e solo questa (…) siamo sicuri che corrisponda al diritto di garanzia di un magistrato la possibilità che il Consiglio, in una pratica di archiviazione si inseriscano giudizi di inopportunità rispetto ai quali non c'è nessuna difesa ?

(…) I limiti alla manifestazione del pensiero sono quelli fissati dal Codice penale e dal Codice civile a tutela della reputazione delle persone. Non ce ne sono altri; poi c'è il giudizio della collettività sull’opportunità, non degli organi istituzionali, i quali hanno il potere disciplinare assicurato dalla Costituzione e che possono intervenire quando c'è un comportamento illecito, che qui è stato escluso.

Mi rendo conto che, come ha ricordato il consigliere Davigo, non piace a molti ricordare quello che è successo diciotto anni fa a Genova; purtroppo è accaduto; ed uno Stato democratico dimostra la sua maturità se è in grado di guardare negli occhi le violazioni dei diritti fondamentali (…)è giusto parlarne; poi nel dibattito pubblico ognuno di noi potrà esprimere il suo giudizio sul modo in cui queste cose sono dette; ma dobbiamo difendere tutti noi la nostra libertà di poter esprimere le nostre opinioni liberamente, tanto più quando si tratta di una relazione ad un convegno, molto articolata, e motivata.

 

L’emendamento in tema di opportunità è stato votato solo da noi 4 e dai Consiglieri Davigo, Gigliotti e Benedetti. Si sono astenuti i Consiglieri Basile e Cavanna.

 

All’esito è stato approvato (contrari noi, e i Cons. Davigo Gigliotti e Benedetti) un emendamento in senso specificativo dell’inopportunità delle dichiarazioni del dott. Zucca: “Dette affermazioni, certo inopportune -in quanto provenienti da un alto magistrato in un convegno aperto a tutti gli operatori della giustizia -, potenzialmente idonee ad ingenerare un clima di generalizzata sfiducia nei confronti della polizia di stato e ad indurre ad una inappropriata associazione fra la polizia egiziana e quella italiana, non hanno tuttavia determinato, all’attualità, una vera e propria incompatibilità ambientale del dott. Zuccain relazione ai rapporti coi colleghi, la polizia giudiziaria e gli avvocati.”

 

Alla fine la proposta di archiviazione, come emendata, è stata approvata con 14 voti a favore, 2 contrari (Cons. Basile e Cavanna) e 7 astenuti in quanto non condividenti la motivazione finale (Cons. Cascini, Dal Moro, Suriano, Zaccaro, Davigo, Gigliotti e Benedetti).

 

Giuseppe Cascini
Alessandra Dal Moro
Mario Suriano
Giovanni Zaccaro

[1] Cfr. sentenza Cestaro vs. Italia del 7 aprile 2015 nel procedimento n. 6884/2011; sentenza Bartesaghi Gallo ed altri vs. Italia del 22 giugno 2017, nei procedimenti nn. 12131/2013 e 43390/2013; sentenza Azzolina e altri vs. Italia del 26 ottobre 2017 nei procedimenti 28923/2009 e 67599/2010; sentenza Blair e altri vs. Italia nei procedimenti 1442/2014, 21319/2014 e 219111/2014).
[2] Così in particolare il paragrafo 184 della sentenza Cestaro vs. Italia.
[3] Si veda sul tema la sentenza n. 38085/2012 del 5 luglio 2012 della Corte di Cassazione.

 

12 aprile 2019