OTTOBRE
9

Diario dal Consiglio del 9 ottobre 2022

“Zhen, Zhian, Azadi”

Donna, vita, libertà”. È il grido che coinvolge le piazze di tutto il mondo nelle proteste che si sono levate dopo il 16 settembre per l’uccisione della giovane curda Mahsa Amini, arrestata e poi picchiata a morte dalla “polizia morale” perché indossava male l’hijab lasciando intravedere una ciocca di capelli.

Ogni giorno in Iran prosegue la rivendicazione dei diritti civili e secondo Amnesty International sono ad oggi 150 le persone morte e 1500 quelle arrestate per aver testimoniato la loro contrarietà alla legge del 1979, degradante e discriminatoria, che richiede alle donne, iraniane e straniere di qualunque religione, di coprire il capo e indossare vestiti ampi che coprano le forme.
Per non lasciare sole le donne iraniane e per cercare di dare un senso alla morte assurda e crudele di una giovane poco più che ventenne crescono ogni giorno le manifestazioni di solidarietà e, grazie alla rete, la protesta si allarga con la testimonianza di migliaia di donne che simbolicamente si tagliano una ciocca di capelli.

Dedichiamo il Diario a questa giovane donna e a questo gesto di solidarietà.

 

Plenum

1. Terza Commissione: la mobilità in primo e secondo grado; i concorsi di legittimità; il bando per il nuovo concorso di access alla magistratura; la copertura di quattro posti di sostituto presso la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo

Uno dei temi che deve suscitare la massima attenzione, ma lo abbiamo ricordato più volte, è quello dei vuoti di ruolo dei magistrati, il cui organico presenta una scopertura media nazionale del 16%.

Tantissimi uffici evidenziano al Consiglio le difficoltà in cui si trovano ad operare e ciò soprattutto dinanzi agli obbiettivi posti dal PNRR e alla nuova disciplina sulla improcedibilità dell’azione penale gravante in particolar modo sulle Corti.

Sono stati sostanzialmente definiti in Plenum quasi tutti i trasferimenti di secondo grado del bando estivo (resta infatti da definire solo una posizione più problematica) e saranno in questo mese esaminate le richieste avanzate in relazione al bando concernente i posti della cd. pianta flessibile messi a concorso.

Delineato il quadro delle vacanze dei singoli uffici, è intendimento della Terza Commissione procedere a una pubblicazione di posti di primo grado, prima dell’insediamento della nuova compagine consiliare.

La tempistica del rinnovo del nuovo Consiglio, ormai completamente rimessa alla politica con la elezione dei nuovi componenti laici, evidentemente inciderà sul completamento degli altri bandi in concorso, ossia quello per i posti pubblicati per la Corte di Cassazione e per quelli del Massimario.

Intanto, il Plenum ha parzialmente affrontato nella settimana trascorsa la pratica relativa ai posti di sostituto procuratore presso la DNAA.

La Terza Commissione ha licenziato due proposte e sono in corso di votazione i punteggi da assegnare ai singoli aspiranti con un ballottaggio tra quelli assegnati nelle proposte in questione. Solo all’esito di queste votazioni sarà definita la graduatoria finale con l’assegnazione dei quattro posti.

Trattandosi di una procedura concorsuale le opzioni valutative in ordine alle attitudini sono state necessariamente improntate a percorsi comparativi tra i profili dei diversi aspiranti, attraverso l’attribuzione di punteggi assegnati a ciascun candidato.

2. Quarta Commissione: giunge al termine la modifica della circolare sulle valutazioni di professionalità, snodo ordinamentale decisivo per la credibilità del sistema del governo autonomo

La scorsa settimana la Quarta Commissione del Consiglio ha approvato (con tre voti a favore: Cascini, Cavanna, Di Matteo; uno contrario: Balduini; e un astenuto: Ciambellini), una proposta di modifica della circolare sulle valutazioni di professionalità.

La elaborazione della riforma è stata lunga e articolata. E’ iniziata nel secondo anno di consiliatura su iniziativa di Elisabetta Chinaglia ed è stata sostenuta con convinzione nei due anni successivi da Alessandra Dal Moro e Giuseppe Cascini. I contenuti della riforma sono stati oggetto anche di un confronto con i rappresentanti dei Consigli Giudiziari in occasione di un incontro organizzato dalla Sesta Commissione del Consiglio.

Il Plenum per l’approvazione definitiva dovrebbe essere fissato nell’ultima settimana di ottobre.

Alleghiamo in calce al Diario la relazione illustrativa dei contenuti della riforma e il testo delle modifiche introdotte (in neretto e con testo a fronte in modo da rendere più agevole la comprensione delle novità).

La filosofia dell’intervento è ben racchiusa nella nuova previsione inserita ai commi 2 e 3 del capo II laddove si esplicita che “Il parere è destinato a fornire gli elementi per valutare se persistono le condizioni di imparzialità, indipendenza ed equilibrio per un corretto esercizio delle funzioni giurisdizionali, e se il magistrato possiede un livello adeguato di professionalità, in relazione ai parametri di laboriosità, diligenza, impegno e capacità, ossia se persistono, in esito al quadriennio, i requisiti necessari per lo svolgimento della funzione giudiziaria”. E che “Il parere deve esprimere, in assenza di criticità, un mero giudizio di positività nei termini indicati dal modello allegato alla presente circolare. In caso di criticità, deve indicare in modo preciso ed analitico gli elementi di fatto sui quali si fondano tali criticità ed esprimere compiutamente il percorso valutativo che porta a ritenere che tali elementi incidano o meno sul giudizio finale di professionalità”.

La funzione della valutazione di professionalità, ad avviso di chi ha sostenuto questa proposta, non deve essere quella di selezionare i migliori o far emergere le eccellenze, ma soltanto quella di verificare se permangono le condizioni di adeguatezza professionale necessarie per continuare a svolgere la funzione e, solo in caso negativo, ad individuare le eventuali situazioni di criticità.

Inoltre, anche attraverso la predisposizione di format per la redazione della autorelazione, del rapporto del dirigente e del parere del Consiglio Giudiziario, la proposta si pone l’obiettivo di fare emergere fatti di potenziale rilievo per la valutazione, eliminando inutili aggettivazioni o perifrasi.

In sostanza, in ciò anche anticipando quanto contenuto nella riforma di recente approvata dal Parlamento, in caso di assenza di elementi di criticità il dirigente e il Consiglio giudiziario dovranno limitarsi, nella redazione del rapporto e del parere, ad indicare che non vi è nulla da rilevare. In presenza di criticità dovranno essere esposti gli elementi di fatto da cui le stesse discendono.

In questo modo, il rapporto e il parere saranno semplificati e resi più omogenei. Allo stesso tempo, però, il fatto che la redazione del rapporto e del parere debba avvenire attraverso i format predisposti e la griglia di domande in essi contenute renderà più facile la individuazione di eventuali elementi di criticità.

Insomma, volendo racchiudere in uno slogan il senso dell’intervento: più fatti e meno aggettivi.

Riteniamo che questo intervento possa contribuire a rendere più oggettive le valutazioni e a contrastare quelle derive verticistiche che sembrano avere inquinato la magistratura italiana dopo la riforma del 2006, in quanto libera (o almeno alleggerisce) i magistrati, soprattutto i più giovani, dalla paura e dalla speranza, che sono sempre connaturati alle procedure di valutazione. E soprattutto toglie (o almeno riduce fortemente) il potere valutativo dei dirigenti degli uffici, potere cui è sempre connesso un rischio per l’autonomia interna dei singoli magistrati, demandando a costoro la responsabilità di riferire i fatti e restituendo al Consiglio Giudiziario e al Consiglio Superiore della Magisratura quella di esprimere la valutazione.

3. Quinta Commissione: le ultime decisioni del Plenum, e i lavori in corso

La quinta Commissione sta cercando di portare a termine i lavori relativi alle pratiche già discusse, che attendono sia licenziata la motivazione della proposta, e di provvedere alla copertura delle vacanze dei posti semidirettivi e direttivi per le  quali l’istruttoria del relativo concorso è completa (con i corretti pareri dei Consigli Giudiziari e il riscontro positivo  del corso attitudinale specifico presso la SSM quando si tratta di direttivi), seguendo il criterio cronologico soprattutto onde tener conto delle eventuali interferenze tra pratiche in cui concorrono gli stessi aspiranti (allo stato la Commissione sta valutando le vacanze risalenti al settembre/ottobre 2021). Al contempo sta procedendo nell’obiettivo di recuperare l’oggettivo, straordinario ritardo accumulato nelle procedure di conferma, soprattutto con riguardo a quelle che presentano profili problematici.

 

Il plenum:

a. la nomina del Presidente Sezione GIP Tribunale Genova

La pratica a nostro avviso è di particolare interesse poiché, in questo caso, si è trattato di valutare anche la diversa ricaduta di fatti appresi attraverso le indagini di Perugia relativi ad uno degli aspiranti nella specifica prospettiva del conferimento di un incarico direttivo. 

Il Plenum doveva valutare due proposte:
Proposta A) in favore della dott.ssa Nicoletta GUERRERO (votanti i consiglieri D'Amato, Dal Moro, Gigliotti - astenuto il consigliere Ardita). Relatore: cons. D'amato
Proposta B) - in favore della dott.ssa Marina ORSINI (votanti i consiglieri Ciambellini, Lanzi - astenuto il consigliere Ardita). Relatore: cons. Ciambellini.

Noi abbiamo sostenuto la proposta A) poiché la dott.ssa Guerrero, come argomentato ampiamente nella motivazione ha dimostrato nel corso del lungo precorso professionale notevole preparazione e capacità sotto ogni profilo,  anche nell’organizzazione del lavoro proprio e altrui, sicchè il suo profilo era da considerarsi prevalente nella complessa valutazione degli indicatori specifici (esperienza nel settore, conoscenza approfondita e recente delle funzioni gip/gup, ed esperienze organizzative) anche se, rispetto all’altra candidata, non aveva ricoperto, sin qui, incarichi direttivi o semidirettivi conferiti dal Consiglio, poiché, prevalendo certamente il suo profilo per i primi due aspetti predetti,  aveva avuto modo, in diverse occasioni e in diversi contesti, di dimostrare in concreto significative doti organizzative e direttive nell’ambito di plurime esperienze di collaborazione gestionale, non solo coordinando l’ufficio gip/gup, ma anche svolgendo le funzioni semidirettive di fatto della sezione penale del tribunale di provenienza. La dott. Orsini sostanzialmente avrebbe dovuto prevalere solo in relazione al fatto che aveva già svolto funzioni semidirettive  quale presidente della sezione penale del tribunale di provenienza: fatto che non solo abbiamo ritenuto, in sé, non decisivo argomentando specificamente in proposito come richiesto dalla giurisprudenza amministrativa, ma che, nella fattispecie, non poteva dirsi svolto nella pienezza dei prerequisiti della funzione (indipendenza ed imparzialità) in ragione – come risulta ampiamente dalla motivazione – del rapporto intrattenuto, nel possesso delle funzioni semidirettive, nella sua qualità di segretario distrettuale del gruppo associativo di comune appartenenza con il dott. Palamara, con cui intratteneva alcune interlocuzioni che riguardavano le nomine ad incarichi direttivi e semi-direttivi di interesse del suo distretto.

Tali conversazioni, in quanto emblematiche di una attenzione alla “appartenenza” correntizia, esplicitamente palesata come criterio discretivo dell’interessamento della dott.ssa Orsini per le predette nomine di competenza del Consiglio, benché ritenute inidonee agli effetti della procedura ex art. 2 L.G.  – invero archiviata per assenza di una ricaduta sulla percezione esterna circa l’esercizio indipendente della funzione nel territorio (c.d. strepitus fori) qual’era emersa dall’istruttoria svolta dalla prima commissione, nonché per l’avvenuta dismissione per scadenza temporale delle funzioni semidirettive – erano a nostro parere, invece, rilevanti in questa sede.

Lo stesso art. 1 T.U. della dirigenza impone di verificare, agli effetti del conferimento di incarichi, la persistenza dei prerequisiti di indipendenza ed imparzialità quali certamente deve dimostrare di possedere chi intende svolgere ruoli  direttivi che comportano la  responsabilità di gestire, con quella  credibilità e autorevolezza che inevitabilmente si connettono  ad un approccio imparziale e indipendente della funzione, snodi ordinamentali importanti per l’organizzazione degli uffici e della giurisdizione, dall’assegnazione degli affari alla redazione dei rapporti informativi. E lo stessa giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto la diversità dei piani valutativi e la possibilità che il disvalore dei fatti presi in considerazione incida diversamente a seconda del contesto procedimentale di competenza consiliare (cfr. CdS, IV, 10 giugno 2010, n. 3712).

All’esito del dibattito è prevalsa con 14 voti la proposta A) che è stata votata dai consiglieri Ardita, Balduini, Braggion, Cascini, Cavanna, Cerabona, Chinaglia, D’Amato, Dal Moro, Gigliotti, Miccicchè, Pepe, Suriano e Zaccaro; mentre la proposta B) ha ripotato 7 voti (Basile, Benedetti, Celentano, Ciambellini, Donati, Grillo e Lanzi).

Astenuto il PP Curzio.

b. la nomina del Presidente della Sezione Lavoro della Corte di Appello di Bari

Anche in questo caso al plenum giungevano due proposte:
Proposta A) - in favore della dott.ssa Vittoria ORLANDO (votanti i consiglieri Ardita, D'Amato, Ciambellini, Gigliotti). Relatore: cons. Ardita
Proposta B) - in favore della dott.ssa Manuela SARACINO (votanti i consiglieri Lanzi, Dal Moro). Relatore: cons. Lanzi

In questo caso abbiamo sostenuto la proposta B) poiché – come risulta dall’articolata motivazione – a nostro parere, al netto di due profili professioanli di grande spessore il profilo attitudinale della dott.ssa Saracino – peraltro  più anziana – prevaleva nettamente sotto il profilo di due dei tre i indicatori specifici qui rilevanti per la solidità dell’esperienza nel settore specifico e nell’esercizio delle funzioni di secondo grado, comprovate, in entrambi i casi, dalla completezza e lunghezza del percorso professionale nell’esercizio delle funzioni lavoristiche in primo e secondo grado; aspetto attitudinale specifico ulteriormente arricchito e completato – in una valutazione complessiva e non atomizzata del curriculum professionale – da esperienze di collaborazione nella funzione direttiva di secondo grado estremamente pertinenti e funzionali rispetto all’incarico da conferire, che non consentivano di ritenere prevalente l’attitudine dell’altra candidata per il solo aspetto dell’esercizio da parte della stessa di funzioni direttive di primo grado da quattro anni.

All’esito del dibattito è, tuttavia, prevalsa la proposta A) a favore della dott.ssa Orlando con 11 voti (cons. Ardita, Braggion, Celentano, Cerabona, Ciambellini Cavanna, Balduni, D’Amato Di Matteo, Miccichè, Grillo,)

La proposta B) in favore della dott.ssa Saracino ha riportato 10 voti (cons. Lanzi, Basile, Benedetti, Cascini Chinaglia, Donati, Dal Moro, Pepe, Suriano, Zaccaro)

Astenuti PP Curzio PG Salvato e cons. Marra.

c. La nomina del Presidente Sezione Tribunale Reggio Calabria

Anche in questo caso al plenum giungevano due proposte:
Proposta A) - in favore della dott.ssa Antonella STILO (votanti i consiglieri Lanzi, Ciambellini, Dal Moro – assente il consigliere Gigliotti). Relatore: cons. Lanzi.
Proposta B) - in favore del dott. Ugo SCAVUZZO (votanti i consiglieri Ardita, D'Amato – assente il consigliere Gigliotti). Relatore: cons. Ardita.

Abbiamo sostenuto la proposta A) in favore della dott.ssa Stilo anche in questo caso, a nostro parere, al netto di professionalità di sicuro spessore e avuto riguardo all’interesse dell’ufficio cui attiene l’incarico da conferire, era chiara la prevalenza del profilo attitudinale complessivamente considerato della medesima anche sotto i profili specifici dell’indicatore dell’esperienza nel settore civile, per maggiore lunghezza, completezza, continuità della stessa in primo e in secondo grado, e per la pluralità delle materie affrontate (dal contenzioso ordinario, al diritto di famiglia, dalla materia contrattuale alla giurisdizione volontaria, dal diritto giuslavoristico-previdenziale alle procedure concorsuali, dalla materia specializzata agraria alle esecuzioni, dai diritti reali alle successioni) e di quello delle pregresse esperienze organizzative, poiché, se  entrambi i candidati avevano svolto un incarico semidirettivo di presidente di sezione, quello della dott.ssa Stilo, però, oltre a essere più prolungato, è caratterizzato dall’esclusività nel settore cui attiene l’incarico da conferire (con risultati estremamente positivi come risulta dalle fonti), a differenza di quello del dott. Scavuzzo, che ha riguardato all’inizio tanto il settore civile che il penale e da ultimo da due anni esclusivamente quello penale. 

All’esito del dibattito è prevalsa la proposta A) in favore della dott.ssa Stilo con 15 voti (cons. Benedetti, Cavanna, Cascini, Cerabona, Ciambellini, Celentano  Chinaglia, Dal Moro, Donati, Lanzi, Grillo,  Pepe, Suriano Zaccaro); mentre la proposta B) ha ripotato 6 voti (cons. Ardita,  Braggion,  Balduni, D’Amato, Di Matteo, Miccichè,)

Astenuti PP Curzio PG Salvato

4. Settima Commissione. I programmi di gestione: indicazioni per la loro redazione per la qualità dell’organizzazione degli uffici e della giurisdizione e contro “derive produttivistiche”

Nel corso del Plenum di mercoledì sono state approvate le indicazioni procedurali per la compilazione dei programmi di gestione civili e penali, per l’anno 2023.

Rimandiamo alla delibera per i dettagli e lo scadenzario, segnalando che – per non gravare ulteriormente gli uffici – si è deciso di posporre il termine ultimo per il deposito dei programmi penali al fine di farlo coincidere con quello previsto per il deposito dei programmi civili.

Abbiamo ribadito che, soprattutto di questi tempi in cui siamo tutti concentrati sul raggiungimento dei target del PNRR, l’obiettivo del rendimento non può mai essere disgiunto dalla necessità di assicurare un servizio giustizia qualitativamente adeguato e di evitare “derive produttivistiche".

Quest’anno si è discusso anche della influenza che gli addetti all’ufficio per il processo possono avere sulle performances degli uffici concludendo che, sebbene il loro contributo sia certamente suscettibile di produrre effetti positivi sull’efficienza degli uffici e sull’efficacia della loro azione, non è tuttavia idoneo a determinare una modificazione dei carichi esigibili; ciò in quanto non può trascurarsi che:

  1. tale apporto, con riferimento al lavoro giurisdizionale strettamente inteso, non è allo stato suscettibile di valutazione sul piano statistico;
  2. il rapporto di lavoro del predetto personale con l’amministrazione della giustizia è destinato, allo stato attuale, a venir meno nel volgere di un triennio;
  3. la piena formazione del personale in parola è in corso ed in progressiva evoluzione.

Segnaliamo anche che la delibera prevede di “surgelare” per un quadriennio il carico esigibile già determinato, al fine di evitare che, nell’anno 2026, ossia quando gli addetti all’UPP saranno cessati dal servizio, il carico esigibile, per legge “fondato sul quadriennio precedente”, venga determinato sulla base della produttività degli anni dal 2022 al 2025 nei quali invece gli uffici avranno ragionevolmente migliori risultati per l’apporto degli addetti all’UPP appunto in servizio, allo stato, solo per quegli anni.

Ricordiamo che la Settima commissione ha previsto un incontro su Teams per il giorno 21 ottobre con tutti i dirigenti degli uffici giudiziari, aperto anche agli statistici in servizio presso ciascun ufficio, al fine di chiarire dubbi e rispondere a domande (che possono essere anticipate per posta elettronica) sui criteri di redazione dei programmi di gestione. 

 

Vi racconteremo …

Alessandra, Ciccio, Elisabetta, Giuseppe, Mario

Relazione illustrativa alle modifiche alla circolare n. 20691 dell’8 ottobre 2007 “Nuovi criteri per la valutazione di professionalità dei magistrati” e successive modificazioni

 Testo della circolare con le modifiche

1. Scopo delle valutazioni di professionalità

Le valutazioni di professionalità sono lo strumento che permette di conoscere l’attività che in concreto ciascun magistrato svolge nella realtà lavorativa in cui è inserito, e di valutarla alla luce sia delle “condizioni imprescindibili per un corretto esercizio delle funzioni giurisdizionali” (indipendenza, imparzialità ed equilibrio) sia dei parametri che la qualificano (la capacità, la laboriosità, l’impegno e la diligenza).

In tal senso le valutazioni di professionalità costituiscono la base su cui poggia la legittimazione dei giudici e dei pubblici ministeri; nel contempo, tendono a migliorare la resa del “servizio giustizia” ed a rafforzare la fiducia dei consociati nel sistema giudiziario.

Per la funzione che svolge, dunque, nel sistema è necessario che il controllo della professionalità sia serio ed effettivo.

Ed in questa cornice primario impegno e responsabilità competono ai Consigli giudiziari, espressioni decentrate della funzione di governo autonomo che, proprio per essere organi di prossimità, hanno un ruolo fondamentale nel perseguimento dell’obiettivo di una valutazione reale e completa sui singoli magistrati

2. Criticità dell’attuale procedimento valutativo

Da alcuni anni, essendosi ampiamente sperimentata l’applicazione della riforma del 2006 e della circolare che ne ha tradotto i principi, ci si interroga  sull’efficacia dell’attuale sistema di valutazione, che è caratterizzato da una superfetazione di rapporti e pareri (rapporto informativo del  dirigente dell’ufficio, a sua volta spesso fondato su relazione del semidirettivo; parere del consiglio giudiziario), che in molti casi appaiono ripetitivi, scarsamente dettagliati nei fatti, e connotati, invece, da valutazioni ed aggettivazioni; il che, oltre a rendere lento il procedimento valutativo, ne enfatizza  il carattere di adempimento burocratico, incapace di far emergere le reali criticità della professionalità dei singoli magistrati, sempre più spesso piegato a scandire una “progressione in carriera” soprattutto in vista di incarichi dirigenziali.

Inoltre, il sistema vigente attribuisce un eccessivo potere valutativo al dirigente dell’ufficio, accentuando gli aspetti verticistici e gerarchici della organizzazione giudiziaria.

Lo scopo delle modifiche adottate è, dunque, quello di ridurre il peso del giudizio del dirigente, il cui compito diventa piuttosto quello di fornire informazioni ed elementi di conoscenza, in modo da liberare i magistrati da possibili impropri condizionamenti che sono inevitabilmente connessi a un giudizio dai margini non sempre definiti e in modo da restituire alla procedura di valutazione la esclusiva funzione di verifica della permanenza dei requisiti di professionalità richiesti per l’esercizio della funzione.

 

In particolare l’esperienza concreta ha fatto emergere numerose criticità ricorrenti:

  • la mancanza di un “modello” unico di autorelazione, con conseguente disomogeneità nei contenuti e nelle modalità di redazione della stessa da parte del magistrato in valutazione, e, di riflesso, anche del contenuto dei rapporti informativi dei dirigenti, che, spesso, proprio a tali autorelazioni fanno primario riferimento, senza aggiungere i doverosi elementi di fatto sui quali il dirigente deve esprimersi;
  • la genericità dei contenuti degli stessi “modelli” del rapporto del dirigente e del parere del Consiglio Giudiziario (già esistenti), con conseguente disomogeneità, anche in questo caso, di tali atti, la cui sobrietà o ampollosità finisce per trasmettere ingiustificatamente, ovvero sotto un profilo del tutto formalistico attraverso l’uso di aggettivazioni altisonanti - un diverso apprezzamento del profilo professionale;
  • la frequente incompletezza dei rapporti dei dirigenti, troppo spesso caratterizzati da valutazioni generiche prive di riscontro fattuale;
  • l’inadeguatezza delle statistiche e la loro disomogeneità;
  • l’insufficienza degli indicatori relativi ai magistrati con funzioni requirenti;
  • l’insufficienza delle informazioni con riguardo agli incarichi eventualmente ricoperti (valutati in quanto tali e non per come sono stati svolti);
  • l’eccessivo rilievo delle pubblicazioni (che finisce per legittimare uno sviamento dell’impegno del magistrato rispetto al primario impegno funzionale che riguarda la redazione puntuale, corretta e completa dei provvedimenti giurisdizionali).

 

3. Gli interventi proposti funzionali a migliorare efficacia e tempestività delle valutazioni di professionalità

Gli interventi che si propongono per migliorare l’efficacia, la tempestività e l’affidabilità delle valutazioni di professionalità attengono:

  1. al miglioramento della qualità del rapporto informativo, che non dovrebbe limitarsi a contenere giudizi generici, ma piuttosto l’indicazione di informazioni e di fatti specifici, compresi (per disposizione normativa, ovvero la lett. f) comma quattro dell’articolo 11 D.lgs n. 106/2006) i fatti specifici segnalati da terzi;
  2. al miglioramento, quindi, della qualità dei pareri dei CG, che dovrebbero contenere più informazioni, più strutturate in fatto, sempre motivate con riferimento alla documentazione allegata;
  3. alla semplificazione delle modalità di redazione di entrambi (rapporto informativo e parere) nel caso di giudizio positivo all’esito della verifica della sussistenza degli indicatori dei parametri di professionalità e, quindi, dei parametri stessi, per:  sgravare il lavoro “redazionale” sia dei dirigenti che dei consigli giudiziari;  superare le inevitabili differenze di “stile redazionale”; consentire che l’attenzione ed il tempo si  concentrino  sulla verifica in concreto della sussistenza degli elementi fattuali che integrano gli indicatori dei parametri;
  4. all’adozione di modelli uniformi (“format”) per la redazione dell’autorelazione così come dei rapporti informativi e del parere del CG, che vincolino la valutazione al vaglio di quegli aspetti di fatto che le conferiscono, in modo omogeneo e semplificato, maggiore concretezza e pregnanza.

Vale in proposito osservare che la legge non indica, quale fine del controllo quadriennale di professionalità quello indicato dalla circolare oggi vigente ovvero quello di individuare le “reali attitudini del magistrato” “ai fini delle valutazioni per il tramutamento di funzioni, per il conferimento delle funzioni semidirettive e direttive nonché per il conferimento delle funzioni di legittimità”.

Il legislatore, infatti, si limita a stabilire sulla base di quali parametri deve essere effettuato il controllo di professionalità e che il giudizio che ne consegue deve essere “considerato” in sede di valutazioni attitudinali specifiche.

La valutazione di professionalità quadriennale ha, quindi, soltanto lo scopo di verificare che il percorso professionale del magistrato non sia segnato da derive inaccettabili in relazione a uno dei prerequisiti o dei diversi parametri di valutazione e che, quindi, non vi sia stata nel quadriennio una discesa della professionalità complessiva del valutando sotto un livello minimo di accettabilità. Mentre le valutazioni attitudinali specifiche (per esempio per incarichi direttivi e semidirettivi, per incarichi di formatore, o addetto all’ufficio studio o alla la segreteria del C.S.M. ecc.) mirano a individuare nell’aspirante a un determinato incarico precise attitudini di volta in volta diverse a seconda dell’incarico che viene in rilievo.

La complessiva finalità dell’intervento è chiarita nelle nuove previsioni introdotte ai commi 2 e 3 del capo II laddove si esplicita che “Il parere è destinato a fornire gli elementi per valutare se persistono le condizioni di imparzialità, indipendenza ed equilibrio per un corretto esercizio delle funzioni giurisdizionali,  e se il magistrato possiede un livello adeguato di professionalità, in relazione ai parametri di laboriosità, diligenza, impegno e capacità, ossia se persistono, in esito al quadriennio, i requisiti necessari per lo svolgimento della funzione giudiziaria”. E che “Il parere deve esprimere, in assenza di criticità, un mero giudizio di positività nei termini indicati dal modello allegato alla presente circolare. In caso di criticità, deve indicare in modo preciso ed analitico gli elementi di fatto sui quali si fondano tali criticità ed esprimere compiutamente il percorso valutativo che porta a ritenere che tali elementi incidano o meno sul giudizio finale di professionalità”.

*

La proposta di modifica si propone di raggiungere gli obiettivi sopraindicati riducendo la dispersione di tempo dei Consigli Giudiziari nell’inutile attività descrittiva a vantaggio di quella di vaglio delle fonti di conoscenza (in particolare dei provvedimenti a campione) e di quella istruttoria.      

In tal senso la riforma prevede di: 

  1. semplificare la considerazione degli indicatori che vanno ricondotti strettamente alle indicazioni della norma primaria (art. 11) espungendo quelli che erano rilevanti solo per la “ricostruzione del percorso professionale e del profilo del magistrato”;
  2. riportare il giudizio sulla produttività nell’ambito della valutazione di produttività dell’ufficio e/o nell’ambito della produttività della sezione per gli uffici di maggiore dimensione, sì da valutare il parametro con riferimento alla concreta situazione dell’ufficio e alle eventuali situazioni di fatto che possono averne determinato un calo (quali assenze giustificate dall’ufficio, applicazioni, procedimenti di particolare complessità, ecc);
  3. semplificare le valutazioni anche nella tecnica redazionale:
    1. nel caso dell’assenza di criticità la valutazione si limiterà a una mera segnalazione di positività;
    2. nel caso della presenza di criticità la valutazione dovrà darne atto, approfondirle e valutarne l’incidenza sul giudizio di professionalità;
  4. escludere dalle valutazioni positive non solo ogni aggettivazione, ma anche le parti discorsive;
  5. escludere giudizi sulla capacità direttiva;
  6. escludere la considerazione di pubblicazioni e di esperienze estranee all’attività giudiziaria;
  7. predisporre moduli per l’autorelazione con campi specifici onde valorizzare la possibilità per il magistrato di utilizzare questo strumento solo per offrire, sobriamente, un quadro della propria attività e soprattutto chiarimenti su elementi particolari, utili per valutare e giustificare eventuali criticità (per esempio, i ritardi nel deposito dei provvedimenti; la minor produttività in un certo contesto; una modalità particolarmente efficace di organizzare il ruolo; specificazioni in ordine all’eventuale documentazione prodotta);
  8. predisporre nuovi moduli per il rapporto del dirigente e per il parere del Consiglio Giudiziario in modo da:
    • prevedere che, dopo un accurato vaglio del materiale raccolto, in caso di valutazione positiva, il rapporto e il parere si limitino a segnalare l’assenza di elementi di criticità;
    • individuare punti specifici oggetto di scrutinio (ad es. Partecipa alle riunioni convocate, eventualmente con quali compiti e con quali apporti ? Ha depositato la relazione sul ruolo in caso di tramutamento (art. 109 circ. tabelle)? Come ha gestito il ruolo (art.167 circ. tab.) e le udienze: ha provveduto alla calendarizzazione con specifico orario, inserendo un congruo numero di udienze di trattazione? Ci sono ritardi? Se sì, quanti e di quale entità? In quale contesto di laboriosità, anche considerata la posizione tabellare?);
    • imporre all’esito di indicare, quando ci sono le criticità, come sono state giustificate e come sono state affrontate anche dal dirigente;
    • fare sì che gli incarichi di collaborazione siano indicati solo unitamente alle attività concretamente svolte nell’ambito dei medesimi;
    • specificare che il rapporto del dirigente (come l’autorelazione) deve fare solo riferimento a fatti e a dati e che i medesimi vanno inquadrati nella realtà dell’ufficio, soprattutto a fronte di eventuali profili critici;
    • eliminare aggettivazioni e motivazione finale nel parere del Consiglio Giudiziario;
    • valorizzare l’esame e la valutazione dei provvedimenti a campione come fonte primaria del giudizio sulla capacità;
  9. prevedere una disciplina più completa e puntuale dell’attività istruttoria;
  10. ferma la regola della necessaria contestualità della conclusione del procedimento valutativo per tutti i magistrati nominati con lo stesso D.M., prevedere che l’eventuale attività istruttoria disposta per alcuni non impedisca la tempestiva conclusione del procedimento valutativo per tutti gli altri;
  11. prevedere espressamente che il procedimento valutativo si avvii anche in assenza dell’autorelazione quando questa, pur dopo il sollecito trasmesso dal dirigente allo scadere del termine, non sia ancora stata trasmessa;
  12. con riferimento ai pre-requisiti di indipendenza, imparzialità ed equilibrio, prevedere espressamente che rilevano in tale valutazione anche condotte estranee all’esercizio della funzione, in adeguamento a un ormai consolidato orientamento interpretativo del Consiglio e della giurisprudenza amministrativa
  13. m) una maggiore specificazione delle modalità di valutazione di alcuni parametri per quanto concerne le funzioni requirenti.

 

4. La compatibilità degli interventi proposti con le modifiche introdotte in materia di valutazioni di professionalità dalla legge-delega n.71 del 2022

Nelle more della discussione in Commissione delle modifiche oggi proposte, il Parlamento ha approvato la legge n. 71 del 2022, la quale prevede una delega al Governo per l’adozione di alcuni interventi di modifica dell’ordinamento giudiziario, anche con riferimento alle valutazioni di professionalità.

In particolare, con riferimento al tema delle valutazioni di professionalità la legge delega stabilisce che i decreti delegati dovranno prevedere che:

  1. il giudizio positivo con riferimento alle capacità organizzative sia articolato in discreto, buono, ottimo;
  2. siano esclusi dalla valutazione i periodi di aspettativa per lo svolgimento di incarichi elettivi di carattere politico a livello nazionale o locale;
  3. ai fini della valutazione i consigli giudiziari debbano acquisire a campione i provvedimenti relativi all’esito degli affari trattati dal magistrato nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento;
  4. i magistrati che abbiano goduto di esoneri totali o parziali dal lavoro giudiziario siano tenuti a produrre documentazione idonea alla valutazione dell’attività alternativa espletata;
  5. il Consiglio Giudiziario, in caso di valutazione positiva, possa adottare una motivazione semplificata se conferma il rapporto del dirigente dell’ufficio e il C.S.M. possa recepire la valutazione senza ulteriore motivazione;
  6. i fatti accertati in via definitiva in sede disciplinare debbano essere valutati anche se si collocano nel quadriennio precedente al periodo, a meno che non siano stati già considerati nella valutazione di quel quadriennio;
  7. a un secondo giudizio non positivo possa non seguire una valutazione negativa, ma conseguano, in aggiunta agli effetti già previsti per il giudizio non positivo, ulteriori effetti negativi sulla progressione economica nonché sul conferimento di funzioni di legittimità o di funzioni semidirettive e direttive;
  8. nel caso di giudizio non positivo successivo ad un primo giudizio negativo, possa non seguire la dispensa dal servizio, ma conseguano, in aggiunta agli effetti già previsti per il giudizio non positivo, ulteriori effetti negativi sulla progressione economica nonché sul conferimento di funzioni di legittimità o di funzioni semidirettive e direttive.

Alcuni degli interventi adottati con la presente modifica della circolare anticipano, nei limiti consentiti dalla normativa primaria oggi vigente, alcune delle novità introdotte dalla legge-delega n. 71 del 2022, come ad esempio gli interventi in tema di semplificazione del parere del Consiglio Giudiziario e della delibera del CSM.

Le altre novità introdotte dalla riforma, quali ad esempio quella sulla graduazione della valutazione in merito alla capacità organizzativa e quelle relative alla possibilità di adottare due giudizi non positivi in maniera consecutiva, potranno essere disciplinate in sede di normazione secondaria solo dopo la adozione dei decreti legislativi.

In ogni caso, nessuna delle nuove previsioni adottate con la presente modifica della circolare si pone in contrasto con la riforma del 2022.

Il presente intervento renderà, dunque, più agevole e rapido il successivo necessario adeguamento della normativa secondaria alle nuove disposizioni di rango primario che saranno introdotte con i decreti delegati”.