GIUGNO
5

Diario dal Consiglio del 5 giugno 2020

”Tutti gli uomini sono creati uguali”

Così la Dichiarazione di indipendenza del 1776 alla base della Costituzione americana del 1789, che ha avuto una difficile e travagliata realizzazione: solo nel 1865 con il XIII Emendamento viene abolita la schiavitù, al termine della Guerra civile e con la vittoria dell’Unione di Abramo Lincoln, ma la segregazione razziale è continuata per un secolo ancora, tanto che Rosa Parks, il 1̊ dicembre del 1955, vene arrestata per essersi rifiutata di alzarsi da un posto sull’autobus riservato ai bianchi. Il processo di emancipazione degli afroamericani e di effettiva realizzazione della dichiarazione di uguaglianza – passato attraverso la lunga marcia pacifica all’inseguimento del sogno di Martin Luther King e l’elezione a Presidente degli Stati Uniti di Barak Obama nel 2007 – non è ancora compiuto.

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Tutte le Costituzioni hanno bisogno di vivere nella cultura dei loro popoli. Non sono macchine che “una volta messe in moto vanno avanti  da sé”. “La Costituzione è un pezzo di carta, la lascio cadere e non si muove: perché si muova bisogna ogni giorno rimetterci dentro il combustibile; bisogna metterci dentro l’impegno, lo spirito, la volontà di mantenere queste promesse, la propria responsabilità”.

Piero Calamandrei

(dal discorso pronunciato nel 1955
agli studenti milanesi dell’Università Statale)

 

Il Plenum

Nel Plenum di mercoledì sono state discusse due pratiche, differenti tra di loro, ma accomunate da una sottostante problematica, attinente ai confini normativi e regolamentari della discrezionalità del Consiglio, confini che riteniamo debbano sempre essere rigorosamente rispettati: rispetto delle regole esistenti, coerenza delle scelte in relazione a precedenti decisioni sulla base delle stesse regole, eventuale attività di modifica delle regole mediante modifica di circolari e/o risoluzioni.

1. È stata discussa la pratica di Sesta commissione relativa alla nomina di un formatore decentrato togato del Distretto di Milano, settore civile, per il biennio 2020-2022.

La comprensione della vicenda richiede necessariamente una premessa su come vengono nominati i formatori decentrati.

La nomina dei formatori decentrati è disciplinata dalla delibera-quadro del 22.5.2013, frutto del lavoro di un tavolo tecnico, composto da CSM, SSM e Ministero della giustizia. Con quella delibera si è riconosciuto ed affermato che la formazione decentrata costituisce parte integrante della “struttura didattica” in cui si sostanzia la Scuola e dipende quindi dalle scelte compiute dalla Scuola, nel rispetto della normativa primaria e delle linee programmatiche adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura e dal Ministro della Giustizia; i formatori decentrati sono, a tutti gli effetti, collaboratori diretti della Scuola ed è la Scuola a dover procedere alla loro designazione. D’altro canto, la stabilità dell’incarico e la presenza di esonero incidono sull’organizzazione interna degli uffici di appartenenza e sullo status dei magistrati interessati e quindi involgono profili di competenza del CSM. Sulla base di queste premesse con la delibera citata si è quindi stabilito che:

La delibera precisa poi che il Consiglio, al quale la Scuola comunica le proposte motivate, può formulare rilievi dei quali la Scuola tiene conto nel riformulare le proposte.

Sebbene, quindi, la nomina avvenga formalmente da parte del Consiglio, è la SSM a compiere la valutazione comparativa attitudinale.

Secondo l’interpretazione costantemente adottata finora, il CSM, oltre a verificare la sussistenza di elementi ostativi, può formulare rilievi in ordine alla valutazione comparativa solo in presenza di una motivazione assente o non adeguata, mentre non può sindacare il merito della scelta della Scuola.

Nel caso trattato, il Comitato Direttivo della SSM ha vagliato i profili di tre aspiranti; escluso il primo per essere già stato recentemente nominato, ha effettuato una valutazione attitudinale tra i due residui candidati: il dott. Carmelo Barbieri e il dott. Nicola Fascilla. Nella delibera del Comitato direttivo si dà atto dei percorsi professionali dei due magistrati e si conclude per un giudizio attitudinale di prevalenza del dott. Fascilla in ragione della “esperienza giudiziaria significativa nel settore della giurisdizione civile, essendosi occupato, dal 2012 ad oggi, di diritti reali, successioni, compravendita, divisioni, trascrizioni, azioni possessorie e nunciatorie” e valorizzando l’esperienza acquisita in particolare nel corso dell’attività giurisdizionale svolta, di recente, nel distretto, osservando che “il dott. Barbieri, invece, pur ottimo civilista, non ha esperienza giudiziaria recente ed ha, inoltre, una conoscenza limitata del distretto, poiché è stato fuori ruolo per un significativo e recente arco temporale (addetto all’Ufficio legislativo dal 20.7.2012 al 16.6.2019)”. La Scuola, quindi, a fronte di profili di capacità professionale dei due candidati entrambi ritenuti di rilievo, ha motivato la prevalenza in base al requisito dell’esercizio prolungato e recente di attività giudiziaria, nel distretto, da parte di uno dei candidati, ancorché più giovane (Fascilla DM 5.8.2010, Barbieri DM 18.1.2002).

La Sesta commissione ha formulato due proposte:

Ha prevalso, nella votazione, la proposta A (votanti proposta A: Donati, Grillo, Lanzi, Mammone, Mancinetti, Miccichè, Pepe, Basile, Ardita, Braggion Cascini, Cerabona, Chinaglia, Ciambellini, D’Amato, Dal Moro, Di Matteo, Salvi, Suriano; votanti proposta B: Benedetti, Gigliotti, Marra, Zaccaro, Cavanna; astenuto Davigo), previa eliminazione, dalla motivazione, del giudizio che vi era contenuto di “condivisione” della motivazione, come da emendamento da noi proposto.

Abbiamo aderito alla proposta A (tranne Ciccio che già in commissione aveva votato per la proposta B), in quanto ci è sembrata maggiormente aderente al dettato della normazione secondaria. In questo caso, infatti, la motivazione della Scuola poteva essere giudicata opinabile o non condivisibile, ma non poteva dirsi carente o inadeguata.

Nel corso della discussione abbiamo avanzato la proposta di rivedere, nel tavolo tecnico con la Scuola, le regole per la nomina dei formatori decentrati. Non però al fine di attribuire maggiore potere al CSM nella scelta, ma per individuare criteri condivisi di valutazione del profilo attitudinale che possano rendere le scelte della Scuola più trasparenti e comprensibili.

2. È stata poi discussa la pratica di Terza Commissione relativa alla richiesta, pervenuta al Consiglio il 25.5.2020, con cui il Ministro della Giustizia, ai sensi dell’art. 15 della legge 24 marzo 1958, n. 195, ha chiesto il collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura del dott. Raffaele Piccirillo, per essere nominato, con il suo consenso, Capo di Gabinetto del Ministro della Giustizia (Ufficio di diretta collaborazione).

La Terza Commissione ha formulato una proposta di accoglimento della richiesta, a maggioranza (a favore i cons. Ciambellini e Cascini; contrario il cons. Cavanna; astenuti i cons. Braggion, Lanzi e Pepe). All’esito di un lungo dibattito, il Plenum ha approvato la proposta, a maggioranza (a favore: Benedetti, Cascini, Cerabona, Chinaglia, Ciambellini, Dal Moro, Donati, Gigliotti, Mammone, Mancinetti, Salvi, Suriano, Zaccaro; contrari: Ardita, Basile, Cavanna, D’Amato, Di Matteo, Lanzi, Pepe; astenuti: Braggion, Davigo, Marra, Miccichè).

Sia in commissione che nel corso del dibattito in Plenum abbiamo sostenuto che la richiesta del Ministro dovesse essere accolta, sussistendone tutti i presupposti e non ravvisandosi elementi giuridicamente rilevanti ai fini di un diniego. In primo luogo, in ragione della rilevanza e delle connotazioni dell’incarico in questione: infatti,  non v’è dubbio che la richiesta del Ministro risponda alla ratio generale dell’istituto del collocamento fuori ruolo, sotto il profilo, più volte enucleato dal Consiglio Superiore, della sussistenza di un interesse “oggettivo” dell’amministrazione della giustizia, in relazione alle ricadute positive dello svolgimento dell’incarico per l’esercizio della giurisdizione (tanto più considerando quanto importante è la presenza, in tale incarico, non di un funzionario proveniente da altra amministrazione bensì di un magistrato, portatore della cultura e della conoscenza della giurisdizione, nonché della propria autonomia e indipendenza); in secondo luogo, perché sussistevano i pareri favorevoli del Procuratore Generale e del Consiglio Direttivo della Corte di cassazione.

Le obiezioni variamente rappresentate da alcuni consiglieri, i quali hanno poi votato contro la delibera o si sono astenuti, poggiavano su due argomenti: le condizioni di scopertura dell’ufficio di provenienza del magistrato e il percorso professionale del dott. Piccirillo, che aveva da pochi giorni preso possesso presso la Procura generale.

Abbiamo ritenuto questi argomenti inidonei a motivare da un punto di vista giuridico il rigetto della richiesta che, ricordiamo, proviene dal Ministro della Giustizia e non dal magistrato.

Sotto il primo profilo, l’art. 106 della circolare sui tramutamenti prevede che non può essere destinato allo svolgimento di funzioni non giudiziarie il magistrato la cui sede di servizio presenti un indice di scopertura dell’organico superiore al 20%. Nel caso della Procura generale, la scopertura (tenuto conto del ricollocamento in ruolo presso la Procura generale di altro magistrato, giusta delibera adottata dal Consiglio nella stessa adunanza, nonché della recente copertura di 9 posti con delibera del CSM del 7.5.2020) è di 15 posti su 84; considerando anche gli esoneri parziali di cui fruiscono alcuni Sostituti procuratori generali, la percentuale di scopertura è del 20,83%. Si tratta all’evidenza di una percentuale sostanzialmente prossima al 20%; va poi considerato, da un punto di vista sostanziale, che la pianta organica come indicata è stata aumentata di 18 posti con DM 17 aprile 2019, sicché l’organico di riferimento è per certa parte “virtuale”. In ogni caso, l’art. 106 stabilisce altresì che eccezionalmente, tenendo conto delle esigenze dell’ufficio di provenienza e dell’interesse dell’amministrazione della giustizia, il CSM si riserva di valutare la possibilità di concedere il collocamento fuori ruolo in ragione del rilievo costituzionale dell’organo conferente e della natura dell’incarico che il magistrato è chiamato a ricoprire”; tale disposizione appare con tutta evidenza applicabile al caso di specie, considerando che il Ministro della Giustizia, anche per le attribuzioni dirette ed esclusive ad esso riconosciute dagli artt. 107, comma 2 e 110 Cost., costituisce organo di rilievo costituzionale.

La ratio della disposizione dell’art. 106, la natura dell’incarico e i principi di leale collaborazione che improntano, nel rispetto delle competenze a ciascuno attribuite, i rapporti tra il CSM ed il Ministro della giustizia, portano indubbiamente a ritenere che l’art. 106 non impedisca affatto l’accoglimento della richiesta del Ministro.

Ma soprattutto, ci è parso contraddittorio proporre di non accogliere, oggi, la richiesta del Ministro quando pochi mesi fa (17.12.19), prima della copertura dei 9 posti avvenuta con delibera del 7.5.2020, e quindi in una situazione del medesimo ufficio (Procura generale) sicuramente peggiore, il Plenum approvò all’unanimità (con un solo voto contrario) la richiesta di collocamento fuori ruolo di altro magistrato della stessa Procura generale, destinato all’incarico di Direttore Generale dei detenuti e del trattamento del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministro della Giustizia, senza che allora sia stata sollevata alcuna obiezione relativa alla situazione dell’ufficio di provenienza.

Del resto, come allora, il dirigente dell’ufficio ha dato parere ampiamente favorevole, spiegando anche in Plenum l’insussistenza di motivi di criticità derivanti dal collocamento fuori ruolo del dott. Piccirillo.

Quanto al secondo profilo, l’obiezione muove dal fatto che il dott. Piccirillo, in servizio presso l’ufficio del Massimario della Corte di cassazione dal 2018, dopo un periodo fuori ruolo, è stato trasferito, a domanda, alla Procura Generale presso la Corte di Cassazione con delibera CSM del 7.5.2020 e ha preso possesso dell’ufficio il 21.5.2020, giorno in cui è stato deliberato il rientro in ruolo del precedente capo di gabinetto, dott. Baldi, dimissionario da pochi giorni. Tale evoluzione cronologica dei fatti è stata ritenuta da alcuni “imbarazzante” e sgradita ai magistrati italiani, anche considerando che la Procura generale è posto molto ambito. Argomenti che ci paiono irrilevanti in una valutazione che deve attenersi alle regole e alla loro ratio. A prescindere dal fatto che, quando il dott. Piccirillo ha partecipato al bando ed è stato trasferito alla Procura generale, il posto di capo gabinetto era coperto, e dal fatto che, una volta deliberato il trasferimento, egli non poteva fare altro che prendere possesso nel nuovo ufficio, ciò che rileva è che la valutazione richiesta al Consiglio è solo quella inerente ai requisiti per il collocamento fuori ruolo del magistrato, disegnati dalla circolare (requisiti che sono stati ritenuti sussistenti per quanto sopra), mentre non compete in alcun modo al Consiglio sindacare le scelte del Ministro né il percorso professionale di chi sia chiamato ad un incarico fuori ruolo.

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Segnaliamo infine che il Plenum ha approvato all’unanimità due delibere su proposta della settima commissione:

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Vi salutiamo ribadendo il nostro impegno a garantire nella gestione del nostro compito istituzionale decisioni trasparenti, prevedibili e accettabili, frutto del necessario dialogo e confronto, dell’ascolto degli altri componenti del CSM per la ricerca di soluzioni condivise, ma sempre nettamente estranee ad ogni logica di scambio così come ad ogni intento di premiare l’appartenenza, ove l’unica “testimonianza” che intendiamo rendere, restando in minoranza, è quella per il candidato più idoneo.

Buon lavoro a tutti

Vi racconteremo…

Alessandra, Ciccio, Elisabetta, Giuseppe, Mario