Diario dal Consiglio del 4 dicembre 2020
Gianna Radiconcini, scomparsa il 3 dicembre a 94 anni dopo alcuni mesi di malattia, è stata la prima giornalista corrispondente della Rai (a Bruxelles e Strasburgo), staffetta partigiana, militante del partito d’Azione e del partito repubblicano.
Dedichiamo il nostro Diario a lei e a tutta una generazione di donne e uomini, memoria viva della resistenza e della nostra storia, che la terribile pandemia in atto, con i suoi oramai 60.000 morti, ci sta portando via.
Ci lasciano orfani, ma figli ed eredi tutti di un gusto per la vita fatto di impegno generoso per affermare i valori della solidarietà, della libertà e della democrazia.
Il Plenum
Nel corso del Plenum del 2 ottobre abbiamo affrontato la questione della copertura del seggio che si è reso vacante per effetto delle dimissioni del consigliere Marco Mancinetti, rassegnate il 9 settembre 2020.
All’esito delle elezioni generali, tenute nei giorni 8 e 9 luglio 2018, nella graduatoria relativa alla categoria giudici di merito erano inseriti 13 candidati per i 10 seggi disponibili, con conseguente formazione di una riserva di non eletti costituita da tre magistrati (nell’ordine: il dott. Giuseppe Marra, la dott.ssa Ilaria Pepe e il dott. Bruno Giangiacomo).
All’esito delle dimissioni (12 giugno 2019) del consigliere Gianluigi Morlini e del consigliere Corrado Cartoni, per effetto dello scorrimento della suindicata graduatoria, sono subentrati (il 21 giugno 2019) il dott. Giuseppe Marra e la dott.ssa Ilaria Pepe.
A seguito delle successive dimissioni (18 settembre 2019) del consigliere Paolo Criscuoli e della rinuncia al subentro del dott. Bruno Giangiacomo (terzo dei non eletti), essendosi esauritasi la riserva formata in occasione delle elezioni generali, sono state indette le elezioni suppletive, tenute in data 8/9 dicembre 2019, per l’assegnazione di un unico seggio relativo al collegio giudicante di merito; in ragione della relativa graduatoria, formata sulla base delle preferenze, la dott.ssa Elisabetta Chinaglia veniva proclamata eletta; il dott. Pasquale Grasso risultava il primo dei non eletti.
Della questione della copertura del seggio resosi vacante è stata investita dal Comitato di Presidenza la Commissione verifica titoli, la quale ha chiesto in proposito un parere all’Ufficio Studi del Consiglio.
All’esito del parere, la Commissione si è divisa, formulando due proposte: la proposta “A”, conforme all’opinione di minoranza dell’Ufficio Studi, che prevedeva il subentro del dott. Grasso, relatrice la cons. Braggion, votata anche dalla presidente della Commissione cons. Miccicchè; la proposta “B”, relatore il cons. Benedetti, conforme all’opinione di maggioranza dell’ Ufficio Studi, che, invece, ritenendo non sussistenti i presupposti dello “scorrimento” di una graduatoria diversa, formatasi all’esito di un’elezione diversa, concludeva per la necessità di procedere ad elezioni suppletive.
La legge (art. 39 della legge n. 195/1998) prevede, quanto alle modalità di sostituzione di un consigliere cessato dalla carica “per qualsiasi causa”, che lo stesso: “è sostituito dal magistrato che lo segue per numero di preferenze nell’ambito dello stesso collegio. In mancanza, entro un mese vengono indette elezioni suppletive, con le modalità previste dall’articolo 27, comma 3, per l’assegnazione del seggio o dei seggi divenuti vacanti”.
È pacifico – secondo entrambe le proposte – che il dato normativo, secondo la sua piana lettura, indichi chiaramente che lo scorrimento possa operare in favore del candidato non eletto che segua, per numero preferenze, il componente cessato dalla carica, sicché il componente subentrante e quello uscente devono essere inseriti nella medesima ‘graduatoria’, poiché, ove essi appartengano a graduatorie diverse, l’ordine di successione indicato dall’art. 39 non può trovare applicazione. Ed è chiaro che per essere inseriti nella stessa graduatoria bisogna avere partecipato alla medesima elezione.
Dunque, secondo il dato normativo, nella sua chiara, completa e non controversa formulazione, la graduatoria alla quale occorre aver riguardo per individuare il magistrato subentrante è quella formata a conclusione della competizione elettorale, generale o suppletiva, alla quale aveva partecipato il componente da sostituire.
Mancando, nel caso di specie, per esaurimento, la possibilità di scorrere la graduatoria dell’elezione generale nella quale era, per l’appunto, inserito il dott. Mancinetti, deve farsi ricorso allo strumento residuale delle elezioni suppletive, come previsto dalla norma dell’art. 39, che le prevede per l’assegnazione “del seggio o dei seggi divenuti vacanti” in assenza di possibilità di scorrimento (condizione che si può verificare anche in momenti successivi, quando, cioè, si verifichi una vacanza dopo che siano state già espletate le prime elezioni suppletive).
I fautori della proposta “A”, tuttavia, hanno ritenuto non soddisfacente fermarsi all’interpretazione (lo si ripete non controversa) derivante dalla lettera della legge e hanno proposto un’interpretazione estensiva della norma, finalizzata a valorizzare, in chiave teleologica e sistematica, l’effettiva intentio legis, valorizzando l’esigenza di efficienza e di continuità dell’azione amministrativa del Consiglio ed invocando una presunta “irragionevolezza” di sistema con riguardo alla possibilità che si possano svolgere più elezioni suppletive pur in presenza di candidati non eletti, appartenenti a graduatorie relative ad elezioni diverse da quelle cui ha partecipato il componente cessato dalla carica.
In realtà, a noi è sembrato che quella proposta più che una interpretazione estensiva fosse una interpretazione analogica (solo con riferimento alla quale possono trovare applicazione gli invocati criteri teleologico e sistematico), che però non era consentita in questo caso, non potendosi ravvisare, per opinione condivisa, una lacuna normativa.
Ma oltre ai limiti all’utilizzo dell’interpretazione predetta (tanto più in materia elettorale) posti dalla dottrina in tema di ermeneutica del diritto e dalla giurisprudenza anche costituzionale (rimandiamo in proposito al testo della proposta) per cui non si potrebbe comunque “‘forzare’ il dato letterale enucleando una norma che sia coerente con la Costituzione, ma che contrasti obiettivamente con la formula testuale adottata dal legislatore” si trattava – ad avviso di chi ha sostenuto, come noi, la diversa proposta – di un’operazione che partiva da presupposti infondati.
Infatti, l’applicazione della littera legis non determina alcuna paralisi o menomazione rilevante alla funzionalità dell’organo consiliare, che risulta garantita dalle sue regole di funzionamento interne, che consentono di ovviare anche alla mancanza di un numero significativo di componenti.
Né si può ravvisare una irragionevolezza del sistema per il fatto che la norma prefiguri la necessaria reiterazione delle elezioni suppletive: si stratta di una scelta del legislatore (peraltro già positivamente vagliata in punto ragionevolezza dalla Corte costituzionale) in funzione del bilanciamento, di volta in volta, di diversi interessi (all’immediato completamento dell’organo piuttosto che alla sua piena rappresentatività del corpo elettorale e della volontà da questo espressa in una specifica competizione elettorale).
Dunque, nel caso di specie, non poteva ravvisarsi alcuna lacuna normativa, né le disposizioni vigenti si presentavano come manifestamente irragionevoli o in contrasto con principi costituzionali e perciò non era possibile in alcun modo superare il chiaro dettato della norma.
Gli argomenti relativi all’esigenza di pronto reintegro dell’organo collegiale e alla non economicità della reiterazione di elezioni suppletive sono argomenti di opportunità, che devono restare riservati alla discrezionalità del legislatore, senza che l’interprete possa su di essi fondare una operazione di (ri)costruzione alternativa della norma.
All’esito della discussione plenaria, interessante e ricca di spunti di riflessione, è prevalsa la proposta “B” con 18 voti (consiglieri Ardita, Benedetti, Cascini, Celentano, Cerabona, Ciambellini, Chinaglia, Curzio, Dal Moro, Di Matteo, Ermini, Gigliotti, Grillo, Marra, Pepe, Salvi, Suriano, Zaccaro); la proposta “A” ha riportato 5 voti (consiglieri Braggion, D’Amato, Miccicchè, Donati e Lanzi) astenuti i consiglieri Cavanna e Basile.
* * *
Nel corso del Plenum di giovedì 3 ottobre su proposta della Quinta Commissione sono state deliberate, a maggioranza, alcune nomine di posti direttivi e semidirettivi.
- Quale Procuratore generale di Milano è stata nominata la dott.ssa Francesca Nanni, attualmente Procuratore generale di Cagliari. La commissione aveva formulato due proposte: la proposta A in favore della dott.ssa Nanni (votanti consiglieri Micciche, Davigo, Mancinetti, Cerabona) e la proposta B in favore del dottor Fabio Napoleone (cons. Suriano), astenuto il cons. Benedetti.
Abbiamo sostenuto la proposta a favore di Fabio Napoleone sottolineando, che a fronte di due candidati con profili professionali di grande spessore ed equivalenti quanto al possesso di indicatori generali e specifici (esperienza nelle funzioni requirenti di 2˚grado ed esperienza nell’esercizio di funzioni direttive di 1˚ grado di uffici medio piccoli), la dott.ssa Nanni non poteva essere ritenuta prevalente, nella comparazione attitudinale per l’ufficio di destinazione, per nessuna delle ragioni indicate nella motivazione della relativa proposta: né in ragione del fatto che la stessa avrebbe svolto funzioni direttive per un tempo più lungo (8 anni quale Procuratrice a Cuneo in luogo dei 6 anni quale Procuratore di Sondrio del dott. Napoleone) poiché si tratta di una differenza temporale esigua ed irrilevante (anche ai sensi dell’art. 30 TU) dal momento che i 6 anni trascorsi dal dott. Napoleone a Sondrio sono più che idonei a consentire di valutarne ed apprezzarne l’impegno e gli eccellenti risultati (come del resto emerge chiaramente dai pareri elogiativi resi dal Procuratore generale e dal Consiglio Giudiziario di Milano); né in ragione del fatto che la dott.ssaNanni all’epoca della vacanza del posto (febbraio 2020) ricoprisse da poco più di un anno le funzione direttive di Procuratore generale di Cagliari, incarico che, in tesi, dovrebbe conferire maggiore pregnanza all’indicatore specifico relativo all’esercizio della funzioni requirenti di 2° grado (ricoperte anche dal dott. Napoleone per sostanzialmente pari periodo all’epoca della vacanza). Riteniamo, infatti: da un lato, che l’esiguità (qui sì) del tempo trascorso nelle specifiche funzioni direttive di 2˚ grado non possa consentire di valorizzare un’esperienza così breve, relativamente alla quale non è possibile un’effettiva valutazione dell’attività svolta in termini di risultati; dall’altro, che in un’ottica di sistema, sia addirittura un fattore critico e disfunzionale che un candidato si proponga dopo aver conseguito da appena un anno le funzioni direttive di un ufficio complesso e impegnativo come la Procura generale di un grande distretto, funzioni che il CSM ha attribuito – tra altri aspiranti – confidando nella capacità e nel programma organizzativo declinato su almeno un quadriennio che proprio quel candidato ha speso in sede di concorso; sicché, valorizzando l’indicatore specifico con un giudizio di prevalenza tanto formalistico, si finisce per creare un danno all’ufficio di provenienza (che resterà nuovamente sguarnito per almeno un anno), per appesantire il lavoro del Consiglio (già gravoso e non abbastanza tempestivo in questo campo) e per accreditare la ricerca di “titoli” più che di esperienze formative, e una visione del percorso professionale in cui gli uffici direttivi costituiscono tappe di una “carriera”, e non àmbiti ove esprimere le proprie competenze e capacità per il bene del servizio; cioè proprio quella visione distorta, quel “carrierismo” che ha condotto la magistratura e il Consiglio ad una crisi di credibilità senza precedenti.
Vale la pena di ricordare in proposito che nel disegno di legge delega sulla riforma dell’OG è previsto (giustamente) un limite di permanenza minimo di cinque anni nelle funzioni direttive assunte prima di poter concorrere ad altri posti direttivi.
Al netto di questa indebita prevalenza, a nostro parere il dott. Napoleone, oltre ad essere più anziano in ruolo, vantava una solida competenza ordinamentale specifica (indicatore di cui all’art. 11 TU), acquisita quale componente della VII commissione del CSM nella stesura della vigente Circolare sull’organizzazione delle Procure nonché della Risoluzione in materia di avocazione; competenza che si è puntualmente tradotta nel programma organizzativo presentato dal dott. Napoleone, che dimostra una visione completa dei compiti organizzativi e ordinamentali centrali del Procuratore generale.
All’esito della discussione, la proposta A ha ricevuto 14 voti (Benedetti, Basile, Lanzi Donati, Miccichè, Braggion, D’Amato, Cavanna, Cerabona, Ciambellini, Grillo, Celentano, Pepe, Marra).
La proposta B ha ricevuto 8 voti (Ardita, Cascini, Chinaglia, Dal Moro, Di Matteo, Gigliotti, Suriano, Zaccaro ).
- Quale Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per minorenni de L’Aquila è stato nominato il dott. David Mancini, attualmente sostituto procuratore de L’Aquila.
La delibera finale è stata preceduta da una richiesta di ritorno in commissione della pratica, presentata da Giuseppe Cascini, alla quale hanno manifestato adesione i consiglieri Di Matteo, Chinaglia, Dal Moro.
Per l’incarico in questione erano state presentate solo due domande: la dott.ssa Filomena Albano ed il dott. David Mancini. Nessuno dei due candidati ha mai svolto funzioni minorili.
La dott.ssa Albano (DM 1997), è stata giudice al Tribunale di Torre Annunziata, poi dal 20.7.2006 fuori ruolo al Ministero della Giustizia, poi dall’8.8.2013 giudice al Tribunale di Roma ed infine dal 28.4.2016 Presidente dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza.
Il dott. David Mancini (DM 1998), è stato dal 22.05.2000 sostituto alla Procura della Repubblica di Teramo e dal 19.07.2010 sostituto alla Procura della Repubblica de L’Aquila.
La richiesta di ritorno in commissione era finalizzata alla proposta di nuova pubblicazione del bando, per inidoneità dei candidati. Sebbene il Testo Unico non richieda la pregressa esperienza minorile come requisito legittimante la presentazione della domanda per un posto direttivo minorile, tuttavia il proponente ha sostenuto che i candidati avessero profili che non potevano, per diversi motivi, ritenersi idonei alla funzione oggetto dell’incarico: quanto alla dott.ssa Albano, il mancato esercizio di funzioni minorili si accompagnava alla mancanza di qualsiasi esperienza requirente e al lungo periodo di lontananza dalla giurisdizione; quanto al dott. Mancini, il solo esercizio di funzioni requirenti presso una Procura ordinaria e la mancanza di qualsiasi esperienza nel campo minorile andavano valutati alla luce della considerazione della forte differenza tra la funzione requirente ordinaria e quella minorile.
Quanto al dott. Mancini, poi, nei loro interventi sia Giuseppe che Elisabetta hanno rilevato che sono state acquisite dal Consiglio alcune chat intercorse con il dott. Palamara, dalle quali emergevano condotte di autopromozione, a nostro avviso da prendere in considerazione nel momento del conferimento di un incarico direttivo.
La discussione è stata, quindi, anche un momento per ricordare come la Prima Commissione stia lavorando per l’analisi delle posizioni dei magistrati interessati dal materiale proveniente dalla Procura di Perugia, ma come quanto emergente da tale materiale debba e possa essere esaminato e tenuto in considerazione, in maniera corretta e paritaria e con le garanzie di contraddittorio, anche nelle altre Commissioni consiliari.
Il ritorno della pratica in Commissione, ad avviso di chi lo ha proposto e sostenuto, avrebbe consentito di approfondire meglio la questione relativa alle possibili ricadute di tali comportamenti sul piano della immagine del magistrato e, conseguentemente, della sua idoneità a ricoprire un incarico direttivo.
Al termine della discussione, la richiesta di ritorno in commissione è stata bocciata con 9 voti contrari (Basile, Braggion, Celentano, Ciambellini, D’Amato, Donati, Grillo, Lanzi, Miccichè) e 8 voti favorevoli (Ardita, Benedetti, Cascini, Cavanna, Chinaglia, Dal Moro, Di Matteo, Marra) e l’astensione degli altri.
È stata quindi votata la proposta di delibera che ha visto l’approvazione, con nomina del dott. Mancini, con 10 voti favorevoli (Basile, Braggion, Celentano, Ciambellini, D’Amato, Donati, Grillo, Lanzi, Miccichè, Suriano) 5 voti contrari (Ardita, Cascini, Chinaglia, Dal Moro, Di Matteo) e 9 astenuti.
- Quale Procuratore della Repubblica di Vicenza: è stato nominato Lino Giorgio Bruno, attualmente sostituto Procuratore presso il Tribunale di Bari. La Commissione aveva formulato tre proposte: una per il dott. Bruno (votanti: Benedetti, Mancinetti e Suriano) una per la dott.ssa Orietta Canova (votanti: Miccichè e Cerabona) e una per il dott. Luca Masini (votante: Davigo).
All’esito del dibattito abbiamo scelto di votare in favore del dott. Bruno in considerazione della notevole esperienza professionale, connotata dal positivo esercizio delle funzioni semidirettive in una realtà più complessa e per un periodo di maggiore durata rispetto agli altri candidati.
Nella prima votazione nessun candidato ha ottenuto la maggioranza. Lino Giorgio Bruno: 9 voti (Benedetti, Cascini, Celentano, Chinaglia, Ciambellini, Dal Moro, Grillo, Suriano, Zaccaro); Orietta Canova: 7 voti (Braggion, Cavanna, Cerabona, Lanzi, Miccichè, Basile, Donati); Luca Masini: 6 voti (Ardita, D’Amato, Di Matteo, Gigliotti, Marra, Pepe).
Nel successivo voto di ballottaggio è prevalso il dott. Bruno con 14 voti (Benedetti, Cascini, Celentano, Chinaglia, Ciambellini, Dal Moro, Grillo, Suriano, Zaccaro, Di Matteo, Gigliotti, Marra, Pepe, Ardita); 8 voti sono andati alla dott.ssa Canova (Braggion, Cavanna, Cerabona, Lanzi, Miccichè, Basile, Donati, D’Amato).
* * *
Nel Plenum di mercoledì prossimo verranno discusse le modifiche apportate alla Circolare sull’organizzazione delle procure, il cui testo e la cui relazione illustrativa, frutto di un lavoro condiviso da tutta la VII commissione e proposto all’unanimità, sono disponibili a questo link.
Vi racconteremo … buon lavoro e buona settimana
Alessandra, Ciccio, Elisabetta, Giuseppe, Mario