DICEMBRE
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Diario dal Consiglio del 4 dicembre 2020

Gianna Radiconcini

Gianna Radiconcini, scomparsa il 3 dicembre a 94 anni dopo alcuni mesi di malattia, è stata la prima giornalista corrispondente della Rai (a Bruxelles e Strasburgo), staffetta partigiana, militante del partito d’Azione e del partito repubblicano.

Dedichiamo il nostro Diario a lei e a tutta una generazione di donne e uomini, memoria viva della resistenza e della nostra storia, che la terribile pandemia in atto, con i suoi oramai 60.000 morti, ci sta portando via.

Ci lasciano orfani, ma figli ed eredi tutti di un gusto per la vita fatto di impegno generoso per affermare i valori della solidarietà, della libertà e della democrazia.

 

Il Plenum

Nel corso del Plenum del 2 ottobre abbiamo affrontato la questione della copertura del seggio che si è reso vacante per effetto delle dimissioni del consigliere Marco Mancinetti, rassegnate il 9 settembre 2020.

All’esito delle elezioni generali, tenute nei giorni 8 e 9 luglio 2018, nella graduatoria relativa alla categoria giudici di merito erano inseriti 13 candidati per i 10 seggi disponibili, con conseguente formazione di una riserva di non eletti costituita da tre magistrati (nell’ordine: il dott. Giuseppe Marra, la dott.ssa Ilaria Pepe e il dott. Bruno Giangiacomo).

All’esito delle dimissioni (12 giugno 2019) del consigliere Gianluigi Morlini e del consigliere Corrado Cartoni, per effetto dello scorrimento della suindicata graduatoria, sono subentrati (il 21 giugno 2019) il dott. Giuseppe Marra e la dott.ssa Ilaria Pepe.

A seguito delle successive dimissioni (18 settembre 2019) del consigliere Paolo Criscuoli e della rinuncia al subentro del dott. Bruno Giangiacomo (terzo dei non eletti), essendosi esauritasi la riserva formata in occasione delle elezioni generali, sono state indette le elezioni suppletive, tenute in data 8/9 dicembre 2019, per l’assegnazione di un unico seggio relativo al collegio giudicante di merito; in ragione della relativa graduatoria, formata sulla base delle preferenze, la dott.ssa Elisabetta Chinaglia veniva proclamata eletta; il dott. Pasquale Grasso risultava il primo dei non eletti.

Della questione della copertura del seggio resosi vacante è stata investita dal Comitato di Presidenza la Commissione verifica titoli, la quale ha chiesto in proposito un parere all’Ufficio Studi del Consiglio.

All’esito del parere, la Commissione si è divisa, formulando due proposte: la proposta “A”, conforme all’opinione di minoranza dell’Ufficio Studi, che prevedeva il subentro del dott. Grasso, relatrice la cons. Braggion, votata anche dalla presidente della Commissione cons. Miccicchè; la proposta “B”, relatore il cons. Benedetti, conforme all’opinione di maggioranza dell’ Ufficio Studi, che, invece, ritenendo non sussistenti i presupposti dello “scorrimento” di una graduatoria diversa, formatasi all’esito di un’elezione diversa, concludeva per la necessità di procedere ad elezioni suppletive.

La legge (art. 39 della legge n. 195/1998) prevede, quanto alle modalità di sostituzione di un consigliere cessato dalla carica “per qualsiasi causa”, che lo stesso: “è sostituito dal magistrato che lo segue per numero di preferenze nell’ambito dello stesso collegio. In mancanza, entro un mese vengono indette elezioni suppletive, con le modalità previste dall’articolo 27, comma 3, per l’assegnazione del seggio o dei seggi divenuti vacanti”.

È pacifico – secondo entrambe le proposte – che il dato normativo, secondo la sua piana lettura, indichi chiaramente che lo scorrimento possa operare in favore del candidato non eletto che segua, per numero preferenze, il componente cessato dalla carica, sicché il componente subentrante e quello uscente devono essere inseriti nella medesima ‘graduatoria, poiché, ove essi appartengano a graduatorie diverse, l’ordine di successione indicato dall’art. 39 non può trovare applicazione. Ed è chiaro che per essere inseriti nella stessa graduatoria bisogna avere partecipato alla medesima elezione.

Dunque, secondo il dato normativo, nella sua chiara, completa e non controversa formulazione, la graduatoria alla quale occorre aver riguardo per individuare il magistrato subentrante è quella formata a conclusione della competizione elettorale, generale o suppletiva, alla quale aveva partecipato il componente da sostituire.

Mancando, nel caso di specie, per esaurimento, la possibilità di scorrere la graduatoria dell’elezione generale nella quale era, per l’appunto, inserito il dott. Mancinetti, deve farsi ricorso allo strumento residuale delle elezioni suppletive, come previsto dalla norma dell’art. 39, che le prevede per l’assegnazione “del seggio o dei seggi divenuti vacanti” in assenza di possibilità di scorrimento (condizione che si può verificare anche in momenti successivi, quando, cioè, si verifichi una vacanza dopo che siano state già espletate le prime elezioni suppletive).

I fautori della proposta “A”, tuttavia, hanno ritenuto non soddisfacente fermarsi all’interpretazione (lo si ripete non controversa) derivante dalla lettera della legge e hanno proposto un’interpretazione estensiva della norma, finalizzata a valorizzare, in chiave teleologica e sistematica, l’effettiva intentio legis, valorizzando l’esigenza di efficienza e di continuità dell’azione amministrativa del Consiglio ed invocando una presunta “irragionevolezza” di sistema con riguardo alla possibilità che si possano svolgere più elezioni suppletive pur in presenza di candidati non eletti, appartenenti a graduatorie relative ad elezioni diverse da quelle cui ha partecipato il componente cessato dalla carica.

In realtà, a noi è sembrato che quella proposta più che una interpretazione estensiva fosse una interpretazione analogica (solo con riferimento alla quale possono trovare applicazione gli invocati criteri teleologico e sistematico), che però non era consentita in questo caso, non potendosi ravvisare, per opinione condivisa, una lacuna normativa.

Ma oltre ai limiti all’utilizzo dell’interpretazione predetta (tanto più in materia elettorale) posti dalla dottrina in tema di ermeneutica del diritto e dalla giurisprudenza anche costituzionale (rimandiamo in proposito al testo della proposta) per cui non si potrebbe comunque “‘forzare’ il dato letterale enucleando una norma che sia coerente con la Costituzione, ma che contrasti obiettivamente con la formula testuale adottata dal legislatore” si trattava – ad avviso di chi ha sostenuto, come noi, la diversa proposta – di un’operazione che partiva da presupposti infondati.

Infatti, l’applicazione della littera legis non determina alcuna paralisi o menomazione rilevante alla funzionalità dell’organo consiliare, che risulta garantita dalle sue regole di funzionamento interne, che consentono di ovviare anche alla mancanza di un numero significativo di componenti.

Né si può ravvisare una irragionevolezza del sistema per il fatto che la norma prefiguri la necessaria reiterazione delle elezioni suppletive:  si stratta di una scelta del legislatore (peraltro già positivamente vagliata in punto ragionevolezza dalla Corte costituzionale) in funzione del bilanciamento, di volta in volta, di diversi interessi (all’immediato completamento dell’organo piuttosto che alla sua piena rappresentatività del corpo elettorale e della volontà da questo espressa in una specifica competizione elettorale).

Dunque, nel caso di specie, non poteva ravvisarsi alcuna lacuna normativa, né le disposizioni vigenti si presentavano come manifestamente irragionevoli o in contrasto con principi costituzionali e perciò non era possibile in alcun modo superare il chiaro dettato della norma.

Gli argomenti relativi all’esigenza di pronto reintegro dell’organo collegiale e alla non economicità della reiterazione di elezioni suppletive sono argomenti di opportunità, che devono restare riservati alla discrezionalità del legislatore, senza che l’interprete possa su di essi fondare una operazione di (ri)costruzione alternativa della norma.

All’esito della discussione plenaria, interessante e ricca di spunti di riflessione, è prevalsa la proposta “B” con 18 voti (consiglieri Ardita, Benedetti, Cascini, Celentano, Cerabona, Ciambellini, Chinaglia, Curzio, Dal Moro, Di Matteo, Ermini, Gigliotti, Grillo, Marra, Pepe, Salvi, Suriano, Zaccaro); la proposta “A” ha riportato 5 voti (consiglieri Braggion, D’Amato, Miccicchè, Donati e Lanzi) astenuti i consiglieri Cavanna e Basile.

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Nel corso del Plenum di giovedì 3 ottobre su proposta della Quinta Commissione sono state deliberate, a maggioranza, alcune nomine di posti direttivi e semidirettivi.

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Nel Plenum di mercoledì prossimo verranno discusse le modifiche apportate alla Circolare sull’organizzazione delle procure, il cui testo e la cui relazione illustrativa, frutto di un lavoro condiviso da tutta la VII commissione e proposto all’unanimità, sono disponibili a questo link.

Vi racconteremo … buon lavoro e buona settimana

Alessandra, Ciccio, Elisabetta, Giuseppe, Mario