Diario dal Consiglio del 29 gennaio 2021
“… Era il male altrui: le finestre erano chiuse. Traversammo la Polonia poi la Germania. Abbiamo visto altri lager, altri orrori, altri mali: in effetti eravamo giovani, ma sembravamo vecchi…Ci eravamo abituate ormai a sopravvivere, perché c’era qualcosa dentro di noi che ci diceva avanti, avanti, avanti, avanti, avanti. E giorno dopo giorno, campo dopo campo, io mi ritrovai alla fine del mese di aprile del 1945. Pensate in quella situazione quanto era lontano il 27 di gennaio. Quindi stato fisico debilitato, morte di compagne perdute in quella marcia, rimaste lì senza potersi alzare, non soccorse mai da nessuno. Perché nessuno aprì una finestra, nessuno buttò un pezzo di pane.
C’era la paura. Era la paura che faceva sì che la scelta fosse di pochissimi. Perché non si parla quasi mai di questi straordinari che hanno fatto la scelta. Si dà per scontato che popoli interi siano stati colpevoli, perché non fu solo il popolo tedesco, fu tutta l’Europa occupata dai nazisti: parliamo della Francia, dell’Italia. I nostri vicini di casa, parlo dell’Italia, furono degli aiuti straordinari per i nazisti: ci denunciavano, prendevano possesso del nostro appartamento, del nostro ufficio, anche del cane qualche volta perché era un cane di razza. Il cane era di razza.”
“…È difficile ricordare queste cose e devo dire che da 30 anni io parlo nelle scuole con una difficoltà psichica molto forte, anche se sento che il mio dovere è questo (…) poiché io ho visto quei colori, ho sentito quegli odori, ho udito quelle urla.”
“…Anche oggi provo una grande fatica qui con voi, ma ho sentito un grande dovere di accettare questo invito e cogliere questa occasione per ricordare con voi il male altrui, ma per ricordare anche che si può, una gamba davanti all’altra, andare avanti”.
“Chi andrà a Praga, o c’è già stato, e visiterà, o ha già visitato, il museo dei bambini del Lager di Terezyn, sa, o saprà, che in quel campo ai bambini si facevano fare delle recite e c’erano delle matite colorate per disegnare finché tutti, un giorno, furono portati ad Auschwitz e uccisi per la sola colpa di essere nati (erano troppo piccoli per avere altre colpe). Fra quei bambini ce n’è una, della quale non ricordo il nome, che ha disegnato una farfalla gialla che vola sopra i fili spinati.
Questo è il semplicissimo messaggio, da nonna, che io vorrei lasciare ai miei nipoti e a tutti i miei futuri nipoti ideali: che siano in grado di fare la scelta e con la loro responsabilità e con la loro coscienza essere sempre quella farfalla gialla che vola sopra i fili spinati.”
Il Plenum
Durante il Plenum di mercoledì 27 gennaio sono state discusse diverse partiche di cui ci sembra importante riferire.
1. Valutazione di professionalità di una collega
La IV commissione aveva formulato due proposte: la proposta A) che concludeva in senso negativo la valutazione del quadriennio (relatrice Dal Moro, votata dai consiglieri Benedetti e Cavanna) e la proposta B) (relatrice Braggion, votata dai consiglieri Di Matteo e Grillo) che concludendo, invece, in senso positivo, riconosceva il conseguimento della II valutazione alla collega.
Abbiamo sostenuto la proposta A), condividendo gli argomenti che hanno sorretto il parere negativo espresso all’unanimità dal locale Consiglio Giudiziario, per carenza dei prerequisiti di imparzialità ed equilibrio; tale giudizio di carenza abbiamo ritenuto di confermare in ragione della gravità di alcuni comportamenti tenuti dalla collega nel corso del quadriennio in valutazione e per i quali era intervenuta condanna disciplinare (violazione del dovere di astensione in ragione dei rapporti con un difensore e comportamento scorretto nei confronti delle parti di un procedimento).
Fermo il vincolo rappresentato dall’accertamento in sede disciplinare dei fatti, questi sono stati vagliati nel procedimento di valutazione senza alcun automatismo ed in modo autonomo (in conformità alla consolidata giurisprudenza di legittimità) per come essi incidono sulla persistenza dei prerequisiti della professionalità.
La valutazione di professionalità, infatti, mirando alla verifica della sussistenza delle condizioni di legittimazione all’esercizio della funzione giurisdizionale, non è fatta per il magistrato ma nell’interesse dei cittadini, a tutela dei diritti dei quali e in nome dei quali, esercitiamo le nostre funzioni. Ed è indiscusso che i prerequisiti della funzione di indipendenza, imparzialità ed equilibrio si nutrono anche di quell’apparenza che un magistrato deve sempre curare di salvaguardare, con piena consapevolezza della delicatezza del proprio ruolo istituzionale.
All’esito di un’ampia ed approfondita discussione il Plenum si è diviso:
11 voti per la proposta A) (consiglieri Benedetti, Cascini, Chinaglia, Cerabona, Cavanna, Curzio, Dal Moro, Gigliotti, Pepe, Suriano, Zaccaro);
11 voti per la proposta B) (consiglieri Ardita, Basile, Braggion, Celentano, Ciambellini, D’Amato, Di Matteo, Donati, Grillo, Lanzi e Miccichè);
astenuto il cons. Marra.
Ha prevalso la proposta A) in quanto, a norma di regolamento, in caso di parità prevale il voto espresso dal Presidente della seduta (nell’occasione il cons. Benedetti).
2. Nomina del Procuratore aggiunto di Salerno
Si trattava di un caso di riedizione del potere a seguito di annullamento da parte del giudice amministrativo. Il CSM, nella precedente composizione, aveva nominato il dott. Rocco Alfano. La nomina era stata annullata dal giudice amministrativo su ricorso del dott. Francesco Soviero, in ragione di una contraddittorietà della motivazione della delibera, la quale aveva valorizzato la esperienza in DDA del dott. Alfano nella comparazione con uno dei concorrenti (che tale esperienza non poteva vantare), mentre nella comparazione con il dott. Soviero aveva omesso di riferire della (anche più duratura) esperienza in DDA di quest’ultimo.
In sede di rivalutazione della pratica Giuseppe Cascini in Commissione aveva chiesto di acquisire al procedimento, come elemento nuovo, la messaggistica intercorsa tra il dott. Soviero e il dott. Palamara negli anni 2017 e 2018 e di procedere all’audizione dell’interessato ai sensi dell’articolo 36 del Testo Unico sulla dirigenza. In uno di quei messaggi, infatti, il dott. Soviero chiedeva il sostegno del dott. Palamara e del gruppo di Unicost per un incarico direttivo.
Ad avviso di Giuseppe Cascini si trattava di un elemento negativo sopravvenuto, che doveva essere utilizzato nella valutazione comparativa, previo contraddittorio con l’interessato, in quanto la richiesta di sostegno della corrente di appartenenza per un incarico direttivo costituisce, a suo parere, una inammissibile interferenza sulle decisioni dell’organo di governo autonomo, che incide sulla valutazione complessiva del profilo del candidato.
La V Commissione con 4 voti contrari (Ciambellini, Miccichè, Cerabona e Donati) e 2 a favore (Cascini, Marra) aveva respinto la richiesta di acquisizione del materiale e di audizione dell’interessato, ritenendo la richiesta tardiva, in quanto intervenuta dopo il voto della Commissione, e comunque irrilevante, in quanto la richiesta di sostegno era riferita ad una procedura diversa da quella di Procuratore aggiunto a Salerno.
In Plenum Giuseppe Cascini ha formulato richiesta di ritorno in Commissione della pratica, sostenendo che l’acquisizione del materiale e l’audizione dell’interessato erano atti dovuti, in quanto finalizzati a consentire ad un componente della Commissione di utilizzare nella valutazione comparativa il materiale in possesso del CSM. Giuseppe ha inoltre illustrato le ragioni per le quali considerava quella messaggistica rilevante ai fini della valutazione (negativa) del candidato.
A quel punto i Cons. Ciambellini, Miccichè e D’Amato hanno formulato richiesta di segretazione della pratica sostenendo che la messaggistica intercorsa tra il dott. Palamara e il dott. Soviero attiene alla vita privata del magistrato e quindi deve esserne garantita la riservatezza.
La richiesta di segretazione è stata respinta con ampia maggioranza. Noi ci siamo espressi, e abbiamo votato, contro la richiesta di segretazione della pratica, in quanto, a nostro avviso, si tratta di atti di un procedimento penale non più coperti da segreto e di conversazioni che attengono al conferimento di incarichi pubblici intercorse tra un candidato e il componente dell’organo conferente e quindi non possono ritenersi dati che attengono alla sfera privata della persona e che a norma di regolamento consentono la segretazione della seduta. Per cui doveva considerarsi prevalente il principio della pubblicità delle sedute del Consiglio, che è garanzia di trasparenza della sua azione.
Dopo ampio dibattito, la richiesta di ritorno in commissione è stata approvata con 11 voti a favore (Ardita, Cascini, Cavanna, Chinaglia, Dal Moro, Di Matteo, Gigliotti, Marra, Pepe, Suriano, Zaccaro) 8 voti contrari (Basile, Braggion, Celentano, Ciambellini, D’Amato, Grillo, Lanzi, Miccichè) e 2 astenuti (Donati, Cerabona).
Riteniamo importante l’esito di questa pratica sia perché crediamo sia stato corretto un errore della procedura in commissione, sia per il merito della discussione: infatti le ripetute condanne di maniera del correntismo deteriore che continuiamo a sentire da ogni parte, ci sembra perdano ogni senso e valore se poi non si traducono in condotte coerenti nei casi in cui si manifestano le logiche di appartenenza.
3. Ancora chat
Nel Plenum si è ulteriormente discussa (dopo il rinvio deciso nell’adunanza della settimana precedente) di un’ulteriore pratica di Prima commissione, derivante dall’analisi, svolta in quella sede, del materiale trasmesso al Consiglio dalla Procura di Perugia (intercettazioni telefoniche e ambientali e messaggi da applicativo whatsapp).
Abbiamo già riferito nel Diario del 15 gennaio di come la Prima Commissione stia affrontando la vicenda, dell’esito della discussione delle prime tre pratiche pervenute in Plenum, ma soprattutto del dibattito che si è aperto in Consiglio sulla trattazione e definizione di queste pratiche, che riteniamo debbano, anche ove si tratti di archiviazioni, essere definite con delibere motivate, in ossequio ai principi di trasparenza e pubblicità dei lavori consiliari.
Anche in questo caso la scelta di trasmissione al Plenum di questa proposta, prima di altre, è derivata unicamente dalla necessità del rispetto del termine semestrale (derivante dall’inizio della trattazione delle posizioni da parte della commissione nella precedente composizione) e dalla pronta definibilità della pratica.
Si tratta della pratica inerente al dott. Angelo Renna, attualmente consigliere della Corte d’Appello di Torino, ma sino al giugno 2018 sostituto Procuratore presso la Procura di Milano.
Il dott. Renna, che era in rapporti confidenziali con il dott. Palamara, spesso discuteva di più questioni inerenti alle decisioni da assumersi presso il Consiglio, con riferimento a pratiche di vario genere, quali: le domande coltivate dal dott. Renna per diversi posti semidirettivi nel distretto, con interlocuzioni anche su possibili abbinamenti ed accordi; le nomine per i posti negli uffici semidirettivi nel distretto di appartenenza, in funzione della crescita del gruppo associativo, e con l’indicazione di magistrati da escludere in ragione della loro appartenenza ad altri gruppi; le sedi da assegnare ai MOT in tirocinio, in considerazione della possibile loro adesione al proprio gruppo associativo.
Il procedimento per trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale riguarda, appunto, il fatto che il magistrato possa o meno svolgere “nella sede occupata, le proprie funzioni con piena indipendenza e imparzialità”. Nel caso di specie, le conversazioni intervenute con il dott. Palamara si concentrano nel periodo in cui il dott. Renna era in servizio alla Procura di Milano e riguardano vicende che si radicano esclusivamente nello specifico contesto ambientale dei distretti lombardi.
La proposta di archiviazione deriva dall’avvenuto trasferimento del dott. Renna ad altra sede e funzioni che ha determinato il venir meno dei presupposti per l’apertura.
La discussione è iniziata nel Plenum del 21 gennaio.
Il dibattito si è concentrato non già sul merito della decisione, quanto sulla motivazione della delibera. Secondo alcuni (consiglieri Miccichè e Ciambellini) l’intervenuto trasferimento dell’interessato ad altra sede e con funzioni diverse avrebbe imposto una motivazione di semplice “presa d’atto” dell’assenza dei presupposti del trasferimento senza alcuna indicazione delle ragioni di avvio della procedura. In via subordinata, la cons. Miccichè ha proposto (insieme al cons. D’Amato) di espungere dalla motivazione il contenuto testuale dei messaggi intercorsi tra il dott. Renna e il dott. Palamara, in analogia con quanto previsto dalla recente riforma in materia di intercettazioni nel processo penale. Infine, in via ulteriormente subordinata (e non senza una qualche contraddizione), gli stessi consiglieri hanno proposto di aggiungere nel testo della motivazione anche un altro messaggio, allegando una esigenza di parità di trattamento, senza però indicare tra chi.
Noi abbiamo sostenuto la necessità che la motivazione di archiviazione dia conto delle ragioni per cui la posizione del magistrato è pervenuta all’esame della commissione.
La circolare che regola il procedimento di trasferimento d’ufficio prevede, infatti, che la delibera di archiviazione, anche quando interviene prima dell’apertura “formale” della procedura, “dà conto in maniera succinta, degli elementi di fatto emersi e delle ragioni per cui non sussistono i presupposti per l’apertura del procedimento”; per il caso, poi, in cui l’archiviazione intervenga per avvenuto trasferimento, secondo la circolare il “provvedimento che ne prende atto, dà conto dell’avvenuto trasferimento e del venir meno, nella sede o nell’ufficio ove il magistrato si è trasferito, delle ragioni di incompatibilità”.
L’archiviazione per intervenuto trasferimento deve indicare, quindi, i motivi per i quali “quel trasferimento” abbia fatto venir meno le ragioni di incompatibilità; ed infatti, non tutti i trasferimenti possono incidere (facendole venir meno) sulle ragioni che potevano determinare o hanno determinato l’apertura del procedimento, tanto che, nei casi di richiesta di trasferimento “in prevenzione”, la Prima Commissione deve esprimere un parere sull’idoneità di quello specifico trasferimento ad incidere sulla situazione che si era delineata.
Oltre alla ragionevolezza, dunque, e ad evidenti ragioni di trasparenza, sono le norme stesse che impongono una motivazione anche in questi casi, come del resto il Consiglio ha sempre fatto in passato.
Del resto lo stesso Consiglio, appena una settimana addietro, ha archiviato con delibera ampiamente motivata la posizione di un altro magistrato per motivi analoghi (in quel caso si trattava di un magistrato che operava in distretto diverso da quello cui si riferivano le condotte).
A seguito del dibattito, i consiglieri D’Amato e Miccichè, che in precedenza avevano richiesto il ritorno in commissione della pratica per emendare la motivazione, hanno ritirato la richiesta, riservando di presentare emendamenti alla successiva seduta
Nel corso di quest’ultima (ovvero il 27 gennaio) i consiglieri Braggion, D’Amato e Miccichè hanno proposto un emendamento soppressivo della parte di motivazione nella quale erano riportati i messaggi intercorsi tra il dott. Renna e il dott. Palamara; in subordine, un emendamento che aggiungeva un altro messaggio.
L’emendamento soppressivo è stato respinto con 11 voti contrari (Ardita, Cascini, Cavanna, Chinaglia, Dal Moro, Di Matteo, Gigliotti, Marra, Pepe, Suriano, Zaccaro), 10 voti a favore (Basile, Braggion, Celentano, Cerabona, Ciambellini, D’Amato, Donati Grillo, Lanzi Miccichè) e due astenuti (Salvi e Benedetti).
L’emendamento aggiuntivo è stato approvato con 17 voti, compresi i nostri.
Infine, la delibera è stata approvata con 20 voti (astenuti Salvi Lanzi).
4. Quesito in materia di elezioni dei Consigli Giudiziari
È stata discussa la risposta ad un quesito formulato dal Presidente f.f. della Corte d’Appello di Bologna, relativo alla sostituzione di un componente elettivo del Consiglio Giudiziario cessato dalla carica durante il quadriennio.
I fatti:
- in occasione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Giudiziario di Bologna del 4-5 ottobre 2020, uno dei seggi della categoria dei magistrati requirenti era stato assegnato ad una lista ai sensi dell’art. 12 bis lett. b) del D.Lgs. n. 25/2006 a seguito di sorteggio tra le due liste con maggiori resti residui, avendo esse riportato il medesimo numero di voti; si è, così, proceduto alla proclamazione degli eletti, tra cui appunto il magistrato requirente della lista sorteggiata;
- il 3.12.2020 il candidato eletto per la lista assegnataria del seggio per sorteggio ha rassegnato le dimissioni dall’incarico;
- la lista del componente cessato dalla carica aveva presentato un unico candidato Pubblico Ministero, con la conseguenza che non era possibile la sostituzione con altro candidato, per la categoria requirente, della stessa lista.
Il Presidente della Corte d’Appello di Bologna ha chiesto al Consiglio un’interpretazione della normativa vigente al fine di stabilire: a) se si dovesse procedere ad elezioni suppletive; b) se il componente cessato dalla carica dovesse essere sostituito con il candidato della lista che aveva riportato la stessa cifra elettorale della lista assegnataria del seggio per sorteggio; c) se invece il candidato subentrante dovesse essere individuato nel primo dei non eletti della lista più votata in assoluto.
In proposito sono state formulate, dalla Sesta commissione, due proposte:
- proposta votata dai consiglieri Miccichè, Ardita, Lanzi;
- proposta votata dai consiglieri Gigliotti, Chinaglia, Zaccaro.
Queste le norme di riferimento:
- L’art. 12 bis del D.Lgs. n. 25/2006, in tema di elezioni dei componenti dei Consigli Giudiziari, regola: alla lett. a) le modalità di determinazione del quoziente elettorale; alla lett. b) le modalità di determinazione del numero dei seggi spettante a ciascuna lista; alla lett. c) le modalità di individuazione dei candidati eletti. La lett. b) citata prevede, in particolare, l’attribuzione dei seggi alle liste sulla base del quoziente di base, nonché introduce il metodo del maggior resto per l’assegnazione dei seggi non attribuiti in ragione del quoziente di base, il criterio della maggiore cifra elettorale in caso di parità di resti, e, infine, nel caso di parità di cifra elettorale, la norma prevede che “si procede per sorteggio”.
- L’art. 7 del Decreto Legislativo 28 febbraio 2008 n. 35 prevede che “Se i componenti cessati dalla carica durante il quadriennio non possono essere sostituiti con i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti immediatamente successivo all’ultimo degli eletti, si procede ad elezioni suppletive”. Al riguardo, il Consiglio ha già affermato nella risoluzione del 19 marzo 2008, che, “nel silenzio della norma appare coerente con il sistema elettorale proporzionale per liste contrapposte prescelto dal legislatore ritenere che, in caso di cessazione, debba procedersi alla sostituzione nell’ambito di ciascuna lista e che debbano essere indette elezioni suppletive quando tale operazione non sia possibile, rimanendo comunque preclusa la possibilità di operare sostituzioni attingendo a liste diverse”.
Secondo la proposta A), in questo caso, considerando che il componente dimesso era stato eletto non per maggior numero di voti della lista di appartenenza, ma in esito a sorteggio tra due liste che avevano avuto lo stesso numero di seggi (e, quindi, parimenti rappresentative in termini di consenso elettorale), poteva farsi riferimento al criterio dello scorrimento, consentendosi il subentro del candidato appartenente alla lista non sorteggiata, ma che aveva ottenuto lo stesso numero di voti, secondo una “interpretazione estensiva dell’art. 7 comma 3 del D.Lgs. n. 35/2008”. Ciò considerando che tale soluzione avrebbe consentito il veloce completamento dell’organo consiliare assicurandone così l’immediata funzionalità.
Secondo la proposta B), invece, tale estensione non è consentita. La chiara interpretazione dell’art. 7, elaborata dallo stesso CSM nella citata risoluzione, infatti, non solo preclude che nel caso di specie, la sostituzione del componente dimissionario possa avvenire in favore del primo dei non eletti della lista più votata in assoluto, ma consente altresì di escludere che al componente cessato dalla carica possa subentrare il candidato non eletto della lista che aveva riportato la stessa cifra elettorale della lista assegnataria del seggio per sorteggio. Non si versa in una situazione di lacuna normativa, da colmarsi con una interpretazione estensiva, in quanto l’art. 7 citato disciplina chiaramente le regole da seguirsi nel caso di “cessazione del componente dimissionario”. Nel caso di specie: il legislatore ha introdotto il meccanismo del sorteggio nella fase di assegnazione dei seggi alle “liste”; una volta che tale assegnazione sia avvenuta e che siano stati individuati gli eletti, la sostituzione di questi ultimi è regolata esclusivamente dall’art. 7 comma 3 D.Lgs. n. 35/2008, che prevede il ricorso alle elezioni suppletive allorquando non sia possibile il subentro di altro candidato della stessa lista.
Abbiamo votato in favore della proposta B), anche considerando il criterio di stretta interpretazione che deve sorreggere l’applicazione delle previsioni normative in materia elettorale. La soluzione A), pur meritevole di considerazione de iure condendo, non è praticabile allo stato della normativa ed appare anche in contrasto con una decisione espressa dallo stesso Consiglio con risoluzione di carattere generale.
In esito al dibattito, ha prevalso la proposta A) con 11 voti (Ardita, Basile, Braggion, Cerabona, D’Amato, Di Matteo, Donati, Lanzi, Marra, Miccichè, Pepe), mentre vi sono stati 10 voti per la proposta B) (Cascini, Celentano, Chinaglia, Ciambellini, Dal Moro, Gigliotti, Grillo, Salvi, Suriano, Zaccaro ) e 1 astenuto (Benedetti).
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Sabato 30 Gennaio abbiamo partecipato alle cerimonie d’inaugurazione dell’anno giudiziario nei diversi distretti, caratterizzate da particolare sobrietà dato il contesto pandemico: Alessandra a Brescia, Elisabetta a Torino, Giuseppe a L’Aquila, Mario a Bari, Ciccio a Potenza. I nostri interventi sono stati pensati intorno ad un nucleo comune e condiviso, che è stato, poi, arricchito da ciascuno di noi secondo la sua sensibilità e le caratteristiche del distretto in cui si è recato.
La persistenza della situazione pandemica ci ha impedito in questi mesi di raggiungere i territori ed incontrare personalmente i colleghi degli uffici. Vogliamo segnalare la nostra disponibilità a partecipare via teams ad incontri con i colleghi degli uffici di qualunque distretto, per riprendere quel dialogo e quel confronto che la pur assidua attività di informazione che cerchiamo di rendere non può certo sostituire. Siamo, quindi, a disposizione per organizzare incontri via “teams” e preghiamo i coordinatori locali di contattarci. Approfittiamo della “virtualità” che è un’opportunità nuova che la tecnologia ci concede. Torneranno i tempi delle strette di mano e degli abbracci.
Vi racconteremo … buon lavoro e buona settimana
Alessandra, Ciccio, Elisabetta, Giuseppe, Mario