FEBBRAIO
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Diario dal Consiglio del 26 febbraio 2021

“Gli uomini costruiscono troppi muri e mai abbastanza ponti”

Isaac Newton

Anche dialogare può essere un modo per costruire ponti. Le parole possono essere usate come strumento di dialogo oppure come pietre per costruire muri sempre più difficili da abbattere

 

Il Plenum

1. Ancora Chat – Il trasferimento per incompatibilità ex art.2 Rd.lgs n.511/1946 del dott. Marco Mescolini

Su proposta unanime della Prima Commissione il Plenum di mercoledì 24 febbraio ha deliberato, all’unanimità, il trasferimento d’ufficio, ex articolo 2 Legge Guarentigie, del dott. Marco Mescolini, Procuratore della Repubblica di Reggio Emilia.

Rinviando per una esaustiva spiegazione di questa delicata decisione alla delibera pubblicata sul sito, vogliamo qui evidenziare che abbiamo condiviso la proposta in quanto, in applicazione della norma richiamata e della sua interpretazione costante, a fondamento della stessa sono posti fatti derivanti da comportamenti volontari del magistrato (sui quali non si formula un giudizio di riprovevolezza né di rilevanza disciplinare), che hanno oggettivamente determinato una impossibilità di esercitare le funzioni in quella sede con imparzialità e indipendenza.

Nessun giudizio, dunque, sul magistrato e sulle sue capacità professionali.

Né tantomeno una valutazione sulle specifiche scelte adottate dal magistrato nell’ambito dell’esercizio delle funzioni e che, secondo alcuni articoli di stampa, sarebbero espressione di una vicinanza con una parte politica, fatto questo non oggetto di accertamento e di valutazione in questa sede.

I fatti che obiettivamente hanno fatto registrare una situazione di incompatibilità possono essere riassunti nei seguenti termini.

  1. La divulgazione – e quindi la conoscenza, tra i magistrati del distretto e nell’opinione pubblica – delle plurime interlocuzioni avute, da febbraio a luglio 2018, dal dott. Mescolini, e da altri magistrati del distretto, appartenenti al medesimo gruppo associativo, con il dott. Palamara nei mesi antecedenti alla sua nomina a Procuratore di Reggio Emilia: quanto alle chat del dott. Mescolini, si tratta di messaggi contenenti continue richieste in ordine alle tempistiche della delibera in plenum, suggerimenti in ordine al “parere in plenum”, indicazioni dell’importanza della tempestività della nomina; quanto alle chat degli altri magistrati appartenenti allo stesso distretto e allo stesso gruppo associativo (dottori Morlini e Ceroni), si tratta di conversazioni che, nello sponsorizzare la nomina di Mescolini, la collegano alla finalità di far crescere il comune gruppo associativo nel distretto di Bologna.
  2. La ricostruzione storica della vicenda della nomina a Procuratore di Reggio Emilia, che ha visto, in particolare, il differimento per alcuni mesi della fissazione della seduta di Plenum destinata a questa decisione, al fine di attendere la nomina per il posto di Procuratore di Parma di altro magistrato destinatario di una proposta di minoranza per il posto di Procuratore di Reggio Emilia (cosa effettivamente avvenuta). Ricostruzione che, alla luce delle predette conversazioni via chat, nel complesso, restituisce quantomeno l’apparenza di una nomina condizionata da pressioni esterne, riconducibili ad interessi “correntizi”;
  3. la concreta modalità, poi, con cui il dott. Mescolini ha gestito, all’interno dell’ufficio, tale vicenda. Dinanzi alle prime pubblicazioni, che riguardavano solo le chat tra il dott. Palamara ed il dott. Morlini circa la sua nomina, che già avevano suscitato sconcerto nell’opinione pubblica e tra i colleghi, il dott. Mescolini, anziché avviare un franco confronto con tutti i sostituti, si limitò a una generica, frettolosa e non veritiera (come poi è emerso dalla lettura e pubblicazione delle chat intercorse tra il medesimo e il dott. Palamara) presa di distanze dal dott. Palamara, limitandosi a comunicare brevemente, in una improvvisata riunione con un ristretto numero di sostituti, di non avere mai avuto rapporti con il dott. Palamara. Quando, poi, nell’agosto 2020, vennero pubblicate anche le sue interlocuzioni con il dott. Palamara, il dott. Mescolini omise di rendere una nuova e più compiuta spiegazione ai sostituti e di interloquire con loro, rifiutando di convocare, come suggeritogli, una nuova riunione, preferendo, invece, indire una conferenza stampa. Tale condotta ha creato stupore in alcuni sostituti e una grave frattura con altri, cagionando, di fatto, una perdita dell’immagine di credibilità ed affidabilità del procuratore all’interno dell’ufficio, tradottasi anche nella progressiva riduzione del dialogo e del coordinamento, necessario presupposto per un sereno svolgimento dell’attività lavorativa tanto più in una Procura di piccole dimensioni come quella di Reggio Emilia.
  4. Per effetto dei fatti predetti, alcune precedenti scelte nel coordinamento con i sostituti in indagini di particolare delicatezza, ed alcune modalità di comunicazione all’esterno di tali scelte (posticipare la perquisizione nell’indagine nei confronti dell’amministrazione comunale, in relazione alle imminenti elezioni amministrative; il ritardo, rispetto alle richieste dei sostituti, nell’apposizione del visto per assenso agli avvisi di conclusione indagini; alcune decisioni nell’ambito del coordinamento delle suddette indagini), – che in questa sede non sono oggetto di valutazione nel merito – non sono state comprese e condivise dai sostituti, essendo ormai compromesso il rapporto di fiducia con il procuratore.

2. L’autorizzazione al collocamento fuori ruolo della dott.ssa Elisabetta Cesqui

Su proposta della Terza Commissione (favorevoli i cons. Celentano, Grillo e Zaccaro; contrari i cons. Cavanna e D’Amato; astenuto cons. Benedetti) è stato autorizzato, a sua richiesta, il collocamento fuori ruolo della dott.ssa Elisabetta Maria Cesqui, attualmente in servizio presso la Procura Generale della Corte di cassazione in qualità di sostituto procuratore generale, per essere nominata, con il suo consenso, Capo di Gabinetto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La questione controversa, in questo caso, era legata alla percentuale di scopertura dell’organico dell’ufficio di provenienza, in quanto superiore al 20%.

L’articolo 106 della Circolare sui tramutamenti prevede, infatti, al primo comma che “non può essere destinato allo svolgimento di funzioni non giudiziarie il magistrato la cui sede di servizio presenti un indice di scopertura dell’organico superiore al 20%.

La stessa disposizione prevede, però, al comma 4, che “eccezionalmente, tenendo conto delle esigenze dell’ufficio di provenienza e dell’interesse dell’amministrazione della giustizia, il CSM si riserva di valutare la possibilità di concedere il collocamento fuori ruolo in ragione del rilievo costituzionale dell’organo conferente e della natura dell’incarico che il magistrato è chiamato a ricoprire”.

Abbiamo votato a favore della proposta coerentemente con altre decisioni assunte in casi analoghi (collocamento fuori ruolo per la nomina a Direttore generale dei detenuti presso il DAP del dott. Giulio Romano il 17.12.2019; collocamento fuori ruolo del dott. Raffaele Piccirillo per la nomina a Capo di Gabinetto del Ministro della Giustizia, il 4.6.2020; entrambi provenienti dalla Procura Generale presso la Corte di Cassazione), per i seguenti motivi.

  1. Il superamento del 20% di scopertura è stato determinato dal rilevante incremento dell’organico dell’ufficio, intervenuto nell’aprile del 2019 e mai finora coperto;
  2. nel dicembre 2020 sono stati pubblicati 10 posti di sostituto procuratore generale (corrispondenti all’integrale vacanza dell’ufficio con riferimento alla pianta organica precedente all’aumento), il che porterà in tempi brevi ad una scopertura pari al 10% (con riferimento alla nuova pianta organica);
  3. l’incarico di Capo di Gabinetto del Ministro del Lavoro rientra tra le ipotesi eccezionali di cui al comma 4 dell’art.106 della Circolare.

La proposta di collocamento fuori ruolo è stata approvata con 12 voti a favore (Cascini, Celentano, Cerabona, Ciambellini, Chinaglia, Curzio, Dal Moro, Donati, Grillo, Salvi, Suriano, Zaccaro) 7 voti contrari (Ardita, Cavanna, D’Amato, Di Matteo, Lanzi, Marra, Pepe) e 3 astenuti (Braggion, Gigliotti, Miccichè).

3. Il parere relativo alla domanda di pronuncia pregiudiziale rivolta alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea dal TAR per l’Emilia Romagna, in materia di magistratura onoraria

Su proposta della Sesta Commissione è stato approvato un parere relativo alla domanda di pronuncia pregiudiziale rivolta alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea dal TAR per l’Emilia Romagna (adito da un Giudice di pace che aveva richiesto l’accertamento del diritto alla costituzione di un rapporto di pubblico impiego a tempo pieno o part-time con il Ministero della Giustizia), con la quale si chiedeva alla Corte se la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e le numerose direttive in tema di parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, ostino all’applicazione di una normativa nazionale – quale quella italiana di cui alla legge 374/91 e successive modificazioni e D.Lg. 92/2016 – secondo cui i giudici di pace, quali giudici onorari, risultano oltre che non assimilati quanto a trattamento economico, assistenziale e previdenziale a quello dei giudici togati, completamente esclusi da ogni forma di tutela assistenziale e previdenziale garantita al lavoratore subordinato pubblico.

Il Plenum, sulla scorta dell’approfondito parere dell’Ufficio studi, ha ritenuto opportuno l’intervento del Governo italiano nel giudizio dinanzi alla Corte di Giustizia, alla luce della recente sentenza, del 16 luglio 2020, con cui la stessa Corte di Giustizia ha deciso la medesima questione giuridica.

Con la predetta sentenza la Corte di Giustizia ha ritenuto che il Giudice di pace, ai sensi della direttiva 2003/88, è lavoratore a tempo determinato, ed ha affermato altresì il principio per cui la disparità di trattamento tra magistrati onorari e togati potrebbe essere giustificata dalle diverse qualifiche e dalla diversa natura delle mansioni svolte dai giudici onorari, in relazione alle quali gli stessi assumono responsabilità, poiché queste potrebbero integrare una ragione oggettiva della diversità di trattamento e l’obiettivo, perseguito dal legislatore, di mettere in luce le differenze tra tali attività, potrebbe giustificare la diversa disciplina del lavoro, demandando al giudice interno la valutazione di questi presupposti.

L’intervento del Governo italiano nel giudizio dinanzi alla Corte di Giustizia è stato valutato opportuno anche alla luce della giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Sez. V, del 09/12/2020, n. 7772; conformi pronunce n. 7762, 7763, 7764, 7765, 7766, 7771 del 2020; ultima pronuncia n. 1062 del 04.02.2021), civile (Corte di cassazione, Sent. n. 10774 del 2020) e costituzionale (Corte costituzionale, Sent. n. 267 del 2020), che hanno già ritenuto la sussistenza di ragioni oggettive che rendono giustificato il diverso status dei magistrati onorari rispetto a quelli professionali e danno fondamento alla qualifica “onoraria” del loro rapporto di servizio, affermata dal legislatore fin dall’istituzione della figura e ribadita in occasione della riforma del 2017.

Si tratta, in particolare:

  1.  delle diverse modalità di accesso alla funzione (solo per la magistratura professionale vige la regola, di rango costituzionale, del previo concorso per esame e titoli);
  2. della temporaneità dell’incarico (soggetto a conferma quadriennale e, per gli incarichi conferiti dopo l’entrata in vigore del D.Lg. 116/17, di durata non superiore a otto anni );
  3. dell’esercizio non esclusivo della funzione giurisdizionale che deve essere svolta in modo da renderla compatibile con altre attività;
  4. della diversa natura e del minor grado di complessità delle attività svolte dai magistrati onorari, con conseguente diversa responsabilità.

Si è, quindi, chiesto al Governo di intervenire in giudizio per sostenere la conformità della normativa interna con quella europea per l’esistenza di ragioni oggettive che legittimano la coesistenza dei due diversi regimi giuridici (quello della magistratura ordinaria e quello della magistratura onoraria), che rappresentano espressione di una legittima discrezionalità dello Stato nella regolamentazione del proprio ordinamento giudiziario.

Abbiamo votato a favore della delibera, condividendone le motivazioni in diritto. Siamo peraltro consapevoli di come sia urgente e necessario un intervento normativo che affronti le problematiche relative alla magistratura onoraria, con particolare riferimento ad una precarietà prolungata nel tempo, all’inadeguatezza dei compensi e alla mancanza di qualsiasi trattamento previdenziale e pensionistico.

4. La procedura di nomina dei Procuratori Europei Delegati

Nel corso del Plenum abbiamo anche approvato la circolare che regola i criteri per la designazione dei PED.

Ricordiamo che i Procuratori europei delegati sono i sostituti – nei singoli Stati dell’Unione – del Procuratore Europeo, a breve titolare esclusivo dell’azione penale per tutti i reati che offendono gli interessi finanziari della Unione Europea.

I PED sono magistrati in ruolo, che infatti svolgeranno indagini e celebreranno processi innanzi alle corti nazionali, designati dal CSM, ma poi alle dipendenze di EPPO. Saranno parte di una pianta organica separata e si attende il perfezionamento dell’accordo fra il Ministro della Giustizia e il Procuratore Capo Europeo per capire quanti saranno e dove saranno allocati (ragionevolmente presso gli uffici requirenti più importanti del paese).

Nella circolare chiariamo che saranno scelti attraverso la valorizzazione delle attitudini (in particolare l’esperienza nella conduzione di indagini in materia di reati contro la PA o di criminalità economica e finanziaria e nella cooperazione giudiziaria internazionale) e del merito, inteso come positivo ed effettivo esercizio delle funzioni giudiziarie.

Al riguardo, nel corso del Plenum è stato approvato un emendamento proposto da noi, dalla cons. Pepe e dal cons. Cavanna, con il quale, ai fini della graduatoria, viene attribuito un punteggio di 0,30 punti per ogni anno di positivo esercizio delle funzioni giudiziarie fino ad un massimo di 3 punti (favorevoli: Cascini, Cavanna, Celentano, Cerabona, Chinaglia, Marra, Pepe, Suriano e Zaccaro; contrari: Basile, Braggion, Ciambellini, D’Amato, Lanzi, Miccichè, Salvi; astenuti: Benedetti, Curzio, Donati). Mentre si è conclusa in parità (9 a 9), e quindi con la non approvazione, la votazione su altro emendamento con il quale – in linea con quanto già previsto per l’accesso in Cassazione e alla DNA – si intendeva attribuire 0,50 punti a chi avesse svolto funzioni giudiziarie per almeno 3 anni negli ultimi 5 (favorevoli: Cerabona, Cascini, Cavanna, Chinaglia, Gigliotti, Marra, Pepe, Suriano, Zaccaro; contrari: Basile, Braggion, Celentano, Ciambellini, D’Amato, Donati, Lanzi, Miccichè, Salvi; astenuto: Curzio).

Appena saranno noti il numero e le sedi dei PED, il CSM procederà all’interpello per la loro designazione.

5. Ancora Chat – La nomina del Procuratore di Larino

Su proposta della V Commissione (approvata con 5 voti favorevoli: Cascini, Cerabona, Donati, Marra e Miccichè e 1 voto contrario: Ciambellini) è stata deliberata la nomina della dott.ssa Elvira Antonelli come Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Larino.

La vicenda, piuttosto complessa, presenta alcuni aspetti di particolare interesse che meritano di essere segnalati.

Con delibera del 12.9.2018 il Consiglio Superiore della Magistratura conferiva l’incarico di Procuratore della Repubblica di Larino alla dott.ssa Isabella Ginefra.

Con sentenza pubblicata il 19 maggio del 2020 il Consiglio di Stato annullava la delibera su ricorso di alcuni dei candidati esclusi, il dott. Clemente e il dott. La Rana.

La motivazione della sentenza di annullamento era incentrata prevalentemente sulla incompleta descrizione nella delibera dei percorsi professionali dei candidati esclusi. Un vizio che il giudice amministrativo ha rilevato con una certa frequenza nel giudizio sulle delibere adottate dal precedente Consiglio.

Una pronuncia dunque di carattere non conformativo, che imponeva solo una nuova valutazione comparativa tra il magistrato nominato e i ricorrenti esclusi.

In sede di riedizione del potere la Commissione ha, però, dovuto prendere in considerazione alcuni fatti nuovi emersi a seguito della trasmissione, nel maggio 2020, da parte della Procura di Perugia del contenuto del telefono sequestrato al dott. Palamara, rappresentati in particolare da alcuni messaggi intercorsi tra il dott. Palamara e la dott.ssa Ginefra e tra il dott. Palamara e il dott. Clemente.

Tali messaggi risalgono al periodo di poco antecedente all’adozione della delibera consiliare del 12.9.2018, quando il dott. Palamara rivestiva il ruolo di componente del CSM e di membro della Quinta Commissione. Le conversazioni tra il dott. Clemente ed il dott. Palamara sono avvenute tra il 21.3.2018 e il 12.9.2018 (giorno della delibera consiliare) e contengono pressanti richieste di “aiuto” e “sostegno” formulate dal dott. Clemente in riferimento a due domande per incarichi direttivi da lui presentate, tra cui quella relativa alla Procura di Larino. Di tenore simile sono le conversazioni intrattenute con il dott. Palamara dalla dott.ssa Ginefra. Quelle più di interesse ai fini della presente vicenda iniziano il 9.4.2018 e proseguono fino al giorno della delibera consiliare del 12.9.2018, con la quale è stato conferito proprio alla dott.ssa Ginefra l’incarico di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Larino. Anche in tal caso si registra l’espressa richiesta di appoggio e di aiuto da parte della candidata, che il dott. Palamara rassicura con la frase “Lo sai che farò tutto io”. Seguono, quindi, messaggi molto contrariati della dott.ssa Ginefra all’esito delle proposte formulate dalla Quinta Commissione per il posto di Procuratore di Larino (proposta maggioritaria in favore del dott. Clemente) e, in risposta, ancora rassicurazioni del dott. Palamara sul suo personale impegno a far ribaltare il voto a livello di plenum (“Sappi che non mollerò un centimetro per te”; “Sono più determinato che mai”). Ancora, nei giorni che hanno preceduto la seduta di plenum nella quale era prevista la trattazione della pratica, emerge dalle conversazioni che la dott.ssa Ginefra abbia avuto colloqui con diversi consiglieri finalizzati a promuovere la sua candidatura, all’esito dei quali la candidata ha espresso al dott. Palamara i propri dubbi sulla effettiva possibilità di assicurarsi i voti necessari alla nomina e si è confrontata con l’interlocutore sull’opportunità di far slittare la trattazione della pratica al successivo Consiglio per evitare una votazione con esito sfavorevole, ricevendo dal dott. Palamara una risposta del seguente tenore: “Abbiamo tempo fino a mercoledì… se votiamo vuol dire che vinci…altrimenti rinviamo”.

La V Commissione, a larga maggioranza, ha ritenuto che tali comunicazioni dovessero assumere rilievo in sede di rinnovazione del giudizio comparativo tra gli aspiranti, incidendo in maniera negativa sulla valutazione del complessivo profilo professionale del dott. Clemente e della dott.ssa Ginefra.

Quanto alla posizione dell’altro ricorrente, il dott. La Rana, la Commissione ha ritenuto che i precedenti disciplinari del candidato (una condanna alla censura per una interferenza indebita in un procedimento penale nel quale era coinvolta la moglie e una dichiarazione di estinzione del procedimento per perenzione con riferimento ad altre condotte di indebita interferenza in procedimenti penali, in uno dei quali era coinvolto il figlio) fossero, nonostante il tempo trascorso, di tale gravità da imporne l’esclusione in un concorso per dirigente di un ufficio di Procura, peraltro limitrofo a quello interessato dalle indebite interferenze. Peraltro, il dott. La Rana, non destinatario di alcuna proposta in occasione della precedente delibera, non era stato oggetto di alcuna valutazione comparativa rispetto agli altri aspiranti.

Riassumendo:

  1. con riferimento alla dott.ssa Ginefra, candidato precedentemente nominato, erano emersi fatti nuovi non conosciuti all’epoca della delibera, che ne inficiavano la legittimità e che incidevano negativamente sulla complessiva valutazione del candidato;
  2. con riferimento al dott. Clemente, ricorrente dinanzi al giudice amministrativo, erano emersi fatti nuovi non conosciuti all’epoca della delibera, che incidevano negativamente sulla complessiva valutazione del candidato;
  3. con riferimento al dott. La Rana, anch’egli ricorrente dinanzi al giudice amministrativo, i precedenti disciplinari assumevano un rilievo negativo determinante.

In questo quadro, la Commissione, in ciò confortata da un articolato parere dell’Ufficio studi, ha ritenuto di dover procedere all’annullamento in autotutela della delibera del 12.9.2018 anche con riferimento ai candidati che non avevano presentato ricorso e di procedere alla rinnovazione della valutazione comparativa tra tutti i candidati.

Ricorrevano, a nostro avviso, tutti i presupposti richiesti dal giudice amministrativo per l’annullamento in autotutela, in quanto:

  1. la nomina della dott.ssa Ginefra era stata annullata e dunque non vi erano posizioni giuridiche consolidate sulle quali l’annullamento in autotutela andava ad incidere;
  2. i fatti nuovi erano emersi solo in epoca recente (l’invio della documentazione da Perugia è del maggio 2020) e dunque sussisteva il requisito del termine ragionevole (dalla scoperta dei fatti nuovi) per l’annullamento;
  3. sussisteva l’interesse pubblico ad una nuova valutazione di tutti i candidati, al fine di evitare la nomina di un candidato ritenuto non idoneo all’incarico per una grave carenza dei prerequisiti dell’indipendenza e dell’imparzialità, e il cui profilo professionale non era mai stato oggetto di valutazione comparativa rispetto agli altri candidati.

La V Commissione ha quindi proposto (come si è detto con 5 voti favorevoli e 1 contrario) la nomina della dott.ssa Elvira Antonelli, una collega con una lunga esperienza professionale in uffici requirenti (quasi 30 anni), con rilevanti esperienze di reggenza dell’ufficio e di collaborazione con la dirigenza. E che probabilmente, avrebbe dovuto essere ritenuta prevalente già in occasione della delibera del 2018. La proposta della Commissione è stata approvata dal Plenum con 13 voti a favore (Basile, Braggion, Cascini, Cerabona, Chinaglia, D’Amato, Donati, Lanzi, Marra, Miccichè, Pepe) 3 voti contrari (Ciambellini, Celentano, Grillo) e 5 astenuti (Ardita, Benedetti, Cavanna, Di Matteo, Gigliotti).

6. La modifica del regolamento MOT

Su proposta della Sesta Commissione, è stata approvata una modifica al Regolamento per la formazione iniziale dei magistrati, al fine di migliorare contenuti e tempi delle nomine dei magistrati collaboratori ed affidatari, avendo come riferimento la ratio delle previsioni in proposito, ossia, esclusivamente, tutelare l’interesse dei MOT ad avere magistrati affidatari e collaboratori selezionati per la loro validità e capacità professionale.

Si sono quindi introdotte previsioni che consentano una migliore e più tempestiva valutazione della idoneità dei magistrati collaboratori e affidatari, anche per evitare che il Consiglio sia chiamato alla nomina a tirocinio già svolto.

Così:

Inoltre, per snellire la procedura di assegnazione delle funzioni al termine del tirocinio, e al contempo per consentire al magistrato in tirocinio di esprimere le proprie osservazioni in caso di criticità rilevate:

Vi racconteremo … buon lavoro e buona settimana

Alessandra, Ciccio, Elisabetta, Giuseppe, Mario