APRILE
8

Diario dal Consiglio del 8 aprile 2022

Per chi, come, perché fare giustizia

… Nel Vangelo di Luca, al capitolo 18, si racconta che una povera vedova si recava ogni giorno dal giudice della sua città e lo pregava dicendo: «Fammi giustizia» (v. 3). Ascoltare ancora oggi il grido di chi non ha voce e subisce un’ingiustizia vi aiuta a trasformare il potere ricevuto dall’Ordinamento in servizio a favore della dignità della persona umana e del bene comune.

Nella tradizione la giustizia si definisce come la volontà di rendere a ciascuno secondo ciò che gli è dovuto. Tuttavia, nel corso della storia sono diversi i modi in cui l’amministrazione della giustizia ha stabilito “ciò che è dovuto”: secondo il merito, secondo i bisogni, secondo le capacità, secondo la sua utilità. Per la tradizione biblica il dovuto è riconoscere la dignità umana come sacra e inviolabile
Nessuna riforma politica della giustizia può cambiare la vita di chi la amministra, se prima non si sceglie davanti alla propria coscienza “per chi”, “come” e “perché” fare giustizia…
Così insegnava Santa Caterina da Siena, quando sosteneva che per riformare occorre prima riformare se stessi.

La domanda sul per chi amministrare la giustizia illumina sempre una relazione con quel “tu”, quel “volto”, a cui si deve una risposta: la persona del reo da riabilitare, la vittima con il suo dolore da accompagnare, chi contende su diritti e obblighi, l’operatore della giustizia da responsabilizzare e, in genere, ogni cittadino da educare e sensibilizzare. Per questo, la cultura della giustizia riparativa è l’unico e vero antidoto alla vendetta e all’oblio, perché guarda alla ricomposizione dei legami spezzati e permette la bonifica della terra sporcata dal sangue del fratello…

Così, la domanda storica sul “come” si amministra la giustizia passa sempre dalle riforme. Il Vangelo di Giovanni, al cap. 15, ci insegna a potare i rami secchi senza però amputare l’albero della giustizia, per contrastare così le lotte di potere, i clientelismi, le varie forme di corruzione, la negligenza e le ingiuste posizioni di rendita. Questa problematica, queste situazioni brutte voi le conoscete bene, e tante volte dovete lottare fortemente perché non crescano.

Il “perché” amministrare ci rimanda invece al significato della virtù della giustizia, che per voi diventa un abito interiore: non un vestito da cambiare o un ruolo da conquistare, ma il senso stesso della vostra identità personale e sociale…
Dal racconto biblico non emerge un’idea astratta di giustizia, ma un’esperienza concreta di uomo “giusto”. Il processo a Gesù è emblematico: il popolo chiede di condannare il giusto e di liberare il malfattore. Pilato si domanda: “Ma che cosa ha fatto di male costui?”, poi però se ne lava le mani. Quando si alleano i grandi poteri per auto-conservarsi, il giusto paga per tutti.
Sono la credibilità della testimonianza, l’amore per la giustizia, l’autorevolezza, l’indipendenza dagli altri poteri costituiti e un leale pluralismo di posizioni gli antidoti per non far prevalere le influenze politiche, le inefficienze e le varie disonestà.

Governare la Magistratura secondo virtù significa ritornare a essere presidio e sintesi alta dell’esercizio al quale siete stati chiamati.

dal discorso di Papa Francesco all’udienza per il CSM dell’8 aprile 2022

 

Plenum

1. Pratiche di Quinta Commissione

La nomina del Procuratore della Repubblica di Milano

Nel plenum di giovedì, per effetto di un’inversione dell’ordine del giorno (che contemplava la discussione per il pomeriggio del giorno seguente) inaspettatamente proposta all’apertura dei lavori dal presidente della Quinta Commissione, si è discussa e decisa la nomina del nuovo procuratore di Milano.

Si è trattato di una discussione breve, con solo due interventi oltre i relatori, nonostante la commissione avesse licenziato ben tre diverse proposte con l’astensione dei due componenti laici: una proposta a favore di Marcello Viola (cons. D’amato e Ardita); una a favore di Giuseppe Amato (cons. Ciambellini) una a favore di Maurizio Romanelli (cons. Dal Moro); due gli astenuti: cons. Lanzi e Gigliotti.

All’esito è prevalsa la proposta in favore del dott. Viola (13 voti: cons. Miccichè, D’amato, Braggion, Balduini, Ardita, Di Matteo, Cavanna, Basile, Lanzi, Cerabona, Donati, Gigliotti, Benedetti). La proposta in favore del dott. Amato ha riportato 3 voti (cons. Ciambellini, Celentano, Grillo) e quella in favore del dott. Romanelli 6 voti (Dal Moro, Cascini, Chinaglia, Pepe, Suriano, Zaccaro); 3 gli astenuti: cons. Marra, il Primo Presidente Curzio, e il Procuratore Generale Salvi.

La Procura di Milano è un ufficio che in questi oltre 70 anni di  storia repubblicana ha dato un contributo molto importante nell’affermazione del principio dell’autonomia e indipendenza della giurisdizione, nella tutela della legalità e  nella difesa dello Stato di diritto: dalle indagini sulle stragi degli anni 70 a quelle sul terrorismo, che sono costate la vita a due grandissimi magistrati, Emilio Alessandrini e Guido Galli, nella cui memoria sono cresciute molte generazioni di magistrati milanesi (e non solo); da quella sul crac del Banco Ambrosiano a quelle che hanno condotto alla scoperta della loggia P2;  dalle indagini contro la corruzione endemica e pervasiva degli anni ‘90  a quelle, coeve, di contrasto alla criminalità organizzata di ogni matrice, infiltrata nel territorio a più alta densità produttiva del paese.

Questa storia, al netto di inevitabili errori o momenti di crisi, a nostro avviso, andava salvaguardata soprattutto a fronte di una narrazione falsa e distorta che pretende di dipingere la Procura di Milano come la roccaforte di una fantomatica sinistra giudiziaria, che perseguirebbe l’eversivo progetto di sottomettere a sé il potere politico. Una narrazione che vuole riscrivere la storia di questo paese e che offende i magistrati milanesi e tutta la magistratura italiana.

E andava salvaguardata rispetto all’evidente pericolo che, forte di questa falsa narrazione, qualcuno potesse individuare in questa nomina, nel contingente momento di difficoltà dell’Ufficio, l’occasione di dare un segnale di “discontinuità” proprio rispetto alla sua storia: in una chiave non di risoluzione dei problemi interni, ma di normalizzazione del suo ruolo di presidio di legalità; come già si legge in alcuni commenti di stampa.  E questo il Consiglio aveva il dovere di evitarlo.

Per questo, a nostro avviso, era necessario che il Consiglio Superiore della Magistratura riuscisse a trovare una soluzione condivisa, in grado di dare una risposta alla situazione di oggettiva difficoltà nella quale si trova l’Ufficio, senza che questa risposta potesse essere letta nel segno di quella discontinuità.

Sin dall’inizio della trattazione della pratica, dopo le audizioni degli aspiranti, in presenza di più candidati in possesso di rilevanti indicatori specifici, abbiamo proposto (relatrice Dal Moro) una rosa di cinque nomi per avviare una discussione e individuare insieme agli altri componenti della Commissione il candidato più adatto, auspicando di giungere ad una proposta unanime o, almeno, largamente condivisa.

Questa modalità di discussione non è stata coltivata dalla Commissione poiché i candidati più idonei e “titolati” erano ritenuti il dott. Viola e il dott. Amato, sicché solo tra questi due si trattava di scegliere.

E, dunque, a fronte del fatto che la Commissione si orientava ad esprimere due proposte alternative in tal senso, abbiamo ritenuto di non poter convergere né sull’una né sull’altra per le ragioni che sono state, poi, analiticamente indicate in motivazione. Abbiamo formulato, quindi, una proposta per il dott. Romanelli  che, a nostro avviso, doveva ritenersi prevalente, in una valutazione complessiva e unitaria del profilo professionale e degli indicatori speciali, e che presentava un profilo complessivo per merito ed attitudine più  rispondente alle esigenze funzionali dell’Ufficio da ricoprire: per le straordinarie competenze sul fronte investigativo attestate da risultati unanimemente apprezzati; la credibilità ed autorevolezza indiscusse – all’interno e all’esterno della magistratura – conquistate in 34 anni di esperienze professionali complesse e delicatissime, tutte declinate proprio in settori nevralgici della specificità della realtà criminale milanese (manipolazioni di mercato e altri reati socio-economici; infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto economico-produttivo; corruzione e altri reati contro la pubblica amministrazione; terrorismo interno e internazionale),  gestite, peraltro, con la sobrietà di chi parla poco perché fa parlare la solidità e stabilità dei risultati conseguiti; l’“indipendenza da impropri condizionamenti”, vissuta e  percepita  senza alcun dubbio  dentro e fuori dall’esercizio delle funzioni;  e, non ultimo,  per la capacità di ascolto ed equilibrio. Tutti i requisiti che ci sembravano – oltre che coerenti con l’impianto del T.U. – funzionali a ricompattare l’Ufficio e guidarlo autorevolmente ed efficacemente.

Nell’articolata motivazione che sorregge la nostra proposta (che è pubblica e chiunque può leggere) sono spiegate, in maniera analitica le ragioni per le quali il dott. Romanelli, prevaleva sul dott. Viola e sul dott. Amato, pur non avendo ricoperto mai ruoli direttivi, ma semidirettivi (due volte quale Procuratore Aggiunto a Milano assegnato a dipartimenti strategici per la specificità dell’ufficio, nonché Procuratore Aggiunto in un ufficio nazionale qual’è la D.N.A.A.).

Ciò nel ragionato e motivato rispetto della giurisprudenza del Consiglio di Stato, che pure è stata invocata per giustificare le ragioni di prevalenza degli altri aspiranti con passaggi motivazionali per noi inaccettabili, che riportano la concezione della magistratura ad un’era pre-costituzionale, che contempla, funzioni “superiori” e “inferiori”, gerarchie interne e “tra uffici” che non appartengono all’impianto costituzionale.

Ragioni che attengono proprio ad una comparazione delle attitudini dimostrate sul campo, delle  concrete e specifiche esperienze organizzative e direttive pregresse, dell’ampiezza dei compiti e delle responsabilità nei fatti assunte in ragione della complessità e dimensione  delle articolazioni  funzionali dirette  e dei concreti  risultati conseguiti,   come prevede la legge (art. 12 comma 10 D. L.vo n. 160/2006). Dunque al di fuori – come puntualizza espressamente la relazione illustrativa del T.U. della dirigenza – di astratti automatismi legati alla tipologia della funzione, e nel rispetto degli arresti in punto oneri motivazionali specifici del C.d.S. (Cons. Stato, V, n. 271 del 2018, cit.)" (cfr. da ultimo Cons. Stato n. 3713/2021).

Nella proposta sono considerate con attenzione e rigore le esperienze pregresse dei tre aspiranti, e si esplicitano le ragioni che rendono subvalenti le esperienze pregresse del dott. Viola e del dott. Amato. In sintesi il dr. Romanelli si è confrontato, sia nella duplice esperienza di procuratore aggiunto a Milano sia in quella di Procuratore Aggiunto della D.N.A.A., con la direzione e gestione di sezioni e articolazioni che –  per dimensioni, entità dei flussi, complessità delle materie affrontate, impegno organizzativo e gestionale, anche in termini di coordinamento delle indagini a livello nazionale e sovranazionale, livello delle relazioni esterne istituzionalmente intrattenute, risultati di contrasto alla criminalità conseguiti – sono obiettivamente  maggiormente complesse tanto di quelle dirette dal dott. Viola (che, peraltro,  per  le ridottissime funzioni di coordinamento dei gruppi di lavoro quale Procuratore di Trapani, e per le attuali funzioni di Procuratore Generale a Firenze – funzioni intrinsecamente  diverse  dai compiti ed attribuzioni del Procuratore della Repubblica – risulta da tempo lontano dall’esercizio effettivo delle funzioni inquirenti e requirenti di primo grado, ulteriore aspetto che incide, a nostro parere, sfavorevolmente sul giudizio selettivo di idoneità con riferimento all’incarico da conferire); quanto di quelle dirette dal dott. Amato (che ha diretto uffici come Pinerolo e Trento, di dimensioni, flussi e complessità della materia criminale da fronteggiare,  decisamente inferiori alle articolazioni dirette dal dott. Romanelli; ha maturato competenze neppure paragonabili a quelle del dott. Romanelli in settori strategici per la funzionalità operativa dal punto di vista investigativo di un ufficio come quello di Milano, quali quelli relativi alla criminalità economica, alla criminalità organizzata, e al terrorismo;  ma soprattutto ha nel complesso –  anche con riguardo all’ufficio bolognese – espresso e perseguito nell’esercizio delle funzioni dirigenziali un’efficienza soprattutto “quantitativa”, come dimostra proprio l’analisi dei risultati conseguiti in termini di significative indagini avviate e portate a termine: sintomatica e non ignorabile in tal senso l’avocazione del procedimento riguardante la strage di Bologna che, come noto, era stato definito con richiesta di archiviazione dalla Procura, e, poi, all’esito dell’avocazione, è stato definito, invece, con l’esercizio dell’azione penale della Procura Generale che ha condotto alle condanne pronunciate proprio in questi giorni).

Ciò detto sul piano del merito e degli indicatori attitudinali, a nostro parere, sussisteva quanto al profilo del dott. Viola,  un’ulteriore specifica criticità (che è stata oggetto di precisa interlocuzione in sede di audizione, di specifico contraddittorio con l’interessato, e che è, quindi, legittimamente parte della motivazione comparativa) attinente all’immagine di indipendenza, risultata, a nostro parere, obiettivamente appannata, a prescindere da responsabilità o colpa  dell’interessato, per effetto della nota vicenda relativa alla nomina del Procuratore di Roma, oggetto, come noto, di un grave tentativo di condizionamento dell’attività del Consiglio che ha portato alle dimissioni di alcuni consiglieri e ad alcune sentenze di condanna in sede disciplinare. Una di queste definitiva.

In quest’ultima (sent. n 139/2020 del 9 ottobre 2020, pag. 76) si legge: “(…) sarà sufficiente considerare che ricorre, nella specie, la ripetuta concertazione – con soggetti diversi (taluno, anche imputato e perseguito da una delle Procure oggetto di attenzione) – di una pluralità di azioni variamente ritenute necessarie, o utili, per favorire la collocazione di determinati magistrati a specifici Uffici giudiziari (uffici non indifferenti rispetto all’incolpato e a taluno degli altri interlocutori, perché individuati specialmente in relazione a interessi personali variamente articolati: interesse alla propria collocazione personale come Procuratore aggiunto a Roma, alla quale soggettivamente aspirava l'incolpato; interesse alla individuazione di un Procuratore della Repubblica di Roma ritenuto (senza che interessi, qui, se a torto o a ragione) sensibile a vicende personali dell'interessato e di alcuni suoi interlocutori; interesse analogo, quanto alla individuazione del Procuratore della Repubblica di Perugia; (…).

Una sentenza passata in giudicato, dunque, afferma, alla luce di plurime conversazioni intercettate tra diversi interlocutori, che, nel quadro di una articolata strategia concertata (di cui la motivazione della sentenza dà precisa descrizione ), il dott. Viola era stato individuato quale candidato preferibile per l’incarico di Procuratore di Roma non per ragioni che attenevano a merito o attitudini (come si ribadisce in altri passaggi della motivazione, cfr. pagg. 61 e 66), bensì in quanto ritenuto “sensibile” agli interessi personali del dott. Palamara e di alcuni suoi interlocutori che riguardavano il futuro assetto della Procura di Roma, interlocutori tra i quali v’erano due figure politiche di rilievo, una delle quali addirittura coinvolta, quale imputato, in un procedimento di quell’Ufficio.

A prescindere dal fatto se l’affidamento su detta “sensibilità” del dott. Viola – che ha affermato nell’audizione di essere inconsapevole di questo disegno e di non avervi nulla a che vedere – fosse riposto “a torto o a ragione” (come si osserva nella sentenza), ciò che a noi sembra rilevante è che dette risultanze hanno appannato obiettivamente la predetta indefettibile immagine di indipendenza, che deve connotare sempre la figura di un magistrato e tanto più di un Procuratore della Repubblica, indipendenza che,  ai sensi dell’art. 1  T.U., “costituisce imprescindibile condizione per un corretto esercizio delle funzioni giurisdizionali” che va “esplicitamente valutata ai fini del conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi”.  Tanto più in mancanza di una presa di distanza dell’interessato dal contesto in cui il suo nome venne fatto, tempestiva, chiara e pubblica, quale era, non solo auspicabile, ma necessaria, stante la straordinaria gravità e l'enorme risonanza mediatica della vicenda, costituendo, a nostro parere, un vero e proprio insulto per un magistrato essere considerato vicino o peggio “sensibile” a interessi di parte.

La nomina del Presidente del Tribunale di sorveglianza di Brescia

Nel Plenum straordinario di venerdì pomeriggio si è discussa e decisa anche la nomina del Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Brescia, incarico per il quale la commissione aveva licenziato due proposte: una (A) in favore della dott.ssa Monica Cali (cons. Ardita, D’Amato, Lanzi e Gigliotti) ed una (B) in favore della dott.ssa Adele Starita (cons. Ciambellini, Dal Moro)

Dopo una discussione articolata sulle ragioni sottese al giudizio di prevalenza attitudinale, è prevalsa la proposta (A) in favore della dott.ssa Cali con 12 voti (Ardita, Balduini, Benedetti, Braggion, Cavanna, D’Amato, Di Matteo, Donati, Gigliotti, Lanzi, Marra e Miccichè). La proposta (B) in favore della dott.ssa Starita ha riportato 9 voti (cons. Cascini, Celentano, Chinaglia, Ciambellini, Dal Moro, Grillo, Pepe, Suriano e Zaccaro). Si sono astenuti i cons. Basile, Cerabona, P.P. Curzio, P.G. Salvi.

Noi abbiamo sostenuto la proposta a favore della dott.ssa Starita perché, alla luce del T.U. una valutazione complessiva unitaria ed integrata degli indicatori specifici e generali ne faceva prevalere nettamente il profilo attitudinale: entrambe le candidate, invero, possedevano pienamente l’indicatore specifico di cui all’art. 19 lett. a) del T.U., (ovvero 4 anni di funzioni specializzate negli ultimi 15 anni) né il fatto che la dott.ssa Cali avesse nella sua vita professionale svolto esclusivamente dette funzioni (a fronte del fatto che  la dott.ssa Starita le svolge da 6 anni), poteva indurre ad un giudizio di prevalenza, atteso che la maggior durata dell’esperienza nella materia della sorveglianza – una volta integrato l’indicatore specifico – non può sorreggere legittimamente in sede comparativa un giudizio di prevalenza, salvo non sia motivato in concreto sotto quale aspetto e  per quali risultati, detta maggiore durata dimostri il possesso di una maggiore padronanza della materia e delle funzioni. Si aprirebbe la strada, diversamente, ad impropri automatismi decisionali, non contemplati dalle norme del T.U. che quando reputa significativo il dato in sé della durata di un’esperienza attitudinale lo specifica espressamente. Del resto anche in casi analoghi (v. Tribunale sorveglianza di Napoli) alcuni degli stessi sostenitori della proposta prevalsa avevano optato per un’aspirante che aveva maturato l’indicatore specifico nei limiti temporali minimi.

Nella specie il parere attitudinale della dott.ssa Starita dà conto dell’eccellente attività svolta in tutte le funzioni di sorveglianza, sia in termini qualitativi che quantitativi, in relazione a tutte le competenze del giudice di sorveglianza, anche come presidente dei collegi del Tribunale di sorveglianza di Torino, sicché, a nostro parere, era da escludere che assumesse rilevanza decisiva in termini di prevalenza il fatto che la dott.ssa Cali si sia occupata – in considerazione della specificità dell'Ufficio ove ha prestato servizio – anche di detenuti in regime ex art. 41-bis OP, e ciò in ragione delle specifiche esigenze funzionali dell’incarico da conferire (art 25 T.U.) atteso che nel territorio di competenza del Tribunale di sorveglianza di Brescia, non vi sono istituti penitenziari con sezioni di detenuti in tale regime carcerario, e v’è, piuttosto una R.E.M.S. (a Castiglione di Stiviere), struttura di cui la dott.ssa Starita ha specifica competenza  avendo seguito assiduamente la prima fase di operatività della R.E.M.S. di San Maurizio Canavese, occupandosi anche della formazione del personale, essendo peraltro componente per la magistratura di sorveglianza del gruppo tecnico Interistituzionale specifico per la presa in carico dei soggetti sottoposti a misura di sicurezza, istituito dalla Regione Piemonte.

Anche sotto il profilo dell’impegno organizzativo, dei risultati conseguiti, delle responsabilità gestionali affrontate in pregresse esperienze direttive/organizzative (art. 19 lett. b. T.U), entrambe le candidate avevano sostanzialmente dimostrato analoghi  impegno e  competenze nell’affrontare le rispettive responsabilità gestionali, senza che emergesse alcunché che potesse indurre ad attribuire, in concreto, alla maggior durata dell’esperienza, un giudizio di maggior attitudine organizzativa.

Piuttosto la (necessaria) valutazione integrata degli indicatori generali portava alla netta prevalenza della dott.ssa Starita, la quale, a differenza della dott.ssa Cali, che ha svolto sempre e solo funzioni di sorveglianza, vanta un percorso professionale variegato e completo, caratterizzato dallo svolgimento sempre con ottimi risultati qualitativi e quantitativi di funzioni penali di primo e secondo grado, ricoprendo molteplici ruoli (giudice del dibattimento, della Corte d’assise, gip/gup): percorso particolarmente significativo per il conferimento delle funzioni direttive di sorveglianza, che, a nostro parere, ha consentito di maturare quella visione complessiva del sistema penale nelle sue diverse fasi, che attribuiva – per il conferimento nelle funzioni direttive nella sorveglianza – maggiore consapevolezza del complessivo sistema penale in cui le medesime si inseriscono, e del quale costituiscono la fase finale.

Peraltro anche a ritenere i due profili di professionalità equivalenti quanto ad attitudini e merito – il che comunque non è per quanto osservato – la dott.ssa Starita prevaleva in considerazione della sua ben maggiore anzianità nel ruolo (art. 24 TU).

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2. L’Organizzazione degli uffici: la Circolare sull’organizzazione degli uffici di procura… questa sconosciuta

Nel corso del Plenum straordinario di giovedì si è preso atto, con osservazioni e rilievi, dei progetti organizzativi di alcune Procure.

Cogliamo l’occasione per ribadire alcuni punti della circolare sull’assetto delle Procure che – alla luce del lavoro consiliare di questi mesi,  non ci appaiono colti appieno dai dirigenti:

  1. Carattere programmatico e pianta organica
    Il progetto organizzativo va elaborato sulla base della pianta organica e non sull’organico in servizio: esso, infatti, costituisce uno strumento programmatico con efficacia triennale, dunque volto a regolamentare gli aspetti organizzativi dell’ufficio e a soddisfarne le esigenze di funzionalità non in relazione alle contingenze del momento, ma in una prospettiva di lunga durata, salvo le eventuali modifiche, determinate da circostanze e fattori specifici, da adottarsi secondo la procedura che disciplina le variazioni al progetto organizzativo.
  2. Incarichi di coordinamento (art. 4, comma 1, lett. b, circ. proc.)
    Gli incarichi di coordinamento affidati ai sostituti sono conformi alla circolare ove la motivazione dell’affidamento risponda alle seguenti condizioni:
    1. negli uffici in cui non sia prevista in pianta organica la presenza di uno o più Procuratori aggiunti, la motivazione deve riguardare l’indispensabilità dell’incarico in relazione al buon funzionamento dell’ufficio (tenuto conto, per esempio, delle dimensioni dell’ufficio, del numero dei magistrati assegnati al gruppo di lavoro, del carico di lavoro del gruppo e delle concrete esigenze di coordinamento);
    2. in uffici in cui sia prevista in pianta organica la presenza di uno o più Procuratori Aggiunti, la motivazione, congrua e specifica, deve attenere, oltre che all’indispensabilità dell’incarico rispetto al buon funzionamento dell’ufficio, alle specifiche ed obiettive ragioni della scelta dell’assegnazione del coordinamento al sostituto anziché al semidirettivo.

    In entrambi i casi, la nomina deve rispettare i seguenti requisiti:
    • il preventivo interpello
    • la temporaneità dell’incarico: la durata non può essere superiore a due anni e non è prorogabile, salvo che per ulteriori sei mesi per specifiche ed imprescindibili esigenze di servizio da motivarsi espressamente (nel provvedimento di proroga);
    • l’esclusione dell’esonero
  3. I gruppi di lavoro
    L’art. 4, comma 1, lett. f), circ. proc. prevede espressamente che l’assegnazione ai gruppi di lavoro avvenga previo interpello, mediante la valorizzazione delle attitudini e favorendo la rotazione periodica nei singoli gruppi.
  4. La valutazione dei flussi di lavoro, l’analisi della realtà criminale e l’individuazione degli obiettivi

In molti progetti mancano tutti o parte di questi dati.

La loro assenza non consente di verificare la corrispondenza tra la situazione di fatto rinvenuta e le soluzioni organizzative adottate, anche al fine di prevenire un uso distorto o improprio del potere organizzativo del dirigente (coerenza dei moduli organizzativi scelti, in relazione per esempio al numero dei gruppi di lavoro, alla consistenza dell’organico dei magistrati ad essi assegnati, alla individuazione della tipologia di aree omogenee di procedimenti ovvero di ambiti di attività che necessitano di uniforme indirizzo).

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3. Giudici tributari: la modifica della circolare sugli incarichi

Si è discussa la proposta della Prima Commissione di delibera contenente alcune ulteriori modifiche (ulteriori rispetto a quelle da ultimo approvate nel novembre 2021) alla Circolare sugli incarichi extragiudiziari.

Questa volta le innovazioni riguardano i magistrati che svolgono gli incarichi di giudice tributario.

Come noto, l’esercizio delle funzioni di giudice tributario da parte dei magistrati è previsto dalla legge, che ha così preventivamente valutato la compatibilità delle due funzioni.

Lo svolgimento di tali funzioni era in passato sottoposto ad autorizzazione del Consiglio, così come gli altri incarichi extragiudiziari, ma dall’aprile 1996 la Circolare è stata modificata eliminando l’obbligo di autorizzazione consiliare.

Nonostante ciò, il Consiglio ha sempre ritenuto di dover mantenere una forma di controllo in ordine al concomitante svolgimento di tali funzioni da parte dei magistrati; controllo che si è declinato diversamente nel corso del tempo (inizialmente anche in modo particolarmente significativo, essendo prevista una verifica biennale, da parte dei Consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, sulla professionalità dei giudici impegnati nelle Commissioni tributarie, da compiersi anche mediante acquisizione delle statistiche comparate e dei rapporti del dirigente dell’ufficio) e che da ultimo era limitato, oltre alla tenuta dell’archivio informatico, presso la Prima Commissione, dei magistrati impegnati nelle Commissioni tributarie, anche di una forma di controllo “in negativo”, ossia la segnalazione da parte dei dirigenti degli uffici, al Consiglio giudiziario o al Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, di “eventuali ricadute negative sul livello di professionalità dei magistrati derivanti dall’impegno nelle Commissioni tributarie”.

Di fatto, tale forma di controllo è rimasta inattuata, ed anzi si è riscontrato che manca la conoscenza, sia negli uffici che presso il Consiglio, dell’effettiva misura dell’impegno dedicato dal magistrato all’esercizio delle funzioni di giudice tributario.

Le modifiche alla circolare, quindi, intendono semplicemente introdurre una forma di comunicazione, da parte del magistrato, del perimetro del proprio impegno quale giudice tributario, sì da consentire la valutazione di tale ulteriore impegno nell’ambito delle procedure di valutazione di altri incarichi extragiudiziari, al solo fine di evitare il conferimento di un numero di incarichi che si riveli tale da determinare problemi per il regolare svolgimento dell’attività giudiziaria ordinaria e, in via mediata, creare un pregiudizio alla credibilità dell’ordine giudiziario.

Si sono quindi introdotte le seguenti modifiche (anche a seguito di alcuni emendamenti migliorativi al testo, presentati ed approvati):

I consiglieri Balduini, D’Amato, Braggion e Miccichè hanno presentato alcuni emendamenti interamente soppressivi di tutte le proposte di modifica, sostenendo che si intendeva attuare un burocratico ed opprimente controllo sui magistrati che svolgono funzioni previste dalla legge. Tali emendamenti sono stati respinti dal Plenum con 17 voti contrari (Cavanna, Cascini, Ciambellini, Chinaglia, Grillo, Dal Moro, Ardita, Di Matteo, Ermini, Gigliotti, Salvi, Pepe, Curzio, Celentano, Suriano, Zaccaro, Benedetti) e 5 favorevoli (Balduini, Braggion, D’Amato, Miccichè, Lanzi).

Abbiamo votato in favore della proposta di modifica, così come derivante da altri emendamenti (migliorativi del testo), che pure abbiamo votato, mentre ci siamo espressi contro gli emendamenti soppressivi.

Invero, riteniamo che le modifiche introdotte, lungi dal determinare un ingiusto, inutile ed opprimente controllo sui magistrati impegnati nelle Commissioni tributarie, consistano semplicemente nell’introduzione di alcuni correttivi al precedente sistema, finalizzati all’acquisizione, da parte dei dirigenti e dei colleghi di ufficio (e da parte della Prima Commissione del Consiglio) delle semplici informazioni inerenti all’impegno del magistrato quale giudice tributario, con riferimento a luogo ove si esplicano le funzioni, tipologia delle stesse funzioni (presidente o altro) e numero indicativo di udienze tenute, al solo fine di consentire, oltre che una conoscenza di tale impegno da parte del dirigente (il quale, altrimenti, non aveva alcuna possibilità di compiere la valutazione di “eventuali ricadute negative”, pure richiestagli dalla circolare) e da parte del Consiglio, al fine di valutare l’entità di tale impegno in occasione della eventuale domanda di autorizzazione per incarichi extragiudiziari. Invero, ai fini dell’ambito di valutazione richiesto per l’autorizzazione ad incarichi extragiudiziari occorre valutare anche queste funzioni eventualmente svolte dal magistrato, sia sotto il profilo dell’impegno richiesto sia sotto il profilo della natura dell’incarico. Ricordando che il fine primario di tale controllo è, secondo quanto già previsto dall’art. 7 Circ., la “compatibilità dell’incarico - tenuto conto dell’impegno ad esso relativo - con le esigenze di servizio e il contemporaneo esercizio delle funzioni giudiziarie, e con le funzioni concretamente espletate dal magistrato, dovendosi evitare che il prestigio come pure i valori dell’indipendenza ed imparzialità siano oppure appaiano compromessi o anche soltanto esposti a rischio, per effetto di gratificazioni o compensi collegabili ad incarichi concessi o controllati da soggetti estranei all’amministrazione della giustizia”.

La delibera che ha introdotto le citate modifiche, come emendata, è stata approvata con 18 voti favorevoli (Gigliotti, Marra, Pepe, Salvi, Cascini, Chinaglia, Dal Moro, Ciambellini, Celentano, Suriano, Zaccaro, Grillo, Ardita, Benedetti, Cavanna, Curzio, Di Matteo, Donati), 4 voti contrari (Balduini, Braggion, D’Amato, Miccichè) e 2 astenuti (Lanzi, Ermini).

 

Vi racconteremo …

Alessandra, Ciccio, Elisabetta, Giuseppe, Mario