Diario dal Consiglio del 24 luglio 2020
Dedichiamo il Diario alla giornalista e attivista per i diritti umani Narges Mohammadi: nel 2016 è stata condannata a 16 anni di carcere per “cospirazione per commettere crimini contro la sicurezza del paese”, per essersi battuta pubblicamente in difesa dei diritti delle donne e per l’abolizione della pena di morte nel suo Paese. Contagiata dal virus Covid 19, non ha accesso alle cure ed è isolata nel carcere con il divieto di fare telefonate anche ai figli, come ha scritto lei stessa in una lettera, per denunciare la situazione in cui versano nella prigione femminile di Zanjan lei stessa e le altre 12 donne che presentano i sintomi del contagio.
Il Plenum
Nel corso del Plenum di giovedì 23 luglio è stata approvata all’unanimità la circolare sulle tabelle 2020/2022.
Non è mai abbastanza ribadire come il “sistema tabellare” costituisca lo strumento per attuare effettivamente, attraverso l’organizzazione degli uffici giudicanti, i principi costituzionali che riguardano la giurisdizione e quindi l’effettività della tutela dei diritti dei cittadini: da quello della precostituzione del giudice naturale (art. 25 cost.), inteso anche come “persona fisica” e non solo come “ufficio”, che – in ragione delle regole di assegnazione dei magistrati alle sezioni e degli affari ai collegi ed ai singoli giudici – attua anche i principi di indipendenza interna, inamovibilità ed imparzialità del giudice, con regole trasparenti nell’interesse dei cittadini; a quelli del governo autonomo della magistratura (art. 104 cost.) e della pari dignità di tutte le funzioni dei giudici (art. 107 cost.). Il modo partecipato con cui le misure organizzative devono essere assunte dai presidenti dei tribunali, infatti, valorizza il concetto di governo autonomo – inteso come governo non gerarchico, ma diffuso, di cui ciascun magistrato è necessario assuma il compito e la relativa responsabilità – dando così effettività alla concezione orizzontale della magistratura giudicante chiaramente espressa dal costituente.
La Settima Commissione ha lavorato per oltre sei mesi a questa circolare attraverso un gruppo di lavoro coordinato dalla sua presidente che ha cercato di dare risposte alle problematiche applicative e alle criticità di sistema che il lavoro attento sulle variazioni tabellari, da un lato, e l’esperienza consiliare nel complesso, dall’altro, avevano fatto emergere.
Un metodo di intervento che si può definire “dal basso”, che si è avvalso, cioè, dell’apporto degli organi di autogoverno locale, delle difficoltà organizzative denunciate dagli uffici e dell’ascolto della voce di quella stragrande parte della magistratura che pretende competenza e responsabilità da chi assume incarichi direttivi e semidirettivi, considerandoli uno dei modi in cui si rende il servizio della giurisdizione e non l’approdo di una “carriera” per cui è necessario accumulare titoli vari nel proprio precorso professionale.
In questa logica la Commissione si è mossa secondo le seguenti direttrici di fondo.
- Razionalizzare e semplificare il testo, cercando di migliorarne la sistematicità, la chiarezza e, quindi, la corretta applicazione (es. quanto a procedimento di formazione delle tabelle, benessere organizzativo e tutela della maternità, della genitorialità e della malattia).
- Assicurare l’ampio coinvolgimento non solo dell’avvocatura, ma anche del Procuratore della Repubblica, nel procedimento di formazione dei progetti tabellari, per un più ampio e completo confronto interno al procedimento tabellare, in cui entrambi i predetti soggetti (e non più il solo presidente del COA) devono essere previamente sentiti e possono anche offrire contributi valutativi rispetto alla segnalazione redatta dal dirigente dell’ufficio. Ciò sul presupposto che il miglioramento del servizio giustizia non può prescindere dallo sviluppo di azioni sinergiche tra magistratura e avvocatura, ma anche tra uffici giudicanti e requirenti la cui rispettiva organizzazione non può che essere concepita e gestita come funzionale al medesimo servizio, soprattutto (ovviamente) nel settore penale.
- Promuovere assetti organizzativi degli uffici giudicanti che non favoriscano la ricerca e l’offerta di “incarichi” interni agli uffici sovrapponibili a compiti spettanti ai dirigenti e assicurare, in ogni caso, la più ampia trasparenza delle decisioni incidenti sull’organizzazione degli uffici, in particolare di quelle che riguardano l’attribuzione di incarichi di coordinamento o di collaborazione (obbligo di interpello e sindacato del CG e del CSM sulla decisione). Si è voluto valorizzare la responsabilità dei dirigenti degli uffici e dei presidenti di sezione in quanto gli uni e gli altri sono oggetto di una specifica selezione compiuta dal Consiglio superiore proprio in funzione dell’idoneità all’esercizio di detti compiti, e scongiurare: da un lato, che attraverso incarichi di “collaborazione”, anche per passaggi organizzativi decisivi come la formulazione del progetto tabellare, si possa “svuotare” la responsabilità del dirigente e di chi (presidenti di sezione) con lui deve collaborare proprio per la natura dell’incarico assunto; dall’altro, che, attraverso l’affidamento “fiduciario”, al di fuori di procedure trasparenti e sindacabili da Consigli giudiziari e CSM, si possano continuare a conferire incarichi di ogni tipo, persino così pregnanti e prolungati da divenire “direttivi di fatto”, che possano essere spesi – al di fuori di un controllo del modo in cui sono stati gestiti – nelle procedure di concorso per incarichi direttivi e semidirettivi.
- Valorizzare il principio della pari dignità delle funzioni e l’equa e congrua distribuzione degli affari riducendo e rimodulando la previsione di esoneri ai soli casi in cui questi risultino effettivamente funzionali all’esercizio proficuo dei necessari compiti di direzione e coordinamento dei diversi ambiti dell’attività degli uffici. Anche i dirigenti dovranno sempre svolgere una quota di lavoro giudiziario; per i semidirettivi l’esonero non sarà automatico, ma dovrà essere parametrato all’entità degli impegni di coordinamento e di collaborazione con la dirigenza, nel limite massimo del 50%. Si è affermato, altresì, che il modello più idoneo ad assicurare un’organizzazione efficace ed efficiente di un sezione è quello che prevede che al suo coordinamento provveda un solo presidente; ribadendo la necessità che la distribuzione degli affari e la formazione dei ruoli siano equilibrate sul piano quantitativo e qualitativo ed introducendo, poi, un dovere di particolare attenzione in tal senso nella formazione dei ruoli dei magistrati ordinari al termine del tirocinio, tanto con riguardo all’assegnazione di arretrato ultratriennale, quanto all’assegnazione di affari di competenza monocratica e collegiale.
- Migliorare la disciplina di modelli organizzativi già sperimentati, così da rendere la prima più chiara e i secondi più funzionali ad un’efficace risposta giurisdizionale.
Si è intervenuti così:
- sulla disciplina dell’esecutività delle variazioni tabellari;
- sulla funzione di coordinatore dell’ufficio Gip/Gup;
- sulla disciplina dei concorsi interni, nei quali saranno assegnati anche i posti di risulta e per la decisione dei quali è stata prevista (non solo in chiave semplificatoria) la rilevanza – in via residuale rispetto al criterio attitudinale – della sola anzianità di ruolo e non più di servizio;
- sui criteri per l’assegnazione all’ufficio Gip/Gup in assenza di giudici in possesso del requisito “cd. Carotti” e sulla possibilità di assegnarvi in circostanze d’eccezione i magistrati al primo incarico;
- sulla gestione dei ruoli vacanti in funzione del principio della ragionevole durata dei processi;
- sul rafforzamento delle sezioni specializzate in materia di immigrazione e, più in generale, del principio di specializzazione che va perseguito sia con l’idoneo dimensionamento e coordinamento delle sezioni che razionalizzando il principio di non esclusività della materia trattata.
- Disciplinare l’utilizzo della magistratura onoraria all’interno degli uffici, nel rispetto della riforma di cui al decreto legislativo n. 116/2017: numerose e significative essendo le innovazioni introdotte dalla legge, si è provveduto all’integrale riscrittura degli articoli relativi all’utilizzo della magistratura onoraria.
- Ampliare la portata sistematica della circolare, inserendovi la regolamentazione della disciplina dell’ufficio del processo e quella delle ferie dei magistrati, oggetto di separate delibere il cui contenuto essenziale viene trasfuso nell’unico corpus normativo.
- Migliorare la disciplina delle specifiche esigenze organizzative della Suprema Corte di cassazione, ove sono state introdotte regole più specifiche e stringenti per le nomine da compiersi all’interno dell’ufficio (presidenti di sezione, direttori e coordinatori del massimario) e per l’assegnazione degli affari.
Siamo convinti, e lo diciamo da tempo, che il recupero della credibilità dell’organo di governo autonomo e di un rapporto di fiducia con i magistrati richieda un deciso cambiamento nelle prassi, nei comportamenti e nelle regole dell’agire quotidiano. Le dichiarazioni di autocritica e gli impegni di rinnovamento sono necessari, ma non bastano. Occorrono fatti concreti e comportamenti coerenti. Il severo giudizio sui comportamenti scorretti dei singoli deve essere accompagnato una analisi di sistema che consenta di individuare le cause strutturali delle prassi degenerative e di porvi rimedio. La nuova circolare sulle tabelle è un passaggio importante in questa direzione, in quanto rappresenta una inversione di tendenza rispetto ad un modello organizzativo gerarchico, che favorisce il carrierismo e le clientele e punta a ricostruire quel modello di magistratura orizzontale e paritaria voluto dal costituente. Ed è molto importante che tale riforma sia stata approvata all’unanimità. Un altro passaggio importante sarà, la prossima settimana, il voto sulla modifica della circolare per l’accesso al massimario, alla DNAA e agli uffici di legittimità.
* * *
Su proposta della Nona Commissione è stata approvata all’unanimità una risoluzione in tema di inquadramento giuridico dei magistrati che partecipano quali esperti giuridici – su incarico dello stesso Consiglio Superiore della Magistratura e previo interpello – a specifici progetti internazionali, sovvenzionati e banditi periodicamente dall’Unione Europea, con necessità di presenza presso i paesi esteri sede del progetto.
Negli ultimi anni la prassi consiliare, sulla scorta di pareri conformi dell’Ufficio Studi, è stata nel senso della permanenza in ruolo dei magistrati con tali incarichi, con esonero totale dal lavoro ordinario, sul presupposto dell’impossibilità di ricorrere al collocamento fuori ruolo.
Una ricognizione degli incarichi in corso e della loro durata ha permesso di constatare che in alcuni casi i magistrati incaricati sono rimasti anche per più anni di fatto assenti dall’ufficio: con esonero totale ma rimanendo “in ruolo”; con la conseguenza che il posto in organico del magistrato assente, risultando “occupato” non poteva essere bandito. Inoltre, gli anni trascorsi fuori dall’ufficio non venivano conteggiati nel limite decennale per il fuori ruolo.
Si è quindi prevista una nuova regolamentazione di tali incarichi che, pur nel rispetto del rilevante impegno del Consiglio nell’adesione a tali progetti importanti per la cooperazione europea, garantisce agli uffici “cedenti” la possibilità, in caso di incarichi di lunga durata, di ottenere la sostituzione della risorsa vacante, con bando e copertura del posto e di salvaguardarne le esigenze di funzionalità.
Le nuove linee che verranno seguite in futuro sono le seguenti:
- in caso di incarichi di partecipazione a progetti che richiedano un impegno contenuto nel tempo, individuato nel limite massimo di 6 mesi, potrà continuare a farsi ricorso all’istituto dell’esonero –totale o parziale – dall’attività ordinaria;
- in caso di comprovate esigenze legate alla necessità di conclusione del progetto, tale limite potrà essere prorogato una sola volta, per non più di ulteriori 6 mesi, con eventuale rimodulazione della percentuale di esonero dal lavoro giudiziario da valutarsi anche in base alle esigenze dell’ufficio di appartenenza;
- in caso di progetti che si prevedano di durata superiore ai 6 mesi, si potrà far ricorso all’istituto del collocamento fuori ruolo o all’istituto dell’aspettativa senza assegni di cui all’art. 23 bis del DLg. n. 165 del 2001 (che prevede il contestuale collocamento fuori ruolo del magistrato); la scelta tra le due opzioni sarà calibrata (e preventivamente pubblicizzata nell’interpello), in base alla natura dell’incarico e delle funzioni da svolgere all’estero, nonché alla natura e tipologia dell’eventuale trattamento economico riconosciuto al magistrato dall’ente presso il quale andrà a svolgere la propria attività (aspetto rilevante al fine di evitare casi, verificatisi in passato, di “doppie retribuzioni”).
Riteniamo la decisione del Consiglio importante perché consente di privilegiare le esigenze di funzionalità degli uffici e comporta altresì la conseguenza di computare il periodo trascorso all’estero nel termine di durata massima decennale degli incarichi fuori ruolo.
I lavori di Commissione
La Settima Commissione ha approvato all’unanimità la formulazione di parere obbligatorio e non vincolante sulla proposta ministeriale di distribuzione dell’aumento della dotazione “fissa” della pianta organica degli uffici giudicanti e requirenti, che sottoporrà al Plenum la prossima settimana.
Buon lavoro a tutti
Vi racconteremo …
Alessandra, Ciccio, Elisabetta, Giuseppe, Mario