OTTOBRE
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Diario dal Consiglio del 21 ottobre 2022

Autonomia e responsabilità: un equilibrio possibile?

Dedichiamo il Diario al 35° Congresso dell’ANM, tenutosi a Roma nello scorso week-end, con un richiamo all’intervento del Prof. Gaetano Silvestri, che ha ripercorso le ragioni storiche e il senso delle disposizioni costituzionali che riguardano l’inserimento dell’Ordine Giudiziario nel complesso sistema di pesi e contrappesi della Repubblica.

Vi proponiamo un passaggio dell’intervento del Prof. Silvestri, tratto dalla videoregistrazione integrale:

“(…) Così come ha stentato a nascere “l’uomo nuovo”, ha stentato a nascere il “magistrato nuovo” e lo scalpitare carrieristico – segnalato criticamente sin dall’inizio del secolo scorso attenuato dopo la legge Breganze, fu sostituito dalla corsa agli uffici direttivi, la quale, in uno con la degenerazione clientelare delle correnti, ha obliterato un recente passato di fedeltà attiva alla Costituzione e posto le premesse per una drammatica delegittimazione della magistratura, che rischia oggi di travolgere la democrazia costituzionale nel suo punto più delicato, sensibile e di difficile conservazione: l’equilibrio tra sovranità popolare e attuazione dei princìpi costituzionali di libertà ed eguaglianza. Anche di recente è stato rilevato che le democrazie contemporanee sono “fragili”, in assenza di strumenti di tutela di princìpi di lungo periodo, perché in balia di momentanee maggioranze politiche, che, come osservava Jefferson due secoli addietro, possono essere più tiranniche di un monarca.

Nulla può sostituire un ethos dei magistrati, che devono rifiutare il coinvolgimento nella politica politicante e non seguire le sirene del carrierismo. Perché questi auspici non rimangano solo buone intenzioni, o peggio pie illusioni, è necessario che i giunti istituzionali con la politica svolgano le funzioni che sono state immaginate per loro dai Padri costituenti: Presidenza del CSM del Capo dello Stato e presenza di membri “laici” nello stesso organo sono destinati ai delicati e difficili compiti di combattere eventuali derive corporativistiche e isolazionistiche della magistratura e, nello stesso tempo, contribuire a “saldare” quest’ultima all’indirizzo politico costituzionale degli organi di garanzia, che deve essere distinto, ma non confliggente, con quello parlamentare di maggioranza, che sorregge lo sviluppo dei programmi di governo

Gaetano Silvestri
Presidente emerito della Corte costituzionale,
già Presidente della Scuola Superiore della Magistratura

 

1. Prima commissione: l’art. 2 L. G. a tutela dell’indipendenza della funzione

Nelle sedute del 12 e del 18 ottobre sono state discusse e approvate due proposte di trasferimento di ufficio ex articolo 2 legge guarentigie.

La prima riguardava una presidente di sezione di Tribunale e trovava origine nella documentazione acquisita nei procedimenti penali aperti nei confronti del dottor Palamara.

In sintesi, dal complesso di tali atti emergeva che, nel 2017, nelle more tra la proposta in Quinta Commissione in favore della collega come presidente di sezione e la delibera di Plenum che la nominava, il dottor Palamara si era rivolto in più occasioni alla stessa manifestando interessamento e fornendo informazioni (indicando che le parti cercavano “un accordo”), nonché richiedendo informazioni circa due procedimenti civili pendenti nella sezione della collega; la stessa riscontrava le richieste, fornendo indicazioni sullo stato dei procedimenti, sulle difficoltà di una collega nel giungere alla definizione, sull’assegnazione delle cause, nonché riservando altre comunicazioni a colloqui a voce.

E’ emerso in parallelo, dagli atti di due procedimenti penali pendenti a carico del dott. Palamara (l’uno definito con archiviazione e l’altro allo stato con avviso ex art. 415 bis cpp) che i soggetti per i quali Palamara formulava dette richieste erano imprenditori suoi amici: le indagini nei confronti del primo hanno portato alla contestazione del reato di corruzione per avere questi elargito utilità (soggiorni in un albergo a Capri) in cambio della “messa a disposizione” del dott. Palamara, il quale si sarebbe prestato a fargli alcuni favori, tra cui è menzionato nel capo di imputazione anche proprio il “segnalare il suo interessamento” circa il procedimento civile che lo riguardava; in relazione al secondo si trattava di imprenditore che era col dott. Palamara in “un rapporto di amicizia, caratterizzato da frequenti incontri” e inviti rivolti al medesimo affinché partecipasse a “eventi esclusivi” organizzati dall’emittente radiofonica di sua proprietà.

Come in altri casi di applicazione dell’art. 2 L. G. di cui abbiamo riferito, non si trattava di accertare eventuali illeciti disciplinari, qui insussistenti (relativi a comunicazione di notizie segrete, pacificamente non avvenuta) o a interferenze presso i giudici (escluse dai magistrati interessati). Unico oggetto della procedura, nei limiti e confini dell’articolo 2 L. G., è stato  il mero fatto che il complesso di circostanze riconducibili, da un lato, a condotte della collega interessata (l’avere fornito informazioni su procedimenti civili a soggetto non titolato a richiederle, che oltre tutto era consigliere CSM nonché presidente della Commissione che aveva appena esaminato la richiesta di conferimento di incarico semidirettivo della stessa dottoressa) e, dall’altro, a fatti a lei non riferibili e sicuramente “incolpevoli” (il fatto cioè che Palamara contestualmente spendesse efficacemente con i soggetti interessati la propria capacità di ottenere un canale di informazioni privilegiato, e che tali soggetti fornissero al medesimo, anche in dipendenza di tali favori, delle utilità), rendevano complessivamente un quadro di caduta dell’immagine di indipendenza e imparzialità del magistrato, con riferimento sia al rapporto con le parti processuali (sotto il profilo delle informazioni rese a soggetto non titolato, che rivestiva un ruolo tale da poter influire sulla vita professionale della dottoressa) sia al rapporto coi magistrati dell’ufficio (aspetto attinente prettamente all’esercizio delle funzioni semidirettive).

Abbiamo condiviso la proposta di delibera ed abbiamo votato quindi a favore; dopo ampia discussione, la delibera è stata approvata con 12 voti favorevoli (Balduini, Benedetti, Braggion, Cascini, Cavanna, Chinaglia, Dal Moro, D’Amato, Gigliotti, Miccichè, Suriano, Zaccaro), 8 contrari (Ardita, Di Matteo, Celentano, Ciambellini, Grillo, Lanzi, Basile, Donati) e 2 astenuti (Marra e Pepe).

 

La seconda proposta riguardava un Procuratore Generale presso Corte di Appello nominato a quell’incarico in questa consiliatura.

La pratica originava dalla trasmissione al Consiglio, da parte di una Procura della Repubblica, della messaggistica rinvenuta nel telefono, sottoposto a sequestro, di un imprenditore, già parlamentare, già sottoposto a diversi procedimenti penali.

La Procura titolare delle indagini aveva trasmesso al Consiglio, in particolare, le conversazioni via chat che erano avvenute tra l’imprenditore e alcuni magistrati, tra i quali il collega destinatario della proposta.

In particolare erano stati rinvenuti messaggi tra costui e il suddetto imprenditore e tra quest’ultimo e un magistrato in aspettativa per mandato parlamentare, dai quali emergeva come, il 15 gennaio 2020, il collega destinatario della proposta avesse ottenuto, grazie all’imprenditore stesso (con cui intratteneva un rapporto amicale), un incontro a Roma col magistrato all’epoca in aspettativa per mandato parlamentare. Dal contenuto dei messaggi inviati a entrambi (prima e dopo l’incontro) dall’imprenditore appariva sufficientemente chiaro come l’incontro avesse ad oggetto la domanda (che poi il magistrato aveva effettivamente presentato pochi giorni dopo) per l’incarico di Procuratore generale della Corte d’Appello, incarico poi conferito.

Emergevano poi altri messaggi con cui il magistrato destinatario della proposta aveva richiesto all’imprenditore un aiuto per la figlia di una propria collaboratrice per rientrare in Italia nel periodo delle restrizioni per il Covid 19, fatto per cui quest’ultimo si interessava presso un ambasciatore.

Come esposto in delibera e ulteriormente precisato negli interventi in Plenum di chi ha votato in favore della proposta, ciò che veniva in rilievo non era certo l’accertamento circa l’effettiva interferenza o meno, nelle scelte effettuate dalla Quinta Commissione e dal Plenum (accertamento non effettuato e non di competenza della Commissione) né, tanto meno, l’accertamento sulla sussistenza di estremi di illecito disciplinare. Ciò che veniva in rilievo, invece, per quanto d’interesse attinente l’oggetto della pratica di art. 2 L.G., era la circostanza in sé che il magistrato interessato avesse ritenuto di rivolgersi ad un amico (ex parlamentare nonché imprenditore più volte sottoposto a procedimenti e processi penali) per ottenere un incontro con un magistrato in aspettativa per mandato parlamentare,  che nel maggio 2019 – ovvero pochi mesi prima – era notoriamente tra i partecipanti all’incontro notturno tenutosi presso l’hotel Champagne in Roma in cui si discuteva della nomina del Procuratore della Repubblica di Roma, da cui sono scaturite le dimissioni di alcuni consiglieri togati del CSM: condotta che in sè  – a prescindere dal contenuto e dall’esito dell’incontro – appariva indubbiamente finalizzata ad ottenere l’appoggio per la propria nomina all’incarico direttivo poi effettivamente ottenuto ed attualmente ricoperto, o quanto meno a manifestare il proprio interessamento. Particolarmente significativo al riguardo il messaggio inviato dall’imprenditore al magistrato in aspettativa per mandato parlamentare il 4.3.2020 – giorno in cui la Quinta commissione deliberava la proposta per altra procedura, relativa alla nomina del Procuratore di Roma –: “Ciao Cosimo. Adesso che si è chiusa la pratica romana, ricordati per favore di Alessandro (L’Aquila)…”.

Si tratta di condotta che per il fatto di avvalersi, da un lato, di soggetti svolgenti attività politica, e di essere stata posta in essere, dall’altro, all’inizio dell’anno 2020, ossia al culmine della comune riflessione pubblica altamente critica, interna ed esterna alla magistratura, sulle distorsioni del governo autonomo emerse dopo lo scandalo “hotel Champagne” nel quale era coinvolto anche il magistrato in aspettativa per mandato parlamentare, ad avviso della maggioranza della Commissione, comprometteva irrimediabilmente lo svolgimento delle funzioni secondo i richiesti canoni di indipendenza ed imparzialità, e ciò con specifico riguardo alle delicatissime funzioni del Procuratore generale, anche in termini di sorveglianza sui magistrati e sulle Procure del distretto (art.16 del R.D.L. 31 maggio 1946 N.511) e di vigilanza sull’attività delle stesse Procure (art.6 del D.Lvo 106/2006).

Si delineava, quindi, un’incompatibilità di tipo funzionale, peraltro altresì connessa al profilo ambientale, posto che la vicenda si era sviluppata proprio con riferimento alla sede nella quale attualmente il magistrato svolgeva tali importanti funzioni direttive.

Aderendo a questa interpretazione abbiamo votato a favore della delibera, che è stata approvata con 11 voti favorevoli (Ardita, Benedetti, Cascini, Cavanna, Chinaglia, Gigliotti, Dal Moro, Di Matteo, Suriano, Zaccaro, Marra), 8 voti contrari (Braggion, Ciambellini, Balduini, Miccichè, Grillo, D’Amato, Lanzi, Cerabona) e 3 astensioni (Celentano, Pepe, Basile).

2. Seconda commissione: il regolamento interno in tema di poteri del Comitato di presidenza nella gestione di “richieste, i ricorsi, i rapporti e gli esposti, che sono indirizzati al Consiglio”

Nel Plenum di mercoledì sono state esposte dai componenti della Seconda Commissione (preposta alle questioni riguardanti modifiche del regolamento interno e/o pareri sulla sua interpretazione) tre risoluzioni contenenti pareri sull’interpretazione di alcune norme del regolamento interno del Consiglio.

La più significativa è quella, originata da una richiesta di apertura pratica da noi formulata, relativa all’interpretazione dell’articolo 55 del Regolamento interno del Consiglio, in tema di poteri del Comitato di presidenza nella gestione di  “richieste, i ricorsi, i rapporti e gli esposti, che sono indirizzati al Consiglio”.

Il tema trattato attiene ad un aspetto delicato ed importante della vita del Consiglio, ossia quello della centralità dell’organo collegiale, quindi del rapporto tra Assemblea Plenaria e Comitato di presidenza, e del confine dei poteri del Comitato di presidenza.

Ricordiamo che il Comitato di presidenza, come ampiamente chiarito nella motivazione del parere:

Quello del “potere” del Comitato di Presidenza costituisce uno dei nodi fondamentali del funzionamento del Consiglio.

Il modello di CSM disegnato dalla Costituzione e dalla legge è un modello assembleare, in cui le decisioni finali sono riservate all’assemblea plenaria, a seguito dell’attività propositiva delle Commissioni referenti: modello coerente con la rappresentatività del Consiglio e dei suoi componenti, eletti dai corpi elettorali previsti dalla Costituzione, rappresentatività alla quale si accompagna il parallelo dovere di rendere conto all’esterno delle scelte compiute. Al contrario, il Comitato di presidenza (organo, si ripete, non previsto dalla Costituzione) è privo del connotato della rappresentatività e ad esso la legge attribuisce esclusivamente compiti di propulsione e organizzazione dell’attività consiliare.

L’oggetto della pratica riguarda l’articolo 55 del Regolamento interno che prevede che “Il Comitato di Presidenza riceve le richieste, i ricorsi, i rapporti e gli esposti, che sono indirizzati al Consiglio, e li trasmette alla Commissione competente, o, in caso di competenza di due Commissioni per la medesima pratica o per pratiche connesse, a tali Commissioni congiunte, ad eccezione degli esposti anonimi, i quali sono direttamente e immediatamente archiviati dallo stesso Comitato di Presidenza, secondo l’ordine cronologico del protocollo, e distrutti dopo cinque anni.”.

La nostra richiesta di apertura ha avuto origine dalla constatazione che, in alcuni casi, atti pervenuti al Consiglio rientranti in tali categorie, non venivano trasmessi alla Prima Commissione, in quanto il Comitato o li definiva con una mera “presa d’atto” oppure ne disponeva la trasmissione al Procuratore generale (titolare dell’azione disciplinare), ma non alla Prima Commissione, sul presupposto della ritenuta  mera rilevanza disciplinare dei fatti segnalati.

Nella risoluzione – disponibile sul sito – viene operato l’inquadramento del ruolo e dei poteri del Comitato nel quadro costituzionale di funzionamento del Consiglio, vengono riassunte le riflessioni che nel corso degli anni sono state svolte sul tema, e si conclude nel senso che:

3. Terza Commissione: la DNAA all’esito del dibattito del Plenum

Nel Plenum del 18 ottobre sono state votate anche le proposte relative al bando per quattro posti di sostituto alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo.

In Commissione erano state approvate due proposte: la prima, relatore Suriano, e votata anche dalle consigliere Grillo e Pepe, in favore dei colleghi Antonio Ardituro, Paolo Savio, Antonino Fanara e Marco Colamonici; una seconda, relatrice Miccichè, e votata anche dai consiglieri Basile e Donati, in favore dei colleghi Erminio Amelio, Bruna Albertini, Antonio Ardituro e Alessandra Cerreti.

Le modalità di votazione previste dalla recente modifica regolamentare hanno imposto una serie di votazioni riguardanti anzitutto i criteri di valutazione da adottare in relazione ai distinti parametri del merito, delle attitudini generiche e di quelle specifiche (criteri identici per entrambe le proposte, anche se poi applicati in maniera diversa) e, di seguito, quelli variabili da attribuire a ciascun candidato per il computo del punteggio definitivo.

L’esito della votazione ha in larghissima misura confermato i punteggi assegnati nella proposta A (Suriano), conseguendo tutti e quattro i colleghi originariamente proposti il punteggio massimo nelle attitudini generiche e specifiche. Il medesimo punteggio massimo è stato attribuito dalla assemblea plenaria anche alla collega Liana Esposito, la quale è prevalsa, per anzianità di ruolo – essendo dello stesso concorsom, ma più alta in graduatoria – nei confronti del collega Colamonici.

In definitiva, dunque, i destinatari delle funzioni di sostituto procuratore presso la DNAA sono risultati i colleghi Savio, Ardituro, Fanara ed Esposito.

4. Sesta Commissione: il tirocinio formativo tra la grave emergenza della scopertura degli organici e la necessaria tutela della formazione dei nuovi magistrati

Su proposta della Sesta Commissione il Plenum del 18 ottobre ha approvato, con un solo voto contrario (Cons. Balduini), una risoluzione con la quale si suggerisce al Ministro della Giustizia, in considerazione della gravissima situazione di scopertura degli organici degli uffici giudiziari, di valutare la possibilità, in via del tutto eccezionale, di una riduzione del periodo di tirocinio per i MOT che inizieranno il tirocinio nei prossimi giorni.

Ed invero, il blocco delle procedure concorsuali creatosi durante la pandemia, in uno con il massiccio esodo di magistrati anche prima del raggiungimento dei 70 anni di età, ha determinato una situazione di gravissima scopertura degli uffici giudiziari, in particolare di quelli meno ambiti. Se a ciò si aggiunge la (da noi condivisa) riduzione a tre anni della legittimazione al trasferimento per i magistrati di prima nomina, è facile prevedere che con i prossimi bandi di tramutamento alcuni uffici rischieranno di trovarsi completamente scoperti. Né un aiuto potrà venire dalle neo-costituite piante flessibili, atteso che il recente bando pubblicato per la copertura delle stesse è andato praticamente deserto. Di qui la proposta di anticipare di alcuni mesi l’immissione nelle funzioni dei MOT che dovrebbero iniziare a breve il periodo di tirocinio, in modo da consentire la loro destinazione agli uffici giudiziari agli inizi del 2024.

Abbiamo votato a favore di questa proposta con molta sofferenza, in quanto riteniamo che un tirocinio pieno e completo sia essenziale per la formazione dei nuovi magistrati. Per questo nel dibattito abbiamo sottolineato con forza che un intervento del genere potrà essere praticato solo nel rispetto di alcune inderogabili condizioni:

 

Vi racconteremo ...

Alessandra, Ciccio, Elisabetta, Giuseppe, Mario