SETTEMBRE
19

Diario dal Consiglio del 19 settembre 2021

Dedicato ai 238 MOT nominati con D.M. 3 gennaio 2020, che nei prossimi giorni prenderanno possesso negli uffici di destinazione, con l’augurio che sappiano sentire sempre la responsabilità del ruolo istituzionale che assumono per come l’ha delineato la Costituzione, coniugando il dovere dell’indipendenza e della professionalità alla capacità di porsi in ascolto della vicenda umana che qualunque tipo di procedimento sottende e di riflettere su un metodo del “giudicare” sempre attento alle persone.

 

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Plenum

1.Il Parere sugli emendamenti al d.d.l per l’efficienza del processo civile

Su proposta della VI Commissione referente nel Plenum di mercoledì scorso è stata completata la discussione ed è stato approvato all’unanimità il parere sulle ricadute in materia di amministrazione della giustizia del disegno di legge governativo di riforma del processo civile  n. 1662/2020, intitolato “Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie”, denominato – in seguito agli emendamenti trasmessi in data 13/05/2021 dall'Ufficio di Gabinetto del Ministero della Giustizia – “Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie, nonché in materia di esecuzione forzata”.

Il parere – al cui testo integrale dobbiamo necessariamente rimandare – pur accogliendo con favore l’impegno che la proposta diriforma manifesta verso l’estensione del processo telematico e la digitalizzazione dei servizi, l’introduzione di nuove risorse tese a migliorare, supportandolo, il lavoro del giudice, la valorizzazione di istituti volti ad incentivare forme alternative di risoluzione delle controversie e dei conflitti e di misure  tese a disincentivare l’abuso del ricorso al giudice ed agli strumenti di garanzia offerti dalla possibilità di avvalersi di tre gradi di giudizio, sottolinea, come è necessario che sia, soprattutto le criticità dell’impianto riformatore. A cominciare dall’insufficienza degli strumenti e delle risorse messi in campo per raggiungere l’ambizioso obiettivo assunto con il P.N.R.R. della riduzione del 40% dei tempi del processo.

Non si tratta, infatti, solo della precarietà (allo stato) dell’immissione di risorse umane destinate a popolare l’Ufficio per il processo (misura la cui effettiva utilità è connessa alla stabilità che consente di non disperdere gli investimenti organizzativi e formativi dei magistrati chiamati ad avvalersene), ma anche del limite generale di un approccio al tema del funzionamento della giustizia civile sempre troppo “processualistico”. Infatti anche l’opportuno potenziamento delle Alternative Dispute Resolutions, la spinta condivisibile verso la concentrazione delle attività nella prima udienza di comparizione e verso l’anticipazione della decisione appena il quadro decisorio sia chiaro, la ricerca di semplificare e uniformare i modelli di decisione anche in sede di legittimità così come  di strumenti  che filtrino l’accesso alla decisione di secondo grado e di legittimità (di cui pure il parere sottolinea anche specifici limiti e criticità), sono comunque frutto di un approccio che rivela l’illusione che sia il “rito” la chiave di volta per raggiungere una giustizia civile migliore e più tempestiva.

Quando,  proprio dal punto di osservazione privilegiato che offre il “governo autonomo” sotto diversi profili di centinaia di uffici,  appare evidente che sarebbero soprattutto misure di revisione coraggiosa della geografia giudiziaria e delle piante organiche, unitamente a strumenti atti a disincentivare il turn over, che potrebbero garantire negli uffici quel dimensionamento e quella stabilità funzionali a consentire che un approccio organizzativo intelligente (nella responsabilità dei magistrati) produca davvero risposte alla domanda dei cittadini capaci  di coniugare tempismo e qualità.

Indagare, inoltre,  la natura della domanda di giustizia, capire dove si concentrano le sopravvenienze (capire cioè quali tipo di domande “assediano” il giudice civile, dalla protezione internazionale alle amministrazioni di sostegno) e perché si formano gli arretrati, consentirebbe forse di capire meglio cosa serve per  raggiungere l’obiettivo di un servizio ai cittadini tempestivo e affidabile quanto alla tutela dei beni coinvolti e, perciò, anche funzionale allo sviluppo economico ed alle esigenze delle imprese, che lascia davvero perplessi sentire sempre invocato come “leva” di una riforma sistemica che riguarda la effettività  di diritti ben più essenziali alla tenuta dello stato di diritto che ha disegnato il Costituente.

Un parte specifica del parere ha riguardato in particolare il recente emendamento proposto dalla Commissione Giustizia del Senato relativo all’istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per la famiglia, cui abbiamo dedicato un recente Post-it: il parere del Consiglio, cui necessariamente rimandiamo, pur accogliendo con favore la scelta di concentrare le competenze nelle suddette materie salvaguardando il principio di specializzazione, ha  ritenuto di dover esclusivamente evidenziare le criticità del testo normativo, sia quanto alle assai serie ricadute ordinamentali ed organizzative dell’istituendo tribunale, sia quanto ai rischi per la qualità della giurisdizione in una materia tanto delicata come quella della famiglia e soprattutto dei minori. Rischi  connessi soprattutto alla scelta di ampliare le competenze attribuite alle articolazioni circondariali del suddetto Tribunale, ove ad un giudice monocratico sono attribuiti anche i delicati procedimenti volti alla tutela del minore attraverso interventi limitativi o, nei casi più gravi, ablativi della potestà genitoriale (in un contesto di trascuratezza e maltrattamento che prescinde dal conflitto di coppia), nonché quelli di allontanamento urgente del minore dal contesto familiare: una scelta che ha meritato  una critica molto ferma, poiché priva l’organo giudicante delle garanzie della collegialità e della multidisciplinarietà, assicurata sino ad oggi dalla presenza dei giudici onorari, assolutamente imprescindibili  a fronte  di  interventi destinati a incidere in modo profondo e spesso non reversibile nella vita dei minori delle famiglie.

2. Quinta Commissione, conferimento incarichi direttivi

Nel corso del plenum di mercoledì 9 e di mercoledì 16 sono state trattate, tra le altre, alcune pratiche della Quinta Commissione che provenivano con doppia proposta.

 

a) Quanto al Procuratore della Repubblica di Bari erano state formulate in commissione due proposte.
Proposta A) rel. Donati, in favore del dott. Roberto ROSSI (votanti i consiglieri Donati, Miccichè, Lanzi, Marra, Cascini);
Proposta B) in favore del dott. Rodolfo Maria SABELLI (cons. Ciambellini).

La discussione su questa pratica è stata incentrata esclusivamente su un emendamento presentato ad entrambe le proposte da Giuseppe Cascini. L’emendamento era finalizzato ad aggiungere, nella comparazione con un altro candidato non destinatario di proposta, il dott. Liguori, anche un riferimento ad un recente provvedimento di archiviazione di una pratica di Prima Commissione approvato all’unanimità dal Plenum. La vicenda riguardava alcune conversazioni intercorse tra il dott. Liguori e il dott. Palamara, aventi ad oggetto una nomina ad incarico semidirettivo in un ufficio calabrese e nelle quali il dott. Liguori perorava con una certa insistenza la nomina di un candidato e, soprattutto, la esclusione di un altro candidato. La delibera di archiviazione aveva escluso la rilevanza della condotta ai fini della eventuale apertura di una procedura di trasferimento di ufficio ex art 2 L.G. in ragione della distanza territoriale tra l’ufficio oggetto delle conversazioni e quello, posto in altro distretto, ove prestava servizio il dott. Liguori, aggiungendo, però, che restava “ferma la rilevanza deontologica della condotta del dott. Liguori”.

La proposta di emendamento era dunque finalizzata a sottolineare il peso, in negativo, nella procedura di valutazione comparativa della (affermata) rilevanza deontologica della condotta, che, a nostro avviso, incide (negativamente) nella complessiva valutazione della figura professionale del magistrato.

Il dibattito che ne è seguito è difficile da riassumere e probabilmente meriterebbe di essere ascoltato. Si è sostenuto che un componente della Commissione non può presentare un emendamento alla proposta che ha approvato in Commissione e tantomeno a quella che non ha votato.

Si è fatto riferimento ad un presunto accordo finalizzato ad escludere, per tutti i candidati, la valutazione delle vicende chiuse con archiviazione (disciplinari o di prima commissione).

La cons. Balduini ha quindi proposto il ritorno in Commissione della pratica al fine di valutare le eventuali vicende disciplinari (o para-disciplinari) di tutti i candidati.

Giuseppe Cascini è intervenuto per chiarire che non vi era mai stato alcun accordo del genere, che le vicende disciplinari concluse con archiviazione erano state ovviamente oggetto di valutazione e di disamina da parte della Commissione e che le stesse devono essere richiamate nel giudizio comparativo solo se ritenute rilevanti. Infine, ha ricordato che l’emendamento era stato preannunciato già in Commissione.

Dal successivo dibattito è emerso che la maggioranza dei componenti era favorevole alla proposta della cons. Balduini di ritorno in Commissione della pratica.

Giuseppe Cascini, allora, ha ritenuto che la pur importante questione di principio da lui posta con l’emendamento non poteva essere la causa di un ritardo di mesi nella nomina del Procuratore della Repubblica di un Ufficio importante e delicato come la Procura di Bari e ha quindi dichiarato di ritirare l’emendamento.

La proposta di ritorno in Commissione è stata quindi respinta con 6 voti a favore, 17 contrari e 3 astenuti.

Successivamente si è proceduto al voto sulle due proposte ed è prevalsa la proposta A in favore del dott. Rossi con 16 voti a favore (cons. Ardita, Basile, Benedetti, Braggion, Cascini, Cavanna,  Cerabona, Chinaglia, Dal Moro, D’Amato, Donati,  Lanzi, Marra, Miccicchè,  Suriano, Zaccaro); la proposta B) ha riportato 4 voti (cons. Balduini, Ciambellini, Celentano Grillo) 5 gli astenuti (cons.  Curzio, Di Matteo, Gigliotti, Pepe, Salvi).

Dispiace che il dibattito su una nomina così importante sia stato interamente assorbito dalla questione delle chat del dott. Liguori e non anche sulle elevate qualità professionali di entrambi i candidati proposti.

 

b) Quanto al Procuratore della Repubbica di Busto Arsizio le proposte formulate in commissione erano:
Proposta A) rel. cons. Marra, in favore del dott. Carlo NOCERINO, procuratore aggiunto presso la Procura di Brescia  (votanti i consiglieri Marra, Miccichè, Lanzi, Ciambellini, Donati);
Proposta B) rel. Cascini, in favore del dott. Giuseppe Antonio D’AMICO, procuratore aggiunto presso la Procura di Busto Arsizio.

L’ufficio messo a concorso è di piccole e medie dimensioni, dunque secondo il TU agli effetti del giudizio attitudinale hanno un valore tra loro pari ordinato gli indicatori speciali di cui all’articolo 17 (vale a dire (a) le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della pluralità dei settori e delle materie trattate nella giurisdizione, e i risultati conseguiti, (b) le pregresse esperienze direttive e semidirettive in uffici omologhi per funzioni nonché le esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici); l’art 28 aggiunge che la valutazione del lavoro giudiziario è condotta privilegiando, negli uffici requirenti, l’esperienza maturata nel contrasto dei fenomeni criminali più diffusi nel territorio in cui si colloca l’ufficio da conferire.

Ciò premesso, abbiamo sostenuto la proposta in favore del dott. D’Amico in considerazione del fatto che il brillante percorso professionale dell’aspirante (per i primi 8 anni nelle funzioni giudicanti penali  e per i 27 anni successivi nelle funzioni requirenti, 22 dei quali come sostituto a Milano e componente per 17 della locale DDA) oltre ad evidenziare un livello di merito e di preparazione tecnico-giuridica di grande spessore, è risultato qualificato da comprovate attitudini organizzative e direttive. Queste risultavano espresse già a Milano nella funzione di coordinatore per 10 anni del “Pool Patrimonio” e, soprattutto,  dal 2015, in quella di Procuratore aggiunto  di Busto Arsizio, ove il dott. D’amico ha svolto un’attività di direzione e coordinamento estremamente incisiva (anche per il fatto di essere l’unico aggiunto di un ufficio con 11 sostituti e 13 VPO) e polivalente (dai reati fallimentari, alle misure di prevenzione al coordinamento dei VPO, a quella dell’Ufficio definizione affari semplici), con ciò acquistando quella concreta competenza nel contrasto dei fenomeni criminali più diffusi nel territorio in cui si colloca l’ufficio da conferire di cui al richiamato art. 28 T.U. (anche in ragione di un’attività di “Monitoraggio sui principali fenomeni criminali e sui soggetti maggiormente pericolosi operanti nel territorio della circoscrizione di Busto Arsizio” effettuata proprio all’avvio del proprio incarico di aggiunto) che, a nostro parere rendeva, nella comparazione,  certamente più funzionale all’interesse dell’Ufficio la sua nomina a Procuratore  in luogo di quella del pur altrettanto capace dott. Nocerino. Invero questi, rispetto al dott. d’Amico, poteva aggiungere (sul piano dell’idoneità attitudinale) un’esperienza direttiva quale procuratore ff di Brescia che, tuttavia, non assumeva decisiva pregnanza, stanti le caratteristiche dell’ufficio a concorso.

La proposta A) in favore del dott. Nocerino è prevalsa con 16 voti (cons. Ardita, Basile, Balduini, Braggion, Cavanna, Celentano, Cerabona, Ciambellini, D’Amato, Donati, Di Matteo, Grillo, Lanzi, Marra, Miccicchè, Pepe); la Proposta B) a favore del dott. D’Amico ha riportato 7 voti (cons. Benedetti, Cascini, Chinaglia, Dal Moro, Gigliotti, Suriano, Zaccaro) 1 astenuto (pres. Curzio).

 

c) quanto al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catanzaro erano state formulate in commissione due proposte:
Proposta A) rel. cons. Donati, in favore del dott. Giuseppe LUCANTONIO (votanti i consiglieri Donati, Miccichè, Lanzi, Ciambellini – astenuto il consigliere Marra)
Proposta B) rel. cons. Cascini, in favore del dott. Luigi D’ALESSIO.

La proposta A) in favore del dott. Lucantonio è prevalsa con 12 voti (cons. Basile, Balduini Braggion, Cavanna, Cerabona, Ciambellini, D’Amato, Donati, Gigliotti, Grillo, Lanzi, Miccicchè).

La proposta B) ha riportato 9 voti (cons. Benedetti, Cascini, Celentano, Chinaglia, Dal Moro, Di Matteo, Pepe, Suriano, Zaccaro)

Astenuti: cons. Marra, Curzio Salvi.         

Abbiamo sostenuto la proposta B) in favore del dott. D’ALESSIO in quanto, a nostro avviso, nettamente prevalente sul piano degli indicatori attitudinali.

Invero, l’articolo 20 del TU sulla dirigenza giudiziaria individua, quali indicatori attitudinali specifici per gli uffici direttivi di secondo grado:

  1. le esperienze in secondo grado;
  2. le esperienze nella legittimità;
  3. le esperienze di direzione di uffici di primo grado;
  4. le esperienze di coordinamento investigativo

Inoltre, l’art. 32 del TU attribuisce speciale rilievo per questo tipo di uffici (Uffici requirenti di secondo grado in zone caratterizzate da rilevante presenza di criminalità organizzata) alle esperienze investigative per i reati di criminalità organizzata.

Nel profilo professionale del dott. D’Alessio erano presenti, con risultati sempre altamente positivi, tre dei quattro indicatori richiamati dall’art. 20:

  1. l’esperienza di secondo grado, avendo svolto attività di secondo grado in applicazione per un periodo complessivamente superiore ai tre anni;
  2. l’esperienza direttiva in primo grado avendo svolto per quasi 8 anni le funzioni di Procuratore della Repubblica di Locri, ufficio, peraltro, situato in un territorio limitrofo a quello dell’ufficio a concorso e con caratteristiche socio-criminali molto simili;
  3. le esperienze di coordinamento investigativo, avendo partecipato a numerose riunioni di coordinamento in ambito DNA;

Inoltre, con riferimento al criterio di cui all’art. 32, il dott. D’Alessio aveva una rilevantissima e prolungata (circa 17 anni) esperienza di indagini in materia di criminalità organizzata quale componente della DDA di Salerno.

Di contro il dott. LUCANTONIO poteva vantare solo l’indicatore relativo alle esperienze di secondo grado, avendo svolto per quasi sette anni le funzioni di sostituto presso la Procura generale di Napoli e, probabilmente, anche se non indicate in autorelazione, le esperienze di coordinamento investigativo, avendo fatto parte della DDA di Napoli per circa sette anni, esperienza rilevante anche ai fini di cui all’art. 32.

A ciò si aggiunga che il dott. D’ALESSIO ha una maggiore anzianità nel ruolo, rispetto al dott. LUCANTONIO, di oltre 5 anni.

Secondo la costante giurisprudenza del giudice amministrativo la prevalenza di un candidato sul piano degli indicatori attitudinali specifici, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, può essere sovvertita solo in presenza di elementi di criticità a carico dell’uno ovvero di elementi di eccezionalità in favore dell’altro.

Nulla di tutto ciò era presente nella proposta in favore del dott. LUCANTONIO (nella quale era particolarmente valorizzata l’esperienza come semidirettivo in primo grado, che ha valore di indicatore generico e non specifico) né è emerso dal dibattito, nel corso del quale i sostenitori della proposta A) si sono limitati a richiamare la discrezionalità del CSM nella individuazione del candidato da preferire, anche in base alla propria visione.

Nel dibattito abbiamo sottolineato quanto fosse pericolosa, per la tenuta dell’autogoverno e per la sua credibilità, la  rivendicazione di una discrezionalità libera da vincoli, e sottolineato come proprio in funzione di autovincolo della discrezionalità sia riconosciuta la funzione c.d. paranormativa che il Consiglio esprime attraverso le circolari; ed ancora come distaccarsi da questa discrezionalità vincolata sia estremamente delicato e rischioso per la tenuta del governo autonomo e possa esporre gravemente l’autorevolezza e la credibilità del Consiglio, come abbiamo purtroppo potuto toccare con mano, anche negli ultimi tempi.

Senza pretendere di rivendicare alcuna superiorità morale, ma, al contrario, con la  dichiarata esigenza di non  recedere da una condotta sempre vigile e fortemente autocritica, abbiamo invitato tutti a riflettere su quanto sia illusoria e pericolosa l’idea di risolvere i problemi di funzionamento della giustizia attraverso la ricerca di nominare i migliori al di fuori di regole predeterminate alla dirigenza degli uffici, e quanto il persistere nel dare centralità al tema delle nomine svilisca la complessità del ruolo istituzionale del Consiglio, e rischi  di mettere in crisi la sua funzione di garanzia della autonomia e della indipendenza dei singoli magistrati.

 

d) quanto al Procuratore generale presso la Corte di Appello di Reggio Calabria le proposte formulate in commissione sono state:
Proposta A) rel. cons. Miccicchè, in favore del dott. Gerardo DOMINIJANNI (votanti cons. (votanti i consiglieri Miccichè, Lanzi, Donati – astenuto il consigliere Ciambellini).
Proposta B) rel. cons. Cascini, in favore del dott. Emanuele CRESCENTI (votanti cons.Cascini e Marra)

La proposta A) in favore del dott. DOMINIJANNI è prevalsa con 13 voti (cons. Basile, Balduini Braggion, Cavanna, Cerabona, Ciambellini, D’amato, Donati, Di Matteo, Gigliotti, Grillo, Lanzi, Miccicchè;

La proposta B) ha riportato 7 voti (cons. Cascini, Chinaglia, Dal Moro, Marra, Pepe, Suriano, Zaccaro)

Astenuti: cons. Celentano

Anche in questo caso, forse ancor di più, riteniamo che la scelta della maggioranza del Consiglio non sia stata conforme alle disposizioni del TU sulla dirigenza.

Con riferimento agli indicatori specifici, di cui abbiamo detto sopra, il candidato nominato non aveva nessuno degli indicatori richiamati dall’art. 20, mentre il dott. CRESCENTI poteva vantare una esperienza di direzione di un ufficio requirente di primo grado per oltre cinque anni (oltre alla reggenza per alcuni mesi della Procura di Palmi).

Entrambi i candidati avevano esperienze in indagini di criminalità organizzata, rilevanti agli effetti di cui all’art. 32, equivalenti sia sul piano qualitativo che su quello della durata. Il dott. CRESCENTI poteva vantare anche una notevole esperienza di processi di criminalità organizzata quale giudice a latere della Corte d’assise di Palmi (Ufficio compreso nel distretto della Corte d’Appello di Reggio Calabria).  Entrambi, inoltre, avevano svolto funzioni semidirettive in primo grado, rilevanti come indicatore generale, anche in questo caso sostanzialmente coincidenti sul piano qualitativo e della durata. Quanto alla anzianità di ruolo, il dott. DOMINIJANNI è più anziano di appena un anno.

Anche in questo caso, dunque, a nostro avviso, si è voluto sovvertire quanto previsto dal TU della dirigenza e affermato dalla giurisprudenza amministrativa, assegnando una prevalenza agli indicatori generali presenti nel profilo di un candidato (presenti, peraltro, in maniera almeno equivalente nel profilo dell’altro candidato), sull’indicatore specifico in possesso del candidato risultato soccombente.

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Con questo Diario, riprendiamo la nostra comunicazione sistematica sui lavori del Consiglio che oltre ad avere una finalità informativa, intende anche a suscitare dibattito sui temi ordinamentali e di gestione del governo autonomo che le diverse pratiche coinvolgono. Approfittiamo di questa occasione per informare tutti che siamo disponibili a tornare nei diversi uffici, per un confronto finalmente “in presenza” sull’attività del Consiglio e sui temi che interessano il funzionamento della giustizia. Intanto speriamo di incontrarci numerosi a Cagliari.

 

Vi racconteremo …

Alessandra, Ciccio, Elisabetta, Giuseppe, Mario