FEBBRAIO
19

Diario dal Consiglio del 19 febbraio 2021

Ebru Timtik e Aytaç Ünsal

“Non ho mai lasciato indietro le persone più vulnerabili. Ho vissuto i momenti più felici della vita mentre difendevo i più deboli nei tribunali. Mentre difendevo la vita e le persone, ho conosciuto la vita e le persone.”

Aytaç Ünsal

Ebru, avvocato, è morta il 27 agosto 2020 in stato di detenzione dopo 238 giorni di sciopero della fame; la sua morte ha impedito quella di Aytaç, avvocato anche lui, liberato il 3 settembre 2020 dalla Corte di Cassazione turca dopo 213 di uno sciopero della fame che solo poche ore prima sembrava destinato ad arrivare alle estreme conseguenze.

Nel corso del Plenum di mercoledì 17 febbraio abbiamo approvato una proposta di adesione alle posizioni da ultimo manifestate dal Comitato Esecutivo dell’ENCJ nello “Statement of the ENCJ Executive Board on the situation of the Judiciary in Turkey” datato 8.12.2020.

Dedichiamo il Diario, ancora una volta, alla lotta pacifica per i diritti che stanno conducendo con prezzi altissimi coloro che denunciano la sistematica persecuzione da parte del regime turco nei confronti di avvocati, giornalisti, accademici, magistrati, parlamentari, insegnanti e di tutte le forme di opposizione.

 

Il Plenum

1. Pratica pendente in Prima Commissione relativa alle conversazioni (“chat”) del dott. Palamara trasmesse dalla Procura di Perugia

Alcuni consiglieri (Braggion, Celentano, Ciambellini, D’Amato, Grillo, Miccicchè) hanno presentato, per il tramite del Comitato di Presidenza, una proposta al Plenum di “assegnare alla Prima Commissione il compito di formulare i propri indirizzi” sulla pratica relativa alle chat del dott. Palamara, e di riferirne poi in Plenum.

La pratica presentava notevoli aspetti di complessità, sia perché le norme regolamentari che consentirebbero al Plenum, su iniziativa di alcuni consiglieri, di dettare linee di indirizzo alle commissioni, non sembrano potersi applicare a tale tipo di procedimenti, sia, e soprattutto, per la delicatezza del tema.

Stabilire in via preventiva dei criteri per la trattazione di una pratica, appare, infatti, prima facie, cosa buona e giusta, in quanto significa darsi delle regole. Ma quando le regole ci sono, e sono stabilite da leggi e circolari (e dalla loro costante prassi applicativa), com’è nella specie, voler “formulare indirizzi” in via preventiva, ovvero regole ulteriori e diverse, può essere pericoloso, perché rischia di introdurre – solo per questa pratica – criteri astratti di rilevanza o irrilevanza di condotte che – come avviene in tutti gli altri casi – non possono che essere valutate in concreto e caso per caso.

Il lavoro della Commissione, dunque, già si avvale di indirizzi: quelli che offrono legge e circolare, sia quanto alla procedura che quanto al merito, come è stato chiarito nella relazione della Presidente della Commissione

All’inizio della seduta, infatti, Elisabetta Chinaglia, Presidente della Prima Commissione, ha svolto una approfondita relazione sulle modalità con cui la Commissione sta affrontando questo complesso lavoro, rendendo conto dell’operato svolto e dei criteri adottati.

Anzitutto è stato chiarito che la decisione “se occuparsi delle chat è già stata assunta dal Consiglio nelle sue varie articolazioni: dalla Prima Commissione nella precedente composizione, investita per prima della pratica relativa alla documentazione proveniente dall’indagine perugina; dalla stessa Commissione nell’attuale composizione; dal Plenum (che ne ha discusso in occasione della trattazione di varie e diverse partiche); dalle altre Commissioni (in particolare Terza, Quarta e Quinta). Ed infatti, le chat sono “documenti” estratti dal telefono del dott. Palamara, sottoposto a sequestro; sono atti di un procedimento penale, trasmessi al Consiglio dall’autorità giudiziaria; non sono più sottoposti a segreto – salvi i casi in cui nel materiale vi siano dati sensibili ai sensi del regolamento sulla privacy – in quanto nel procedimento penale vi è stato addirittura avviso di conclusione delle indagini.

L’esame di questo materiale (molto corposo e di complessa lettura) ci consegna la fotografia di un correntismo deteriore, che ha gravemente compromesso la credibilità della magistratura e del Consiglio Superiore.

Se vogliamo provare a recuperare la credibilità dell’Istituzione noi abbiamo il dovere di non distogliere lo sguardo e di guardare l’immagine di noi che questo specchio riflette. Per farlo dobbiamo dimostrare credibilità, trasparenza e affidabilità nella quotidiana gestione dei nostri compiti, ma dobbiamo anche affrontare quello che è successo. 

Il che impone una scrupolosa, attenta, prudente verifica in concreto delle singole condotte che dalle chat emergono, onde verificare se esse possano aver inciso sull’immagine di indipendenza ed imparzialità del magistrato, ai diversi fini in cui ciò può rilevare, all’esito di un confronto con l’interessato, e con la massima trasparenza.

In particolare:

  1. se vi è una situazione assimilabile a quella dell’art. 2 Rd.lgs 31 maggio 1946 n. 511 occorrerà attivare la relativa procedura;
  2. se vi è una situazione che incide sul buon esercizio della funzione direttiva o semidirettiva occorrerà tenerne conto in sede di conferma;
  3. se vi è una situazione che incide sui pre-requisiti di professionalità, occorrerà tenerne conto in sede di valutazione di professionalità e/o di conferimento di incarichi.

Ciò che riteniamo essenziale è che il Consiglio dimostri di non aver ignorato questo materiale, ma di averlo letto ed esaminato, rendendo motivazione trasparente all’esterno delle scelte derivate da tale analisi.

Secondo la relazione della Presidente della Commissione, i casi rilevanti agli effetti dell’applicazione dell’art. 2 Rd.lgs 31 maggio 1946, n. 511 appaiono essere veramente pochi (e pertanto saranno rapidamente esauriti, nel senso dell’archiviazione o nel senso dell’apertura della pratica) e ciò all’esito di un lavoro preliminare tanto impegnativo quanto analitico che ha visto la Commissione procedere in maniera unitaria.

La Commissione ha iniziato ad analizzare i casi in cui la procedura era già stata avviata a giugno-luglio 2020 da parte della precedente Commissione, all’indomani dell’invio delle chat da parte della Procura di Perugia. Poiché la procedura, come sappiamo, ha un termine di 6 mesi decorrenti dalla prima relazione sul caso, la Commissione si è in prima battuta dedicata ad analizzare questi casi, per evitare decadenze.

Si tratta, per la precisione, di 17 casi:

Per organizzare le prossime attività è stato, poi, effettuato un lavoro preliminare di analisi del materiale:

Questo elenco, redatto a scopo meramente organizzativo e senza contenuto valutativo, è stato posto a disposizione anche delle altre commissioni.

Per i magistrati di questo ultimo elenco, la Commissione ha concordemente deciso di individuare in tempi brevi eventuali altre posizioni per le quali occorre valutare se vi siano estremi per ipotizzare la sussistenza di una incompatibilità ambientale e/o funzionale. Si tratta, invero, non già di centinaia di posizioni ma di poche posizioni, meno di una ventina. Per le altre, la Commissione proporrà al Plenum delle archiviazioni.

I criteri di indirizzo che la Commissione sta seguendo e seguirà per orientarsi in queste scelte sono le seguenti.

  1. Quanto al merito, il disposto dell’articolo 2 legge guarentigie e la giurisprudenza consigliare e amministrativa sul punto. Con le connotazioni di prudenza e di attenzione imposte dalla tutela del principio costituzionale di inamovibilità del magistrato e con l’effettuazione di adeguata istruttoria che verifichi, al di là del giudizio di “gravità” delle interlocuzioni, l’effetto della condotta. Ai fini del trasferimento d’ufficio, infatti, occorre verificare se nella collettività, nell’ufficio, nell’ambiente si sia verificato o meno un appannamento dell’immagine di imparzialità ed indipendenza del magistrato.
  2. Quanto alla procedura, le previsioni dettagliate e precise della circolare sul punto, pur nella consapevolezza e disponibilità a valutare eventuali modifiche della stessa, ove ritenute necessarie, sui punti sui quali si dovessero evidenziare criticità. Ne consegue che l’istruttoria non può che essere diversa a seconda dei singoli casi concreti e dei contesti in cui si collocano le interlocuzioni.
  3. Quanto ai criteri di priorità nella trattazione dei casi, il criterio non può che essere lo stesso utilizzato anche in relazione alle migliaia di pratiche che giungono in Prima Commissione da altre fonti (esposti, segnalazioni, procedimenti penali), ossia la maggiore gravità.

Oltre questo, come detto, non appare possibile ipotizzare e catalogare delle “linee di condotta” generali ed astratte, a fronte di casi tanto diversi che vanno valutati in concreto di volta in volta.

Semmai costituiscono “precedenti”, sicuramente utili, le conclusioni cui la Commissione (ma anche il Plenum) è già giunta, procedendo man mano all’analisi dei singoli casi.

Nel corso del dibattito sono state approfondite proprio due questioni che in Commissione, prima, ed in precedenti discussioni plenarie, poi, hanno registrato diverse sensibilità ed opinioni:

  1. Quale debba essere il contenuto della motivazione di archiviazione. La circolare prevede sempre una succinta motivazione per le delibere di archiviazione. Il Plenum con le decisioni già assunte (ovvero approvando alcune delibere e respingendo emendamenti soppressivi di parti di motivazione) ha già fornito un “indirizzo” di cui la Commissione si potrà avvalere. Per i casi più rilevanti, quindi, crediamo si possa già ritenere che ci debba essere non necessariamente l’intero contenuto delle conversazioni, ma certamente una spiegazione, eventualmente con richiamo di alcune parti di conversazione, che dia conto dei motivi per i quali si è ritenuto necessario un approfondimento.
  2. Se si debba procedere sempre, alla preventiva audizione dei magistrati interessati nei casi in cui si proceda ad una archiviazione nella fase preliminare con indicazione di elementi negativi. Al riguardo, le norme di circolare e la prassi applicativa sono nel senso di escludere la necessità di una preventiva audizione dell’interessato. Nel corso del dibattito abbiamo manifestato disponibilità a ragionare su una possibile modifica della circolare – che preveda, in questi casi, una interlocuzione con l’interessato, quando questi non ne abbia mai avuto, in nessuna sede, la possibilità – e a tener conto di questo particolare aspetto anche in sede di applicazione pratica.

I chiarimenti forniti da Elisabetta Chinaglia nella sua relazione hanno consentito una discussione serena e molto proficua, al punto che alcuni dei firmatari della proposta (Miccichè e Braggion) hanno dichiarato che la relazione della Presidente Chinaglia e il dibattito che ne era seguito avevano chiarito ogni dubbio in merito alla procedura seguita dalla Commissione, annunciando il loro voto di astensione sulla proposta.

Riteniamo che questo dibattito sia stato molto utile, in quanto ha consentito di chiarire, nella piena trasparenza di una discussione pubblica, i diversi orientamenti e le diverse sensibilità su questa delicata questione e di offrire un quadro completo delle attività finora svolte dal Consiglio.

All’esito. la proposta di “assegnare alla Prima Commissione il compito di formulare i propri indirizziè stata respinta con 14 voti contrari (consiglieri Ardita, Cascini, Cavanna, Cerabona, Chinaglia, Dal Moro, Di Matteo, Marra, Pepe, Suriano, Zaccaro, Lanzi, Basile, Gigliotti), 4 voti favorevoli (consiglieri Celentano, Ciambellini, Grillo, D’Amato ) e 6 astenuti (consiglieri Braggion, Miccicchè, Donati Benedetti Curzio e Salvi).

Allo scopo di fornire una rappresentazione completa ed organica sulla natura dell’istituto previsto dall’art. 2 del Rd.lgs 31 maggio 1946, n. 511, sui principi che lo governano, sulla circolare che lo disciplina, sulla giurisprudenza in materia, abbiamo predisposto un autonomo documento di approfondimento al quale facciamo rinvio.

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2. Modifica dell’art. 28 del Regolamento di amministrazione e contabilità

Si tratta della norma che consente al Consiglio di avvalersi della collaborazione di magistrati (o anche di persone estranee all’ordinamento giudiziario) per lo svolgimento di incarichi determinati.

La novella riguarda solo gli incarichi richiesti per le esigenze connesse alle attività di commissione (si pensi ai gruppi di lavoro di cui si avvale la Settima Commissione per la ricognizione e la diffusione di buone prassi, o ai magistrati che sostengono l’attività di redazione delle proposte della Quinta Commissione, che con soli tre magistrati segretari, impegnati tutti anche in altre commissioni, non potrebbero far fronte ad un impegno redazionale in tempi congrui) ed è frutto di un lavoro avviato già dal primo anno della consiliatura, diretto a rendere sempre più trasparente e funzionale ogni decisione del Consiglio.

In precedenza, infatti, nessuna disciplina era prevista a proposito delle modalità di individuazione di questi collaboratori “esterni”, né erano previsti requisiti minimi o cause escludenti, né limiti temporali per lo svolgimento degli incarichi, che, quindi, potevano essere conferiti in ragione di una mera chiamata “fiduciaria”. Benché nelle commissioni Settima e Quinta già fosse stata introdotta stabilmente – almeno dal 2019 – la prassi di ricorrere all’interpello per la selezione dei collaboratori.

Il Consiglio ha, quindi, ritenuto di costituire un elenco generale di magistrati idonei a svolgere incarichi di collaborazione, selezionati attraverso interpello (riservato a coloro che hanno raggiunto l’anzianità di servizio corrispondente almeno alla seconda valutazione di professionalità) da pubblicarsi ogni due anni entro il 30 gennaio su proposta della Terza Commissione, nel quale saranno indicati i settori di collaborazione e le eventuali attitudini specifiche richieste per lo svolgimento degli incarichi. Ciascun magistrato che si sarà dichiarato disponibile, potrà sulla base delle sue attitudini, essere dichiarato idoneo per lo svolgimento di incarichi di collaborazione anche in più settori. Le commissioni poi, di volta in volta, procederanno all’individuazione, entro detto elenco, dei magistrati più adatti a svolgere compiti specifici e a trasmettere l’indicazione al Comitato di Presidenza che proporrà al Plenum il conferimento del relativo incarico, che potrà avere durata massima di sei mesi, prorogabile al massimo 4 volte. In ogni caso, per consentire un’effettiva possibilità di rotazione nell’assunzione di questi incarichi, essi non potranno superare la durata complessiva di due anni – anche se conferiti in modo non continuativo – nell’arco temporale di un decennio.

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 3. Autorizzazione al collocamento fuori ruolo di un magistrato

Su questa pratica possiamo fornire indicazioni solo sulle questioni di carattere generale ad essa sottese, in quanto su proposta della Terza Commissione il Plenum ne ha disposto la segretazione. Ovviamente, nulla possiamo dire in merito alle ragioni della segretazione, se non che noi le abbiamo ritenute insussistenti in base alle norme del regolamento interno (la proposta di segretazione è stata approvata con 15 voti favorevoli e 7 contrari).

Nel merito possiamo riferire esclusivamente di una questione di carattere tecnico che è stata oggetto di discussione: quella dell’applicabilità al caso di specie del divieto di autorizzazione ad incarico fuori ruolo prima del decorso del termine di tre anni da precedente incarico fuori ruolo. La disposizione di circolare che stabilisce tale divieto prevede anche alcune eccezioni, tra le quali quella di chi sia chiamato a svolgere funzioni al vertice di autorità indipendenti. Il tema controverso era se dovesse ritenersi come vertice dell’autorità il solo Presidente o anche i componenti del collegio. Secondo noi la norma, in quanto eccezione rispetto ad una regola, andava interpretata in maniera rigorosa, limitando la possibilità di deroga al solo incarico di Presidente. Ciò anche in considerazione dei particolari compiti assegnati, in proprio e quale organo monocratico, al Presidente di tale autorità.

All’esito del dibattito, la proposta di autorizzare il collocamento fuori ruolo del collega per lo svolgimento dell’incarico in questione è stata approvata con 10 voti favorevoli, 9 voti contrari e 3 astenuti.

Vi racconteremo … buon lavoro e buona settimana

Alessandra, Ciccio, Elisabetta, Giuseppe, Mario.