NOVEMBRE
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Diario dal Consiglio del 18 novembre 2022

Cos’è “madre”?
due madri un figlio e le regole che non ci sono

Una sentenza del Tribunale di Arezzo affronta il tema complesso della maternità a fronte della nuova realtà che vede diventare genitori di un figlio persone che non possono generarlo, o non possono generarlo con la persona che amano.

Al Tribunale si erano rivolte due donne – unite civilmente – chiedendo che i due gemelli nati con fecondazione di un ovulo di una delle due donne impiantato nell’utero dell’altra, potessero essere registrati all’anagrafe con i cognomi di entrambe: non solo con quello della donna che li ha partoriti, ma anche con quello della “madre intenzionale”. Il Tribunale, pur riconoscendo il concreto rapporto genitoriale di entrambe le ricorrenti “non solo intenzionale ma affettivo e biologico” ha respinto la domanda in applicazione della legge sulla fecondazione assistita (n. 40 del 2004) che ritiene ciò possibile per coppie di sesso diverso.  

Qualche mese fa il Tribunale di Roma, aveva invece ritenuto di accogliere analoga richiesta riconoscendo il diritto di due donne a comparire entrambe nei documenti del figlio con la dicitura “genitore”, anziché “padre” e “madre”.

Il legislatore, come in altri casi delicatissimi di bioetica, lascia alla giurisdizione la gestione di un tema complesso, dove domande di tutela sempre più numerose si impongono con la forza del reale che cambia.  

 

1. Quinta Commissione: le scelte del Plenum e le nostre ragioni

a) La nomina del Procuratore Generale di Ancona

Nel Plenum del 16 ottobre è stato deliberato il conferimento dell’incarico di Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Ancona. La pratica – già giunta in Plenum con tre proposte a favore della dott.ssa Musti (rel. Lanzi, cons. Dal Moro), del dott. Rossi (rel. Ciambellini), e del dott. Mistri (rel. D’amato, cons. Ardita) – era ritornata in Commissione per decisione del Plenum (cui avevamo aderito) in ragione della necessità di valutare il contenuto di conversazioni intervenute tra la dott. ssa Musti e il dott. Palamara successivamente all’annullamento della delibera plenaria che le aveva conferito  l’incarico  di Procuratore di Modena. Dopo l’esame di tali conversazioni e dell’audizione dell’interessata, la cons. Dal Moro aveva ritenuto di non poter più sostenere la proposta del relatore Lanzi.       

La Commissione aveva, comunque, formulato le medesime tre proposte, che vedevano, quindi, aggiungersi all’astensione originaria del consigliere Gigliotti quella della cons. Dal Moro, la quale riteneva opportuno attendere il confronto plenario per poter valutare le altre due proposte formulate. Nelle more della decisione plenaria, la dott.ssa Musti ha ritenuto di revocare la propria domanda, rappresentando l’interesse dell’ufficio di provenienza stante il proprio coinvolgimento, nel frattempo, nella gestione di processi di straordinaria complessità.

Al Plenum dunque sono giunte due proposte:
Proposta A) in favore del dott. Roberto ROSSI (cons. Ciambellini), 
Proposta B) in favore del dott. Corrado MISTRI (cons. D’amato, Ardita).
Astenuti cons. Gigliotti, Dal Moro e Lanzi   

All’esito del confronto assembleare – lette attentamente le ragioni delle due proposte – abbiamo ritenuto di sostenere la proposta A) in favore del dott. Rossi, già Procuratore della Repubblica di Arezzo, con un lungo percorso ed una comprovata esperienza nelle funzioni requirenti (come ampiamente illustrato nella motivazione della proposta), tenuto conto:

  1. del fatto che la delibera di non conferma all’esito del primo quadriennio (delibera del 24.10.2019 cui avevamo aderito) era stata annullata dal Giudice Amministrativo e che, in considerazione delle ragioni di annullamento in sede di riedizione del potere il Plenum aveva poi provveduto, con delibera del 9.6.2021, alla sua conferma nelle funzioni direttive con decorrenza dal 18.7.2018;
  2. che l’altro candidato, il dott. Mistri, era nettamente soccombente, a nostro parere, sotto il profilo comparativo in relazione agli indicatori specifici previsti per l’Ufficio a concorso, in quanto il dottor Rossi ha svolto funzioni requirenti per tutta la carriera e funzioni direttive (di fatto, in reggenza, e di diritto) nel settore requirente per 9 anni, esperienza certamente più pregnante di quella vantata dal dott. Mistri, che  ha svolto funzioni requirenti solo in un periodo molto breve e assai risalente (tra il 1988 e il 1995), svolgendo poi quasi esclusivamente funzioni giudicanti civili e avendo svolto 4 anni di funzioni di legittimità presso la Procura generale della Cassazione nel settore civile.

All’esito è prevalsa la proposta A) con 11 voti (cons. Benedetti, Cascini, Celentano, Cerabona, Chinaglia, Ciambellini, Dal Moro, Donati, Grillo, Pepe e Suriano); la proposta B) ha riportato 9 voti (cons. Ardita, Balduini, Basile, Braggion, Cavanna, D’Amato, Marra, Miccicchè, Proc. Gen. Salvato)
Astenuti. cons. Di Matteo, Gigliotti, Lanzi, Pres. Curzio.

b) La nomina del Procuratore aggiunto di Salerno

Nel medesimo Plenum è stato deliberato anche il conferimento dell’incarico di Procuratore Aggiunto presso la Procura della Repubblica di Salerno.

La Commissione aveva formulato tre proposte.
Proposta A) in favore del dott. Rocco ALFANO (cons. Dal Moro, relatore Gigliotti),
Proposta B) in favore del dott.ssa Gianfederica DITO (cons. D’Amato relatore),
Proposta C) in favore del dott. Paolo ITRI (cons. Ardita, relatore).
Astenuti cons. Ciambellini e Lanzi.

Noi abbiamo sostenuto la proposta A) di cui la cons. Dal Moro era relatrice in quanto,

a nostro avviso, il dott. Alfano vantava un ottimo profilo di merito – illustrato con ampiezza di riferimenti nei rapporti informativi e nel giudizio attitudinale specifico – e risultava anche sotto il profilo degli indicatori specifici prevalere per attitudine rispetto all’incarico da conferire sugli altri aspiranti, in quanto:

  1. ha svolto funzioni penali requirenti, per oltre 21 anni e mezzo rispetto alla vacanza, trattato le più diverse materie del diritto penale sostanziale compresi i reati di competenza della D.D.A. e in materia di terrorismo nazionale e internazionale (esperienza del tutto assente quest’ultima nel percorso della dott.ssa Dito che, peraltro, ha esercitato funzioni penali requirenti per un periodo ben inferiore);
  2. quanto alle pregresse esperienze direttive e semidirettive in settori analoghi a quelli dell’ufficio da conferire, ha svolto le funzioni semidirettive di Procuratore aggiunto (con risultati estremamente positivi per capacità ed impegno) per due anni e sei mesi, coordinando diversi gruppi di lavoro composti da numerosi sostituti, in ragione di nomina al medesimo incarico oggetto di discussione poi annullata dal G.A., esperienza che, pur privata del “titolo” in ragione della pronuncia del giudice amministrativo, può senz’altro essere valorizzata in ossequio alla legge primaria (come sempre avviene) e risultava ben più significativa e pregnante degli incarichi di collaborazione svolti dalla dott.ssa Dito e dell’esperienza direttiva “di fatto” vantata dal dott. Itri quale reggente f.f. per circa 9 mesi della Procura di Vallo della Lucania, anche in considerazione della minima dimensione della stessa.

Né tale profilo di merito ed attitudinale poteva risultare intaccato da un precedente disciplinare conclusosi su richiesta della PG  già in fase pre dibattimantale con ordinanza di non doversi procedere per insussistenza dell’illecito addebitato, consistente nell’avere trascurato di trasmettere tempestivamente (in ragione di negligenza ritenuta  scusabile in relazione al grave  carico di lavoro, e perciò escludente un elemento costitutivo dell’illecito)  per competenza a Forlì un fascicolo ereditato insieme ad altri 150  da altro collega trasferitosi, ed iscritto per art. 373 c.p. (reato non compreso tra le priorità individuate dall’ufficio), sì da determinarne l’archiviazione per prescrizione. 

All’esito della discussione dopo una prima votazione hanno riportato un maggior numero di voti e sono, quindi, andate al ballottaggio le proposte A) (Alfano) e C) (Itri), all’esito del quale è prevalsa la proposta A) con 14 voti (cons.  Cascini, Celentano, Chinaglia, Ciambellini, Dal Moro, Gigliotti, Grillo, Marra, Pepe, Suriano, Braggion, D’amato, Miccicchè) sulla proposta C) che ha riportato 8 voti (cons. Ardita, Basile, Benedetti, Cavanna, Cerabona, Di Matteo, Donati e Lanzi)-

Astenuti: cons. Balduini e PG Salvato.

c) La nomina del procuratore aggiunto di Caltanissetta

Ancora nello stesso Plenum è stata discussa e votata la pratica relativa alla nomina del Procuratore Aggiunto presso la procura della Repubblica di Caltanissetta.

In questo caso l’iniziale esito di Commissione – che vedeva contrapposte la proposta formulata in favore del dott. Nicolò MARINO (rel. Ardita) e quella in favore del dott. Antonino FANARA (rel. Dal Moro) – è stato modificato dopo la definizione della pratica relativa alla nomina di quattro componenti della D.N.A.A., che ha visto il tramutamento, tra gli altri, del dott. Fanara a quell’ufficio con conseguente decadenza della domanda dal medesimo proposta per il posto semidirettivo in questione. Infatti, una volta che la pratica è tornata in trattazione per consentire alla cons. Dal Moro (che, come detto aveva formulato proposta alternativa in favore del dott. Fanara) di rideterminare il proprio orientamento, quest’ultima ha ritenuto di proporre il dott. Pasquale PACIFICO. Sicchè al Plenum del 16 novembre si fronteggiavano due proposte:
Proposta A) in favore del dott. Nicolò MARINO (cons. Lanzi, rel., Ardita, D'Amato,
Proposta B) in favore del dott. Pasquale PACIFICO (cons. Dal Moro).
Astenuti i consiglieri Ciambellini e Gigliotti).

Noi abbiamo sostenuto la proposta in favore del dott. Pacifico, innanzi tutto per il suo percorso di merito ed attitudinale di grande spessore (per i cui particolari rinviamo alla motivazione della proposta), sempre articolatosi nelle funzioni requirenti (prima a Catania e poi a Caltanissetta) ed in particolare nella materia di competenza della DDA, articolazione degli uffici di Procura presso la  quale ha prestato servizio complessivamente per 14 anni (acquisendo una diffusa conoscenza delle dinamiche criminali della mafia siciliana – catanese e siracusana, ma anche palermitana e nissena – e delle tecniche di gestione dei collaboratori di giustizia), da ultimo quale componente del Gruppo Stragi presso l’Ufficio in discorso; inoltre nella comparazione con l’altro candidato risultava assolutamente dirimente, a nostro parere, il fatto che i precedenti disciplinari che lo avevano riguardato – conclusi tutti con piena assoluzione – non erano in alcun modo ostativi al conferimento dell’incarico in questione, a differenza del precedente disciplinare del dott. Marino, il cui esito negativo (condanna alla censura) aveva anche determinato una parte minoritaria del CG di Roma a dissentire dall’esprimere un giudizio attitudinale specifico positivo.

Attesa la sostanziale equivalenza sul piano dell’esperienza nelle funzioni requirenti – invero la maggior durata del percorso nelle funzioni del dott. Marino, più anziano,  è compensata dal fatto che  quest’ultimo da 9 anni svolge le funzioni di giudice – la discussione plenaria si è concentrata soprattutto sugli effetti della pregressa condanna disciplinare alla luce delle norme del T.U. della dirigenza, il quale all’art. 37, prevede non solo che “le decisioni adottate dalla Sezione Disciplinare nei confronti degli aspiranti sono comunque oggetto di valutazione”, ma pure che “le condanne disciplinari sono di regola preclusive al conferimento dell’ufficio in caso di irrogazione della sanzione della perdita dell’anzianità oppure nell’ipotesi di condanna alla censura per fatti commessi nell’ultimo decennio”.

Ed, invero, i fatti oggetto della condanna disciplinare riportata dal dott. Marino il 9.9.21 e  confermata dalle SSUU a febbraio del 2022, si collocano nel decennio (avendo riferimento alla data della vacanza del luglio 2021), poiché la condotta omissiva oggetto dell’illecito (mancata iscrizione per 8 anni  di un procedimento per 319 c.p. ritenuta frutto di negligenza inescusabile per il fatto che la decisione in ordine a iscrizione e trasmissione per competenza a Siracusa era stata specificamente concordata con i dirigenti dell’ufficio, causa efficiente dell’indebita sottrazione ad ogni accertamento penale dei soggetti indagati per tale grave reato) si è protratta sino al dicembre 2012, data del collocamento fuori ruolo del dott. Marino, allorché il medesimo venne nominato assessore della Regione Sicilia (incarico in ragione del quale, peraltro, riveste la posizione di parte offesa in un complesso e delicato procedimento penale a carico dell’ex Presidente della Regione,  Montante, in fase di trattazione dibattimentale proprio a Caltanissetta).

Pertanto, come già il Plenum aveva affermato nella delibera del 22.3.2022 per il diverso concorso in cui erano si contrapponevano le proposte a favore del dott. Marino e del dott. Fabio Scavone per l’incarico di PAT Catania,  il fatto illecito in questione per il quale l’aspirante aveva riportato condanna in sede disciplinare (e dichiarato prescritto in sede penale) ricadeva pacificamente nell’ultimo decennio, con conseguenze di regola ostative al conferimento dell’incarico, rispetto alle quali non sussistevano circostanze eccezionali idonee a superare siffatta preclusione.

Invero, nella delibera approvata del 22.3.2022 (approvata con 17 voti a favore: Consiglieri Balduini, Basile, Braggion, Cascini, Celentano, Cerabona, Chinaglia, Ciambellini, Dal Moro, D’Amato, Gigliotti, Grillo, Lanzi, Marra, Miccichè, Pepe, Suriano e 5 voti in favore del dott. Nicolò MARINO: Consiglieri Ardita, Benedetti, Cavanna, Di Matteo, Donati) con riferimento al precedente disciplinare del dott. Marino si affermava che: “se la disposizione di cui all'art. 335 c.p.p. prevede che l'iscrizione nel registro delle notizie di reato deve avvenire immediatamente, il fatto che il dott. Marino non abbia provveduto non solo immediatamente ma neanche successivamente, pur nella titolarità del fascicolo sino al dicembre 2012, ad effettuare tale iscrizione rende ancora più grave la sua (reiterata) condotta. Il che porta a ritenere che viene in considerazione un fatto posto in essere sino al dicembre 2012 e quindi nel decennio anteriormente alla vacanza (del 31.10.2020), per il quale è stato condannato alla censura, preclusivo del conferimento dell'incarico ai sensi dell'art. 37 comma 2, TU. Precisato che la disposizione in esame prevede la preclusione "di regola", conseguentemente è da ritenere consentito il conferimento dell'incarico solo in presenza di ragioni di carattere eccezionali che nel caso di specie non paiono ravvisarsi in considerazione da un lato proprio della rilevanza della condotta che ha determinato l'archiviazione per prescrizione per un reato di significativa gravità (corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio) e dall'altro lato della presenza di candidati con un profilo professionale consolidato nelle funzioni da conferire e esente da criticità.

Nella proposta a favore del dott. Marino, si legge, invece, – in netto contrasto con la richiamata precedente delibera plenaria – che il fatto si colloca nel 2009 (quando la condotta omissiva ha avuto inizio), dunque oltre il termine decennale, e che comunque non è di gravità tale da precludere il conferimento dell’incarico. 

Un caso evidente di valutazione antitetica dello stesso fatto in due delibere diverse che inficia gravemente la legittimità della decisione.

All’esito della discussione la proposta A) è prevalsa con 13 voti (cons Ardita, Balduini, Basile, Benedetti, Braggion, Cavanna, Cerabona D’Amato, Di Matteo, Donati, Gigliotti, Miccicchè, Lanzi); la proposta B) ha riportato 9 voti (cons. Cascini Chinaglia, Ciambellini, Dal Moro, Grillo, Marra,  Pepe,  Suriano, Zaccaro).
Astenuti: cons. Celentano e PG Salvato).

2. Ottava Commissione: La conferma dei giudici onorari: tra esigenze di rinnovo e di stabilità delle risorse funzionali al pluralismo dell’approccio cognitivo in materie complesse

Nel corso del Plenum sono state approvate alcune delle proposte di conferma dei GGOO presso gli Uffici Minorili e di Sorveglianza. Per altre proposte, invece, è stato deciso il ritorno in Commissione, su iniziativa della Commissione stessa che ha ritenuto necessario per alcuni Uffici un supplemento di istruttoria sulla sussistenza dei presupposti per il rinnovo oltre il terzo triennio di alcuni GGOO indicati dagli Uffici per la conferma: la circolare, infatti, consente di  derogare alla regola del limite del terzo triennio (volto a favorire il ricambio del contributo delle diverse  professionalità che concorrono necessariamente al pluralismo dell’approccio cognitivo e decisionale in materie molto specializzate) solo in presenza di circostanze eccezionali, che sono legate alla specificità dell’apporto di quei componenti onorari il cui incarico  non potrebbe essere rinnovato, ma che non sempre i dirigenti degli Uffici hanno inquadrato correttamente nelle loro proposte.

Si è trattato di una decisione che ha inteso valorizzare le esigenze degli Uffici in cui il mancato rinnovo di una parte della componente onoraria potrebbe compromettere la funzionalità degli stessi, per il venir meno di risorse non sostituibili. La Commissione dovrà comunque provvedere ad approfondire i presupposti di eccezionalità predetti – alla luce dei chiarimenti che gli Uffici forniranno – in tempi strettissimi, onde consentire che le pratiche possano essere definite nel termine del 31.12.2022.

 

Vi racconteremo …

Alessandra, Ciccio, Elisabetta, Giuseppe, Mario