NOVEMBRE
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Diario dal Consiglio del 18 novembre 2021

In Europa sono stati costruiti già 1000 km tra barriere, muri e recinzioni antimigranti. Al confine tra Polonia e Bielorussia muore un bambino di un anno

“L’Unione Europea non deve cedere mai alla tentazione di restringere la nostra azione nell’ambito di recinti”. Deve “continuare sempre nella ricerca di nuove prospettive, di nuovi spazi, di nuovi orizzonti che ci facciano avanzare nel segno dell’integrazione, dell’inclusione e quindi di un progresso autentico”.

“Abbiamo bisogno di investire nel nostro futuro. E possiamo farlo, solo se lo faremo assieme, oltre NextGen, oltre il 2030”.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella,
Malaga 17 novembre 2021

 

* * *

Plenum

1. La nomina dei magistrati addetti all’Ufficio del Massimario e del ruolo della Corte di Cassazione: il metodo e i criteri seguiti nella selezione degli aspiranti

Nel corso del Plenum di mercoledì è stata approvata la proposta per la copertura di nove posti dell’ufficio del Massimario e del ruolo della Corte di Cassazione.

Si tratta di una pratica delicata perché in passato le nomine al Massimario hanno spesso creato polemiche e sospetti di lottizzazione.

Serve premettere che – in generale – l’attività giudiziaria svolta può rivelare capacità diverse ed eterogenee, non tutte ugualmente rilevanti agli stessi fini; ad esempio, una notevole capacità organizzativa o una spiccata attitudine a padroneggiare questioni di fatto, sicuramente fondamentali per altri ruoli giudiziari, sono meno rilevanti per l’assegnazione all’Ufficio per il Massimario ove viene previlegiata, secondo il dato letterale della circolare, una spiccata inclinazione allo studio e alla ricerca.

A tale fine, nella proposta sono stati esaminati e comparati anzitutto i titoli professionali desumibili dal concreto svolgimento delle funzioni giurisdizionali, ossia i provvedimenti offerti in valutazione dai 64 candidati (al netto di quelli che – nelle more – sono stati trasferiti altrove, hanno revocato la domanda o le cui domande sono state dichiarate inammissibili).

I provvedimenti che – pur evidenziando un notevole impegno ricostruttivo anche in ordine a questioni di fatto particolarmente complesse – non hanno affrontato questioni giuridiche di rilievo ovvero si sono limitati a richiamare o ricostruire in modo “compilativo” la giurisprudenza di legittimità o di merito corrente sono stati ritenuti, ai fini della verifica della suddetta inclinazione, meno rilevanti degli atti che, oltre a contenere una completa ricostruzione dei fatti, affrontano questioni di diritto complesse o anche caratterizzate da elementi di novità, fondamentali per la decisione del caso concreto, fornendo talora soluzioni innovative. In effetti, fra i candidati proposti spiccano coloro i quali hanno prodotto provvedimenti giurisdizionali in cui hanno affrontato temi giuridici nuovi o hanno offerto soluzioni nuove, anche sollevando questioni di legittimità costituzionale o di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.

Lo stesso ragionamento è stato svolto per la valutazione delle pubblicazioni: minor rilievo è stato attribuito a quelle di carattere essenzialmente compilativo o ricognitivo, mentre, tra le pubblicazioni apprezzabili sotto il profilo scientifico, è stato riconosciuto valore pregnante alle opere monografiche, nonché alla partecipazione a collane, soprattutto ove pubblicate da case editrici di primaria importanza e di sicura affidabilità.

È importante evidenziare che la terza Commissione, dopo avere stabilito i suddetti criteri per la valutazione di provvedimenti e pubblicazioni, ha esaminato tutti i profili dei candidati ed a ciascuno ha attribuito un punteggio per attitudine; solo dopo, sommando i punteggi “fissi” per anzianità e merito, ha stilato la graduatoria in virtù della quale sono stati individuati i nomi dei proposti.

La procedura di selezione è stato anche un primo banco di prova per la nuova circolare adottata nel settembre 2020, sui cui si tornerà all’esito della discussione in Plenum delle proposte per la Procura Generale e la Corte di Cassazione, prevista per le prossime settimane.

Nel corso della campagna elettorale ci eravamo impegnati a valorizzare la concreta esperienza nella giurisdizione ed in tale senso è stata riformata la circolare sull’accesso al Massimario ed alle funzioni di legittimità.

Nella proposta approvata mercoledì ci pare che tale impegno sia stato mantenuto, come dimostra la lunga esperienza “sul campo” di chi è stato proposto (si tratta di colleghi che hanno tutti almeno la quarta valutazione di professionalità) e l’assenza di “ipervalutazioni” di attività estranee alla giurisdizione.

2. Il rilievo del materiale relativo alle conversazioni con Luca Palamara in alcune pratiche di Quinta Commissione giunte all’attenzione del Plenum

a) la nomina del Procuratore di Forlì in sede di riedizione del potere dopo l’annullamento della nomina della dott.ssa Cameli

Il precedente Consiglio aveva nominato la dott.ssa Cameli Procuratore di Forlì.

Il giudice amministrativo, su ricorso di uno dei candidati esclusi, ha annullato la delibera per difetto di motivazione, essendo mancata la valutazione puntuale dei titoli del ricorrente ed una precisa ed esaustiva comparazione delle posizioni dei due candidati.

In sede di riedizione del potere la Quinta Commissione ha acquisito, in fase istruttoria, dati informativi fino a quel momento non conosciuti e che presentavano rilievo proprio nella prospettiva della valutazione comparativa da effettuare ai fini del conferimento dell’incarico direttivo: ovvero una serie di conversazioni tra la dott.ssa Cameli e Luca Palamara (all’epoca al CSM e componente della V Commissione), ma anche con altri interlocutori (Massimo Forciniti, anch’egli componente del CSM, e Paolo Auriemma, Procuratore a Viterbo), comprese nella documentazione inviata dalla Procura di Perugia.

Da tali conversazioni (per il dettaglio delle quali rimandiamo alla lettura della delibera) si evince chiaramente che il voto espresso in favore della dott.ssa Cameli non era fondato sulla prevalenza attitudinale della concorrente, ma dettato – anche solo in parte – da logiche di conoscenze, scambio di voti (voti in favore della Cameli in cambio di quelli che ella avrebbe garantito al gruppo di appartenenza) e appoggi per le imminenti elezioni consiliari (del luglio 2018).

Il giudicato amministrativo formatosi a seguito dell’annullamento della delibera consiliare avrebbe dovuto portare ad una rinnovazione del giudizio comparativo limitata al solo candidato ricorrente (il dott. Pacifici). La lettura della delibera annullata, però, rendeva evidente che il vizio di omessa motivazione nella comparazione con gli altri aspiranti, rilevato dal giudice amministrativo, era comune a tutti i concorrenti. La messaggistica rinvenuta nel telefono del dott. Palamara, inoltre, faceva emergere un vizio della volontà che forniva una chiave di lettura di quella carenza motivazionale, in quanto la prevalenza del profilo professionale della dott.ssa Cameli era stata affermata sulla base di motivi del tutto estranei al merito e alle attitudini (le dinamiche di voto emerse dal contenuto dei messaggi) ed era stata frutto, dunque, di uno sviamento del potere (di almeno due consiglieri) rimasto sconosciuto agli altri consiglieri chiamati ad esprimersi, che in sede plenaria si sarebbero ragionevolmente orientati diversamente se avessero conosciuto le ragioni sottese alla valutazione di prevalenza in favore della dott.ssa Cameli.

Per queste ragioni noi (rel. Cascini unico votante la proposta) abbiamo ritenuto che un siffatto elemento di conoscenza nuovo e sopravvenuto, fosse idoneo a legittimare l’annullamento in autotutela della delibera anche con riferimento agli aspiranti che non avevano presentato ricorso, ai sensi degli artt. 21-octies 1 e 21-nonies 2 della L. n. 241/90, in presenza di tutti i presupposti (l’illegittimità dell’atto, la natura non vincolata del provvedimento, l’assenza di situazioni giuridiche consolidate, le ragioni di interesse pubblico e la ragionevolezza dei termini).

Al Plenum sono giunte dunque due proposte di Commissione:
proposta (A) (rel. Donati, votanti Ciambellini, Miccichè, Lanzi e Marra) in favore di una nuova nomina sempre in favore della dott.ssa Cameli (previa nuova motivazione nella comparazione effettuata esclusivamente nei confronti dell’unico ricorrente);
proposta (B) (rel. Cascini) nel senso dell’annullamento in autotutela della delibera originaria, anche nella parte relativa alla prevalenza della dott. ssa Cameli sui candidati che non avevano presentato ricorso al TAR, con nuova valutazione comparativa tra tutti i candidati originari, e proposta in favore del dott. Barberini, alla luce della complessiva valutazione degli indicatori del testo unico, sul presupposto della sua maggiore esperienza professionale nel settore (la dott.ssa Cameli ha svolto le funzioni requirenti di primo grado solo per tre anni e prima del 1989; il dott. Barberini ha sempre svolto funzioni requirenti di primo grado).

All’esito della discussione è prevalsa la proposta (A) in favore della dott.ssa Cameli con 11 voti (cons, Balduini, Basile, Braggion, Celentano, Ciambellini, D’Amato, Donati, Grillo, Lanzi, Marra e Miccichè).

La proposta (B) ha ricevuto 7 voti (Benedetti, Cascini, Chinaglia, Dal Moro, Pepe, Suriano e Zaccaro) 5 gli astenuti (Ardita, Cavanna, Di Matteo, Gigliotti e Salvi).

 

b) La conferma nelle funzioni semidirettive della dott.ssa Scaminaci (PAT Messina)

Anche in questo caso sono giunte al Plenum due proposte di Commissione:

proposta (A) per la conferma (votanti Donati, Lanzi, Miccichè e Ciambellini)

proposta (B) per la non conferma (votanti Cascini e Marra).

Lo scambio di conversazioni tra la dott.ssa Scaminaci ed il dott. Palamara (per il cui dettaglio rimandiamo alla delibera che le illustra compiutamente) era già stato oggetto di valutazione del Plenum in occasione della discussione sulla proposta, a suo tempo formulata dalla Prima Commissione, di trasferimento di ufficio per incompatibilità ambientale ex art. 2 L.G. . A seguito di ampio dibattito, la proposta di trasferimento venne respinta dal Plenum, a maggioranza, esclusivamente in ragione della assenza (rectius non dimostrata presenza) di ricadute sulla immagine di imparzialità del magistrato nel territorio, ovvero per ritenuta mancanza dei presupposti specifici della procedura di trasferimento di ufficio; ciononostante, anche nella motivazione dell’archiviazione poi deliberata, era stata fornita una valutazione assai critica del “comportamento del magistrato.

In sintesi la collega aveva:

Ebbene in questo caso si trattava di valutare la eventuale rilevanza delle medesime condotte agli effetti della conferma dopo il quadriennio di esercizio delle funzioni semidirettive, atteso che nella procedura di conferma il Consiglio non deve soltanto valutare l’organizzazione del servizio, l’utilizzazione delle risorse umane, il profilo culturale e professionale, la competenza tecnica del magistrato, ma anche – in via preliminare ed assorbente – l’indipendenza da impropri condizionamenti nonché la capacità di valorizzare le attitudini del magistrati.

Le due opposte proposte, sono state molto dibattute in Plenum: secondo la proposta in favore della conferma, il fatto che il Plenum avesse archiviato la pratica di trasferimento ex art. articolo 2 avrebbe impedito di considerare rilevanti i fatti sotto i diversi profili previsti dal TU sulla dirigenza; inoltre il fatto che non vi fosse stato esercizio di azione disciplinare da parte del Ministro e del Procuratore Generale avrebbe escluso una valutazione negativa di condotte in astratto suscettibili di rilevanza deontologica; secondo la proposta in favore della non conferma, invece, tali condotte potevano e dovevano essere valutate negativamente in quanto:

  1. gli ambiti di valutazione dell’articolo 2 e quello della conferma sono completamente diversi tra loro, per presupposti e conseguenze: l’uno teso ad incidere sull’inamovibilità del magistrato e teso a verificare la possibilità di permanenza in una determinata sede in conseguenza di profili, anche e soprattutto incolpevoli, di caduta, in quella sede e funzioni, di indipendenza e imparzialità; l’altra a verificare lo svolgimento delle funzioni direttive o semidirettive nel quadriennio decorso, sotto tutti i profili, tra i quali anche quello relativo alla “indipendenza da impropri condizionamenti, espresse nell’esercizio delle funzioni direttive o semidirettive” e quello relativo alla “capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati”.
  2. il Consiglio non si era mai espresso sulla “irrilevanza” dei fatti in concreto avvenuti nel caso di specie: anzi, nella delibera sull’incompatibilità ambientale e nel lungo dibattito che l’aveva preceduta la gran parte dei suoi componenti, compresi coloro che erano per l’archiviazione, si erano espressi nel senso della rilevanza deontologica e dell’incidenza sul prerequisito dell’indipendenza di quelle condotte;
  3. invocare l’assenza di una iniziativa disciplinare non può valere ad escluderne i presupposti e tantomeno ad impedire la valutazione negativa dell’indipendenza e dell’imparzialità della condotta agli effetti della conferma.

All’esito della discussione è prevalsa la proposta (B) per 1 solo voto

Per la non conferma hanno votato 11 consiglieri (Basile, Benedetti, Cascini, Chinaglia, Dal Moro, Di Matteo, Gigliotti, Marra, Pepe, Suriano e Zaccaro)

Per la conferma hanno votato 10 consiglieri (Balduini, Braggion, Celentano, Cerabona, Ciambellini, D’Amato, Donati, Grillo, Lanzi e Miccichè).

Assenti Ardita, Cavanna, Curzio, Salvi.

 

Il tema, comune ad entrambe le delibere, è quello della possibile rilevanza, ai fini delle decisioni di competenza del Consiglio, delle condotte emergenti dalle comunicazioni intercorse con il dott. Palamara.

La domanda di fondo è se, e in che modo, il Consiglio, nel giudizio sulla professionalità dei magistrati che in vari ambiti e sotto vari aspetti è chiamato a compiere, possa valutare quel materiale, contribuendo a definire, anche sul piano deontologico, la professionalità dei magistrati.

Detto più chiaramente: in che misura in Consiglio è condiviso l’intendimento di farsi carico del fenomeno del correntismo e delle sue cadute?

La domanda si impone dopo ben più di un anno che il materiale raccolto nell’indagine di Perugia è stato trasmesso al Consiglio ed è divenuto patrimonio conoscitivo a disposizione di commissioni come la Prima, la Quarta e la Quinta per le valutazioni di competenza. La sensazione, infatti, all’esito della discussione non solo su queste due pratiche, ma anche di altre in materia di trasferimento d’ufficio, di valutazione di professionalità, di conferimento di incarichi, è che per una larga parte del Consiglio questo materiale sia sempre, per una ragione o per l’altra, “irrilevante”: sembra che il correntismo deteriore sia fenomeno da condannare e da biasimare in via generale ed astratta, nell’ambito di convegni, documenti e dichiarazioni pubbliche; ma che, poi, all’atto di valutare i fatti, non vi sia spazio alcuno per ricadute concrete sul percorso professionale dei magistrati autori di quelle condotte (salve le diverse scelte operate dalla Procura generale o dal Ministro sul piano disciplinare).

Noi abbiamo sempre ritenuto, e lo abbiamo scritto più volte, che il Consiglio abbia il dovere di farsi carico di quanto accaduto, e quindi di esaminare tutta la documentazione pervenuta e di utilizzarla nell’ambito delle diverse valutazioni di propria competenza, ovviamente nel pieno rispetto delle garanzie del contraddittorio e con la attenzione imposta dalla particolare delicatezza del tema, posto che il contenuto di alcune di tali comunicazioni può incidere sul giudizio di persistenza dei prerequisiti della funzione o sull’appannamento dell’immagine di imparzialità del magistrato di fronte ai colleghi ed alla società, in tutti i contesti di valutazione in cui questo giudizio può rilevare.

Sosteniamo questo non per supponenza, come pure ci è stato detto nel dibattito, o, peggio, per ansia di vendetta verso qualcuno. Siamo ben consapevoli del fatto, ed anche questo l’abbiamo detto più volte, che il fenomeno non ha riguardato un singolo gruppo o un singolo consigliere. E siamo ben consapevoli della ineliminabile iniquità che deriva dal fatto che dobbiamo confrontarci con la acquisizione del materiale comunicativo di uno solo dei componenti dell’ultimo Consiglio. Ma siamo convinti che non sia questa la ragione per non valutare – in modo obiettivo prudente ed equilibrato – le condotte emerse. Crediamo che, se si vuole garantire un futuro al governo autonomo della magistratura, questo sia il contributo imprescindibile che il Consiglio deve offrire attraverso una comune assunzione di responsabilità, che porti ciascuno nel proprio ambito a guardarsi negli occhi e a farsi carico di quanto accaduto.

Ogni percorso di riparazione di una ingiustizia presuppone un momento di consapevolezza del male provocato e di assunzione di responsabilità. Senza di questo non sarà mai possibile nemmeno avviare quel percorso di rigenerazione etica della magistratura da più parti autorevolmente auspicato.

3. Altre pratiche di Quinta Commissione

a) La nomina del Procuratore Generale della Repubblica di Venezia

Il Plenum ha poi trattato e discusso altre pratiche di Quinta Commissione con doppia proposta.

Per quanto riguarda il posto di Procuratore Generale di Venezia la maggioranza della Commissione (Ciambellini, Donati, Lanzi, Marra e Miccichè) aveva proposto il dott. Prato, attualmente Avvocato generale alla Procura generale di Trieste, mentre Giuseppe Cascini aveva proposto la nomina del dott. Menditto, Procuratore della Repubblica di Tivoli.

Abbiamo ritenuto che la proposta in favore del dott. Menditto fosse la più coerente con le regole fissate nel T.U. della dirigenza, atteso che il dott. Menditto ha svolto due incarichi di direzione di uffici di primo grado (indicatore speciale di cui all’art.20 del TU), è stato componente del Consiglio Giudiziario e del Consiglio Superiore (indicatore generale di cui all’art. 11 del TU) ed ha una anzianità di ruolo di ben cinque anni maggiore del dott. Prato.

A favore del dott. Prato andava, ad avviso della maggioranza della Commissione, lo svolgimento di funzioni di secondo grado, anche come semidirettivo (indicatore speciale ai sensi dell’art.20 del TU). Dal dibattito in Plenum è emerso che la maggioranza del Consiglio ritiene che per il conferimento di uffici direttivi di secondo grado l’indicatore speciale delle esperienze in uffici di secondo grado debba comportare sempre la prevalenza sui candidati privi di tale esperienza. Una tesi già sostenuta in occasione di precedenti nomine, ma che si pone in chiaro contrasto con la previsione di cui all’art. 30 del TU dirigenza, che attribuisce valore pariordinato agli indicatori di cui all’art.20.

A noi è parso che le esperienze di direzione di due uffici di Procura, con una rilevantissima produzione di documenti e protocolli organizzativi, in uno con le rilevanti esperienze ordinamentali e la maggiore anzianità di ruolo, dovessero portare ad una prevalenza del dott. Menditto.

All’esito è prevalsa la proposta in favore del dott. Prato con 13 voti (Balduini, Basile, Benedetti, Braggion, Cavanna, Celentano, Ciambellini, D’Amato, Donati, Grillo, Lanzi, Marra e Miccichè) contro 8 voti per il dott. Menditto (Ardita, Cascini, Chinaglia, Dal Moro, Di Matteo, Pepe, Suriano e Zaccaro). 1 astenuto (Salvi)

 

b) La nomina del Presidente di Sezione del tribunale di Modena

Anche in questo caso sono giunte al Plenum due proposte: una a favore del dott. Scarpa (votanti Cascini, Ciambellini, Donati, Marra) e una a favore della dott.ssa Russo (votanti Lanzi, Miccichè).

La questione principale di questa delibera riguardava la rilevanza della esperienza professionale svolta nel settore (penale, civile o lavoro) in cui si colloca il posto da conferire. L’articolo 15 del TU attribuisce rilievo di indicatore speciale all’esperienza svolta nel settore, tenendo conto anche della durata, senza però fare riferimento all’epoca in cui l’esperienza è stata svolta.

Si trattava di un posto di presidente di sezione penale. La dott.ssa Russo, più anziana in ruolo (DM 1986) ha svolto funzioni penali per oltre 20 anni (dal 1987 al 2008) e dal 2008 svolge funzioni civili, mentre il dott. Scarpa (DM 1996) ha sempre svolto funzioni penali. Nonostante la maggiore anzianità della dott.ssa Russo a noi è sembrato dirimente il fatto che la stessa non abbia svolto funzioni penali negli ultimi tredici anni, dovendosi ritenere che il riferimento del TU dirigenza alla durata delle esperienze nel settore ricomprenda logicamente anche l’epoca delle stesse, essendo del tutto evidente come una esperienza lontana nel tempo abbia valore decisamente minore.

Dopo ampio dibattito e una doppia votazione è prevalsa (a parità di voti e per anzianità) la dott.ssa Russo.

PRIMA VOTAZIONE:

Proposta A) SCARPA 9 voti (Cascini, Celentano, Chinaglia, Ciambellini, Dal Moro, Marra, Pepe, Suriano e Zaccaro); Proposta B) RUSSO 9 voti (Ardita, Balduini, Basile, Braggion, Cavanna, D'Amato, Di Matteo, Lanzi e Miccichè).

Astenuti 2 (Ermini e Gigliotti)​

SECONDA VOTAZIONE:

Proposta A) SCARPA 10 voti (Cascini, Celentano, Chinaglia, Ciambellini, Dal Moro, Grillo, Marra, Pepe, Suriano e Zaccaro); Proposta B) RUSSO 10 voti (Ardita, Balduini, Basile, Braggion, Cavanna, D'Amato, Di Matteo, Gigliotti, Lanzi e Miccichè).

Astenuto 1 (Ermini)

c) La nomina del Presidente del Tribunale per i minorenni di Bologna

Anche in questo caso sono giunte in Plenum due proposte, una a favore del dott. Valeggia (Miccichè) e l’altra a favore della dott.ssa Tomai (Cascini, Ciambellini, Donati, Marra).

Abbiamo ritenuto prevalente il profilo della dott.ssa Tomai in ragione della più duratura esperienza nel settore minorile (che per questi uffici è indicatore speciale unico), avendo ella svolto funzioni minorili, sia in primo grado che in appello, per quasi tutta la carriera, mentre il dott. Valeggia ha svolto funzioni minorili solo negli ultimi anni.

All’esito è prevalsa la proposta in favore della dott.ssa Tomai con 12 voti (Basile, Cascini, Cerabona, Chinaglia, Ciambellini, Dal Moro, Gigliotti, Grillo, Marra, Pepe Suriano e Zaccaro), mentre la proposta in favore del dott. Valeggia ha ottenuto 8 voti (Ardita, Balduini, Benedetti, Braggion, Celentano, D’Amato, Di Matteo e Miccichè). Astenuti 2 Lanzi, Salvi).

La riforma della Magistratura Onoraria

Il Ministro sta valutando un intervento emendativo al disegno di legge n. 1348 di iniziativa governativa che aveva l’intento, dichiarato nella relazione di accompagnamento, di “migliorare le condizioni della magistratura onoraria” attraverso alcune modifiche alla c.d. riforma Orlando, ovvero al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

La riforma governativa intendeva intervenire sia in generale sulla magistratura onoraria (disciplina delle incompatibilità; trasferimento sia per rimuovere situazioni di incompatibilità sia per assistere un familiare con disabilità ai sensi dalla legge n. 104/92; competenze in materia civile del giudice di pace; ruolo di ausilio del presidente del Tribunale nel coordinamento dell’ufficio del giudice di pace; disciplina della revoca e delle sanzioni disciplinari; impegno settimanale massimo esigibile dal magistrato onorario; dimensionamento delle piante organiche; trattamento economico e previdenziale) sia nella disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 116 del 2017 c.d. Orlando (come, ad esempio, la possibilità per i giudici onorari di svolgere le funzioni giurisdizionali fino al raggiungimento dei settanta anni di età, nonché la possibilità di continuare a trattare i procedimenti anche in alcune materie inibite ai nuovi G.O.P., quale la celebrazione dell’udienza penale, inclusa la deliberazione della sentenza, nonché lo svolgimento, nell’Ufficio per il processo, di funzioni autonome per determinate materie).

Si tratta, sotto quest’ultimo profilo in particolare, di intervenire in una materia su cui si è creata una situazione difficile per le continue conferme annuali dei giudici onorari in servizio operate ex lege dal Parlamento in sede di leggi finanziarie o di stabilità, che hanno determinato un forte contenzioso sia sindacale che giudiziario e sfociate nella pronuncia del 16.7.2020 della CGUE (che ha riconosciuto la qualifica di lavoratore a tempo determinato ai magistrati onorari) e nella messa in mora dell’Italia nella procedura di infrazione operata dalla Commissione Europea in data 15.7.2021

Si tratta di una materia molto delicata perché si tratta di offrire un’adeguata risposta ai temi oggetto di contestazione (sul piano ordinamentale, previdenziale e di status complessivo) e nello stesso tempo di dare risposte adeguate alle esigenze degli uffici la cui funzionalità dipende anche dall’apporto imprescindibile della magistratura onoraria.

 

Vi racconteremo …

Alessandra, Ciccio, Elisabetta, Giuseppe, Mario