NOVEMBRE
13

Diario dal Consiglio del 13 novembre 2022

Dedichiamo il Diario ancora all’emergenza del carcere per mettere l’accento in particolare sul tema delle R.E.M.S. poiché, come abbiamo già ricordato la settimana scorsa in molti casi, un terzo almeno, le persone che si sono tolte la vita in carcere soffrivano di patologie psichiatriche.

Si tratta di un tema importante che riguarda la capacità dello Stato di assicurare la tutela dei diritti fondamentali nei contesti più difficili e, soprattutto, nei confronti delle persone più fragili, di cui si parla poco.

Sicché tanto più meritevole è stata l’iniziativa dei colleghi di Foggia, che vi hanno dedicato una giornata di approfondimento il 7 novembre scorso, molto interessante e seguita, dal titolo “La malattia mentale nel diritto penale tra prevenzione e reintegrazione sociale”.

A  conferma del fatto che oggi la patologia psichiatrica è un’emergenza della realtà carceraria,  irrisolta  per le carenze delle varie Regioni nel predisporre nelle Rems (subentrate dal 2017 alla chiusura dei sei vecchi ospedali psichiatrici giudiziari) un numero di posti proporzionati al numero dei soggetti destinativi dall’autorità giudiziaria, ricordiamo che la CEDU  ha ancora di recente ordinato al governo italiano, pena condanna dell’Italia per violazione dell’articolo 3 della Convenzione, di cessare dal continuare a rinchiudere in carcere, e di assicurare invece un posto di cura nelle apposite Rems  per l’esecuzione delle misure di sicurezza detentive di due detenuti ‘non imputabili’, ma nel contempo socialmente pericolosi a causa dei propri disturbi psichiatrici.

 

Quinta Commissione

a. Una pratica di conferma che mette a dura prova il sistema fondato sul merito attitudinale ed il principio della temporaneità degli uffici direttivi/semidirettivi

Nei confronti (soprattutto elettorali) siamo tutti abituati a sentire ripetere come un mantra che la procedura di conferma è il cuore della effettività della riforma, la quale ha voluto superare il criterio dell’anzianità per perseguire (giustamente) quello del merito e soprattutto delle attitudini alle funzioni dirigenziali.

Sempre si invocano controlli effettivi e pregnanti su come sono state svolte le funzioni attribuite, in concreta attuazione dei principi ispiratori della riforma ordinamentale, che attengono, innanzitutto, a una concezione dell’assunzione dell’incarico direttivo o semidirettivo nella prospettiva dell’assunzione della responsabilità di uno specifico “servizio” e non più di una posizione gerarchica stabilmente acquisita all'esito di un “cursus honorum”: prospettiva che implica, appunto,  una valutazione della capacità in effetti dimostrata nella gestione di un incarico conferito sulla base di indicatori predittivi: cioè su una prognosi che al termine del quadriennio va verificata.

E siamo tutti sempre d’accordo che non sono (solo) i risultati di produttività della sezione e dell’Ufficio che contano, poiché se, da un lato, essi sono spesso frutto dell’impegno e dell’abnegazione dei colleghi che lavorano nelle sezioni e  negli uffici, dall’altro non si devono enfatizzare le leve dell’efficentismo, che non solo rischiano di condurre alla burocratizzazione del lavoro a scapito della qualità, ma annichiliscono la professionalità e la motivazione dei magistrati che, come vediamo, sempre più spesso lasciano gli uffici prima della scadenza temporale massima alla ricerca di vie di fuga in contesti dove lavoro e numeri non siano un’ossessione che invade e annienta la vita personale.   

E proprio nell’ottica di rafforzare il procedimento di valutazione dell’operato dei direttivi e semidirettivi alla scadenza del quadriennio lo scorso anno è stata modificata, con l’accordo di tutti, la circolare in materia.

Purtroppo, però, questa apparente condivisione sull’importanza di una verifica seria e rigorosa sull’operato dei dirigenti in sede di conferma, viene clamorosamente meno alla prova dei fatti.

I ritardi nella trattazione delle procedure di conferma, che già erano rilevanti, si sono nell’ultimo anno particolarmente aggravati: le procedure sulle situazioni più problematiche giacciono in Commissione e non vengono portate all’attenzione del Plenum.

E quando ci arrivano, come nel caso trattato dall’ultimo Plenum, la logica di protezione individuale prevale sugli interessi dell’amministrazione della giustizia.

La vicenda di cui si trattava, peraltro giunta in Plenum con oltre due anni di ritardo dalla scadenza del quadriennio (22.7.2020), è davvero emblematica:

  1. il rapporto informativo del Dirigente, pur complessivamente positivo, enumerava una serie di importanti criticità tutte collegate a specifici requisiti attitudinali;
  2. il Consiglio dell’Ordine degli avvocati aveva espresso parere unanime negativo alla conferma, sulla base di articolate ragioni; 
  3. il Consiglio Giudiziario aveva espresso all’unanimità un parere negativo alla conferma, all’esito di un’approfondita istruttoria che ha contemplato: l’audizione dei colleghi della sezione interessata, il Presidente del Tribunale, il Vicario,  il collaboratore del settore civile, alcuni cancellieri,  il delegato dell’Ordine degli avvocati e il presidente dell’Ordine dei commercialisti; l’acquisizione dei verbali delle riunioni che avevano innescato gli approfondimenti da parte del Presidente del Tribunale delle disfunzioni lamentate dai colleghi di sezione;  l’acquisizione dei decreti di variazione tabellare organizzativi dell’attività della sezione che il Presidente del Tribunale stesso asseriva aver assunto in supplenza e sostituzione della collega deputata a predisporli e proporli; i verbali delle riunioni ex 47-quater ord. giud. tenute nella sezione; 
  4. lo stesso parere successivamente è stato confermato dal Consiglio giudiziario, sempre all’unanimità, una volta esaminate le osservazioni formulate dalla dott.ssa interessata ed averla audita.

All’esito di una tale, approfondita, istruttoria,  in estrema sintesi, il Consiglio Giudiziario ha espresso all’unanimità parere sfavorevole ravvisando scarse ed insufficienti capacità organizzative e relazionali in riferimento al parametro delle “attitudini” e, specificamente, con riguardo al punto E1 (“capacità di organizzare e programmare l’attività”) parametri 3 (“esperienze di organizzazione del lavoro giudiziario”) e 5 (“relazioni rilevanti per l’organizzazione e l’esercizio della funzione giudiziaria”), fondandosi su quattro profili critici specifici, emersi dal rapporto informativo del presidente del tribunale e corroborati dalle risultanze dell’istruttoria compiuta:

  1. la mancata predisposizione da parte della presidente di sezione dei provvedimenti organizzativi (variazioni tabellari) di maggiore rilevanza della IV sezione civile, predisposti ed adottati invece dal presidente del tribunale;
  2. il rapporto con la tirocinante ex art. 73 d.l. n. 69/2013, secondo modalità non conformi alla Risoluzione sui tirocini formativi presso gli uffici giudiziari (1058/W/2013 - delibera 24 luglio 2019), che, in particolare, hanno visto delegare del tutto impropriamente alla stessa la gestione dell’udienza di A.T.P.;
  3. l’inadeguatezza dimostrata nell’affrontare e risolvere le manifestazioni di dissenso dei giudici circa la sua direzione della sezione, che riguardavano in particolare:
    1. la discontinuità della sua presenza in ufficio (insufficiente presenza in sezione; ritardi  o  assenze,  frequenti e/o  annunciate del tutto intempestivamente, con delega immotivata a presiedere collegi, alterandone così la composizione, senza alcuna sensibilità rispetto alla precostituzione del giudice naturale; connesse carenze nel ruolo di direzione e coordinamento dell’attività della sezione caratterizzata da frequenti richieste di provvedimenti urgenti – lamentate apertamente dai professionisti che non hanno poi mancato di metterle per iscritto nel loro parere contrario alla conferma – anche durante il periodo della pandemia, quando giovani e meno giovani colleghi, al pari del personale di cancelleria,  assicuravano invece la presenza in ufficio almeno due giorni alla settimana per far fronte alle urgenze accumulatesi in gran numero nella stanza della Presidente; la modalità di intendere, da parte sua, il c.d. ‘periodo cuscinetto’, contraria alla ratio dell’istituto);
    2. modalità di gestire i contrasti (sfociati, in taluni casi, in veri e propri conflitti personali, manifestati finanche avanti alle parti in udienza), tanto che a fronte del clima conflittuale interno alla sezione è stato necessario un intervento del Presidente del Tribunale.

 

Il Consiglio Superiore della Magistratura, a sua volta, dopo una prima audizione ha compiuto un supplemento di istruttoria, delegata al Consiglio Giudiziario e di cui ha discusso con l’interessata in una seconda audizione.

Il supplemento istruttorio non solo ha confermato le criticità precedenti (come è ampiamente descritto nella motivazione della proposta di delibera di non conferma), ma ne ha rivelato – in ragione delle stesse dichiarazioni dell’interessata – un’altra, assai grave sotto il profilo della competenza ordinamentale e prima ancora della consapevolezza del significato delle norme che presidiano l’assegnazione degli affari.

 

All’esito della discussione in commissione sono emerse due proposte contrapposte.

Proposta A) di conferma (relatore cons. D’amato, votata dal cons. Ciambellini).  

Proposta B) di non conferma (relatore cons. Dal Moro).

Astenuti: cons. Gigliotti, Ardita; il cons. Lanzi non ha partecipato alla trattazione della pratica.

 

Noi abbiamo sostenuto convintamente la proposta B) per le seguenti ragioni.

In sintesi:

  1. i provvedimenti organizzativi di maggiore rilevanza della IV sezione civile nel periodo in valutazione sono stati adottati direttamente dal Presidente del Tribunale, al quale sono riconducibili sia il contenuto sia le scelte di fondo, essendosi l’apporto della Presidente di Sezione sostanzialmente limitato all’aggiunta di mere clausole di stile.
  2. l’impiego del tirocinante (che era stato riferito non solo dalla MOT presente ad un’udienza di ATP al vicario del Tribunale, ma, tramite costei, anche dai giudici della sezione che avevano pure riportato i commenti stupiti degli avvocati  e dei professionisti; tale prassi invero era stata stigmatizzata dallo stesso Presidente del Tribunale in una riunione con la Presidente, onde invitarla ad interromperla) si è confermato essere stato  del tutto improprio, essendosi spinto addirittura a lasciare che fosse la tirocinante stessa  a spiegare alla MOT – affidatale per il tirocinio formativo – come si dovesse svolgere l’udienza, e questo – secondo la stessa rivendicazione dell’interessata – in quanto rientrava “nel programma formativo della scrivente per i MOT il precipuo fine di fare apprendere … come il magistrato assegnatario debba positivamente relazionarsi con gli stragisti e deve incrementare le loro conoscenze giuridiche”;
  3. sono risultate confermate le assenze, i ritardi e un generalizzato mancato coordinamento della sezione (anche durante il lockdown) oltre ad una modalità del tutto impropria d’intendere il c.d. “periodo cuscinetto”, disfunzioni che sono  rientrate dopo il mese di luglio 2019, a far tempo dal quale è stata segnalata  una presenza continua della presidente in sezione:  ma non in ragione di un suo autonomo ravvedimento, bensì,  come si evince dalla lettura del verbale del 17.7.2019, per le decise reazioni dei colleghi di sezione, nonché per l’intervento del Presidente del Tribunale (tanto che lo stesso giudice chiamato ad uno scambio di posti per alleggerire le tensioni in sezione ha riferito di essersi convinto ad accettare dopo aver ricevuto rassicurazioni circa una maggior presenza in ufficio della Presidente di sezione); nel contempo  la lettura approfondita delle audizioni ha fatto emergere vieppiù che il disagio dei colleghi non era da attribuirsi – come sostenuto dalla loro presidente – al fatto che essi fossero giovani e disorientati rispetto ai carichi di lavoro: sul punto basta rilevare che dall’audizione del Presidente, sulle specifiche doglianze di due giovani giudici della sezione a proposito del rispetto dei criteri tabellari di assegnazione degli affari all’interno della sezione civile, egli aveva risposto: “qua c’erano delle assegnazioni che erano particolarmente leggere nei confronti di certi giudici e pesanti nei confronti degli altri. Allora io sono intervenuto probabilmente anche in modo ruvido perché nel verbale del 17 luglio ho affrontato il problema direttamente davanti a tutti i magistrati”. Poiché è emerso che per porre rimedio a tale situazione su suggerimento del Presidente del Tribunale la Presidente di sezione decise di assegnarsi per un po’ di tempo le procedure più complesse, il Consiglio ha approfondito anche il tema del modo in cui ciò è avvenuto; approfondimento da cui è emersa l’ulteriore criticità contestata; 
  4. è risultata, dunque, addirittura l’inconsapevolezza della violazione delle regole tabellari di assegnazione e ripartizione delle procedure, ovvero della necessità della motivata variazione tabellare ove tali criteri siano variati per le più diverse esigenze, tanto più in un ambito così delicato come quello delle procedure di sdebitamento e fallimentari:
    la stessa  presidente di sezione, invero, aveva dichiarato nel corso della prima audizione avanti al CSM che nella seconda metà dell’anno 2019, si sarebbe assegnata le procedure di sdebitamento e fallimentari “più complesse”, e, quando nel corso della seconda audizione, ha confermato che questa autoassegnazione è avvenuta per un intero semestre, a fronte delle richieste di chiarimento sulle modalità con cui ciò fosse avvenuto, la medesima  ha  giustificato tali “assegnazioni in deroga” col fatto che sarebbero state il frutto di “una direttiva del Presidente, alla quale io ho pedissequamente aderito” (“il Presidente mi disse: “per un periodo transitorio, diamo ai giovani la possibilità di un respiro, diamo la possibilità di riprendersi da questo stato di stress; per favore, prenditi le procedure”, scusate l’espressione gergale, “più rognose”. È chiaro che le procedure più rognose sono esattamente i concordati e gli accordi di ristrutturazione. Quindi per un breve periodo, che va dal luglio 2019 alla fine dell’anno 2019, all’incirca, mi sono fatta carico delle procedure più complesse della sezione (…)”; e alla domanda sul perché non avesse predisposto l’apposita variazione tabellare, ha aggiunto che il Presidente l’avrebbe tranquillizzata rispondendo “è una soluzione transitoria, non strutturale”, come avverrebbe nella prassi del Tribunale; dimostrando, così, di avere ben scarsa consapevolezza del senso delle regole che presiedono all’assegnazione degli affari con criteri automatici e che stabiliscono la necessità di variazioni tabellari specificamente regolate (art. 40 circ. tabelle) e motivate  ove si proceda ad una loro variazione.
  5. sono risultate confermate le ragioni di difficoltà nell’interlocuzione con la Presidente di sezione espresse da Avvocati e Commercialisti, da attribuirsi non tanto alla prassi, prima sconosciuta nel Foro, dell’ “appuntamento”, ma al fatto che le modalità di fissazione di tali appuntamenti, che imponevano il passaggio dalla cancelleria con un modulo cartaceo, e la tempistica non permettevano di trattare efficacemente di questioni urgenti; perciò la fissazione degli incontri anche a distanza di quindici giorni, se non di più, senza possibilità di solleciti, aveva evidenti ricadute sulla speditezza dei procedimenti, specie per i curatori meno esperti; la stessa interessata nell’ultima audizione, ha comunque precisato che la prassi dell’appuntamento è stata soppressa dal 17 luglio 2019, data dalla quale è andata in ufficio cinque volte alla settimana, e ha ricevuto i curatori ad horas (affermando che il problema si presentava se un curatore si presentava alle 9.30 e non se si presentava alle 10.05, in quanto lei arrivava in ufficio alle 10.00 per esigenze familiari).

 

Rimandando per il resto alla lettura dell’articolata delibera (che contempla anche un episodio meritevole di approfondimento sul piano disciplinare), quel che qui preme osservare è che, a fronte di una procedura così approfondita, un duplice parere negativo unanime del Consiglio giudiziario, che si è  avvalso della schiena dritta e del senso di responsabilità di giovani colleghi, persino di una giovane Mot, che non ha mancato di rappresentare quello che le era apparso un modo non corretto di gestire l’udienza e il contributo formativo di un affidatario, e a fronte di un parere negativo dell’Ordine degli avvocati, il Consiglio ha ritenuto di ignorare tutto questo e chiudere la questione perché “ora va tutto bene”, e la sezione ha alti indici di produttività cui contribuisce (doverosamente) il Presidente di sezione.

 

La proposta A) di conferma ha riportato 11 voti (cons. Ardita, Balduini, Basile, Braggion, Celentano, Cerabona, Ciambellini, D’amato, Di Matteo, Grillo e Micciché)

La proposta B) di non conferma ha riportato 9 voti (cons. Cascini, Cavanna, Chinaglia, Dal Moro, Gigliotti, Marra, Pepe, Suriano e Zaccaro).

Astenuti 4: cons. Benedetti, Donati, Curzio e Salvato      

  

Lasciamo alla riflessione di tutti la valutazione se questo non sia un caso emblematico di come il Consiglio stesso finisca per scoraggiare i colleghi, cui pure ripetutamente chiediamo rapporti sui fattipareri attitudinali seri e completiindipendenza di giudizio e nessuna riverenza o timore nei confronti di chi nei loro confronti esercita funzioni direttive.  

b. La nomina del procuratore di Marsala

Nel Plenum del 9 ottobre è stato deliberato il conferimento dell’incarico di Procuratore della Repubblica di Marsala.

La Commissione aveva formulato due proposte.

Proposta A) in favore del dott. Fernando ASARO (cons. Ardita relatore, Dal Moro, Ciambellini),  

Proposta B) in favore del dott. Francesco Massimo PALMERI (cons. D’amato relatore, Lanzi).

Astenuto cons. Gigliotti.

Noi abbiamo sostenuto con convinzione la proposta in favore del dott. Asaro non soltanto per l’indiscusso livello del merito professionale, che contempla indagini di grande delicatezza e complessità, ma perché il suo profilo professionale doveva ritenersi sul piano attitudinale prevalente avuto riguardo alla specificità dell’incarico da conferire: sebbene quanto alle esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della pluralità dei settori e delle materie trattate nella giurisdizione, entrambi i candidati, come detto, vantassero esperienze particolarmente ricche nello svolgimento delle funzioni giurisdizionali nel settore penale, e, con particolare riferimento alle funzioni requirenti oggetto dell’incarico direttivo a concorso, entrambi avessero svolto e svolgano tali funzioni dagli inizi degli anni ’90, il dott. Asaro ha maturato una significativa e duratura esperienza soprattutto nel settore della criminalità organizzata di stampo mafioso, tanto durante il servizio prestato presso le Procure di Caltanissetta e Palermo quanto come componente effettivo della D.D.A. di Caltanissetta (per 4 anni) e della D.D.A. palermitana (per più di 9 anni), assumendo infine l’incarico di Procuratore presso la Procura di Gela, ottenendo ottimi risultati sul piano sia qualitativo che quantitativo. Se il dott. Palmeri, (anch’egli allo stato Procuratore, a Enna)  ha trattato il settore penale sul fronte sia giudicante che requirente (duplice esperienza di sicura utilità anche nell’ottica del posto direttivo a concorso), abbiamo ritenuto condivisibile la proposta che affermava la prevalenza del dott. Asaro in ragione della prolungata esperienza anche a livello di Direzioni Distrettuali Antimafia e nello specifico settore della criminalità organizzata di stampo mafioso, in primo nonché, presso la Procura generale di Caltanissetta, in secondo grado, ove si è occupato di reati di criminalità organizzata di tipo mafioso (oltre che di delitti contro la pubblica amministrazione, contro il patrimonio, contro la famiglia e contro la persona); in quel settore risultano molto più contenute le esperienze del dott. Palmeri, che si è occupato della materia, oltre che nell’ambito delle risalenti funzioni di giudice istruttore presso il Tribunale di Trapani, prevalentemente sotto il profilo delle attività di coordinamento curate con le Direzioni Distrettuali Antimafia di Palermo e Caltanissetta rispetto a procedimenti inizialmente iscritti presso gli uffici di Procura di appartenenza e successivamente trasmessi per competenza funzionale alle Procure distrettuali di riferimento. Inoltre abbiamo ritenuto fosse da valorizzare il fatto che il dott. Asaro avesse potuto arricchire la propria esperienza attraverso lo svolgimento di funzioni requirenti di primo grado in tre distinti uffici di Procura (Caltanissetta, Palermo e Gela), di cui uno distrettuale, e in secondo grado presso la Procura generale di Caltanissetta, esperienza mancante invece nel profilo del dott. Palmeri.

Infine abbiamo condiviso il fatto che la delineata prevalenza del dott. Asaro si confermi anche alla luce di quanto dispone l’art. 32, lett. a), T.U., che, per gli uffici di Procuratore della Repubblica in zone caratterizzate da rilevante presenza di criminalità organizzata di tipo mafioso (qual è quello a concorso), valorizza, tra i criteri di valutazione, proprio “la pregressa esperienza specifica acquisita presso una Procura, una Procura generale della Repubblica o presso la Procura nazionale antimafia ed antiterrorismo per un periodo non inferiore a quattro anni negli ultimi quindici”: negli ultimi 15 anni, solo il dott. Asaro si era ampiamente occupato di criminalità organizzata di tipo mafioso quale componente della D.D.A. di Palermo: se è pur vero che l’incarico direttivo oggetto della presente procedura non afferisce ad un ufficio di Procura distrettuale, è d’intuitiva evidenza la particolare utilità, anche rispetto al posto a concorso, di siffatta pluriennale esperienza nel settore dei reati attribuiti alla competenza funzionale delle Direzioni Distrettuali Antimafia, soprattutto ove si considerino i necessari e penetranti rapporti di collaborazione e di coordinamento, anche investigativo, che dovranno intercorrere tra il Procuratore di Marsala e la Direzione Distrettuale Antimafia di riferimento.

 

All’esito della discussione la proposta A) è prevalsa con 13 voti (Ardita, Benedetti, Cascini, Cavanna, Chinaglia, Ciambellini, Dal Moro, Di Matteo, Donati, Grillo, Pepe, Suriano e Zaccaro) la proposta B) ha riportato 9 voti (Balduini, Basile, Braggion, Celentano, Cerabona, D’Amato, Lanzi, Marra e Miccichè). 2 astenuti (Gigliotti e Salvato).

2. Settima commissione: ulteriore incremento di 82 unità del ruolo organico del personale della magistratura

Il  comma 614 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”), aveva disposto un ulteriore incremento di 82 unità del ruolo organico del personale della magistratura ordinaria, finalizzato ad adeguare la dotazione organica alle sempre più gravose attività connesse alla protezione internazionale, alla sorveglianza per l’esecuzione delle pene nonché alle funzioni di legittimità in ragione delle competenze relative alla Procura europea.

Ovviamente si tratta di aumenti di pianta organica solo “sulla carta” perché non corrispondenti ad un effettivo aumento dei magistrati presenti negli uffici giudiziari, la cui vacanza è via via crescente. Siamo ancora in attesa, infatti, dell’assunzione dei vincitori dell’unico concorso terminato, un altro concorso è in corso di svolgimento, di altri – annunciati – ancora non si conosce il calendario delle prove.

Solo con la nota del 20.10.2022, il Ministero della giustizia aveva chiesto al Consiglio di esprimere il parere prescritto dall’art. 10, secondo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, in ordine allo schema di distribuzione di tali ulteriori risorse.

Nel Plenum precedente la settimana bianca il Consiglio aveva già espresso parere favorevole all’incremento di due posti della pianta organica della Procura Generale presso la Corte di Cassazione, al fine di consentire lo svolgimento delle funzioni di procuratore europeo delegato in sede di legittimità, rinviando la discussione sull’ulteriore schema di decreto ministeriale per la divisione dell’ulteriore aumento di pianta organica destinata alle funzioni di sorveglianza e di protezione internazionale.

Nel corso dell’ultimo Plenum si è discusso il parere unanime della Settima commissione su tale schema di decreto, che ripartisce 73 delle complessive 82 nuove unità disponibili per gli uffici di merito.

Il parere, in via preliminare, esprimeva piena condivisione rispetto alle finalità perseguite, in quanto i settori della magistratura di sorveglianza e delle sezioni specializzate in materia d’immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea ineriscono alla sfera dei diritti fondamentali della persona ed inoltre il secondo incide sul perseguimento degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Di qui la condivisione sulla necessità di un incremento dei loro organici.

Il parere era ampiamente positivo in riferimento all’incremento della dotazione organica dei tribunali e degli uffici di sorveglianza, perché lo schema di decreto è in continuità con i criteri e la metodologia che hanno ispirato i più recenti provvedimenti ministeriali in materia di organici, già sostanzialmente condivisi dal Consiglio, 

In particolare, per la determinazione dell’incremento di organico, il Ministero ha tenuto conto, in modo condivisibile dei seguenti indicatori:

  1. il bacino di utenza qualificato (detenuti e UEPE), considerati in rapporto al numero di magistrati previsti in pianta organica (valori pro capite) alla data del 31/12/2021, anche in relazione al trend del periodo di riferimento (2017 – 2021);
  2. la media dei procedimenti iscritti negli anni 2019-2021, anch’essi considerati in rapporto al numero di magistrati previsti in pianta organica (valori pro capite);
  3. il numero di procedimenti pendenti pro capite al 31/12/2021;
  4. il numero degli istituti penitenziari compresi nella competenza dei singoli distretti ed uffici e l’eventuale presenza di autonomi istituti o sezioni dedicati a detenuti in regime ex art. 41-bis legge n. 354/75.

Pertanto, secondo la Settima commissione, la scelta ministeriale era pienamente condivisibile.

In relazione all’incremento delle risorse dei tribunali distrettuali, cui vengono destinate complessivamente 52 unità, il parere esponeva due rilievi:

  1. l’intervento, nella parte in cui sembra imporre la destinazione dei nuovi magistrati ad una specifica sezione,  incide su un settore di esclusiva competenza tabellare; è indubbio che il Consiglio, ha sempre portato la massima attenzione sulla materia della protezione internazionale; tuttavia, trattandosi di questione di natura tabellare – e, in quanto tale, riservata al Consiglio in sede di fissazione dei criteri generali di organizzazione degli uffici giudicanti ai sensi degli articoli 47-bis e 47-ter dell’ordinamento giudiziario, e ai dirigenti degli uffici nell’ambito del procedimento di elaborazione della proposta tabellare ovvero di adozione delle variazioni alle tabelle vigenti – si è sottolineato come essa non possa prescindere dall’analisi dei flussi degli affari e dall’idoneità di quest’ultima ad assicurare l’efficace ed efficiente svolgimento della funzione giurisdizionale; sicché, si affermava che superata la fase emergenziale connessa all’esponenziale aumento delle sopravvenienze nella materia della protezione internazionale e al raggiungimento degli obiettivi del PNRR, il Consiglio,  come i singoli uffici, ben potranno rimodulare le precedenti determinazioni;
  2. il secondo rilievo riguarda la metodologia di analisi dei dati e, in particolare, il sistema di rilevazione di alcuni indicatori che, inevitabilmente, si ripercuote sulla previsione della distribuzione delle 52 unità: invero l’ipotizzato incremento del personale da destinare alle sezioni specializzate in materia di protezione internazionale è stato previsto sulla base delle iscrizioni pro capite (media 2019-2021) e delle pendenze pro capite al 31.12.2021, calcolate non in relazione all’intero organico dell’ufficio, giuridico o effettivo, ma rispetto al solo organico in concreto destinato alla trattazione di questa materia presso i singoli uffici; una  metodologia di calcolo  che determina l’incongruente effetto per il quale gli uffici che hanno finora destinato alla materia specialistica un minor numero di risorse (anche in contrasto con le direttive consiliari) beneficeranno di un maggiore aumento, mentre quegli uffici che, per conformarsi ai moduli organizzativi proposti e raccomandati dal Consiglio, vi abbiano assegnato un più adeguato numero di magistrati, saranno interessati da un incremento organico di portata inferiore.

In ragione di tali rilievi, all’esito di un dibattito articolato sull’opportunità  di un ritorno in commissione, soprattutto per chiedere una convocazione del tavolo paritetico CSM/Ministero Giustizia al fine d’indurre il dicastero a una diversa distribuzione della nuova pianta organica (che nel frattempo la Settima commissione aveva elaborato con criteri che non penalizzassero  gli uffici che più avevano destinato risorse al settore della protezione internazionale), la pratica è tornata in commissione e la questione sarà dibattuta martedì prossimo in sede di tavolo paritetico.

 

Vi racconteremo …

Alessandra, Ciccio, Elisabetta, Giuseppe, Mario