GENNAIO
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Diario dal Consiglio del 11 gennaio 2019

Lunedì 7 gennaio 2019 sono ripresi i lavori del Consiglio. Il clima è quello festoso di tutti gli uffici che si ripopolano dopo la pausa festiva. I visi distesi e l’intorpidimento della festa, però si esauriscono presto: alle 22,00 siamo ancora in ufficio per reimpostare lavoro e obiettivi, relazionare su commissioni, “preparare il Plenum”. Un piccolo drappello (Ale Mario e Pasquale) conclude la serata con una cena carina e consolatoria al Caffè Perù, nei pressi di p.zza Farnese: la Roma notturna è ancora pervasa di atmosfera natalizia, e nonostante i suoi tanti acciacchi e la risalente incuria è ancora in tanti angoli di una bellezza struggente.

 

In Plenum, mercoledì, tutto scorre tranquillo.

Su proposta della Settima commissione abbiamo approvato le relazioni sullo stato della giustizia penale e civile telematica relative all’anno 2018. Un tema importante, che concerne lo stato dell’innovazione ed impatta sull’efficienza, il tempismo, ed in questi termini, anche sulla qualità della risposta giurisdizionale.

Una delle maggiori criticità riguarda il servizio di assistenza, insufficiente a fronteggiare le diverse esigenze. Ma molti altri sono gli aspetti su cui lavorare: dagli applicativi in uso e dalle loro possibili linee di sviluppo, alla opportunità di unificarli in modo tale da ottenere una gestione organica del processo; dallo sviluppo della consolle anche per il settore penale, allo sviluppo dei sistemi di comunicazioni e notifiche e di conservazione dei documenti digitali; dall’implementazione dell’attività di formazione (anche per tirocinanti, personale amministrativo e personale tecnico) all’incremento e aggiornamento delle dotazioni hardware degli uffici, anche in funzione della tutela della salute degli utilizzatori e del “benessere organizzativo”, cui può contribuire la garanzia di accesso da remoto.

 

In occasione della discussione dell’autorizzazione al collocamento fuori ruolo di un collega che nel contempo coltiva in sede contenziosa una domanda per ufficio direttivo abbiamo proposto una riflessione su diversi aspetti che il caso concreto evocava insieme: l’impatto delle decisioni della giustizia amministrativa, e soprattutto di quelle, sempre più frequenti, assunte nei giudizi di ottemperanza, sulla funzione di autogoverno e sull’organizzazione degli uffici.

La nostra posizione sul tema, che abbiamo esposto già durante la campagna elettorale, è molto chiara. Noi non pensiamo che possa esserci un automatismo tra annullamento della delibera in sede amministrativa e nomina del ricorrente. Il giudice amministrativo è giudice della legittimità dell’atto e non del merito della decisione, che spetta in via esclusiva al CSM. Siamo convinti, però, che di fronte ad un annullamento di una delibera di nomina il CSM abbia il dovere di rivalutare in maniera approfondita la pratica, di confrontarsi con serietà con le ragioni dell’annullamento e di adottare una nuova delibera che sia rispettosa delle statuizioni del giudice amministrativo.

Ad oggi il nostro CSM si è confrontato con due casi di annullamento. In piena coerenza con questa impostazione in entrambi i casi abbiamo ritenuto che fosse doveroso rivedere la precedente delibera e proporre la nomina del ricorrente. In un caso (Tribunale di Venezia) questa posizione è stata condivisa da tutta la commissione e dal plenum, nell’altro (Procura di Trani) siamo rimasti soli, in quanto tutti gli altri componenti della V Commissione hanno deciso di riproporre il collega già nominato prima.

E’ evidente che questa impostazione, ove condivisa, potrà determinare (non sempre, ma con frequenza) una diversa decisione del CSM a seguito di annullamento. Ma proprio per questo occorre farsi carico degli effetti di sistema che ciò può determinare dal punto di vista organizzativo. E riflettere sulle possibili soluzioni. In un’ottica che cerchi un bilanciamento tra l’interesse generale al buon funzionamento degli uffici e le (giuste e legittime) aspirazioni dei singoli (siano essi ricorrenti o resistenti nel giudizio amministrativo).

In caso di rinnovazione della delibera con nomina di un candidato diverso, infatti, avremo un ufficio che si vede cambiare dirigente dopo pochi mesi.

Se il collega che viene nominato dopo l’annullamento aveva nel frattempo conseguito un altro incarico, cosa che accade di frequente, avremo un altro ufficio che si vede privato del dirigente dopo pochi mesi.

E, infine, vi è il problema del ricollocamento dei “perdenti posti”, cioè dei colleghi nominati la prima volta, i quali, anche questo accade di frequente, occupavano un altro incarico che nel frattempo è stato assegnato ad altri.

La risposta banale è che la soluzione sta nel non fare nomine illegittime. Ma la realtà non è così semplice se si riflette da un lato alla ineliminabile discrezionalità del procedimento valutativo (attitudini e merito) e dall’altro alla naturale tendenza del giudice amministrativo ad invadere il merito delle decisioni.

Noi, ne abbiamo riferito nei precedenti Diari, ci siamo impegnati sin dall’inizio perché il CSM dia una risposta alta su questi temi, chiedendo un confronto approfondito tra tutti i componenti sui criteri di selezione, sulle tecniche di motivazione, su eventuali modifiche al Testo Unico, nella convinzione che solo attraverso una seria e comune assunzione di responsabilità istituzionale sia possibile ritrovare un equilibrio tra la inderogabile esigenza di riservare al CSM il merito delle decisioni sulle nomine e la altrettanto inderogabile esigenza di tutela dei diritti dei singoli. La leggibilità, la credibilità e la coerenza delle decisioni del CSM sono, a nostro avviso, l’unica risposta possibile al corto-circuito istituzionale che si sta verificando.

 

E’ stata, poi, approvata la delibera che disciplina le modalità organizzative delle cerimonie di inaugurazione dell’anno giudiziario 2019, che verrà inaugurato il 25 gennaio presso la Corte di Cassazione e il 26 gennaio presso le 26 Corti di Appello, ove interverrà un rappresentante del CSM: noi interverremo a Roma ( Giuseppe) a Lecce ( Ciccio) a Salerno (Mario)e a Venezia ( Alessandra)

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Quanto ai lavori delle commissioni segnaliamo la chiusura della pratica “a tutela” del Procuratore della Repubblica di Torino, Armando Spataro, che avevamo richiesto, come ricorderete, il 5.12.2018, poichéil pomeriggio di martedì 4.12.2018 le agenzie di stampa avevano diffuso lo sgradevole ed irriguardoso “tweet” con cui il Ministro dell’Interno aveva replicato ad una nota con cui il Procuratore di Torino lamentava la intempestiva diffusione da parte del Ministro stesso - sempre tramite 'tweet” - di notizia concernente un’operazione di polizia giudiziaria in corso e il conseguente rischio di danno per le indagini.

La Prima Commissione, il 18 dicembre, esaminata la pratica, ne ha proposto all’unanimità l’archiviazione con una motivazione, che nel riaffermare la legittimità dell’istituto e nel sottolineare come sia indispensabile che i toni del dialogo istituzionale siano sempre improntati al rispetto e alla dignità dell’interlocutore e consoni al livello della funzione, ha, nondimeno, ritenuto che nella fattispecie fossero insussistenti gli stringenti presupposti previsti dall’art. 36 del Regolamento Interno per l’avvio della procedura.

Come prevede il Regolamento interno (unica fonte normativa che prevede e disciplina questo istituto), la proposta della Prima Commissione non va al Plenum, ma viene comunicata a tutti i Consiglieri e al Presidente; e trascorsi 10 giorni, in assenza di iniziativa per l’apertura (avanzata da almeno la metà dei componenti) la delibera di archiviazione si intende approvata.

Riportiamo integralmente la motivazione.

La possibilità del Consiglio Superiore della Magistratura di aprire “pratiche a tutela” è prevista dall’art. 36 del Regolamento Interno, già art. 21 bis Reg. Int. introdotto dal Decreto 15 luglio 2009, che ha definito la procedura specifica per gli interventi a tutela dell'indipendenza e del prestigio dei magistrati e della funzione giudiziaria, ed ha stabilito che detti interventi, come detto poco sopra, ‘hanno come presupposto l'esistenza di comportamenti lesivi del prestigio e dell'indipendente esercizio della giurisdizione tali da determinare un turbamento al regolare svolgimento o alla credibilità della funzione giudiziaria’ e devono essere proposti su delibera della commissione competente (previa istruttoria), all'Assemblea plenaria.

Benché taluni reputino si tratti dell’auto-attribuzione, priva di base normativa, di un potere di esternazione (rivolto al mondo politico e all’opinione pubblica) che lo pone in potenziale conflitto con gli organi politici, è sempre, invero, prevalsa l’opinione (da cui è sorta la regolamentazione interna citata), secondo cui l’apertura di pratiche a tutela del singolo magistrato o della magistratura nel suo complesso, sia legittima in quanto coerente con l’assetto costituzionale.

La Costituzione, invero, prevede che al CSM competa il governo di ogni aspetto che concerne lo statuto della magistratura (e del singolo magistrato), che nell’art. 104 cost. è definito in termini di "ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere"; ordine deputato all’esercizio di quella funzione giurisdizionale che, nell’interesse dei cittadini che ne sono i destinatari, va salvaguardato rispetto ad ogni intervento che possa compromettere o mettere in discussione l’esercizio imparziale e autonomo, vincolato - secondo l’art. 101 cost.- solo al rispetto della legge.

In questo senso le attribuzioni del Consiglio non possono essere considerate un numerus clausus (come potrebbe ritenersi se si potesse definire il CSM un semplice organo di autogestione delle carriere dei magistrati e del “servizio giustizia”) onde compete al CSM intervenire a tutela dell'autonomia della Magistratura e di ogni singolo magistrato, anche con interventi esterni, che, pur quando non codificati dalla legge istitutiva, rappresentano, comunque, un connotato di carattere generale degli organi costituzionali o di rilevanza costituzionale; e tanto più di un organo che il Costituente ha voluto presieduto dal Presidente della Repubblica, cui compete il ruolo di garante dei delicati equilibri Costituzionali.

Si tratta in definitiva di uno dei modi con cui il CSM dialoga con i poteri dello Stato e con l’opinione pubblica non nell’esclusivo interesse della magistratura bensì nell’interesse generale dell’Ordinamento nell’ambito del suo ruolo di garanzia.

Ciò premesso, la 1^ Commissione, ritenuto:

Tanto premesso la Commissione delibera di proporre 1’ archiviazione della pratica e dispone, ai sensi del terzo comma dell’art. 36 R.I., il deposito della presente proposta presso la Segreteria Generale del Consiglio per i successivi adempimenti.”

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Fervono impegnativi lavori in Ottava Commissione: la Commissione si occupa di magistratura onoraria, una materia di enorme rilevanza, stante l’apporto irrinunciabile dei magistrati onorari al funzionamento degli uffici giudiziari italiani. Affrontiamo numerosissime pratiche anche assai complesse, guidati dall’entusiasmo e dalla capacità di lavoro del Presidente Michele Cerabona.

Da tempo per esempio discutiamo del regime di incompatibilità dei magistrati onorari, ai sensi del combinato disposto dell’art. 5 del d.lgs. n. 116/2017 e della circolare n. 20193/2017. Ed in particolare della nozione di non occasionalità dell’attività forense svolta dal prossimo congiunto del magistrato onorario, che in passato ha portato ad affermare la incompatibilità e dunque il trasferimento del magistrato. Numerose e recenti sentenze del T.A.R. del Lazio (cfr. sentenze nn. 11978/2018, 12600/2018 e 12604/2018) hanno annullato, per difetto di motivazione, alcune delibere di trasferimento per ragioni di incompatibilità, nelle quali la non occasionalità dell’attività professionale forense svolta dal prossimo congiunto del magistrato onorario era stata affermata e, tuttavia, non adeguatamente illustrata adeguatamente.

Abbiamo ritenuto che non ci si debba costituire in ulteriori giudizi che siano stati introdotti per casi simili, e che si debbano piuttosto esercitare i poteri di autotutela, revocando le precedenti dichiarazioni di incompatibilità; e che l’Ottava Commissione potrebbe assumersi l’ulteriore onere di rivedere il pregresso orientamento in materia di incompatibilità, anche eventualmente adottando provvedimenti di revoca. Tanto anche in considerazione della pendenza dei lavori di un tavolo tecnico, promosso dal Ministero della Giustizia, che - fra i temi in esame- vede quello del regime di incompatibilità dei magistrati onorari.

 

Sempre in Ottava Commissione, sono state discusse ulteriori interessanti proposte per il caso di giudici di pace sottoposti ad indagini penali per reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni e per i quali è pendente il procedimento disciplinare: invero, la legge 166/17 si è limitata a prevedere le sanzioni disciplinari per i giudici onorari, senza disciplinare il procedimento, e senza prevedere provvedimenti cautelari, con la conseguenza che i giudici di pace sottoposti a detti procedimenti possono continuare a svolgere le loro funzioni. Anche alla luce di una conforme sentenza delle SSUU della Corte di Cassazione, sia pure precedente alla riforma Orlando, riteniamo si possa estendere ai magistrati onorari il regime cautelare dei magistrati togati ed in tal senso ci siamo espressi onde investire il Plenum della decisione circa l’applicazione di un provvedimento di sospensione cautelare.

 

La fine della settimana è giunta, come sempre, velocissima. Non siamo riusciti a fare festeggiamenti per l’anno nuovo…ma non abbiamo rinunciato e li cumuleremo a quelli per Ale che ha compiuto gli anni.

Ci rallegriamo intanto con voi dell’inizio del 2019 e auguriamo a tutti serenità e allegria, e tanta voglia di impegnarsi per migliorare le cose intorno a noi.

 

Vi racconteremo … !

Ale, Ciccio, Giuseppe, Mario