GIUGNO
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Diario dal Consiglio del 10 giugno 2022

Ai giudici del Tribunale di Vibo Valentia

Martedì 7 giugno è stata diffusa la notizia del rinvenimento presso i locali del Tribunale di Vibo Valentia di volantini dal contenuto delirante e gravemente minaccioso a firma di uno gruppo denominato, paradossalmente, “Uniti per la Legalità”.

I magistrati minacciati sono due giudici del lavoro, Ilario Nasso e Tiziana di Mauro, tra l’altro accusati (ancora  paradossalmente, essendo questo, semmai, un merito) di far sì che si ritorni “ai tempi di Fabio Regolo”, un collega che a sua volta era giunto a Vibo Valentia con le prime funzioni nel settore civile, ed aveva profuso grande impegno, con il sostegno del Presidente del Tribunale, Roberto Lucisano, per la gestione efficace e trasparente della delicatissima materia dei fallimenti e delle esecuzioni.

Abbiamo – con l’intervento in Plenum del giorno successivo – già sottolineato quanto allarmante sia che  nella città dove si svolge il processo Rinascita Scott, con un grande e giusto spiegamento di risorse, giungano minacce nei confronti di due giudici del lavoro, poiché ciò dimostra l’isolamento e, dunque, il pericolo che vivono, negli uffici giudiziari di frontiera del sud, i giudici civili, e come la giurisdizione civile, specie quando tocca interessi economici  sia davvero il primo e a volte fragile argine per la affermazione dei diritti e della legalità costituzionale.

E’ necessario riflettere su dove conduca la continua, gratuita denigrazione dei magistrati, in corso da anni, sui giornali, tramite libri, talk show televisivi e social, anche da parte di noti esponenti politici, e quanto questa, di fatto, sia  agevolata   dalle carenze strutturali (di organico, di mezzi, di adeguate e dignitose  strutture) che rendono estremamente oneroso rendere una giurisdizione tempestiva e di qualità,  che pure i tantissimi colleghi – specialmente alle prime funzioni – che lavorano nelle condizioni più disperate, anche in termini di ambiente e di sua opacità, perseguono, con una abnegazione e motivazione per cui li ringraziamo.

 

Plenum

1. Prima Commissione: due procedure di archiviazione complesse, tra rispetto della natura non sanzionatoria del trasferimento d’ufficio e piena tutela dell’indipendenza della funzione giurisdizionale

Nel corso delle sedute di Plenum del 31 maggio e dell’8 giugno sono state discusse altre due pratiche di Prima Commissione, relative a procedure di trasferimento di ufficio per incompatibilità ambientale e/o funzionale ex articolo 2 LG.

La prima pratica riguardava la dott.ssa Donatella Ferranti, magistrato che dal 10.4.2018 svolge le funzioni di consigliere della Corte di cassazione, mentre prima di quella data era collocata fuori ruolo per mandato parlamentare. Si tratta di un’altra delle numerose pratiche, già esaminate dalla Commissione, originate dalla trasmissione al Consiglio, da parte della Procura di Perugia, degli atti relativi al procedimento penale a carico del dott. Luca Palamara.

Dalle chat acquisite (integralmente riportate nella comunicazione di apertura della procedura) emergeva che la dott.ssa Ferranti, sin dal novembre 2017 e fino a novembre 2018, aveva segnalato, con diversi messaggi, al dott. Palamara (fino al 25.9.2018 componente del CSM) due magistrati per il conferimento di incarichi (il dott. Francesco Salzano per il posto di avvocato generale presso la Corte di Cassazione ed il dott. Eugenio Turco per il posto di pres. sezione Viterbo). Maggiore rilievo, ai fini della Commissione, aveva la prima segnalazione, non solo perché svolta con un maggior numero di interlocuzioni (ripetute nel tempo ed accompagnate anche dal riferimento a contatti con altri consiglieri nonché da sollecitazioni a “chiudere la pratica” prima della fine della consiliatura), ma soprattutto perché attinente al conferimento di un incarico – avvocato generale presso la Procura generale della Cassazione – direttamente connesso alla sede (e funzioni) attualmente occupata dal magistrato; i fatti potevano quindi obiettivamente incidere direttamente sull’immagine di imparzialità ed indipendenza nella sede attualmente occupata, con riferimento sia al profilo della percezione esterna e della necessaria credibilità dell’immagine professionale del magistrato, sia al profilo interno nei riguardi dei magistrati operanti all’interno della Corte; ciò anche considerando l’ampia diffusione mediatica che tali condotte avevano avuto.

La Commissione ha ascoltato alcuni magistrati, in servizio presso la sezione della Corte di cassazione ove il magistrato presta servizio e presso la Procura generale della Cassazione; da tali audizioni è emerso che i fatti sopra citati non hanno deteriorato i rapporti con i colleghi né alterato la funzionalità dell’ufficio o i rapporti con la Procura generale, e che non erano emersi concreti segnali di caduta dell’immagine di imparzialità ed indipendenza del magistrato.

Pertanto, alla luce del contenuto delle conversazioni e degli esiti dell’istruttoria, la Commissione, con 5 voti favorevoli (Braggion, Chinaglia, Celentano, Cerabona, Benedetti) e 1 voto contrario (Di Matteo), ha proposto al Plenum l’archiviazione della pratica. Ciò in quanto, pur affermandosi in delibera la rilevanza deontologica delle condotte, la loro inopportunità e la loro potenziale rilevanza in altre sedi consiliari (quanto alla sede disciplinare, il procedimento si è concluso con prearchiviazione), si è constatato che non sussistevano i presupposti per il trasferimento di ufficio del magistrato.

La delibera di archiviazione è stata approvata con 13 voti favorevoli (Benedetti, Braggion, Cascini, Cerabona, Chinaglia, Dal Moro, D’Amato, Miccichè, Celentano, Grillo, Ciambellini, Suriano, Zaccaro) e 8 voti contrari (Di Matteo, Marra, Pepe, Cavanna, Basile, Lanzi, Gigliotti, Balduini).

Abbiamo votato a favore dell’archiviazione, considerando il tenore delle comunicazioni (non difformi da quelle registrate anche in altre vicende, poi archiviate), le funzioni svolte (non direttive né semidirettive) e gli esiti dell’attività istruttoria. Si tratta di parametri di valutazione che si collocano nel solco di una ormai consolidata “giurisprudenza” del Plenum, che (in tema di chat e intercettazioni Palamara) ha, ad oggi, archiviato almeno 25 procedimenti relativi a fatti, più o meno gravi, ma comunque non ritenuti in grado di costituire presupposto per il trasferimento di ufficio, secondo un atteggiamento di rigore sulla valutazione dei presupposti dell’articolo 2 LG, con riferimento a questa specifica tipologia di procedure, tanto che, di fatto, i (rari) casi in cui il trasferimento (di ufficio o in prevenzione) è avvenuto presentavano, oltre alle chat, anche altri elementi che hanno pesato sulla decisione finale. Ed infatti, in diversi casi il Plenum ha archiviato altre situazioni nonostante si fosse in presenza di reiterate raccomandazioni e segnalazioni svoltesi a favore non di uno, ma di una pluralità di magistrati per diversi posti direttivi o semidirettivi, anche nel distretto di appartenenza, ed anche con connotazioni ben più gravi di quella oggi in esame o con riferimento ad episodi direttamente involgenti l’ufficio ricoperto; in quei casi, nella decisione del Plenum, ha sempre prevalso comunque la valutazione, appunto, degli esiti dell’attività istruttoria, della tipologia di funzioni svolte, della constatata assenza di ricadute sul territorio.

Si è dunque giunti alla archiviazione non certo per indulgenza verso certi comportamenti, ma perché lo scopo della procedura non è quello di sanzionare una condotta, bensì di valutare se vi sono impedimenti oggettivi allo svolgimento della funzione nella sede occupata. E ciò sempre facendo salva la valutazione di quei fatti nelle altre sedi consiliari (valutazioni di professionalità, conferme, conferimenti incarichi).

Nel concreto, quindi, il caso non presentava connotazioni di maggiore incidenza, rispetto ai fini della procedura, di altri già oggetto di archiviazione da parte del Plenum. In particolare, poi, non riteniamo che la precedente funzione di parlamentare svolta dalla dott.ssa Ferranti avesse una incidenza concreta sulla valutazione da effettuarsi in Prima commissione, che è unicamente relativa alla sussistenza dei presupposti per la permanenza nella sede attualmente occupata: invero, ferma restando la piena utilizzabilità della documentazione acquisita (documenti sequestrati nel corso di un procedimento penale), le interlocuzioni più rilevanti ai fini di una eventuale incompatibilità ambientale erano quelle avvenute dopo il rientro in ruolo e comunque nessuna di esse aveva un qualche collegamento con il ruolo politico all’epoca svolto dalla dott.ssa Ferranti.

 

La seconda pratica riguardava, invece, la situazione di due magistrati in servizio presso la Corte di appello di Catanzaro, i dottori Giuseppe Perri e Pietro Scuteri, sino al dicembre 2021 addetti al settore penale.

Dagli atti trasmessi dalle Procure di Catanzaro e Salerno, ed in particolare dalle intercettazioni ambientali e telefoniche svolte nell’ambito del procedimento Rinascita Scott nei confronti dell’avv. Giancarlo Pittelli (sottoposto ad indagini e ad intercettazione dal gennaio 2018 e successivamente attinto da misura cautelare per concorso esterno in associazione mafiosa da dicembre 2019, oggi imputato nel processo in corso al Tribunale di Vibo Valentia; ed ancora, attinto da altra ordinanza di misura cautelare nell’ottobre 2021 da parte dell’AG di Reggio Calabria), era emerso che entrambi i magistrati avevano partecipato, su invito dell’avv. Pittelli, ad una “cena per soli uomini”, con un limitato numero di partecipanti, svoltasi a casa dello stesso avvocato nel marzo 2018, i cui dialoghi erano stati interamente registrati; si trattava di conversazioni relative a tematiche di carattere generale, sociale e politico, ma anche a vicende di natura giudiziaria, a processi già definiti ed all’operato “di diversi magistrati”, per lo più del distretto di Catanzaro; nel complesso, poi, emergeva un quadro di confidenzialità del rapporto. Dagli accertamenti svolti dalla Prima Commissione è risultato altresì che, nel corso degli anni, entrambi i magistrati (sino al 2017 all’ufficio GIP del Tribunale di Catanzaro e poi in Corte di appello) avevano trattato numerosi procedimenti penali patrocinati dall’avv. Pittelli e\o da suoi colleghi di studio.

La cena dell’avvocato Pittelli con magistrati, sia pure senza menzione dei nominativi, aveva avuto ampia risonanza mediatica a seguito dell’esecuzione, nel dicembre 2019, dell’ordinanza applicativa di misura cautelare nel procedimento Rinascita Scott, processo di grandissima rilevanza per la gravità delle imputazioni e per il numero dei soggetti indagati e poi imputati, tra i quali l’avvocato Pittelli (affermato avvocato penalista, parlamentare della Repubblica per più legislature). Dalle operazioni di intercettazione svolte in quel procedimento, del resto, emergeva altresì, quanto meno, la frequentazione da parte del Pittelli di ambienti massonici.

Tali fatti hanno portato all’apertura della procedura di articolo 2 LG nei confronti dei due magistrati. Le tempistiche con le quali la Commissione ha potuto acquisire la documentazione richiesta e la necessità di rispettare i rigorosi termini procedimentali per la procedura di articolo 2, da un lato, e la circostanza, potenzialmente favorevole rispetto alle valutazioni da svolgersi, dell’avvenuto trasferimento dei due magistrati al settore civile della Corte a partire da gennaio 2022, dall’altro, hanno necessariamente portato la Commissione ad investire il Plenum della decisione in ordine all’eventuale necessità di compiere ulteriore istruttoria, ovvero a valutare una possibile archiviazione della pratica.

Su richiesta dello stesso relatore, cons. Benedetti, e con 18 voti favorevoli, il Plenum ha deciso il ritorno della pratica in Commissione, concedendo un termine suppletivo per svolgere ulteriore attività istruttoria, sul presupposto che non sussistessero allo stato i presupposti per l’archiviazione.

Abbiamo votato a favore del ritorno in Commissione ritenendo che la procedura non potesse essere archiviata e che si trattasse di un caso in cui, secondo il dettato dell’articolo 2, dovesse essere valutato il trasferimento di ufficio per incompatibilità ambientale: nessun giudizio su “colpevolezza” o “riprovevolezza” delle condotte, quanto, piuttosto, la constatazione oggettiva che l’episodio, svoltosi nei termini descritti, di frequentazione di un personaggio successivamente attinto da misura cautelare per gravissimi fatti ed oggi imputato nel processo forse più rilevante celebratosi sinora nel distretto di Catanzaro, e la grandissima risonanza mediatica relativa non solo al processo, ma anche, in generale, ai rapporti tra tale soggetto e magistrati nonché ad altre gravi vicende che hanno interessato altri magistrati in quel distretto, sono circostanze oggettive tali da determinare una caduta nell’immagine di imparzialità ed indipendenza dei magistrati e da rendere impossibile la prosecuzione dello svolgimento delle funzioni, seppure civili, nella sede occupata, Corte di appello di Catanzaro.

2. L’attività della Terza Commissione: i criteri di pubblicazione del bando di secondo grado

Questa settimana il Plenum ha deliberato il bando per copertura di posti di secondo grado, votando la proposta della Terza Commissione.

A fronte di una scopertura che, a livello nazionale, si avvicina ormai al 15% del complessivo organico della magistratura, la Commissione ha operato le sue scelte procedendo ad una copertura delle Corti d’appello tendenzialmente oscillante tra l’8% e il 10%.

Da un lato si trattava di tenere in considerazione le difficoltà del giudice di appello, che deve fare i conti non solo con gli obiettivi fissati dal PNRR, ma anche, nel settore penale, con la nuova disciplina in materia di improcedibilità; dall’altro, di tenere quanto più possibile sotto controllo anche le scopertura degli uffici di primo grado, bacino d’elezione di coloro che faranno domanda per i posti in appello, tentando di trovare un punto di equilibrio tra contrastanti esigenze.

Per le Procure generali, invece, la commissione si è mossa con l’intento di garantire quantomeno una copertura pari alla media nazionale degli uffici giudiziari.
Occorre ribadire ancora una volta che la questione della copertura degli uffici sta diventando molto delicata tenuto conto che, se tutto va bene, i prossimi magistrati in tirocinio prenderanno le funzioni solo a partire dalla seconda metà del 2024. 
La Terza Commissione inoltre questa settimana procederà alla nomina della nuova commissione di concorso in magistratura. A tal fine è stata programmata anche la data in cui si terrà il sorteggio dei componenti, operazione che potrà essere seguita anche all’esterno con collegamento via Teams.

3. Settima Commissione: il bando per le applicazioni extradistrettuali c.d. speciali, in materia di immigrazione e protezione internazionale

La Settima Commissione sta procedendo all’istruttoria per individuare le sedi cui destinare i magistrati in applicazione extra distrettuale per le funzioni di giudice per la protezione internazionale.

Siamo consapevoli che si tratta di uno strumento importantissimo per tutelare i diritti fondamentali della persona e pure per fronteggiare i carichi di lavoro nel settore che, molto spesso, sono i più rilevanti in ciascuna sede distrettuale e quelli che più pesano per gli obiettivi del PNNR.

Questa volta, oltre a verificare le sopravvivenze per ciascun ufficio ed il loro peso rispetto al contenzioso totale dell’ufficio, è stato chiesto ai dirigenti di spiegare – effettivamente e non con formule di stile – per quali ragioni i carichi di lavoro della sezione per la protezione internazionale non possono essere fronteggiati con risorse interne al tribunale (ossia, come previsto dalla vigente circolare, art 68 primo comma circ. tab., con una dotazione di giudici di ciascuna sezione per la protezione internazionale congrua rispetto alle sopravvenienze) e ricorrendo, in caso di vacanze nella sezione, alla mobilità interna.

Questo perché con l’attuale stato degli organici (mancano 1442 magistrati) ogni applicazione determina un serio problema organizzativo nell’ufficio “cedente”, specie se di piccole–medie dimensioni; sicché è necessario che le decisioni di sostegno alla giurisdizione in un ambito certamente imprescindibile vengano assunte “a danno” di altri uffici solo quando quelli distrettuali richiedenti dimostrino di non poter fare ricorso alle risorse interne, come anzitutto devono fare.

Infatti, le modifiche alla circolare sulle tabelle sul punto si sono rese necessarie in quanto l’esperienza di lavoro in Settima Commissione ha consentito di verificare, da un lato, che le elevate pendenze maturate in taluni uffici nel settore della protezione internazionale sono il frutto anche dell’assegnazione alle sezioni specializzate in via stabile (a prescindere, cioè, da coassegnazioni e applicazioni extradistrettuali) di un numero insufficiente di giudici;  dall’altro che nell’organizzazione di tali sezioni spesso non è favorita “la trattazione in via prevalente” delle materie specialistiche da parte dei magistrati ad esse assegnati, anche mediante la costituzione di sottogruppi sezionali con giudici dedicati, come richiederebbe la necessità di specializzazione, imposta per via normativa e più volte ribadita dalla disciplina secondaria consiliare. E’ necessario che siano addetti a tali sezioni giudici che trattano le relative materie in misura largamente prevalente all’interno del loro complessivo carico di lavoro, affinché possano sviluppare ed affinare le necessarie e specialistiche capacità professionali (in tal senso nell’art. 69 circ. tab., pur ribadendo il principio della “non esclusività” nella trattazione di tali materie da parte dei giudici addetti,  prevede che in via tendenziale, l’assegnazione a tali giudici di ulteriori competenze avvenga “compatibilmente con i complessivi flussi di lavoro dell’ufficio e con l’assegnazione di materie omogenee in modo che sia comunque garantita la specializzazione dei giudici stessi in funzione di una trattazione efficiente, celere e di qualità” dei relativi procedimenti).

 

Vi racconteremo ...

Alessandra, Ciccio, Elisabetta, Giuseppe, Mario