DICEMBRE
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Diario dal Consiglio del 10 dicembre 2022

c,
23 annigiustiziato mediante impiccagione per “inimicizia contro Dio”.
Mohsen Shekar

Il giorno del 75° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, una cronologia inversa ci sbatte in faccia la realtà della loro più drammatica violazione: quella “di Stato”, con la pena di morte che si abbatte su un giovane manifestante che è stato ritenuto colpevole dell’abominevole reato di “inimicizia contro Dio” per aver espresso il suo dissenso al regime nel corso delle manifestazioni di protesta esplose in Iran per la morte della 22enne Mahsa Amini.

Altri due giovani manifestanti che hanno subito la stessa condanna, sono in isolamento in attesa dell’esecuzione.

Secondo Amnesty International (Report 2021 sull’uso della pena di morte nel mondo) l’Iran è tra i 55 paesi che non solo continua a prevedere la pena di morte, ma che, nell’applicarla ed eseguirla, viola il diritto internazionale: esecuzioni pubbliche; condanne di minori di 18 anni; condanne di disabili mentali; condanne all’esito di processi non in linea con gli standard internazionali del “giusto processo”; condanne per reati che non implicano l’omicidio volontario e neppure raggiungono la soglia dei “più gravi reati” e che, anzi, spesso riguardano reati odiosi, come quelli di opinione o di orientamento sessuale.

 

* * *

1. Terza Commissione: La copertura di un posto di sostituto presso la DNAA in sede di riedizione del potere dopo l’annullamento della delibera del 3.6.2015

Nel Plenum del 7 novembre sono state discusse le due proposte che la Terza Commissione aveva formulato in sede di riedizione del potere, in ottemperanza alla decisione del Consiglio di Stato di annullamento, su ricorso del dott. Paolo Itri, della delibera del 3.6.2015 con cui alla DNAA era stato assegnato il dott. Cesare Sirignano.

La proposta A) riguardava il dott. Itri (rel. cons. Miccichè, votante cons. Donati)

La proposta B) riguardava il dott. Sirignano (rel. Cons. Grillo, votanti cons. Basile e Pepe). Astenuto cons. Suriano.

Come è noto la riedizione del potere all’esito dell’annullamento del GA consiste nella formulazione di una nuova valutazione – ora per allora – che tenga conto dei rilievi che il CdS ha mosso alla decisione del CSM e alla sua motivazione: in concreto si trattava di ricomparare i profili di merito e attitudinali dei due aspiranti rimasti in gioco per effetto del giudicato, tenendo conto del fatto che il giudice amministrativo aveva censurato la carenza di motivazione della proposta e la sua incompletezza con riguardo ad alcune esperienze  professionali del ricorrente non valutate nel giudizio comparativo.

Il cons. Suriano si era astenuto in Commissione preferendo attendere la motivazione delle due proposte anche per la particolarità della situazione che vedeva il candidato prevalso allora, e destinatario della proposta di maggioranza, trasferito d’ufficio ex art. 2 L.G. con delibera del 21/5/2020 (confermata dal TAR, ma ancora sub iudice essendo pendenti i termini per l’appello al CdS).

La proposta B) in favore del dott. Sirignano ci è sembrata più corretta, in quanto:

  1. sul piano della comparazione sostanziale dei profili attitudinali, effettuata, come doveroso, ora per allora, il dott. Sirignano appariva sicuramente prevalente;
  2. in una recente delibera relativa alla destinazione di quattro magistrati alla DNAA, approvata dal Plenum a larga maggioranza, al dott. Itri era stato assegnato un punteggio attitudinale non elevato, mentre la proposta A) gli attribuiva il punteggio massimo, il che avrebbe determinato, in caso di approvazione di questa proposta, una grave e insanabile incoerenza tra due delibere assunte con riferimento alla stessa persona in momenti ravvicinati;
  3. i fatti per i quali era stato disposto il trasferimento d’ufficio del dott. Sirignano dalla DNAA si sono verificati successivamente e quindi non potevano essere oggetto di valutazione in sede di riedizione del potere per una delibera del 2015. Infatti, nessun cenno a tali vicende era contenuto nemmeno nella proposta a favore del dott. Itri (proposta che riconosceva anche al dott. Sirignano il punteggio massimo in ogni parametro e concludeva per la nomina del dott. Itri solo perché più anziano in ruolo).

Abbiamo, però, presentato un emendamento con il quale si chiariva che la delibera era adottata ora per allora e in sostituzione di quella annullata e quindi non poteva avere alcuna efficacia con riferimento ai provvedimenti adottati successivamente, in particolare con riferimento alla delibera di trasferimento d’ufficio del dott. Sirignano dalla DNAA alla Procura di Napoli Nord.

Francamente inconferenti e, perciò, solo suggestivi ci sono quindi sembrati i ripetuti richiami fatti nel corso del dibattito, a sostegno della proposta A), alla vicenda che ha portato al trasferimento d’ufficio del dott. Sirignano, vicenda che, come detto, correttamente non era stata richiamata nemmeno nella proposta a favore del dott. Itri.

All’esito del dibattito la proposta B) è stata approvata con 12 voti (cons. Basile, Cascini, Cerabona, Celentano, Chinaglia, Ciambellini, Dal Moro, Grillo, Marra, Pepe Suriano, Zaccaro). La proposta A) ha riportato 10 voti (cons. Ardita, Balduini, Benedetti, Braggion, Cavanna, D’Amato, Di Matteo, Donati, Lanzi, Miccichè).

Astenuti: cons. Gigliotti, PP Curzio, PG Salvato.

2. Settima Commissione: “Se non lo sa il procuratore cos’è meglio ….”,  un’interessante discussione sulla pratica relativa alla designazione dei magistrati alla DDA di Bologna dopo due “ atti di indirizzo del CSM”

La discussione di mercoledì ha evidenziato come alcuni consiglieri ritengano che il Procuratore della Repubblica sia l’unico in grado di decidere in ordine alla organizzazione dell’Ufficio e che il Consiglio debba avere un mero ruolo notarile senza nemmeno vagliare la coerenza (interna e rispetto alle fonti secondarie) della motivazione che il Procuratore adotta a sostegno delle proprie decisioni.

Una discussione molto importante, che involge il tema fondamentale dei poteri dei dirigenti degli uffici di Procura e del ruolo del Consiglio Superiore della Magistratura nella tutela dell’indipendenza interna dei magistrati dell’Ufficio, e che però non appassiona i tanti osservatori dell’attività del Consiglio, che sembrano quasi esclusivamente interessati alle vicende relative alle nomine.

Siamo tornati a parlare, per la terza volta, della designazione di un sostituto alla DDA di Bologna, dopo che già due volte il CSM, con delibera plenaria, in relazione al medesimo interpello, aveva invitato il Procuratore a compiere una nuova valutazione sugli aspiranti al posto “indirizzando” la scelta verso il candidato che avesse maggiori attitudini derivanti “dalla precedente trattazione, quale pubblico ministero e per un congruo periodo di tempo, di procedimenti e processi penali relativi a reati di criminalità organizzata”. Si tratta, invero, del criterio di scelta preferenziale, come recita la relazione introduttiva alla circolare in materia di organizzazione delle Procure.

Nonostante i precedenti “atti di indirizzo”, il Procuratore aveva ribadito la designazione verso un collega, certamente di grande esperienza e qualità professionale, ma che vantava una pregressa esperienza in materia significativamente inferiore a quello di un’altra collega, già coassegnataria di decine di procedimenti DDA e già componente della DDA di altro distretto.

Fra l’altro, il Procuratore per “svalutare” le pregresse esperienze in DDA di tale collega esponeva di non avere contezza se i procedimenti seguiti da lei fossero terminati o meno con una sentenza di condanna, con ciò utilizzando un criterio, non solo non previsto né dalla legge né dalla circolare né dal bando, ma soprattutto foriero di equivoci culturali sul ruolo processuale del p.m., molto preoccupanti soprattutto di questi tempi di annunciate riforme. E’ di tutta evidenza, infatti, che la qualità professionale di un magistrato del pubblico ministero non emerge dalle condanne ottenute, ma dalla capacità di condurre le indagini e la pubblica accusa, nel rispetto dei diritti di difesa ed anche raccogliendo elementi di prova a favore dell’indagato ed anche chiedendo, se del caso, la archiviazione del procedimento o la assoluzione dell’imputato. Se così non fosse, il p.m. non sarebbe un organo di giustizia – come invece è, a Costituzione invariata – ma una parte processuale onerata di un’obbligazione di risultato ossia tenuta ad ottenere una condanna, ad ogni costo.

I rilievi mossi dalla Settima Commissione ci sono parsi fondati e la decisione del Plenum ci appariva scontata appunto per il rilievo da attribuire alla grande pregressa esperienza in DDA della collega pretermessa. Invece, la decisione di muovere rilievi alla scelta del Procuratore, pure prendendone atto, non essendo più possibile un terzo atto di indirizzo, è passata a maggioranza per la opposizione di alcuni consiglieri.

In particolare, non abbiamo condiviso la lamentela della cons. Miccichè, secondo la quale solo in questa occasione il CSM si sarebbe accanito nei confronti di un Procuratore indicando puntualmente i rilievi critici alla sua motivazione. Così non è! Basti pensare ai severi e reiterati rilievi critici che il Plenum, allora all’unanimità, aveva mosso nella primavera 2021 al Procuratore di Milano, per nomine in DDA che involgevano questioni pienamente sovrapponibili a quelle trattate nella pratica di Bologna.

Né ci è parsa condivisibile la posizione espressa, per motivare il voto contrario alla delibera, dal cons. D’Amato, sostanzialmente fondato sull’assioma secondo il quale il Procuratore è colui il quale conosce meglio il proprio ufficio e dunque si dovrebbe avere acritica fiducia nella sue decisioni, ancorché viziate nella motivazione e in contraddizione con la circolare.

Neppure abbiamo condiviso l’intervento del cons. Donati che si è stupito che la Settima Commissione si fosse atteggiata a “giudice della legittimità” della decisione del Procuratore di Bologna (come fosse il giudice amministrativo). Critica contrastante con quella della cons. Miccichè (che invece si era lamentata che la Commissione fosse entrata nel merito della decisione, potendo invece il Consiglio sindacare solo la legittimità dell’atto), ma comunque espressione di una concezione riduzionistica del CSM (che dovrebbe limitarsi solo a prendere atto delle decisioni dei dirigenti degli uffici). Al contrario, l’art. 22, comma 5, della circolare sulle Procure spiega che il CSM, a fronte di decreti di designazione alla DDA che presentino profili di criticità, può per massimo due volte emanare “atti in indirizzo” al Procuratore perché si conformi alla normazione e, se il dirigente insiste nella decisione, “delibera tempestivamente sulla “conformità” del nuovo decreto alle fonti normative e alle discipline consiliari relative all’organizzazione e al funzionamento della Dda” ossia assume proprio la decisione portata alla attenzione del Plenum.

Dopo ampia discussione è stata prima respinta la proposta del Cons. Ciambellini di ritorno in Commissione della pratica, perché se ne riducesse la portata critica, e poi è stata approvata la proposta della Settima Commissione (a favore i cons. Basile, Cascini, Chinaglia, Dal Moro, Di Matteo, Lanzi, Marra, Suriano, Zaccaro; contrari: i cons. Balduini, Braggion, Cerabona, Ciambellini, D’Amato, Donati, Miccichè; astenuti i Cons. Benedetti, Cavanna, Celentano, Gigliotti, Pepe).

3. Ottava Commissione: l'individuazione dei posti di GOP e di VPO da pubblicare nel bando

Secondo la legge il CSM procede con delibera alla individuazione dei posti da pubblicare, determinando le modalità di formulazione del relativo bando nonché il termine per la presentazione delle domande, e ad approvare un modello standard di domanda; mentre spetta alla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario di provvedere, entro trenta giorni dalla predetta delibera, all’adozione ed alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del bando per il conferimento degli incarichi nel rispettivo distretto, dando notizia mediante inserzione del relativo avviso nel sito internet del Ministero della giustizia e comunicazione ai Consigli degli Ordini degli avvocati e dei notai nonché alle Università aventi sede nel distretto.

Il CSM, senza attendere che il Ministero provvedesse alla rideterminazione delle relative piante organiche – rideterminazione necessaria all’esito della recente riforma che ha ridimensionato il numero complessivo di magistrati onorari – ha ritenuto di individuare i posti da pubblicare per venire incontro alle esigenze degli Uffici per i quali l’apporto della magistratura onoraria è vitale specie nell’attuale contesto di grave scopertura della pianta organica dei magistrati togati.

Ciò ha fatto, alla luce delle numerose vacanze, contenendo l’individuazione nei limiti della dotazione organica fissata all’art. 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e utilizzando criteri omogenei di comparazione quali la percentuale di scopertura dei diversi uffici e la complessiva dotazione del distretto.

Ha pertanto proceduto all’assegnazione dei posti nella misura di 657 unità per il settore giudicante e di 381 unità per il settore requirente.

Spetterà ora ai diversi distretti procedere alla pubblicazione dei bandi nel termine di trenta giorni e sulla base del modello standard di domanda predisposto   

 

Vi racconteremo …

Alessandra, Ciccio, Elisabetta, Giuseppe, Mario