Sergio Paparo
presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze
La evoluzione dell’Ufficio, dapprima “DEL Giudice”, poi “DEL Processo” ad oggi “PER il Processo” indica chiaramente la funzione che la nuova struttura organizzativa dovrà svolgere nel nostro ordinamento: supportare il Magistrato –sia monocratico che collegiale – a svolgere i compiti assegnatigli dalle norme dei Codici di rito operando non più “in splendido isolamento” ma potendosi avvalere della collaborazione di una struttura organizzativa complessa e composita.
La riforma del processo civile introdotta dalla normativa attuativa della “delega Cartabia” è tutta improntata su un lavoro preparativo che consenta al giudice di svolgere “effettivamente” la prima udienza; gli AUP diventano quindi indispensabili per consentirgli di affrontare i nuovi compiti, pena il fallimento della riforma.
L’Ufficio PER il processo deve coinvolgere tutti i soggetti della giurisdizione (giudici, avvocati e personale amministrativo) nella costituzione e gestione della struttura, realizzandosi una “cabina di regia” comune che li responsabilizzi nell’obiettivo (di interesse comune) del buon funzionamento della giurisdizione.
Le rappresentanze istituzionali e politiche dell’Avvocatura, sia a livello nazionale che territoriale, devono essere chiamate a condividere con i dirigenti degli uffici giudiziari ed amministrativi, le responsabilità delle scelte e dell’organizzazione degli UPP.
Solo la diretta partecipazione dei COA (a livello territoriale) e di CNF e OCF (a livello nazionale) consentirà all’Avvocatura di superare le paure e le diffidenze che oggi si registrano diffusamente nei confronti dell’UPP : paure e diffidenze in gran parte dovute alla “ignoranza” (leggesi: mancata conoscenza) delle dinamiche, funzionalità e potenzialità di questa novità, che costituisce un’occasione unica ed irripetibile anche per ridefinire ruolo e responsabilità del Giudice, dei funzionari amministrativi e degli addetti alle cancellerie.
Il modello di “compartecipazione” sperimentabile nella gestione dell’UPP potrà (rectius : dovrà) essere riproposto e replicato in ogni altro contesto nel quale si organizza in concreto l’esercizio della funzione giurisdizionale (formazione delle tabelle triennali, programmi per lo smaltimento degli arretrati, ecc.); il Ministero della Giustizia ed il CSM possono (rectius: devono) consentirlo adottando specifiche delibere e circolari al riguardo.
L’UPP può essere anche utilizzato quale laboratorio per sperimentare strumenti di intelligenza artificiale che, mentre vanno esclusi se finalizzati alla decisione delle cause, devono essere invece incentivati se finalizzati a facilitare le scelte organizzative ed a restituire in tempi rapidi dati, statistiche ed elementi fattuali di valutazione del funzionamento / disfunzionamento dei servizi e della gestione dei procedimenti.