Area democratica per la giustizia è un’associazione di magistrati che sono convinti che la giurisdizione, come gli altri poteri dello Stato, debbano attuare non solo le norme ma anche i valori espressi nella nostra Costituzione. Il sistema del governo autonomo della magistratura, tutelando la autonomia e l’indipendenza dei magistrati, serve proprio a garantire la funzione che la Carta assegna alla giurisdizione. La magistratura ed il suo governo autonomo vivono un periodo difficile, schiacciati fra il revanscismo della politica e la difficoltà di fare giustizia nell’epoca dei “poteri selvaggi” che sfuggono alla sovranità nazionale e rispondono solo all’interesse di chi li esercita. Conosciamo i limiti ed i difetti del potere giudiziario e di chi lo amministra ma siamo certi che, se non ne fosse garantita l’autonomia ed l’indipendenza, le prime vittime sarebbero i cittadini più indifesi. Per ragionare su questi temi, ed anche altro, ospitiamo sul sito di Area DG una nuova rubrica, che sarà poi meglio strutturata nelle prossime settimane.

Giovanni Ciccio Zaccaro

Alcune decisioni discutibili del nuovo CSM, prese con il voto contrario dei componenti di Area DG

CSM e questione morale
una falsa partenza

La prima seduta del nuovo Consiglio è stata aperta da un intervento del neo-eletto Vicepresidente, il quale ha affermato:

Vorremmo che il Consiglio, che ci è stato consegnato indubbiamente ammaccato dalle vicissitudini intercorse, tornasse all’esercizio fisiologico delle proprie funzioni, con un rinnovato impegno di correttezza, trasparenza, fedeltà al proprio mandato costituzionale”.

 In una intervista apparsa negli stessi giorni l’Avv. Natoli, membro laico del Consiglio ha affermato:

“Questo Consiglio si vuole distinguere e vuole essere di rottura con il precedente che è balzato agli onori della cronaca principalmente per le squallide vicende di spartizione degli incarichi”.

 Siamo certi che sarà cosi, ma i primi passi del nuovo consiglio ci lasciano perplessi.

 Tre le vicende che fanno riflettere.

1. La scelta di non costituirsi nel giudizio di impugnazione contro una delibera di non conferma di un procuratore

Il Consiglio precedente, non senza fatica, aveva deliberato la non conferma di un procuratore della Repubblica per carenza del pre-requisito della indipendenza in ragione di alcune comunicazioni intervenute con Luca Palamara (così la delibera: “emergeva una attività di energica, reiterata ed insistita segnalazione di aspiranti a incarichi direttivi e semidirettivi per ragioni squisitamente di interesse personale oppure per ragioni di successo elettorale del gruppo associativo di appartenenza”). La storia è raccontata nel Diario dal Consiglio del 13 gennaio.

Il magistrato ha presentato ricorso al Tar chiedendo in via cautelare la sospensiva della delibera.

Apprendiamo dal Diario dal Consiglio del 25 febbraio, che il Consiglio, nella nuova composizione, chiamato a decidere se costituirsi in giudizio per difendere la delibera, ha deciso di non costituirsi (12 voti a favore della costituzione fra i quali i componenti di Area DG, 12 contrari), ritenendo che quei comportamenti non avessero incidenza sul prerequisito della indipendenza.

Peraltro il Tar, pochi giorni dopo, nonostante la assenza della difesa del CSM nel giudizio ha respinto la richiesta cautelare del procuratore affermando che “il ricorso non presenta prima facie elementi di positivo apprezzamento ………..nel bilanciamento degli interessi coinvolti risulta prevalente quello della amministrazione a non consentire la prosecuzione dell’esercizio delle funzioni alla luce delle carenze ravvisate nel provvedimento impugnato”.

Non una bella figura per il Consiglio.

 

2. Le relazioni pericolose di un magistrato in valutazione

Il Diario dal Consiglio del 25 febbraio racconta un’altra storia.

Un magistrato del pubblico ministero, all’epoca dei fatti in servizio in un ufficio calabrese, era risultato avere contatti con un soggetto indagato per associazione mafiosa anche in procedimenti trattati dal magistrato.

In particolare risultava che tale soggetto aveva gestito la custodia della imbarcazione del magistrato e gli aveva concesso l’uso gratuito di altra imbarcazione. In sede di perquisizione dell’indagato era stato ritrovato un appunto con annotato il telefono cellulare del magistrato (indicato come “Don Ciccio”). Risultavano inoltre alcuni contatti telefonici tra il magistrato e tale soggetto. 

Il magistrato era stato sottoposto a processo penale e assolto in sede di giudizio abbreviato, in quanto non poteva dirsi raggiunta la prova di un rapporto sinallagmatico tra i favori ricevuti dal magistrato e la gestione dei procedimenti a carico di quell’indagato (gestione che pure presentava, ad avviso del giudicante, alcune anomalie).

In sede di giudizio disciplinare la responsabilità era stata esclusa in quanto era stata ritenuta non abituale la frequentazione tra il magistrato e il suo indagato (solo tredici contatti telefonici).

Con delibera del 13 maggio 2020, assunta alla unanimità e con solo due astensioni,  il CSM aveva espresso valutazione negativa con riferimento al prerequisito della indipendenza con riferimento al periodo maggio 2008/maggio 2009 (periodo di un anno di rivalutazione a seguito di valutazione non positiva del quadriennio precedente per carenza del profilo della laboriosità).

Si trattava ora di valutare il biennio successivo alla valutazione negativa (maggio 2009/maggio 2011). Il ritardo nella trattazione era dovuto alla sospensione della valutazione durante la pendenza del giudizio penale prima e del giudizio disciplinare poi.

Il Consiglio Giudiziario di Reggio Calabria aveva espresso alla unanimità parere  negativo, ritenendo provato che i rapporti tra il magistrato e l’indagato fossero proseguiti anche nel biennio in valutazione. Ciò sulla base di una conversazione intercettata nel novembre 2009 tra tale soggetto e il suo difensore, dalla quale  risultava che quest’ultimo era stato incaricato di prendere contatti con il magistrato (chiamato anche qui confidenzialmente come “Don Ciccio”) per chiedergli aiuto  con riferimento alla situazione detentiva dell’indagato.

Il Consiglio, a larga maggioranza, ha ritenuto di riconoscere il positivo superamento della valutazione al magistrato, affermando che il fatto (id est: frequentazione tra un magistrato e un soggetto da lui indagato per associazione mafiosa) era già stato valutato con riferimento al periodo precedente e non poteva essere nuovamente considerato in sede di nuova valutazione del periodo successivo (principio del ne bis in idem). La conversazione del novembre 2009 era sì ricadente nel periodo in valutazione, ma era stata già richiamata nella precedente delibera negativa e quindi non poteva essere nuovamente considerata.

Una tesi singolare, in quanto è la legge a stabilire che la valutazione di professionalità deve essere limitata ai fatti accaduti nei periodi temporali in valutazione, il che comporta che il protrarsi nel periodo successivo di una condotta (sia essa il mancato deposito di sentenze ovvero il maltrattamento di un congiunto oppure la frequentazione con un indagato) già valutata negativamente  con riferimento al periodo precedente non può che determinare un nuovo giudizio negativo. La nuova valutazione ha, infatti, proprio la funzione di verificare la eventuale persistenza delle criticità rilevate nel periodo precedente. Ed è piuttosto strano affermare che la prosecuzione della frequentazione con un appartenente alla ‘ndrangheta, manifestata anche in termini di richiesta di intervento sulla sua situazione detentiva, non possa incidere sul prerequisito della indipendenza nel periodo di rivalutazione, in quanto già valutata per il periodo precedente.

La proposta di valutazione negativa ha ottenuto solo 8 voti (i sei componenti di AREADG, la Cons. Miele e il Cons. Fontana).

3. La proposta di nomina di un semidirettivo

Un altro episodio, invece, emerge dalla mail con la quale il gruppo di Magistratura indipendente comunicava la proposta maggioritaria, formulata in quinta commissione, per il posto di presidente di sezione del Tribunale di Trani.

È stato proposto, per fortuna con il voto difforme del componente di Area DG, un magistrato che già ricopriva un incarico semidirettivo in altra sede e che era stato attinto da un procedimento di incompatibilità ambientale.

Dal Diario dal Consiglio del 2 novembre 2022  leggiamo che il magistrato aveva fornito pareri e consigli ad un suo amico, un esponente politico locale, nei confronti del quale era stata emessa una misura cautelare. Inoltre aveva chiesto ad uno dei principali avvocati del foro locale, in quel periodo impegnato in un delicato processo proprio davanti ad un collegio da lui presieduto, di chiedere ad un importante avvocato romano (anche lui presente in quel processo) di assumere la difesa del suo amico.

Nello stesso periodo il magistrato rivolgeva all’amico politico una serie di richieste di aiuto al fine di risolvere alcune questioni di carattere amministrativo relative a propri famigliari o amici.

Infine, il magistrato aveva ottenuto la somministrazione del vaccino anticovid per sé e per la moglie, in deroga alle disposizioni vigenti,  grazie all’intervento  del presidente del locale consiglio dell’ordine.

La maggioranza del Consiglio aveva escluso che tali condotte fossero idonee a determinare un trasferimento di ufficio ai sensi dell’articolo 2 legge guarentigie.

Nella motivazione della delibera di archiviazione si leggono, però, alcune considerazioni sull’operato del magistrato (avrebbe prudenzialmente fatto meglio a evitare di rivolgersi all’amico per esigenze personali, anche solo per chiedere mere informazioni, perché potenzialmente tutto quello che il magistrato chiedeva poteva apparire all’esterno come un rapporto di do ut des…… …. la potenziale proiezione esterna della vicenda, intesa anche in termini globalmente negativi — le richieste di tanti piccoli favori chiesti o offerti in virtù del particolare legame di amicizia con un soggetto coinvolto in indagini penali e legato a un imputato del processo presieduto dal ……., che ha omesso la scelta di recidere ogni rapporto con il …….— seppure astrattamente idonea ad incidere su immagine di imparzialità ed apparenza del magistrato, non si ritiene, anche alla luce della mancata registrazione di segnali e ricadute negative nella sede, assuma pregnanza tale da condurre all’effettivo trasferimento del magistrato).

 

Condotte dunque imprudenti e astrattamente idonee ad incidere sulla immagine di imparzialità e indipendenza del magistrato, anche se prive di una ricaduta esterna tale da giustificare un trasferimento di ufficio. Un esito che avrebbe dovuto avere una qualche incidenza nel giudizio sul “merito” del magistrato.

Questa delibera è di fine anno 2022.

Poche settimane dopo la V Commissione con quattro voti (Bianchini,  Vincenzo Carbone , Mirenda, Mazzola) ha proposto lo stesso magistrato per un nuovo incarico semidirettivo.

 

 

Graziella Viscomi
Procura Catanzaro

27 febbraio 2023

Area democratica per la giustizia è un’associazione di magistrati che sono convinti che la giurisdizione, come gli altri poteri dello Stato, debbano attuare non solo le norme ma anche i valori espressi nella nostra Costituzione. Il sistema del governo autonomo della magistratura, tutelando la autonomia e l’indipendenza dei magistrati, serve proprio a garantire la funzione che la Carta assegna alla giurisdizione. La magistratura ed il suo governo autonomo vivono un periodo difficile, schiacciati fra il revanscismo della politica e la difficoltà di fare giustizia nell’epoca dei “poteri selvaggi” che sfuggono alla sovranità nazionale e rispondono solo all’interesse di chi li esercita. Conosciamo i limiti ed i difetti del potere giudiziario e di chi lo amministra ma siamo certi che, se non ne fosse garantita l’autonomia ed l’indipendenza, le prime vittime sarebbero i cittadini più indifesi. Per ragionare su questi temi, ed anche altro, ospitiamo sul sito di Area DG una nuova rubrica, che sarà poi meglio strutturata nelle prossime settimane.

Giovanni Ciccio Zaccaro

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