Commento

I problemi della prescrizione penale

di Bruno Giangiacomo
La ragionevole durata del processo include anche completezza e correttezza dell'accertamento; una prescrizione concepita in modo troppo drastico crea le condizioni per rendere il processo meno ragionevole nella sua durata e soprattutto meno giusto, favorendo comportamenti dilatori. Occorre per questo trovare un punto di equilibrio
Tratto da Rivista penale del XXI secolo n.1/2017

L’autore, dopo aver ripercorso i punti fondamentali della riforma della prescrizione operati dalla l.251/2005, individua nella previsione di un termine massimo di decorrenza della prescrizione la chiave di volta per comprendere le problematiche riconnesse all’applicazione di questo istituto nel nostro ordinamento. Evidenzia l’autore come la prescrizione, costruita come un istituto di diritto penale sostanziale, sia anche ricca di contaminazioni processuali e la disciplina dell’interruzione ne è dimostrazione evidente, di talchè la prescrizione è sempre più vista in ragione della sua ricaduta processuale. Quindi, lo sguardo si rivolge alla giurisprudenza europea, ai profili comparatistici ed alle prospettive di riforma, contenute nel disegno di legge n.20167, già approvato dalla Camera dei deputati, per giungere alla conclusione che, se si invocano i tempi del processo per la prescrizione, essi devono essere valutati in ragione anche della complessità del processo, evidentemente diversa per tipi di reato e di conseguenza la prescrizione del processo non può non tenere conto della specificità d’indagine che ogni reato richiede nel suo accertamento;nè si deve assimilare il principio della durata ragionevole del processo necessariamente alla brevità dello stesso. Occorre per questo trovare un punto di equilibrio.  

 

Premessa. 1. Il tempo della prescrizione. 2. I criteri di determinazione del tempo della prescrizione. 3. La prescrizione nel reato continuato. 4. La sospensione della prescrizione. 5. L’interruzione della prescrizione. 6. La chiave di volta dell’istituto della prescrizione: la previsione di un tempo massimo di decorrenza. 7. La prescrizione quale istituto di diritto penale sostanziale e le sue contaminazioni processuali. 8. La prescrizione nella giurisprudenza europea. 9. La prescrizione: profili comparatistici. 10. La proposta di riforma della prescrizione. 11. Osservazioni conclusive.

 

 

Premessa

La riforma della prescrizione, operata dalla legge 251/2005, doveva inizialmente riguardare solo i recidivi prevedendo un doppio binario del regime prescrizionale, ma partendo da questa scelta si è poi preso spunto per una riforma più complessiva di questo istituto; in pratica, si è assistito ad un’evidente torsione dell’iniziale intento legislativo di una riforma della recidiva, che diviene poi riforma in egual misura anche della prescrizione.

Cinque sono le modifiche importanti apportate da questa legge.

1. Il tempo della prescrizione

La prima modifica riguarda il tempo necessario a prescrivere, con l’espressa previsione di delitti imprescrittibili (art.157 u.c. c.p.), che di per sé non costituiscono un’effettiva novità perché già dalla disciplina previgente poteva presumersi incontestabilmente l’imprescrittibilità dei reati puniti con l’ergastolo.

Riguardo ai reati prescrittibili la durata dei termini è fissata con riferimento al massimo della pena edittale detentiva prevista per ciascun reato, non più prevedendosi una suddivisione in categorie di reati, pur individuate in ragione della pena massima edittale. In ogni caso il termine di prescrizione non può essere inferiore a sei anni per i delitti e quattro per le contravvenzioni, per cui il principio generale affermato dalla riforma vale per i reati con pena massima superiore a sei anni. Si conferma comunque la natura sostanziale della prescrizione, perché evidentemente legata alla gravità dei reati ed al conseguente trattamento sanzionatorio.

Per quanto riguarda gli effetti di questa riforma, per i reati meno gravi vi è un aumento del termine di prescrizione, per i delitti di fascia intermedia, quanto a trattamento sanzionatorio, una diminuzione del termine e, a seconda dei casi, un aumento o una diminuzione; in particolare alcuni di essi hanno visto dimezzato il termine di prescrizione da 15 anni a 7 anni e 6 mesi [1].

La legge, tuttavia, ha introdotto delle eccezioni indicate durante i lavori preparatori e non sono mancati interventi successivi volti ad aumentare non a caso le pene per certi delitti, come gli artt.416 bis e 644 c.p.; insomma c'è stata una rivisitazione di alcune pene in ragione della prescrizione, posto che questa era strettamente agganciata al massimo della pena edittale prevista.

Le vere eccezioni sono costituite dal raddoppio dei termini di prescrizione per i reati di cui agli artt. 449 c.p. (delitti colposi di danno), 589 c.p. (omicidio colposo aggravato e plurimo), per la nuova fattispecie di reato dell’omicidio colposo stradale ex art. 589 bis c.p. e per i reati previsti dall’art. 51 comma 3 bis e quater c.p.p..

La ratio di tale previsione (che ha in alcuni casi effetti simili all’imprescrittibilità, come ad es., per un reato, quale il sequestro di persona a scopo di estorsione, punito con trent’anni di reclusione) starebbe nel fatto che per detti reatioccorrono indagini molto complesse (come si evince dai lavori preparatori); si tratta di una realtà effettiva, ma non mancavano discrasie evidenti attinte da profili d’incostituzionalità, sancite dalla sentenza dellaCorte Costituzionale 19/28.5.2014 n.143 [2] che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art.157, comma 6, c.p. nella parte in cui prevedeva che i termini del medesimo articolo sono raddoppiati per il reato di incendio colposo, che, con pena massima di cinque anni, si prescrive in dodici anni, mentre l’incendio doloso si prescrive in sette anni (oltre al prolungamento sino ad un quarto in presenza di atti interruttivi); il discorso non muta per il disastro ferroviario, mentre sono esclusi dal raddoppio i casi di colpa medica professionale che spesso necessitano di accertamenti complessi e, quindi, di tempi lunghi.

2. I criteri di determinazione del tempo della prescrizione

La seconda modifica apportata dalla riforma ha ad oggetto i criteri di determinazione del tempo necessario a prescrivere, per il cui calcolo non si ha più riguardo alle circostanze aggravanti ed attenuanti; fanno, tuttavia, eccezione le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa e quelle ad effetto speciale, con pena superiore ad un terzo secondo la definizione dell’art. 63, comma 3°, c.p, e tra queste, in un vero e proprio rapporto di genere si fanno rientrare anche le aggravanti c.d. indipendenti (pende un questione di costituzionalità sollevata all’udienza dell’11/10/2016 da III Sezione penale della Corte di cassazione), per le quali la misura della pena è determinata in modo indipendente da quella ordinaria del reato e, pertanto, guardando anche solo il sistema di sanzioni della parte speciale del codice penale, le eccezioni appaiono piuttosto consistenti.

La Corte Costituzionale con la sentenza 30.7/1.8.2008 n.324 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dell’anzidetta disposizione che non prevede nel computo ai fini prescrizionali anche le attenuanti ad effetto speciale; il giudice delle leggi ha ritenuto che tale scelta sia espressione del legittimo esercizio della discrezionalità legislativa che si mantiene nell’ambito della ragionevolezza, dal momento che la disciplina della L.251/2005 si pone nel solco di una tendenziale correlazione tra gravità del reato, ancorato alla pena edittale massima, e tempo necessario a prescrivere; l’opzione di ricomprendere in questa prospettiva anche le circostanze ad effetto speciale è coerente con la parametrazione di questo tempo alla più specifica gravità del reato segnata dalla presenza di una circostanza aggravante particolarmente qualificante.

E’, invece, irrilevante l’eventuale giudizio di bilanciamento delle circostanze e, quindi, l’art.69 c.p. non si applica al calcolo del tempo necessario a prescrivere. Si è voluto così sganciare il termine di prescrizione da un giudizio troppo discrezionale, affidato al giudice, e rendere conseguente il tempo della prescrizione all’unico dato certo, costituito della pena massima edittale.

Si tratta di un aspetto della riforma della prescrizione salutato come tra quelli più condivisibili; la latitudine della discrezionalità prima riservata al giudice aveva anche potuto determinare casi di sperequazione nell’applicazione del giudizio di comparazione delle circostanze, che sicuramente con la disposizione introdotta vengono evitati.

La prescrizione è, inoltre, sempre espressamente rinunciabile, ma il principio era già stato affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.275/90; la rinuncia deve avvenire dopo la sua maturazione.

3. La prescrizione nel reato continuato

Ulteriore modifica riguarda la decorrenza del termine di prescrizione in caso di reato continuato, ottenuta con la mera abrogazione di due parole e con la disgiuntiva che le precedeva nell’art.158 c.p.; viene, infatti, eliminato ogni riferimento alla continuazione.

Pertanto, per ciascuno dei reati posti in continuazione si ritorna alla decorrenza del termine dal momento della commissione del reato secondo gli ordinari parametri di legge; si parificano, pertanto, il reato continuato e il concorso materiale di reati e la continuazione si scioglie per il calcolo della decorrenza del termine di prescrizione; si ristabilisce, quindi, il principio della continuazione quale favor rei, poiché il termine di prescrizione non decorre più dall’ultimo dei reati commessi posto in continuazione.

4. La sospensione della prescrizione

La quarta modifica stabilisce che tra le cause di sospensione del corso della prescrizione di cui all’art.159 n.3) c.p. vi è quella per ragioni di impedimento delle parti o dei difensori, principio già affermato a certe condizioni dalle SS.UU. con la sentenza 28.11.2001 n.1021.

La norma pone dei limiti al differimento, che non può essere superiore a sessanta giorni successivi a quelli della prevedibile cessazione dell’impedimento; se si supera questo termine, il periodo di sospensione sarà sempre al massimo di sessanta giorni ulteriori rispetto a quello della cessazione dell’impedimento.

La Corte di Cassazione, con un orientamento in via di consolidamento, aveva stabilito che il rinvio dell’udienza chiesto dal difensore per adesione all’astensione collettiva non costituisce causa di sospensione della prescrizione per impedimento, cosicché il corso della prescrizione è sospeso per tutto il periodo di differimento e non con il limite dei sessanta giorni su indicato.

5. L’interruzione della prescrizione

L’ultima modifica concerne la disciplina dell’interruzione della prescrizione, la quale  risulta inalterata con riferimento agli effetti ed all’elencazione degli atti interruttivi, di cui la giurisprudenza di legittimità ha affermato il carattere di tassatività, ma viene modificata la prescrizione quanto al termine massimo di prolungamento in caso di più atti interruttivi; con la disciplina abrogata quel termine massimo di aumento era della metà del tempo necessario a prescrivere senza distinzioni, la riforma l'abbassa ad un quarto, ma con degli aumenti a seconda dei casi di recidiva: per quella aggravata sarà della metà, per quella reiterata di due terzi; altro aumento, pari al doppio, è previsto per la dichiarazione di delinquente abituale e la professionalità nel reato.

Il sistema del prolungamento fino ad un tempo massimo del termine prescrizionale presenta un’eccezione per i reati di cui all’art.51 comma 3 bis e 3 quater c.p.p., per i quali deve valere il principio per cui non vi è un termine massimo di prolungamento, ma sempre un nuovo decorso del termine prescrizionale ad ogni atto interruttivo; trattandosi di reati con termine di prescrizione piuttosto consistente, non è azzardato dire che essi sono praticamente imprescrittibili.

E, però, viene così introdotta una categoria di reati per i quali la prescrizione si calcola in termini civilistici e cioè senza un tetto massimo di prolungamento; pertanto, non vi è altro limite temporale che quello della maturazione dell’ulteriore intero termine prescrizionale ricollegato all’atto interruttivo che sia intervenuto.

6. La chiave di volta dell’istituto della prescrizione: la previsione di un tempo massimo di decorrenza

La previsione di una disposizione che introduce un tempo massimo di prolungamento della prescrizione è la vera chiave di volta di questo istituto ed il suo effettivo elemento caratterizzante, ma è scelta di una disciplina affatto scontata; basti pensare che questa norma trova pochi riscontri in altri sistemi penali europei (la Germania ha un termine finale altissimo, come si vedrà infra) e costituiva una novità nel nostro stesso ordinamento all’entrata in vigore del codice Rocco, perché non prevista nel codice Zanardelli e rende il sistema della prescrizione differente in penale e civile.

L’introduzione della norma era collegata alla struttura inquisitoria del processo penale dell’epoca; un processo che si celebrava fondamentalmente in istruttoria e veniva poi ripetuto pedissequamente nella maggior parte dei casi nel corso del dibattimento; pertanto, la maggiore speditezza di un rito siffatto rendeva compatibile e quasi necessario al sistema una norma di chiusura che non allungasse sine die un processo interamente gestito nelle sue scansioni temporali dal giudice e senza preclusioni di trasmigrazione delle prove da una fase all’altra.

7. La prescrizione quale istituto di diritto penale sostanziale e le sue contaminazioni processuali

La scelta di considerare la prescrizione un istituto di diritto penale sostanziale non è obbligata né scontata; il codice Zanardelli collocava la prescrizione tra le cause di estinzione dell’azione penale (senza tempo massimo di prolungamento e in pratica con un solo atto interruttivo: la sentenza) ed in alcuni Paesi europei, come la Francia (vedi infra), l’istituto è disciplinato nel codice di procedura penale ed ha natura processuale.

In ogni caso, non può non rilevarsi che la prescrizione, pur essendo, nel nostro ordinamento, indubbiamente istituto di diritto sostanziale, è, peraltro, ricco di contaminazioni processuali: basti pensare alla sospensione e all’interruzione della prescrizione, disciplinata su istituti processuali (che non sono stati oggetto di riforma da parte della L.251/2005).

Anche, se si valuta il fondamento della prescrizione, come prospettato alle origini del codice Rocco e mantenuto inalterato fin quasi ai giorni nostri, non potrà non verificarsi il condizionamento al dato processuale, perché, pur permanendo l’istituto la tradizionale ratio, che consiste nell’indifferenza della collettività a reprimere fatti risalenti ormai nel tempo, si affianca da sempre a questa anche una ragione fondata sulla difficoltà dell’imputato a reperire prove a sua difesa col trascorrere del tempo, rendendo troppo alto il tasso di incertezza del processo; quindi, anche un argomento processuale già sosteneva la ratio della prescrizione. La Corte Costituzionale con la sentenza n. 393 del 2006 conferma che due sono le finalità della prescrizione: l'attenuazione dell'allarme sociale e le difficoltà di acquisizione di materiale probatorio sia da parte dell’accusa che della difesa.

Oggi questo aspetto processuale è ancor più evidenziato dalla motivazione di fondo che ha sorretto la riforma della prescrizione (non dimenticando che si tratta di un intento maturato all’interno di tutt’altra prospettiva riformatrice, quella della recidiva): l’adeguamento della disciplina della prescrizione al principio, ormai costituzionalizzato, della durata ragionevole del processo, sancito, peraltro, anche dall’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Si tratta di un argomento di grande suggestione, che, però, evidenzia chiaramente ancora una volta la forte, se non ormai esclusiva connotazione processuale della prescrizione: si abbandona o si trascura l’interesse della collettività a punire il crimine affievolito dal trascorrere del tempo e lo si sostituisce con un dato esclusivamente processuale, che diventa la ragione costituzionale dell’istituto, ma che confligge col trascorrere del tempo, l’oblio.

E’ tanto vero questo che si abbreviano i tempi della prescrizione per una buona parte dei reati, anche in presenza di atti interruttivi; ciò vuol dire un venir meno del fondamento tradizionale della prescrizione, perché una contrazione dei termini non determina proprio quella pretesa indifferenza sociale che giustifica l’applicazione della prescrizione, bensì un effetto contrario, costituito dallo sconcerto della collettività nell’avere l’imputato lucrato l’impunità per fatti rilevanti.

Questo rilievo del dato processuale ha piano piano spostato l’attenzione della prescrizione dal reato al processo.

E occorrerebbe considerare che il passaggio ad un codice di rito tendenzialmente accusatorio, fondato sull’oralità e nel quale comunque le indagini preliminari non sono in linea di massima trasportabili nel dibattimento, avrebbe dovuto determinare un allungamento dei termini massimi di prescrizione e non una loro contrazione, tenuto conto che la previsione di un tempo massimo di prolungamento della prescrizione era collegata al vigore di un processo inquisitorio; o comunque una scansione della prescrizione in ragione delle fasi processuali, ad es. valutando i tempi necessari per l'istruttoria dibattimentale.     

Il rilievo dato al nuovo fondamento processuale della prescrizione avrebbe dovuto condurre ad una valutazione più complessiva delle esigenze processuali che tenesse conto anche della complessità delle indagini e degli accertamenti che richiedono certi tipi di reati, tanto che la pronuncia di estinzione di un reato per prescrizione non sempre riflette e sanziona una situazione di inerzia e di stasi investigativa e processuale, anzi alla prescrizione si giunge, anche frequentemente, dopo un intenso impegno processuale; con l’effetto di distruggere tutta la mole di lavoro giudiziario compiuta in uno o più gradi di giudizio. Proprio questa attenzione agli aspetti processuali aveva mostrato il legislatore con la disciplina della prescrizione dei reati tributari previsti dalla L.516/82 (oggi abrogata dal D.Lgs. 24.3.2000 n.74); all’art.9 venivano tra l’altro fissati termini di prescrizione molto più alti di quelli stabiliti dal codice penale, soprattutto considerando che diverse fattispecie di reato erano delle contravvenzioni, che raggiungevano in alcuni casi il termine di sette anni (con l’aumento della metà si andava oltre i dieci anni), superiore a quello di molti delitti. Ora, è indubbio che la ragione principale che giustificava un simile speciale trattamento riservato alla disciplina della prescrizione dei reati tributari stava nel fatto che il loro accertamento in sede processuale era particolarmente laborioso e poteva richiedere indagini tributarie o perizie complesse, senza considerare che la stessa notitia criminis perveniva alle Procure della Repubblica ordinariamente dopo molti anni all’esito di accertamenti di lungo periodo; i tempi di accertamento processuale dei reati tributari, quindi, hanno pesantemente condizionato le scelte in materia di prescrizione per quegli stessi reati.  

Con la commissione ministeriale Riccio, costituita con la finalità di presentare un progetto di riforma del codice di rito, la prescrizione diventava un istituto di natura processuale, proprio ritenendo che il rapporto tra il fattore tempo ed il procedimento penale fosse un problema cardine della riforma anche alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo. La proposta di riforma si faceva carico soprattutto di sciogliere un’ambiguità di fondo che connotava comunque la scelta di disciplinare la prescrizione quale istituto di diritto sostanziale e cioè l’assimilazione del tempo della prescrizione maturato prima dell’inizio del processo a quello maturato nel corso di esso; ne era conseguita una distinzione tra prescrizione del reato e prescrizione del processo, che atteneva a ragioni diverse: acclarare il diritto all’oblio della collettività in capo all’imputato da un lato, con la prescrizione del reato e dall’altro affermare l’aspettativa dell’accusato a non restare sotto la soggezione del processo per un tempo troppo lungo con la prescrizione del processo.

Questo principio governa, ad es., il procedimento disciplinare dei magistrati professionali: un termine decennale per la prescrizione dell’illecito disciplinare e poi, una volta iniziata l’azione disciplinare, tempi di prescrizione del processo individuati in ragione delle varie fasi del processo.

Di contrario avviso è ciò che afferma il Direttivo dell'associazione tra gli studiosi del processo penale che critica la distinzione prescrizione del reato e  prescrizione del processo, perchè quest’ultima disincentiverebbe il ricorso ai riti alternativi e stimolerebbe l’adozione di tattiche difensive dilatorie, facendo anche riferimento alla natura del reato ed alla maggiore o minore complessità dell’accertamento.

8. La prescrizione nella giurisprudenza europea

Il tema della prescrizione è stato anche oggetto di varie pronunce della giurisprudenza europea.

La Sentenza della Corte Europea Dei Diritti dell’Uomo 29.3.2011 [3]ha stabilito che sussiste una violazione del diritto alla vita quando la condanna di un agente è impedita dalla prescrizione per effetto della durata del procedimento penale. L'anomalia, secondo la CEDU, non risiede nella lunghezza del processo ma nell'effetto estintivo della prescrizione.

Conforme al principio stabilito in suddetta sentenza è quello della sentenza Saba c. Italia del 24.6.2014.

La Sentenza della Corte DI Giustizia dell’Unione Europea 8.9.2015 [4] ha affermato che la normativa in materia di interruzione della prescrizione ex art.160 ult. comma c.p.p. è idonea a pregiudicare gli obblighi imposti agli stati membri dall'art.325 TFUE inibendo la possibilità di sanzionare effettivamente un numero considerevole di casi di frodi gravi lesive degli interessi finanziari dello Stato membro interessato e di riflesso degli interessi finanziari dell'UE. La medesima sentenza ha inoltre stabilito che il giudice nazionale deve dare piena efficacia all’art. 325 TFUE, disapplicando le disposizioni nazionali che non permettano allo Stato membro interessato di rispettare la normativa europea.

9. La prescrizione: profili comparatistici

La valutazione della prescrizione risulta importante anche volgendo lo sguardo su come questo istituto trovi applicazione negli altri paesi europei.

In Spagnala prescrizione è istituto di natura sostanziale e matura sin dal momento dell'inizio del procedimento, ma non durante il procedimento che, rivolto all'accertamento del reato, non può avere natura obliante; la prescrizione riprende a decorrerequando vi è una sentenza non di condanna, ma se vi è condanna, non decorre.

In Francia laprescrizione è un istituto di natura processuale e viene computata non dal momento in cui è avvenuto il reato, ma dal momento in cui inizia il processo; vi è poi la previsione di una  prescrizione del processo per fasi, ma senza tetto massimo. Inoltre, per ogni atto interruttivo ridecorre l'intero termine di prescrizione che è decennale, per cui la prescrizione non si dichiara praticamente mai.

In Germania la prescrizione è un istituto di diritto sostanziale e costituisce unsistema molto simile a quello dell'Italia con termini agganciati al reato ed alla sua gravità, anche se per fasce (come era prima della riforma nel nostro ordinamento) ; vi sono vari atti interruttivi (anche provenienti dalla polizia) ed un monte anni pari al doppio di quelli previsti per il reato;  infine alcuni reati sono imprescrittibili.

In Inghilterra viè un sistema atipico, in quanto la tradizione giuridica di common law non prevede un istituto della prescrizione come è tipico dei paesi continentali: vi è un limite temporale che riguarda l’estinzione dell’azione e non del reato. La valutazione del tempo sul processo è demandata al giudice caso per caso che dovrà bilanciare l'interesse dell'accusato e quello alla repressione del reato; gli elementi di valutazione sono il tempo trascorso, le prove sufficienti a fondare l'accusa, la gravità del reato, il ritardo non dipendente dall'imputato, la complessità dell'indagine, l’epoca di conoscenza della commissione del reato. Non c'è una natura predefinita sostanziale e processuale.

10. La proposta di riforma della prescrizione

Tra le modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento giudiziario, previste dal disegno di legge n. 2067 approvato dalla Camera dei deputati il 23.9.2015, vi sono anche quelle in tema di prescrizione dei reati, previste agli articoli dal 7 all’11.

Tra le più rilevanti modifiche, vi è la previsione di un ulteriore comma da inserire all’art 158 c.p., il quale stabilisce che, per i reati indicati all’ art.392, comma 1-bis c.p.p.[5], qualora vengano commessi in danno ai minori, il termine di prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della vittima, a meno che l’azione penale non venga esercitata prima; in questo ultimo caso il termine di prescrizione inizierebbe a decorrere dall’acquisizione della notizia di reato.

La riforma aggiunge, inoltre, all’art 159 c.p., altri casi di sospensione della prescrizione; infatti, si prevede che dopo la sentenza di condanna in primo grado il termine di prescrizione venga sospeso fino al deposito della sentenza di appello e comunque per un tempo non superiore ad un anno e sei mesi; inoltre viene previsto che dopo la sentenza di condanna in appello il termine di prescrizione resta sospeso fino alla pronuncia della sentenza definitiva, comunque per un tempo non superiore a un anno e sei mesi. Questi termini decorrono da quelli previsti dall’art. 544 c.p.p..

Viene inoltre precisato che, in caso di assoluzione dell’imputato in secondo grado o di annullamento della sentenza di condanna, nella parte relativa all’accertamento della responsabilità o di dichiarazione di nullità della decisione, i periodi di sospensione di un anno e sei mesi, vengano ricomputati per il calcolo del termine di prescrizione.

Un’altra modifica è prevista al primo comma dell’art. 161 c.p., in materia di effetti dell’interruzione e della sospensione del corso della prescrizione. Infatti la riforma prevede che l’interruzione ha effetto per tutti coloro che abbiano commesso il reato, mentre la sospensione solo per gli imputati nel cui confronti si sta procedendo.

Il disegno di legge interviene inoltre prevedendo che l’interruzione della prescrizione non può comportare l’aumento di più della metà del tempo necessario a prescrivere per tutti i reati di corruzione(art. 318, 319, 319 ter, 320 e 321 c.p.), induzione indebita a dare e promettere utilità (art. 319 quater c.p.), peculato, concussione, induzione indebita dare e promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri limitatamente ai delitti già richiamati (art. 322 bis c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.).

11. Osservazioni conclusive

Lo sguardo al diritto comparato porta a dire che non ci può essere rapporto tra prescrizione del reato e ragionevole durata del processo: in nessuno di questi ordinamenti il tempo di una fase processuale può anticipare l'estinzione del reato rispetto al termine originariamente previsto dalla legge ed in linea di massima ridecorre il termine interamente o, laddove vi è un termine massimo, esso è molto lungo.

La CEDU va oltre stabilendo che il processo deve essere celere e individuando proprio nella celerità del procedimento lo strumento volto ad evitare la prescrizione, ma sottolineando comunque  che non c'è prescrizione che tenga per la tutela della vita.

La prescrizione è, quindi, un bandolo della matassa che sembra sbrogliare quel groviglio che è diventato il processo penale, agendo di riflesso su vari istituti, tra cui in primis le impugnazioni.

Sul sistema delle impugnazioni agisce anche la prescrizione processuale; ad es. si potrebbe prevedere che, mentre questa decorre in caso d’impugnazione del P.M., altrettanto non si verifica in caso d’impugnazione da parte dell’imputato, perché in tal caso è questi che muove il processo, chiedendo una verifica sulla correttezza del giudizio subito.

Qualsiasi sia la soluzione una cosa deve essere chiara, però, se si invocano i tempi del processo per la prescrizione, essi devono essere valutati in ragione anche della complessità del processo che è evidentemente diversa per tipi di reato e tipi di processo e di conseguenza la prescrizione del processo non può non tenere conto della complessità di esso nè si deve assimilare il principio della durata ragionevole del processo necessariamente alla brevità del lo stesso che richiede i suoi tempi in rapporto alla tipologia di processo (qualsiasi attività non è la stessa si pensi ad un'operazione chirurgica o ad un atto amministrativo, ad una legge, etc.).

Ragionevole durata del processo include anche completezza e correttezza dell'accertamento; una prescrizione concepita in modo troppo drastico diviene momento patologico perchè crea esso stesso le condizioni per rendere il processo meno ragionevole nella sua durata e soprattutto meno giusto, favorendo comportamenti inevitabilmente dilatori; occorre un punto di equilibrio.

[1] Il parere del C.S.M., reso in data 23.2.2005, ha fatto un’elencazione dei reati puniti con sanzioni intermedie; in particolare quelli con pena base non superiore nel massimi a sei anni di reclusione tra i quali figurano, tra gli altri, delitti di grande diffusione sul territorio e di significativo impatto sociale, quali la corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.), la violenza o minaccia a pubblico ufficiale (art. 336 c.p.), la resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), il millantato credito (art. 346 c.p.) e ancora la calunnia (art. 368 c.p.), la truffa in danno dello Stato e degli enti pubblici (art. 640 cpv., c.p.) e numerose ipotesi di falso. Sono da segnalare anche quei delitti che in molti casi presentano legami con fenomeni di criminalità organizzata, quali la frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.), il favoreggiamento reale (art. 379 c.p.), la truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.) nonché l’ipotesi di bancarotta prevista dal  comma terzo dell’ art. 216 Legge Fallimentare e la frode fiscale ( art. 2 e ss. D.lgs. n. 74 del 10 marzo 2000). Senza dimenticare, infine, l’esigenze di valutare delitti contro la sicurezza dello Stato, quali la rivelazione di segreti di Stato (art. 261 c.p.), l’attentato contro i delitti politici del cittadino (art. 294 c.p.) e l’attentato alla sicurezza dei trasporti (art. 432 c.p.), nonché l’attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.).

[2] vedi Cass. Pen. 2014, pagg. 2912 e ss.

[3] Il fatto era il seguente: un cittadino albanese, Alikaj, veniva ucciso dalle forze di polizia che lo inseguivano in quanto viaggiava su un'auto rubata insieme ad altri tre; il processo si concludeva con la derubricazione del reato da omicidio volontario in colposo e con proscioglimento per intervenuta prescrizione; i parenti del cittadino albanese si rivolgevano così alla CEDU. Vedi Cass. Pen. 2011, pagg. 2798 e ss.

[4] Vedi Cass. Pen. 2015 pang. 4602 e ss.

[5] Si tratta dei maltrattamenti in famiglia, della tratta di persone, sfruttamento sessuale di minori, violenza sessuale e stalking.

 

16 novembre 2018