POST IT

Una decisione che va contro l'istituzione

Impedendone la costituzione nel giudizio verso una delibera di non conferma di un direttivo, si è negata al Csm la possibilità di difendere le proprie ragioni

Oggi, 15 febbraio, il Plenum ha bocciato la proposta, votata all’unanimità dalla Commissione competente, di costituzione dell’Avvocatura dello Stato a difesa delle ragioni del CSM in un giudizio introdotto verso una non conferma di un procuratore della Repubblica alla scadenza del primo quadriennio d’incarico.

La proposta non è passata perché il Plenum si è diviso, con dodici voti contrari, dodici a favore e quattro astenuti.

Valutiamo un errore la decisione, foriera di gravi ricadute sull’attività consiliare nonché sulla coerenza stessa dell’azione amministrativa del Consiglio.

Le decisioni plenarie, anche quando adottate a maggioranza, sono espressione della volontà dell’organo consiliare.

La mancata costituzione in giudizio priva l’organo di autogoverno della possibilità di sostenere, nella sede a ciò deputata, le ragioni della legittimità della propria decisione.

Impedisce, di fatto, al Consiglio di affrontare, nel contraddittorio delle parti, le questioni sollevate dal ricorrente. Sottrae dunque all’autorità giurisdizionale la possibilità di giungere a una decisione fondata sulla conoscenza piena degli atti e degli elementi di causa.

È per tali ragioni che il Consiglio deve potere difendere in giudizio la propria scelta.

Perciò, quando, come nel caso trattato oggi, gli aspetti in discussione attengono solo al merito della decisione consiliare impugnata, la scelta di costituirsi in giudizio dovrebbe prescindere dalle ragioni che avevano orientato il voto del singolo consigliere nella fase della decisione.

Non a caso era prassi (per quanto ci risulta eccezionalmente derogata in due soli casi in cui erano in questione vizi di difformità della delibera a parametri normativi di carattere primario) che i consiglieri che ritenessero di non esprimersi in senso favorevole alla costituzione in giudizio, garantissero, comunque, attraverso la loro astensione, il pieno esercizio del contradditorio dinanzi all’istanza giurisdizionale.

Questa attenzione istituzionale non v’è stata nella pratica odierna, che tra l’altro concerne un caso di coinvolgimento del ricorrente in relazioni, valutate inopportune, emerse attraverso le chat con l’ex magistrato Luca Palamara. E questo rappresenta per noi un ulteriore elemento di preoccupazione.

Francesca Abenavoli, Marcello Basilico, Maurizio Carbone, Geno Chiarelli, Antonello Cosentino, Tullio Morello

 

15 febbraio 2023