Area democratica per la giustizia è un’associazione di magistrati che sono convinti che la giurisdizione, come gli altri poteri dello Stato, debbano attuare non solo le norme ma anche i valori espressi nella nostra Costituzione. Il sistema del governo autonomo della magistratura, tutelando la autonomia e l’indipendenza dei magistrati, serve proprio a garantire la funzione che la Carta assegna alla giurisdizione. La magistratura ed il suo governo autonomo vivono un periodo difficile, schiacciati fra il revanscismo della politica e la difficoltà di fare giustizia nell’epoca dei “poteri selvaggi” che sfuggono alla sovranità nazionale e rispondono solo all’interesse di chi li esercita. Conosciamo i limiti ed i difetti del potere giudiziario e di chi lo amministra ma siamo certi che, se non ne fosse garantita l’autonomia ed l’indipendenza, le prime vittime sarebbero i cittadini più indifesi. Per ragionare su questi temi, ed anche altro, ospitiamo sul sito di Area DG una nuova rubrica, che sarà poi meglio strutturata nelle prossime settimane.

Giovanni Ciccio Zaccaro

Il tribunale unico per le persone, i minorenni e le famiglie, tutto da verificare dal punto di vista ordinamentale ed organizzativo, e l’introduzione del rito unico sono la fine della tutela giudiziaria per i minorenni od una risposta più efficace e più garantista al tema della giustizia minorile?

Il tema si può declinare in tanti modi e tanti sono gli interrogativi che si pongono gli operatori: l’opportunità di rinunciare all’apporto dei giudici minorili, l’assenza di risorse per gli attuali uffici minorili ed i timori che non ci saranno neppure per i tribunali di prossima istituzione, l’adeguatezza del nuovo rito a fronteggiare le esigenza di tutela dell’interesse del minore. Per affrontare questi ed altri temi, AreaDG ha organizzato due convegni, il primo fra qualche giorno a Genova. Per ora ospitiamo sul nostro sito due interventi che riflettono il dibattito in corso.

Una giustizia per i deboli

Pierino ed il lupo

La Procura per i minorenni e il nuovo rito civile

Gli impegni internazionali, e la contingenza, hanno indotto il legislatore a disciplinare il nuovo rito civile, con intenti di semplificazione e accelerazione; lo ha fatto anche nel rito di famiglia e per i minori, a ciò unendo l’intento di maggior rispetto del contraddittorio, di ricerca di un rito unico, e di tutela da violenza domestica e di genere.

I pubblici ministeri e i giudici minorili non sono a priori contro la riforma; rivendicano, con l’orgoglio di una storia decennale di tutela dei diritti delle bambine e dei bambini, la cultura della ricerca della felicità, per queste persone di età minore violentate e offese, trascurate, o “solo” cresciute da adulti inadeguati. La loro non è storia di prevaricazione, ma garanzia per l’interesse del minore, che viene prima, e va oltre, la garanzia formale della “parità” dei ruoli.

Parità che non può essere, del tutto, tale; perché c’è una parte pubblica, che riceve le segnalazioni di pregiudizio e di abuso, e che lavora, con mezzi limitati, per tutelare i più deboli, che non hanno voce. Una parte che si troverà a compiere ulteriori adempimenti formali, a fronte di segnalazioni urgenti, per fatti gravi; che potrà essere bloccata, dalla ricerca di dati di genitori poco “reperibili”, da adempimenti formali, imposti dall’affrettata entrata in vigore di una legge, priva di “gambe” per camminare.

Dal processo telematico, che non esiste, alla mancanza di “dialogo” con i sistemi degli altri uffici; dallo sfasamento, tra questo repentino anticipo, e una riforma ordinamentale, che vedrà le Procure minorili diventare gli unici interlocutori “pubblici” in un processo per le persone, i minori e le famiglie, disperso sul territorio.

Ce la faremo, ci adegueremo, ci proveremo; ma da “Pierini”, piccoli, piccolissimi, uffici di trincea, con un penale sempre più “arrabbiato”, e una competenza civile che rischia di superare le nostre poche, piccole, forze.

Non sarà un lupo, quello che ci viene addosso, sarà una prova, per tutti: speriamo non sia un processo garantito e “ bello”, per delle bambine, e dei bambini cresciuti da adulti inadeguati, solo meglio garantiti, e tutelati.

Gli adulti, intendo.

Emma Avezzù
procuratrice della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d’Aosta

I benefici della riforma del contenzioso nella materia delle persone, dei minorenni e delle famiglie

In questi giorni si susseguono incontri, confronti sulle liste dedicate, webinar ed approfondimenti, tutti preordinati a studiare ed interpretare le norme processuali del nuovo rito del contenzioso familiare e minorile di cui al D.Lgs. 149/2022, che ha integralmente riformato la materia introducendo, nel libro II del codice di procedura civile, il nuovo titolo IVbis, con gli articoli 473bis e seguenti.

Si leggono tanti interventi oltremodo critici che investono, in particolare, l’estensione dell’unico schema processuale, mutuato dal processo della separazione e del divorzio, anche ai procedimenti di competenza del Tribunale per i minorenni, tradizionalmente operante con strutture processuali deformalizzate e camerali, più agili ed adeguate a gestire le situazioni di disagio, abbandono, violenza ed abuso sui minori.

Gli effetti dell’estensione di norme processuali “ingabbiate”, con il rispetto dei termini fissati per garantire il contraddittorio delle parti – si sostiene – produrrebbe il drammatico “abbassamento” della soglia delle tutele per i minori, allungando i tempi di definizione dei procedimenti ed attuando una riforma “adultocentrica”.

Le critiche, a mio avviso, non colgono nel segno.

Mutando totalmente la prospettiva e la chiave di lettura della riforma, è necessario muovere dall’idea di fondo del legislatore delegante, che è quella di creare un Giudice unico specializzato, attraverso l’istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie che sarà una articolazione unitaria, ispirata al modello del Tribunale di sorveglianza, attuato con l’introduzione, nel Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12, di un corpus di norme volte a definire i contorni di questa nuova struttura (sez. VII artt. 30 e seguenti del D.Lgs. 149/2022).

Il Tribunale unico opererà con sezioni circondariali, presso ogni sede di tribunale, e con la sezione distrettuale in corrispondenza degli attuali Tribunali per i minorenni (art. 49).

Le competenze, anche quelle minorili, verranno “decentrate” e devolute ai giudici delle sezioni circondariali, ove opererà un numero minimo di magistrati necessario a costituire una sezione, facendo ricorso, per le sezioni più piccole, all’istituto dell’applicazione dei magistrati delle sezioni circondariali vicine, dirette da un presidente di sezione.

La sezione distrettuale, oltre ad una serie di materie che continuerà a trattare quale giudice minorile di primo grado, diventerà giudice di secondo grado competente per tutti i reclami avverso i provvedimenti temporanei ed urgenti adottati dal giudice istruttore e per le impugnazioni delle sentenze definitive.

Ogni provvedimento temporaneo/provvisorio emesso dal giudice monocratico della sezione circondariale in corso di causa, diventerà reclamabile secondo un modello di riesame “devolutivo” che consentirà al collegio, operante presso la sezione distrettuale, di vagliare l’intera decisione anche assumendo informazioni e prove, se necessarie ai fini della decisione.

Inoltre, sia il giudice della circondariale sia le sezioni distrettuali si avvarranno, per tutta una serie di attività di ausilio, dell’apporto dei giudici onorari esperti, inseriti nell’Ufficio del processo.

In questo quadro sinteticamente esposto, ovviamente è necessario prevedere un rito unitario né potrebbe ragionevolmente sostenersi la permanenza di pluralità di riti diversi per materie.

Ed allora, è veramente sostenibile un abbassamento delle tutele per i minori, con una riforma che “decentra” le competenze, che crea un giudice specializzato di prossimità il quale gestirà le condizioni di disagio e di abbandono, indipendentemente se create o meno dalla conflittualità, operando nello stesso territorio ove risiede il minore?

Allo stato, un minore disagiato ed abusato che vive a circa 3 ore di distanza dalla sede del TM come può essere meglio protetto e tutelato da un giudice minorile che opera nella sede distrettuale? Questa situazione abbandonica non potrà essere gestita in maniera più rapida ed efficace dal giudice specializzato che opera nello stesso territorio, che è sempre raggiungibile e magari potrà direttamente ascoltare il minore anche con l’ausilio di operatori qualificati?

Inoltre, i giudici della sezione circondariale unitamente al presidente di sezione potranno creare una rete con servizi, avvocati e curatori operanti nello stesso territorio.

In questa prospettiva, allora, veramente si può ancora sostenere che la riforma diminuisca drasticamente le tutele?

Sarebbe stato auspicabile, piuttosto, che le riforme processuali ed ordinamentali entrassero in vigore contemporaneamente e magari con tempi più dilatati, così consentendo prioritariamente di dotare le strutture – sezioni circondariali e sezioni distrettuali – di risorse e di tecnologie, opzionando solo quelle norme per le quali ragioni di urgenza depongono per l’immediata loro operatività, come per esempio quelle già oggetto di disposizioni precettive della Legge delega (Legge 206/2021 tra le quali gli artt. 403 c.c. e 38 att. c.c.).

Certamente la riforma processuale, priva della significativa riforma ordinamentale, rischia di appesantire la gestione dei procedimenti ma sarà la prassi applicativa ad agevolare l’adattamento dell’apparato normativo alle diverse situazioni generate dai contenziosi familiari e minorili, considerato, peraltro, le numerose norme che costruiscono un sistema rafforzato di interventi ufficiosi del giudice, a cominciare dall’art. 473bis.2, volti ad apprestare rimedi per i casi di pregiudizio imminente ed irreparabile.

...Ma di questo ed altri approfondimenti se ne parlerà al convegno programmato da AreaDg a Genova, il prossimo 10 e 11 marzo 2023.

Sebastiana Ciardo
consigliere Corte d’appello di Palermo

21 febbraio 2023

La giustizia per i deboli

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Giovanni Ciccio Zaccaro

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