Persone minorenni famiglie

Sintesi obiettivi sul Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie

1. Premessa

Negli ultimi venti anni la condizione di centinaia di migliaia di bambini e di adolescenti nel nostro paese - già caratterizzata da un elevatissimo tasso di abbandono scolastico - si è notevolmente aggravata per la crisi economica, che ha colpito maggiormente le famiglie con più figli, e per i drastici tagli ai comuni e alle aziende sanitarie, che ha determinato un rilevante ridimensionamento dei servizi in tutto il territorio, sia in termini quantitativi che qualitativi.

Nonostante i ripetuti richiami del Comitato ONU sui Diritti dell’Infanzia, lo Stato non ha poi attivato alcuna forma di coordinamento dei servizi a tutela dell’infanzia, rendendosi di fatto in gran parte inadempiente agli obblighi di protezione previsti dagli artt. 30 e 31 della Costituzione.

Da ultimo, la prolungata sospensione delle attività scolastiche e l’utilizzo della didattica a distanza dovuti alla pandemia hanno pesantemente penalizzato soprattutto i bambini e gli adolescenti provenienti da contesti familiari culturalmente deprivati, tanto che successivamente si è registrato un rilevante aumento della criminalità minorile e degli atti di autolesionismo commessi da adolescenti.

La prospettata riforma dell'istituzione del Tribunale per la Famiglia risponde all’apprezzabile intento di istituire un unico ufficio giudiziario che si faccia carico delle problematiche minorili e familiari, ma in questo contesto è molto alto il rischio che la sua entrata in vigore senza le necessarie modifiche determini un ulteriore grave arretramento nella tutela dei minori.

2. Profili ordinamentali e risorse

In primo luogo, è inconcepibile che una riforma di questa portata, per di più in un settore cruciale per il paese, possa essere approvata “a costo zero”, non avendo alcuna reale possibilità di funzionare senza l’impiego di risorse, in relazione al numero di giudici togati e onorari, di pubblici ministeri e di cancellieri da destinare al nuovo ufficio, ma anche agli aspetti relativi all’edilizia giudiziaria e all’informatizzazione.

Grande preoccupazione si esprime, in particolare, per gli organici delle Sezioni Circondariali, che dovrebbero farsi carico - oltre che della conflittualità familiare e delle cause di stato - anche delle convalide dei provvedimenti di allontanamento ex art. 403 cod. civ. e di tutti i procedimenti ex artt. 330 e 333 c.c. oggi trattati dai Tribunali per i Minorenni, nei quali viene allegata la sussistenza di un pregiudizio a carico di un minore.

Si tratta di procedimenti impegnativi e complessi sia sotto il profilo della decisione sia sotto il profilo istruttorio (con un carico di migliaia di udienze istruttorie oggi svolte quotidianamente nei tribunali minorili anche dai giudici onorari), il cui peso specifico è molto più elevato rispetto a quello medio di un procedimento pendente oggi nei Tribunali Ordinari (che si occupa anche di un gran numero di ricorsi congiunti, nei quali non vi è alcun contrasto da dirimere).

È dunque indispensabile che il Tribunale per la Famiglia – e in particolare le dette sezioni – siano dotate di una pianta organica adeguata di magistrati e di personale della cancelleria, che dall’analisi eseguita dallo stesso Ministero lo scorso anno è stata individuata in n. 607 unità di magistrati (di cui n. 292 da reperire con aumento di organico), da ritenersi, tuttavia insufficiente e si stima che la dotazione debba perlomeno essere di circa n. 800 unità, oltre a n. 3.338 unità di personale di cancelleria (di cui 2130 derivante da un incremento di dotazione organica).

Se non fossero approntate risorse adeguate, è tutt’altro che improbabile il rischio di implosione del sistema, che non riuscirebbe a dare adeguata risposta né alle esigenze di protezione dell’infanzia, né ai processi di conflittualità familiare.

3. Profili professionali

Collegialità delle decisioni

Il Parlamento, nell’approvare la riforma, ha impegnato il Governo a introdurre, prima della sua entrata in vigore, la composizione collegiale del Tribunale nella materia dei procedimenti de potestate previsti dagli articoli 330 e 333 codice civile.

L’introduzione della collegialità è assolutamente indispensabile per questo tipo di procedimenti, nei quali il Tribunale è chiamato spesso a decidere se allontanare o meno un bambino da entrambi i genitori, con una valutazione discrezionale straordinariamente impegnativa e delicata, per la quale è inaccettabile rinunciare al confronto e alla pluralità dei punti di vista offerti dalla collegialità.

Più in generale, nel nostro sistema giudiziario la decisione è stata da sempre attribuita al giudice collegiale sia nelle cause familiari, di competenza del tribunale ordinario (salva la trattazione affidata a un giudice monocratico) sia in quelle minorili, di competenza del tribunale per i minorenni.

Ritiene il gruppo che tale scelta debba essere mantenuta anche dopo l’istituzione del nuovo Tribunale unico per le persone, per i minorenni e per le famiglie, in considerazione della delicatezza del contenzioso – sia quello della conflittualità sia quello minorile – che involge diritti sensibili e dotati di copertura costituzionale, di cui sono portatori i minori, anche quando sono coinvolti nel conflitto fra i genitori, sia le stesse persone delle unioni disgregate compromesse dall’elevatissima conflittualità, e in generale tutte le vittime delle violenze di genere o abusate.

L’assunzione di ogni decisione, meditata e ponderata all’esito di una camera di consiglio con la partecipazione del presidente e dei membri del collegio garantisce, infatti, una maggior tutela dei diritti e favorisce l’adozione di provvedimenti più appropriati ed efficaci. La devoluzione al collegio della competenza decisoria consentirebbe anche a giovani magistrati di prima nomina di svolgere tali delicate funzioni anche se privi di esperienza e specializzazione che, tuttavia, potrebbe essere colmata dalla presenza del collegio con il presidente di maggiore esperienza.

Non vi sono ostacoli neppure allo svolgimento delle camere di consiglio da “remoto” generalizzate dalla previsione dell’art. 140 bis att. c.p.c., (il presidente del collegio, con un proprio decreto motivato da esigenze organizzative, può disporre che le camere di consiglio si svolgano mediante collegamento audiovisivo “a distanza”) - che, pertanto, consentirebbe di superare gli ostacoli dettati dalla formazione di sezioni circondariali “intraterritoriali”.

 

Pertanto, si propone la seguente modifica normativa:

Art. 50.4 D.Lgs. 149/2022
“La sezione circondariale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie giudica in composizione monocratica” dopo la parola “giudica” sostituire “in composizione monocratica” con le parole “in composizione collegiale”.

 

Abbreviazione dei termini per i procedimenti con allegazioni di “pregiudizio” per il minore

La peculiarità del contenzioso minorile avente come destinatari della tutela i minori vittime di pregiudizio, non sempre riconducibile nell’ambito delle ipotesi previste dall’art. 473-bis.40 c.p.c., impone una riflessione sulla “adattabilità” del nuovo rito unico, prevalentemente nella fase iniziale di fissazione dell’udienza dopo il deposito del ricorso e del rispetto dei termini a comparire, che potrebbe non essere pienamente rispondente ad esigenze di rapido intervento.

Allo stato, è frequente il ricorso all’art. 475-bis.15 “In caso di pregiudizio imminente e irreparabile o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione dei provvedimenti, il presidente o il giudice da lui delegato, assunte ove occorre sommarie informazioni, adotta con decreto provvisoriamente esecutivo i provvedimenti necessari nell'interesse dei figli e, nei limiti delle domande da queste proposte, delle parti. Con il medesimo decreto fissa entro i successivi quindici giorni l'udienza per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti adottati con il decreto, assegnando all'istante un termine perentorio per la notifica”.

Il limite di tale strumento potrebbe essere quello di imporre non solo la fissazione dell’udienza per la conferma, modifica e revoca del provvedimento eventualmente assunto inaudita altera parte, ma anche di quella per la trattazione del merito del ricorso, nel rispetto dei termini a comparire di cui all’art. 473-bis.14 c.p.c..

Si propone di prevedere che - al pari di quanto disposto dall’art. 473-bis.42 c.p.c. in ipotesi di allegazione di violenza domestica o di genere - il Giudice possa abbreviare i termini fino alla metà.

Tuttavia, al fine di scongiurare il rischio che l’abbreviazione dei termini a seguito di allegazione di un pregiudizio per il minore possa essere “strumentalizzata” dalle parti del conflitto, il Gruppo ritiene di limitare tale previsione ai soli casi di ricorso proposto dal P.M. ex art. 473-bis.13 c.p.c.

Pertanto, si propone la seguente modifica normativa:

Art. 473-bis.14 VII comma (da aggiungere all’attuale testo)
“Nei giudizi introdotti con ricorso del pubblico ministero in cui siano allegati pregiudizi subiti da una persona minore di età, il Presidente o il giudice designato può abbreviare i termini a comparire”.

 

13 febbraio 2024