Sono state individuate alcune tipologie di reato particolarmente delicate anche in ragione del numero significativo degli arresti.
Si tratta, in particolare, dei reati previsti dagli artt. 337 cp, 624, 625 cp e 624-bis cp, nonché dei reati previsti dall’art. 73 DPR 309/90. Tutti reati il cui sbocco naturale è quello della direttissima (salvo il caso di coloro che hanno ingerito ovuli contenenti stupefacenti (c.d. “ovulanti”).
Per ciascuno di questi reati ci si è confrontati su una serie di casi limite.
È stata sottolineata la necessità di formulare delle tabelle al fine di creare uniformi criteri di distinzione tra i fatti di “lieve entità” riconducibili entro l’ambito operativo della fattispecie di cui all’art. 73 comma 5 DPR 309/90 e i fatti ai quali devono essere invece applicate le fattispecie incriminatrici previste dall’art. 73 comma 1 e comma 4 del decreto medesimo.
Sul punto è stata condivisa la necessità di individuare con certezza:
In relazione a questa fattispecie sono state enucleate alcune situazioni ricorrenti:
Sono molto ricorrenti gli arresti per furti compiuti all’interno dei supermercati (artt. 624 e 625 cp) e per furti in abitazione o con strappo (art. 624-bis cp). Spesso a questi arresti consegue un processo per direttissima e, per questo, è stata sottolineata la necessità, che gli operanti effettuino alcune minime indagini nell'immediatezza dei fatti.
Si è discusso dell’ipotesi – non infrequente – dell’arresto per tentato furto in abitazione di una persona che, trovata all’interno di un appartamento apparentemente disabitato (in assenza di altri elementi), giustifichi la sua presenza dicendo di aver fatto ingresso nell’immobile ritenendolo abbandonato per cercare un luogo dove dormire. In questi casi sarebbe opportuno dare indicazione agli operanti che procedono all’arresto di effettuare una minima attività di indagine al fine di verificare quantomeno l’esistenza di un effettivo proprietario dell’abitazione (ad esempio, chiedendo ai vicini).
Anche per quanto riguarda i tentati furti in supermercato è stata sottolineata la necessità di svolgere una minima attività d’indagine considerato che molto spesso viene contestata l’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede; segnatamente, sarebbe necessario indicare nel verbale di arresto la presenza o meno di un sistema di sorveglianza della merce (o elettronico o attraverso la predisposizione di sorveglianza).
Nell’ipotesi di arresto obbligatorio per (tentato) furto in supermercato di beni di modico valore (ad esempio alimentari) commesso da persona incensurata e non gravata da pendenze si è concordata la necessità che gli operanti indichino con precisione elementi utili ad escludere la circostanza attenuante prevista dall’art. 62 n. 4 cp (danno patrimoniale di speciale tenuità). Nel caso sia ravvisabile tale circostanza, il PM dovrà valutare la liberazione ai sensi dell’art. 121 disp. att. cpp; in mancanza, il giudice della convalida effettuerà analoghe valutazioni sulla legittimità dell’arresto.
Il numero di arresti per resistenza a Pubblico Ufficiale è in crescita costante. In proposito è stata ravvisata la necessità di sollecitare una maggiore specificazione, nel verbale di arresto, delle condotte poste in essere dall'indagato.
Molto spesso, infatti, nel verbale di arresto viene scritto che l’indagato “reagiva”, “si divincolava”, “si dimenava”, o altre espressioni simili, rendendo così poco intellegibile la condotta effettivamente tenuta dall’arrestato che, in alcuni casi, non costituirebbe nemmeno reato, come ad esempio nel caso del mero divincolarsi.
Si è poi preso in esame il caso della resistenza operata mediante la sola minaccia per il quale si è ritenuto che, salvo casi particolari (ad esempio di persone gravate da numerosissimi precedenti), il PM debba valutare la liberazione ai sensi dell’art. 121 disp. att. cpp, non trattandosi, in genere, di un fatto particolarmente grave; in mancanza, il giudice della convalida effettuerà analoghe valutazioni sulla legittimità dell’arresto.