Banca dati della giurisprudenza di merito

L’urgenza di anonimizzare i nomi dei giudici sulle sentenze pubblicate

La nuova banca dati, appena varata dal Ministero della Giustizia, colma un vuoto negli strumenti tecnologici utili all’esercizio della giurisdizione. Ma nella fase di anonimizzazione dei provvedimenti giudiziari deve farsi rientrare il nome del giudice estensore, per evitare molteplici criticità in considerazione delle potenzialità che l’IA permette

La nuova banca dati della giurisprudenza di merito, appena varata dal Ministero della Giustizia, colma un vuoto negli strumenti tecnologici utili all’esercizio della giurisdizione: essa costituisce uno strumento di organizzazione del lavoro di ufficio che consente di conoscere gli eventuali contrasti giurisprudenziali e di confrontare gli orientamenti giurisprudenziali dell’ufficio con quelli di altri tribunali.

A ciò si aggiunge che l’uso dell’IA per funzioni di summarization e per l’interrogazione della banca dati tramite chatbot apre prospettive inedite che andranno attentamente esplorate ma che possono comunque fornire un utile strumento al giudice nella fase di ricerca del precedente.

Quella che è certamente una innovazione positiva portata avanti dal Ministero rischia di non essere tale se non si interviene con urgenza su alcuni fondamentali correttivi alle criticità della versione appena rilasciata.

Nel pseudo-anomizzare i provvedimenti giudiziari non è stata prevista la totale anonimizzazione del nome del giudice estensore.

Si tratta di una scelta foriera di gravi conseguenze in considerazione delle potenzialità che l’IA permette.

La mancata anonimizzazione del nome del giudice permette infatti una profilazione di quest’ultimo: permette di analizzare come il singolo giudice decide, quale è la differenza tra un giudice e l’altro dello stesso ufficio, quale è il grado di resistenza della giurisprudenza di quel giudice nei gradi successivi, quale rapporto esiste tra la giurisprudenza di quel giudice e quanto sullo stesso sia reperibile in rete.

Senza contare che, indirettamente, si potrebbe anche risalire al rapporto tra giudice e avvocato difensore che magari ha postato il risultato di una sua causa in rete o è stato citato dai massmedia.

Inoltre, non è da escludere il possibile uso di tali strumenti per una attività di dossieraggio anche da parte di soggetti privati.

Se non si vuole che uno strumento importante come la banca dati di merito sia destinato a fallire prima della sua partenza debbono adottarsi alcuni urgenti correttivi.

E allora perché non ispirarsi all’esperienza francese?

In Francia la legge n. 2019-222 del 23 marzo 2019 sulla programmazione e la riforma del sistema giudiziario 2018-2022 ha introdotto la regola della anonimizzazione dei dati delle parti in caso di divulgazione della decisione e qualora la loro divulgazione possa pregiudicare la sicurezza o il rispetto della vita privata di tali persone o del loro entourage,  anche l’occultamento di  qualsiasi elemento che consenta l'identificazione delle parti, dei terzi, dei giudici e dei membri della cancelleria.

Chiediamo quindi con urgenza che il Ministero della Giustizia intervenga per anonimizzare i nomi dei giudici riportati nei provvedimenti pubblicati sulla banca dati della giurisprudenza.

Il PNRR prevedeva come milestone la pubblicazione on line delle sentenze degli uffici giudiziari disponibili in PCT. Le sentenze sono emesse dal Tribunale o dalla Corte d'Appello e non vi è alcuna ragione per la loro personalizzazione.

21 dicembre 2023