Comunicato

Presidenza antitrust: via libera a Rustichelli

Col solo voto contrario dei consiglieri di AreaDG e di A&I, il CSM autorizza un fuori ruolo ultra decennale e apre una falla nell’argine opportunamente posto dalla legge Severino al succedersi di tali incarichi

Il Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura di mercoledì 17 aprile ha espresso a maggioranza dei suoi componenti, con il voto contrario dei soli componenti togati di AreaDg e di A&I, parere favorevole per il collocamento fuori ruolo del collega Roberto Rustichelli per essere destinato all'Autorità garante della concorrenza e del mercato con funzioni di Presidente, con provvedimento di nomina da parte dei Presidenti delle due camere, nonostante abbia già trascorso fuori ruolo, tra il 2001 e il 2013, un periodo di 11 anni, 9 mesi e 11 giorni.

Prendiamo atto con forte rammarico che si è inteso in tal modo perseverare in una decisione che presuppone un’interpretazione che urta contro il nitido dettato normativo della legge 6 novembre del 2012 n.190 la quale, tra l’altro, fissa in modo inderogabile il limite decennale per il collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari.

Condividiamo appieno, invece, le ragioni di contrarietà al parere favorevole che erano state espresse dai consiglieri di AreaDG nella proposta di minoranza avanzata in Commissione.

La Legge Severino, nel quadro di una attesa rinnovata attenzione verso il tema della corruzione e dell’opacità degli incarichi collegati alla politica, dopo un lungo dibattito di quasi venti anni, ha dettato una disciplina restrittiva degli incarichi di tutti i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, oltre che degli appartenenti all’Avvocatura dello Stato,prevedendo l’applicazione generalizzata del termine di durata decennale degli stessi e con delle eccezioni tassative riferite alla designazione quali membri di Governo, alle cariche elettive, anche di autogoverno, e alla qualità di componente di Corti internazionali.

Tale è stata l’interpretazione della normativa seguita dal Consiglio Superiore con l’adozione della Circolare n.13778/2014 che, pur menzionando le autorità indipendenti, diversamente dalle disposizioni secondarie precedenti, non le indica tra le ipotesi di deroga al divieto di ultradecennalità.

Escluso pacificamente che, in assenza di una designazione da parte di un corpo elettorale, anche ristretto, l’incarico in oggetto possa rientrare tra quelli di carattere elettivo, appare del tutto inconsistente l’argomento della proposta di maggioranza per il quale non si applica allo stesso la legge 190/2012, ma l’art. 7-vicies-quinquies del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con legge 31 marzo 2005, n. 43, il quale prevede che il collocamento fuori ruolo dei dipendenti pubblici chiamati a ricoprire l’incarico di componenti delle Autorità indipendenti venga disposto anche in deroga ai limiti temporali in quanto norma speciale.

Tale ricostruzione dimentica, infatti, un dato a tutti noto e sempre pacificamente applicato, ovvero che le norme sul pubblico impiego trovano applicazione per i magistrati solo in quanto non contrarie all'ordinamento giudiziario (art. 276 OG) e che, pertanto, la norma del 2005 si applica ai pubblici dipendenti, mentre la Legge Severino, unica lex specialis per la magistratura, si applica a noi, ai magistrati amministrativi e a quelli contabili.

Evidente, poi, è la diversità dell’incarico presso le autorità indipendenti rispetto a quello di giudice costituzionale, posto che le prime non sono organi costituzionali, a differenza della Corte delle Leggi (i cui componenti magistrati attivi, peraltro, sono tutti designati su base elettiva), per cui tali autorità non trovano nella Carta fondamentale la loro fonte regolatrice essenziale.

Ferme tali considerazioni giuridiche, occorre mettere in evidenza, quanto agli effetti della delibera adottata, che in tal modo il Consiglio Superiore, alla prima occasione utile, ha inopportunamente aperto una crepa nel rigore voluto dalle norme anticorruzione; queste ultime, infatti, avevano ed hanno, con il sostegno della magistratura associata, posto dei solidi argini alla successione di incarichi fuori ruolo.

AreaDG intende evidenziare il rischio che con la scelta adottata, che consente ad un magistrato – indipendentemente dal suo valore - di trascorrere quasi venti anni fuori ruolo in una pluralità incarichi, si rischia di riattivare l’agile funzionamento di quelle porte girevoli tra magistratura e politica che poco tempo fa si era inteso chiudere.

19 aprile 2019